Circolare - 07/02/2013 - Prot. n. 3494 - Conversione patenti di guida
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 3494/23.18.01
Roma, 7 febbraio 2013
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
Come è noto, il 19/01/2013 sono entrate in vigore le nuove norme concernenti le patenti di guida, in attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE.
Le modifiche normative rendono necessario un aggiornamento di tutti gli Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari, in materia di conversione reciproca delle patenti di guida, in particolare delle relative Tabelle di equipollenza e dell'elenco modelli di patenti, che costituiscono gli allegati tecnici dell'intesa bilaterale.
Poiché la procedura non si presenta di immediata realizzazione e definizione, in ragione della complessità delle modalità previste per dette modifiche, si invitano codesti UMC a continuare ad applicare le Tabelle di equipollenza relative agli Accordi in vigore nella stesura a suo tempo inviata, finché non perverrà una specifica comunicazione da questa Sede in merito a ciascuno Stato.
Si precisa che solo qualora ricorra il caso di un titolare di patente italiana conseguita a partire dal 19/01/2013, secondo cioè le nuove norme, che successivamente converte il documento all'estero e poi rientra in Italia, prima ancora che sia intervenuto l'aggiornamento delle Tabelle di equipollenza, è necessario considerare la categoria originariamente conseguita in Italia e attribuire quella per conversione, anche se non prevista dalla Tabella.
A titolo di esempio, si pensi ad un conducente che consegue in Italia la categoria C1 e successivamente si trasferisce all'estero, dove converte la sua patente ottenendo però una abilitazione corrispondente alla B italiana; al rientro in Italia sarà possibile rilasciare per conversione al titolare della patente la categoria C1, in applicazione dell'art. 136, comma 4, del codice della strada.
Ovviamente in detta circostanza sarà necessario verificare se il conducente non ha condotto veicoli relativi alla categoria (nell'esempio: C1) per più di tre anni: in tal caso bisognerà valutare l'opportunità di emettere un provvedimento di revisione tecnica della patente (art. 128 del C.d.S.), contestualmente all'emissione del documento.
L'istante dovrà essere adeguatamente informato circa il provvedimento di revisione; si suggerisce in proposito di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito positivo degli esami di revisione". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La patente emessa verrà quindi consegnata al richiedente dopo l'esito positivo degli esami.
Infine si fa presente che qualora il conducente abbia ottenuto all'estero per esame altre abilitazioni, rispetto a quella originariamente conseguita in Italia, gli verranno riconosciute le categorie acquisite, applicando la Tabella di equipollenza vigente.
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica a tutti gli Uffici della Motorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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