Direttiva UE - 2006/126/CE - Patente e requisiti minimi degli esami di guida
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (2006/126/CE)
Definita come la "3a" direttiva sulle patenti, contiene preziosi informazioni sulla futura patente per ciclomotori AM.
Il testo integrale della direttiva, completo degli allegati, è disponibile in pdf cliccando qui.
Modificato dalla Direttiva 2011/94/UE del 28 novembre 2011
Modificato dalla Direttiva 2012/36/UE del 19 novembre 2012
Modificato dalla Direttiva 2013/47/UE del 2 ottobre 2013
Modificato dalla Direttiva 2014/85/UE del 1 luglio 2014
Modificato dalla Direttiva 2015/653/UE del 24 aprile 2015
Modificato dalla Direttiva 2018/645/UE del 18 aprile 2018
Modificato dalla Direttiva 2020/612/UE del 04/05/2020
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
(2) Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.
(3) La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.
(4) Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.
(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.
(6) Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.
(7) L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.
(8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.
(9) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.
(10) È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.
(11) Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.
(12) Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.
(13) L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.
(14) Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.
(15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
(16) Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.
(17) L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.
(18) Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.
(19) È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(21) In particolare la Commissione ha il potere di stabilire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(22) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modello della patente di guida
1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.
3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.
4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
Articolo 2
Riconoscimento reciproco
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.
Articolo 3
Misure antifalsificazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.
2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di
sicurezza aggiuntivi.
3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 4
Categorie, definizioni e età minima
1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
2. Ciclomotori
Categoria AM
- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;
- l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.
3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:
- per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;
- per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;
a) categoria A1:
- motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
- l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;
b) categoria A2:
- motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
- l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;
c) categoria A:
i) motocicli
- l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni.
Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;
ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW;
- l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.
4. Autoveicoli:
- per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;
- per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;
a) categoria B1:
- quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;
- l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;
- la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;
b) categoria B:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
- il completamento di una formazione, oppure
- il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.
L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;
c) categoria BE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;
- l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;
d) categoria C1:
autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
e) categoria C1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- l'età minima per le categorie C1 e C1E è fissata a 18 anni;
f) categoria C:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
g) categoria CE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
- l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni;
h) categoria D1:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
i) categoria D1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
- l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni;
j) categoria D:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
k) categoria DE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;
- l'età minima per le categorie D e DE è fissata a 24 anni.
5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.
6. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,
- se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e
- se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);
d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.
Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;
b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.
7. In deroga all'età minima di cui al paragrafo 4, lettere g), i) e k), del presente articolo, l'età minima per il rilascio della patente di guida di categoria C e CE; D1 e D1E; e D e DE corrisponde all'età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP, a seconda dei casi, dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), primo comma, e dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
Qualora, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), secondo comma, della direttiva 2003/59/CE, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP.
(*4) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
Articolo 5
Condizioni e limitazioni
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.
2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.
Articolo 6
Graduazione ed equivalenze tra categorie
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:
a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.
Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.
c) i veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio (*5) con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.
(*5) Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
Articolo 7
Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.
Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;
c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;
d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;
e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.
Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.
c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illeggibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:
a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e
b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.
All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza
stradale.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di guida;
b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;
c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida;
d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.
Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.
Articolo 8
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Esaminatori
A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.
Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.
Articolo 11
Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente.
Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.
Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Articolo 13
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.
2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 14
Valutazione
La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.
Articolo 15
Assistenza reciproca
1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (*7) e (CE) n. 45/2001 (*8)del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413.
(*6) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9);
(*7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
(*8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 013.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.
L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2007.
I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio 2009.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
Allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE
Allegato 2 alla direttiva 2006/126/CE
Allegato 3 alla direttiva 2006/126/CE
Allegato 4 alla direttiva 2006/126/CE
Allegato 5 alla direttiva 2006/126/CE
Allegato 6 alla direttiva 2006/126/CE
Vedi anche: