Decreto legislativo - 18/04/2011 - n. 59 - Patente di guida
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida
Modificato dal Decreto Minsteriale 09/10/2020
Modificato dalla Legge n. 37 del 03/05/2019
Modificato dal Decreto Ministeriale del 26/01/2018
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 04/11/2016
Modificato dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015 (G.U. n. 9 del 13/1/2016)
Modificato dalla Legge n. 115 del 29/07/2015 (G.U. n. 178 del 03/08/2015)
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 25/02/2013 (G.U. n. 84 del 10/04/2013)
Modificato dal Decreto legislativo n. 2 del 16/01/2013
Decreto legislativo 18/4/2011 n. 59
(G.U. 30/04/2011 n. 99)
Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
Vista altresì la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato: «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli
1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole: «50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «45 km/h»;
b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti capoversi:
«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;».
Articolo 2
Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonchè i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.»;
a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,".
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque», ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispetti0vamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».
Articolo 3
Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
1. L'articolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocitaà automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b), c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
Articolo 4
Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazioni nella guida
1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»;
c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
Articolo 5
Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
b) al comma 2, le parole: «il tipo di certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualieficazione del conducente per il trasporto di persone»;
c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone».
Articolo 6
Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il rilascio della patente di guida
1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada è inserito il seguente:
«Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonchè dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.».
Articolo 7
Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».
Articolo 8
Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada
1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse.
Articolo 9
Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità
1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;
b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;
c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni»;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonchè i contenuti e le procedure dell'esame finale.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;
e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed A».
2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Articolo 10
Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole
1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».
Art. 11
Modifiche all’articolo 124 del codice della strada
1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14."
Articolo 12
Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di validità della patente di guida
1. L'articolo 125 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purchè il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purchè il titolare abbia almeno 21 anni, nonchè i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale può essere autorizzata la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, semprechè tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17.
Articolo 13
Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di durata di validità della patente di guida
1. L'articolo 126 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».
Articolo 14
Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida
1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul documento di guida» sono soppresse.
Articolo 15
Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. L'articolo 135 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo) - 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.
Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.».
Articolo 16
Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea
1. L'articolo 136 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.».
Articolo 17
Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i seguenti:
«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 13, terzo periodo.
Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.».
Articolo 18
Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa».
2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2»;
b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;"
c) il comma 6 è abrogato.
Articolo 19
Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada in materia di applicazione della sospensione della patente per i neopatentati
1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie A1, A2 o A».
Articolo 20
Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente di guida
1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il secondo periodo è soppresso.
Articolo 21
Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
1. L'articolo 219-bis del Codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 219-bis (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.».
2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.
3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.
Articolo 22
Disposizioni in materia del modello di patenti
1. Il modello di patente di guida, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è conforme al modello UE di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed è circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, può inserire un supporto di memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sarà soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacità dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non è un presupposto per la validità della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilità o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.
4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Articolo 23
Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti
1. Ai fini del conseguimento dell'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di categoria L2e o L6e.
2. La prova di capacità e comportamento su veicolo specifico, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato V.
3. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III. Sono fatte salve le disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.
5. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del presente decreto è conforme a quanto previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV, ed è finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1 dello stesso allegato.
6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), è conforme ai contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV. Ai fini della frequenza del corso è necessario che il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso allegato.
7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede al controllo di qualità di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV, ed al corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.
Articolo 24
Adeguamento al progresso scientifico
1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi posti dagli allegati II e III.
Articolo 25
Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima della medesima data, è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, così rilasciate, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.
3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima della predetta data.
4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.
Articolo 26
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T.
2. Le disposizioni di cui all'allegato III del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonchè nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I al Decreto Legislativo 16/01/2013 n. 2
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida
La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:
- inchiostri a variazione cromatica,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente;
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare
9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ
Permiso de Conduccion
Øidièský prùkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
¢äåéá ÏäÞãçóçò
Driving Licence
Permis de conduire
Ceaduas Tiomana
Patente di guida
Vadîtâja apliecîba
Vairuotojo paþymëjimas
Vezetõi engedely
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodièský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
Codici da 01 a 99: codici armonizzati dell’Unione europea
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell’acceleratore adattato
25.03. Pedale dell’acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.02. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a ... km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida Senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN
50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)]
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)
71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva.
79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.
c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.
Allegato 2 del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida e conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore
(previsto dall'art. 23, comma 1)
I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
La verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito;
2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
2.1.2. il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonchè cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
2.1.3 Strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;
2.1.4. gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonchè rudimenti di pronto soccorso;
4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.9. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).
4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).
B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1 Cambio del veicolo
5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.
5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico.
Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.
5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.
Categoria AM:
ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.
Categoria A1:
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D1:
Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria D1E:
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (direttiva 2008/65/CE)
Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.
6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonchè dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonchè dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro in curva;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.
9. Valutazione della prova di capacità e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza.
L'operato degli esaminatori è oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione nè frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonchè a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonchè sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio, - tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall'articolo 23)
IN VIGORE DAL 15/5/2011 - come confermato dalla circolare del Ministero della Salute del 25/7/2011.
REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonchè nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:
- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,
- turbe psichiche,
- malattie neurologiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse.
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonchè i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
A. REQUISITI VISIVI
A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purchè il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata.
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.
B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa
menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.
B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.
B.2. Gruppo 2
B.2.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
B. Patologie cardiovascolari
B.1. Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
B.2. Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del caso, la commissione medica locale prevede termini di validità della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall'art. 126 del codice della strada:
a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie è necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. è necessaria un'attenta valutazione specialistica. è necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.
C. DIABETE MELLITO
Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.
C.1. Gruppo 1
C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale. In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.C.1.3. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.
C.1.2. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.
C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada.
D. EPILESSIA
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorchè sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale. Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.
Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.
D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finchè l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc).
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finchè l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.
D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni.
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.
E. ALCOOL
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull'abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
G. TURBE PSICHICHE
G.1. Gruppo 1
La patente di guida non è nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica presso strutture pubbliche.
G.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni
H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
H.1. Malattie neurologiche
La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.
La commissione medica locale, anche avvalendosi dell'esito di visita specialistica presso strutture pubbliche, può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. La validità della patente, in questi casi, non può essere superiore a due anni.
H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l'idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneità e la sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale.
La commissione medica locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validità della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non può superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.
Allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall'art. 23)
NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze richieste all'esaminatore di guida
1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.
1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di guida;
- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;
- teoria e tecniche di valutazione;
- guida prudente.
1.4. Capacità di valutazione:
- capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;
- l'uniformità e la coerenza della valutazione;
- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.
1.5. Capacità personali di guida:
- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
1.6. Qualità del servizio:
- stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;
- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
- sicurezza di carico;
- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente
2. Condizioni generali
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee;
e) non può lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l'attività di esaminatore, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;
- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;
e) non può lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività
3. Qualifica iniziale
3.1. Formazione iniziale
3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve frequentare un corso di formazione iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze di cui al punto1.
3.2. Esami
3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato al conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di guida deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo.
L'esame è inteso intese a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata.
4. Garanzia di qualità e formazione continua
4.1. Garanzia di qualità
4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
4.1.2. Il sistema di garanzia di qualità comprende la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonchè la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta e coerente.
4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto sistema di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure correttive.
4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implica il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
4.2. Formazione continua
4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine del mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:
- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
nonchè una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna.
4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.
Allegato V del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall'art. 23)
REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE DELLA STRADA
Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.
Tale prova può essere contestuale alla prova di capacità e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero può essere sostenuta successivamente da chi sia già titolare di patente di guida di categoria B.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
Allegato VI del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall'art. 23)
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)
La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, è in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A, assicurando la verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 6 dell'allegato II del presente decreto.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
Allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall'art. 25)
Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto.
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) |
AM |
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) |
AM - A1 - A2 - A |
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) |
AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) |
AM - A1 |
A (rilasciata dal 26 aprile 1988) |
AM - A1 - A2 - A |
B (entro il 31 dicembre 1985) |
AM - A1 - A2- A - B1 - B |
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) |
AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
B (rilasciata dal 26 aprile 1988) |
AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
C |
AM- A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C |
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) |
AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D |
D (rilasciata dal 1 ottobre 2004) |
AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) - B1 - B - D1 - D |
E conseguita da titolare di patente B |
BE - BE - C1E - CE - BE - C1E - CE - D1E - DE - BE - D1E - DE |
E conseguita da titolare di patente C |
|
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) |
|
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) |
Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.
Vedi anche: