Decreto Ministero dei Trasporti - 16/10/2009 - Formazione accelerata CQC
OGGETTO: Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009.
(GU n. 259 del 06/11/2009)
Decreto aggiornato con DM 5/3/2012
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», che ha, tra l'altro, introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina già posta in materia di programmi, esami, docenti e di registri dei corsi, sia al fine di dettare norme applicative in materia di formazione accelerata;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di merci su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. Possono altresì svolgere corsi di formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1.
La Direzione generale territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla Direzione generale territoriale competente per l'aggiornamento del nulla osta.
3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica.
L'autoscuola è responsabile ai sensi dell'art. 14, comma 2, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 1 a 5.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.
Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole.
1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonchè articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4.
3. L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma, ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma: in tal caso, si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 9, comma 7.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2 ovvero all'allegato 3, a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di aziende di cui al comma 2.
5. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
6. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici non ha l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 5, lettera b).
7. L'azienda di cui al comma 2 deve dimostrare di avvalersi delle figure professionali di cui al comma 5, con esclusione dell'istruttore di cui alla lettera b) dello stesso comma, salvo che non svolga interamente il corso di formazione con lezioni registrate su supporto multimediale, ai sensi dell'art. 14, comma 4.
Art. 4.
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3. In luogo del materiale didattico di cui al comma 2, l'insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri.
5. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di merci, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i medesimi enti devono indicare, nella richiesta di cui all'art. 3, comma 4, i numeri di targa dei veicoli in disponibilità.
Art. 5.
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti hanno cura di trattare i diversi argomenti con particolare riferimento alla tipologia del settore di trasporto per il quale gli allievi chiedono la formazione. I docenti hanno in ogni caso cura di richiamare l'attenzione degli allievi stessi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana e valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano.
Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria
1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
2. Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di merci. Il possesso della patente di guida almeno della categoria D è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.
3. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, titolari di patente C o C+E, è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
4. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del corso pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:
a.1) guida in autostrada (2 ore);
a.2) guida notturna (2 ore);
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);
a.5) montaggio catene da neve (2 ore);
a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore);
b) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, titolari di patente C o C+E, è la seguente:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
b.4) uso degli estintori (30 minuti).
c) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4, punti a.1), a.2), a.7, a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
6. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4 punti a.7), a.8), b.3) e c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma 6, otto ore di guida, tra quelle di cui al comma 4, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
8. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 3, lettere b) e c).
Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei recupera, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
9. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Art. 7.
Programma dei corsi di formazione iniziale accelerata
1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (5 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (5 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico) (10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, titolari di patente C o C+E, è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (12 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).
3. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:
a.1) guida in autostrada (1 ora);
a.2) guida notturna (1 ora);
a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);
a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
a.7) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore);
b) la parte speciale del programma della pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente C o C+E, è la seguente:
b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
c) la parte speciale del programma pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:
c.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
c.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
4. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6), a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e c.3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui al comma 3, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, ultimo periodo.
7. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui non più di cinque ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a quattordici ed inferiore a ventotto recupera, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
8. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Art. 8.
Programmi dei corsi di formazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore.
1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, che intendono estenderla anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), se seguono un corso di formazione accelerata.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono estenderla anche al trasporto di merci, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), se seguono un corso di formazione accelerata.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di formazione ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di formazione accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ed inferiore a venti nel corso di formazione ordinaria, ovvero superiore a cinque ed inferiore a dieci nel corso di formazione accelerato, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di formazione ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di formazione, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso della professione di autotrasportatore che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione accelerata. Per la disciplina delle assenze si applicano le disposizioni di cui all'art 6, comma 8, con riferimento al corso ordinario e dell'art. 7, comma 7, con riferimento al corso di formazione accelerato.
5. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto persone nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto merci nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo.
6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7, se trattasi di corso di formazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 7, commi 4, 5 e 6, se trattasi di formazioni iniziale accelerata.
Art. 9.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed art. 7, comma 6, nonchè il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
2. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia del programma di corso teorico che di corso pratico, hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni del programma del corso teorico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni del programma del corso pratico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 4. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è iscritto nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
5. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 5, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni relative rispettivamente alla parte di programma specifico per la formazione per il trasporto di merci o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione sia teorica che pratica; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.
6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica, l'ente di cui all'art. 3, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'Ufficio Motorizzazione civile competente, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 6, attestante il tipo i corso frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di dodici mesi dalla stessa.
7. Qualora, l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 3, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. Il responsabile del corso è individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'art. 7 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso. Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche. L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso siano riscontrate irregolarità nel corso ai sensi dell'art. 14, comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3 dello stesso art. 14, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.
Art. 10.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di merci stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Art. 11.
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato il programma del corso pratico, per mera esibizione all'Ufficio della motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.
6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli Uffici della motorizzazione civile, da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 9, comma 6.
9. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, al candidato è rilasciata la carta di qualificazione del conducente, relativa alla prova sostenuta, sulla quale è indicato il tipo di formazione iniziale frequentato.
10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenenti all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
Art. 12.
Questionari d'esame
1. I quesiti delle prove d'esame di cui all'art. 11 sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.
2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 11, commi da 1 a 4.
Art. 13.
Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di merci ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di merci, è la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);
b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, è la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.
3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), può essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
4. Una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso. Durante il corso svolto con il sistema multimediale è sempre presente il responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
5. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 7. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
8. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di merci o di persone. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.
9. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica, conforme all'allegato 9.
10. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci.
Art. 14.
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica
1. Gli Uffici della motorizzazione civile e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonchè la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive è redatto un verbale in cui, se del caso, sono evidenziate le irregolarità riscontrate nei corsi svolti. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica, dell'ente di cui all'art. 3, comma 1, o dell'azienda di cui all'art. 3, comma 2, al quale è assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.
2. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 2, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla competente Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
3. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 3, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla Direzione generale per la motorizzazione che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
4. Qualora all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1 sia stata accertata la responsabilità dell'allievo, l'Ufficio della motorizzazione civile ne dispone la cancellazione dal registro di iscrizione.
5. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale e documentata relazione rispettivamente alla Direzione generale territoriale ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, nell'ambito delle proprie competenze, emanano atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione emanano provvedimento di sospensione, rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarità.
6. Qualora i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5, la Direzione generale territoriale o la Direzione generale per la motorizzazione emettono provvedimento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.
Art. 15.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 11, l'esame si svolge con il metodo orale. L'esame orale è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti all'area C ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
2. I soggetti di cui all'art. 2 che dispongono di veicoli utilizzabili fino al 30 settembre 2013 per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, C+E, D, D+E ai sensi del decreto 30 settembre 2003, n. 40T, come integrato dal decreto 29 settembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono disporre degli stessi, fino alla medesima data del 30 settembre 2013, anche per i corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, citato nelle premesse, è abrogato.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2009
Il Ministro: Matteoli
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