Decreto Ministeriale - 05/03/2012 - Rinnovo validità CQC
OGGETTO: Modifica all'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
5 marzo 2012
(G.U. n. 57 dell'8.3.2012)
Modifica all'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, ed in particolare il Capo II recante attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2009, n. 259, di seguito definito "DM 16 ottobre 2009", recante "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009", come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2011, n. 192;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che la modifica di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2011, anticipando da dodici a diciotto mesi il termine utile per avviare i corsi di formazione periodica utili al rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta che i predetti corsi, se relativi all'abilitazione per il trasporto di persone, possono essere erogati a decorrere dal 9 marzo 2012 e, se relativi all'abilitazione per il trasporto di merci, dal 9 marzo 2013;
Considerato altresì che l'imminenza della data di avvio dei corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità dell'abilitazione per il trasporto di persone, richiede di intervenire con urgenza a modificare le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del citato DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente che abilita sia al trasporto di merci che di persone, sì da conformarle a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della citata direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo provvedimento le ulteriori modifiche ed integrazioni del più volte citato DM 16 ottobre 2009, attualmente in fase di approfondimento nell'ambito dei lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i soggetti titolari di competenze nel settore;
Ritenuto infine di armonizzare la terminologia di cui al DM 16 ottobre 2009, con quella di cui alla direttiva comunitaria 2003/59/CE, facendo riferimento al trasporto di "merci" piuttosto che non a quello di "cose";
Decreta:
Art. 1
Modifiche al DM 16 ottobre 2009
1. Nel DM 16 ottobre 2009, la parola: "cose" è sostituita, ovunque ricorra, dalla parola: "merci".
2. All'articolo 13, del DM 16 ottobre 2009, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009, come modificate dal comma 2, si applicano anche ai primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all'articolo 13, comma 10, primo periodo, del predetto DM 16 ottobre 2009.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2012
Il Ministro: CIACCIA
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