Decreto legislativo - 15/03/2010 - n. 66 - Ordinamento militare
OGGETTO: Codice dell'ordinamento militare.
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h); comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Libro primo
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
Titolo I
Disposizioni preliminari
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell’ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d’ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.
4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’ articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.
6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolo II
Consiglio supremo di difesa
Art. 2
Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa
1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato «Consiglio», esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Art. 3
Componenti di diritto
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Art. 4
Componenti eventuali
1. Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3.
2. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.
Art. 5
Organi ausiliari
1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Art. 6
Segretario del Consiglio
1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2. A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 7
Ufficio di segreteria
1. L’Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6.
2. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art. 8
Riunioni
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9
Regolamento di organizzazione e funzionamento
1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.
Titolo III
Amministrazione della difesa
Capo I
Ministro della difesa
Art. 10
Attribuzioni del Ministro della difesa
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.
2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;
b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
c) sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.
3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell’ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell’ articolo 177.
Art. 11
Attribuzioni in materia di armamenti
1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93.
Art. 12
Relazioni al Parlamento
1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all’articolo 548.
2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Art. 13
Attribuzioni ulteriori
1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:
a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Art. 14
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance
1. Il Ministro della difesa, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
b) ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell’organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l’ articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Gli uffici e l’organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.
Capo II
Ministero della difesa
Sezione I
Amministrazione centrale e periferica
Art. 15
Attribuzioni del Ministero della difesa
1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 16
Ordinamento
1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) due uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L’area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l’area tecnicoamministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l’area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.
Art. 17
Servizio di assistenza spirituale
1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all’entrata in vigore dell’intesa prevista all’articolo 11, comma 2, dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.
Art. 18
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti
1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell’espletamento delle sue funzioni.
2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Art. 19
Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4. Al Circolo è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
5. Gli organi, l’organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.
Art. 20
Enti vigilati
1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
a) l’Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia;
d) l’Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l’Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L’organizzazione, i compiti e le funzioni dell’Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell’articolo 48 e nell’articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell’Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.
Art. 21
Servizio di assistenza al volo
1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.
3. L'Ente nazionale per l’aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
Art. 22
Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici
1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:
1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374;
b) in materia di armi chimiche:
1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;
2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;
c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:
1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all’organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l’esecuzione dell’attività;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l’attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l’attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l’adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.
2. Con il decreto interministeriale di cui all’articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:
a) è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;
b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa;
c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.
3. Con il decreto interministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.
Sezione II
Organi consultivi e di coordinamento
Art. 23
Consiglio superiore delle Forze armate
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio.
3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, è inserita la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere è contenuta nella relazione.
4. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.
Art. 24
Altri organi consultivi e di coordinamento
1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.
Capo III
Area tecnico operativa
Sezione I
Capo di stato maggiore della difesa
Art. 25
Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell’Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnicomilitare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute;
b) è gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell’attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Art. 26
Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 27
Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l’esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;
b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all’articolo 29.
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
Sezione II
Organismi interforze
Art. 28
Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E’ presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa.
3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento.
Art. 29
Comando operativo di vertice interforze
1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.
2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
Art. 30
Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall’articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 31
Comandi regione militare interforze
1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi.
Sezione III
Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandante generale dell’Arma dei carabinieri
Art. 32
Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri
1. I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:
a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
c) nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.
2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall’ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.
Art. 33
Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.
3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.
Art. 34
Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle relative attribuzioni:
a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all’articolo 170;
b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.
2. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
Sezione IV
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero
Art. 35
Addetti delle Forze armate in servizio all’estero
1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.
2. La costituzione dell'ufficio dell’addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero
1. L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e finanze.
Art. 37
Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell’ articolo 158.
Art. 38
Gestione del danaro e del materiale
1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.
2. La gestione del denaro comprende:
a) spese per il personale;
b) spese per il funzionamento.
3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
Art. 39
Personale
1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
5. Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).
6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.
7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.
8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.
Capo IV
Area tecnico amministrativa
Sezione I
Segretario generale della difesa
Art. 40
Configurazione della carica di Segretario generale della difesa
1. Il Segretario generale della difesa:
a) è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;
b) è nominato, ai sensi dell’ articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.
2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.
Art. 41
Attribuzioni del Segretario generale della difesa
1. Il Segretario generale della difesa:
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
d) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnicoindustriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 42
Organi di supporto del Segretario generale della difesa
1. Il Segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
b) si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall’articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali;
c) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.
Sezione II
Segretariato generale della difesa
Art. 43
Competenze del Segretariato generale della difesa
1. Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Le competenze e l’ordinamento del Segretariato generale della difesa sono disciplinati dall’articolo 106 del regolamento.
Art. 44
Registro nazionale delle imprese
1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:
a) le imprese dichiarate fallite;
b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;
e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:
a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvede alla revisione triennale del registro;
c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.
13. Per l’iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.
Capo V
Area tecnico industriale
Art. 45
Stabilimenti e arsenali militari
1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali;
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.
3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Art. 46
Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari
1. Gli enti di cui all’articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell’articolo 47.
Art. 47
Classificazione degli enti
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
a) enti gestiti dall’Agenzia industrie difesa, denominati unità;
b) enti dipendenti dal Segretario generale della difesa;
c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.
2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3. Gli enti dipendenti dal Segretario generale sono disciplinati nel regolamento.
Art. 48
Agenzia industrie difesa
1. L’Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.
Art. 49
Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
1. La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata.
2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.
3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 50
Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
2. Il direttore:
a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.
3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.
4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale.
5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Art. 51
Norme comuni agli enti dell’area tecnico-industriale
1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:
a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all’articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente;
b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell’economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all’articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
Capo VI
Giustizia militare
Sezione I
Ordinamento giudiziario militare
Art. 52
Magistrati militari
1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l’Ufficio militare di sorveglianza);
b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.
Art. 53
Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.
Art. 54
Tribunale militare
1. Il Tribunale militare è formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l’intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
3. L’estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell’aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell’esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Art. 55
Circoscrizioni territoriali
1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 56
Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L’Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 1.
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare d’appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 1.
Art. 57
Corte militare di appello
1. La Corte militare d’appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello è formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2.
4. La Corte militare d’appello giudica con l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
Art. 58
Uffici del pubblico ministero
1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:
a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 6;
b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4.
2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:
a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 5;
b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3;
b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 1.
Art. 59
Ruolo organico dei magistrati militari
1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
Sezione II
Consiglio della magistratura militare
Art. 60
Composizione del Consiglio della magistratura militare
1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest’ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.
3. L’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Art. 61
Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare
1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Art. 62
Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare
1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l’applicazione dell’ articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;
b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.
5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.
Art. 63
Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare
1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.
Art. 64
Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina
1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo.
2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 65
Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni
1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.
2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.
3. Il magistrato militare che ha eseguito l’ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.
4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.
Art. 66
Attribuzioni del presidente e del vice presidente
1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 67
Disposizioni in materia di procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell’ articolo 61, comma 1.
Art. 68
Stato giuridico del componente non togato
1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Art. 69
Elezioni del Consiglio della magistratura militare
1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, commi 1 e 2, più anziani in ruolo.
4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.
9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.
Art. 70
Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio
1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.
2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 71
Ufficio di segreteria del Consiglio
1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.
2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.
3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.
Art. 72
Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura
1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
Sezione III
Disciplina del concorso in magistratura militare
Art. 73
Concorsi
1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall’ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.
2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:
a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
Art. 74
Concorso per esami
1. Il concorso per esami di cui all’articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.
4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.
5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.
7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.
8. A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;
h) i più anziani di età.
9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.
10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.
Art. 75
Tirocinio e nomina
1. I magistrati militari di cui all’articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.
2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
Sezione IV
Ordinamento penitenziario militare
Art. 76
Applicabilità delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune
1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l’espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.
Art. 77
Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena
1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.
2. Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;
b) gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;
c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all’aperto;
f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
g) le affissioni consentite e le relative modalità;
h) i giochi consentiti;
i) l’importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.
3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell’Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l’esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
Art. 78
Stabilimenti militari di pena
1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
a) carceri giudiziarie militari;
b) reclusori militari.
Art. 79
Visite dei parlamentari
1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Art. 80
Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria militare od ordinaria.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 81
Separazione dei detenuti secondo il grado
1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.
2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Art. 82
Reclusori militari
1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.
Art. 83
Degradazione
1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l’esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l’ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.
3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l’esecuzione, richiede all’autorità amministrativa militare competente l’esecuzione della degradazione.
Art. 84
Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
1. Per l’esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell’ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.
Art. 85
Lavoro dei militari detenuti
1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d’ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.
4. All’eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
Art. 86
Cassa militare delle ammende
1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.
3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Titolo IV
Forze armate
Capo I
Disposizioni comuni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 87
Definizione
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L’ordinamento e l’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.
3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Art. 88
Principi in materia di organizzazione
1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.
Art. 89
Compiti delle Forze armate
1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 90
Funzioni di polizia militare
1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
Art. 91
Funzioni di polizia giudiziaria militare
1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Art. 92
Compiti ulteriori delle Forze armate
1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’ articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilità principale e secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le Forze armate, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all’articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 93
Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate
1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall’articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
Art. 94
Direzioni di amministrazione delle Forze armate
1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:
a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;
b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;
c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.
2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa.
Art. 95
Bande musicali
1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando militare della Capitale, quella dell’Esercito italiano;
b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell’Aeronautica militare di Roma, quella dell’Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.
4. L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:
a) lo Stato maggiore dell’Esercito italiano;
b) lo Stato maggiore della Marina militare;
c) lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare;
d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
6. L’organizzazione strumentale e le modalità d’impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
Sezione II
Bandiere e onorificenze
Art. 96
Bandiera della Repubblica italiana
1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.
2. La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.
4. Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 97
Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari
1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. La bandiera concessa all’Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma.
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.
Art. 98
Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile
1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all’infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.
3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell’interno della torre, del ponte o della camera di comando.
4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l’uso della bandiera di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 99
Concessione di ricompense alle Forze armate
1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all’Ordine militare d’Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
Capo II
Esercito italiano
Art. 100
Istituzione e funzioni dell’Esercito italiano
1. L’Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell’Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l’ordinamento dei Comandi e dell’Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito le funzioni, l’ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell’Esercito italiano;
c) l’Organizzazione penitenziaria militare.
Art. 102
Organizzazione operativa dell’Esercito italiano
1. L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.
2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
a) il 1° Comando delle forze di difesa;
b) il 2° Comando delle forze di difesa;
c) il Comando delle truppe alpine;
d) il Comando trasmissioni e informazioni dell’Esercito italiano;
e) il Comando aviazione dell’Esercito italiano;
f) il Comando del Corpo d’armata di reazione rapida;
g) il Comando dei supporti.
3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
Art. 103
Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano
1. L’organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.
2. L’organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell’Esercito italiano e i centri documentali.
3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
Art. 104 Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano
1. L’organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teuliè»;
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d’Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d’informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell’Esercito italiano.
2. L’ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.
Art. 105
Organizzazione logistica dell’Esercito italiano
1. L’organizzazione logistica dell’Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell’Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i) l’Istituto geografico militare.
2. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
Art. 106
Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando logistico dell’Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all’articolo 94, su tutti gli enti dell’Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano
1. L’organizzazione del servizio per le infrastrutture dell’Esercito italiano:
a) fa capo all’Ispettorato delle infrastrutture;
b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di mantenere, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;
c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.
2. L’articolazione del servizio, le sedi, l’ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
Art. 108
Armi e Corpi dell’Esercito italiano
1. L’Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell’Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell’impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.
Art. 109
Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano
1. Il Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano:
a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
Capo III
Marina militare
Sezione I
Disposizioni per la Marina militare
Art. 110
Istituzione e funzioni della Marina militare
1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
Art. 111
Competenze particolari della Marina militare
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell’ articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell’ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea coordinata dall’Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’ articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare
1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l’organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed è supportato dagli enti dell’area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.
2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:
a) Comando forze d’altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;
d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;
e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l’attività di contromisure mine.
3. L’ulteriore articolazione, le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 113
Organizzazione logistica della Marina militare
1. L’organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati:
a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
b) Ispettorato di sanità della Marina militare.
2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:
a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;
b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;
c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;
d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;
e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.
3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
4. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell’organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 114
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare
1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.
3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresì:
a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;
b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;
c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.
4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:
a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
b) comandi di zona dei fari;
c) reggenze dei segnalamenti.
5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:
a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;
b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;
c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.
6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.
7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.
Art. 115
Vigilanza in mare
1. La Marina militare espleta:
a) il servizio di vigilanza, ai sensi all’articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.
3. Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
Art. 116
Organizzazione formativa della Marina militare
1. L’organizzazione formativa di Forza armata fa capo all’Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) l’Accademia navale;
b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) l’Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.
Art. 117
Servizio idrografico della Marina militare
1. L’Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.
2. Nel regolamento è disciplinato l’ordinamento dell’Istituto idrografico.
Art. 118
Corpi della Marina militare
1. L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio navale;
c) Corpo delle armi navali;
d) Corpo sanitario militare marittimo;
e) Corpo di commissariato militare marittimo;
f) Corpo delle capitanerie di porto;
g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 119
Corpo di stato maggiore
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
c) comandare le forze navali comunque costituite;
d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
Art. 120
Corpo del genio navale
1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Art. 121
Corpo delle armi navali
1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Art. 122
Corpo sanitario militare marittimo
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Art. 123
Corpo di commissariato militare marittimo
1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l’equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell’attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l’uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;
b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l’ordinazione delle conseguenti spese, l’assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra;
c) l’amministrazione e l’erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
d) il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;
e) l’attività di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell’ambito di operazioni fuori area relativamente all’applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;
f) la gestione del contenzioso;
g) la formazione e qualificazione del personale nell’ambito dei settori di competenza;
h) l’assolvimento degli incarichi previsti dall’ordinamento del Ministero della difesa;
i) l’assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonché quelli previsti ai fini dell’avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Art. 124
Organizzazione territoriale periferica della Marina militare
1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi:
a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell’Alto Tirreno;
b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto;
c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell’Adriatico;
d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;
e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.
2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all’articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere
garantita la continuità dell'attività operativa.
3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.
Art. 125
Aviazione antisommergibile della Marina militare
1. L'Aviazione «antisommergibile» di cui all’articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli «antisommergibile» in dotazione ai reparti;
c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di «specialista aeronautico» rilasciato dall'Aeronautica militare.
3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.
4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all’articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.
5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei «antisommergibile», sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Art. 126
Reparti elicotteri della Marina militare
1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.
2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 127
Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati
1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Art. 128
Attività di pilotaggio
1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Art. 129
Studi e approvvigionamento della Marina militare
1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
Art. 130
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.
2. Sono compiti dell'Istituto:
a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;
b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;
c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;
d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
Art. 131
Direzione di amministrazione della Marina militare
1. La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.
2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94.
3. Per l’assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.
4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell’ articolo 94.
Sezione II
Corpo delle capitanerie di porto
Art. 132
Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell’ articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:
a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell’ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) assicurare la difesa dello Stato mediante:
1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un’Autorità della Marina militare;
4) l’esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;
5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;
b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
4) l’attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;
c) supportare l’organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;
d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.
3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.
Art. 133
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. L'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto al Comando generale delle capitanerie di porto.
Art. 134
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:
a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
b) svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
b) polizia nei porti e in corso di navigazione;
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
d) polizia marittima;
e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
f) personale marittimo;
g) regime amministrativo della nave;
h) diporto nautico;
i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;
m) servizi tecnico-nautici;
n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi;
o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
Art. 135
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell’ articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all’esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell’Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l’inquinamento da navi e da acque di zavorra, l’inquinamento da immersione di rifiuti, l’inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l’inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell’ articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell’ articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 136
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell’ articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
c) in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all’articolo 118 della Costituzione;
d) vigilanza e controllo sull’esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;
f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull’esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
Art. 137
Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall’articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:
a) esercita l’attività di polizia stradale, ai sensi dell’ articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) presta, ai sensi dell’ articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell’ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
c) concorre nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) concorre nell’attività di contrasto all’immigrazione illegale, ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
e) concorre alla vigilanza finalizzata all’individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
Art. 138
Profili organizzativi e funzionali
1. L’esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto è soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell’ articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati.
Capo IV
Aeronautica militare
Art. 139
Istituzione e funzioni dell’Aeronautica militare
1. L’Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.
Art. 140
Ispettorato per la sicurezza del volo
1. L’Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e coordina l’investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all’articolo 748 del codice della navigazione.
2. L’Ispettorato è articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 141
Ispettorato dell’Aviazione per la Marina militare
1. L’ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attività tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all’articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale.
2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 142
Comando della squadra aerea
1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.
2. L’articolazione del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 143
Comando e controllo operativo delle Forze aeree
1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì. le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo Comando interalleato.
Art. 144
Articolazione territoriale dell’Aeronautica militare
1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.
2. L’articolazione dei comandi, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 145
Comando logistico dell’Aeronautica militare
1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.
2. L’articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 146
Comando delle scuole dell’Aeronautica militare
1. Il Comando delle scuole dell’Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell’Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonché l’addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare.
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l’Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l’Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
3. L’articolazione dei comandi, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 147
Ruoli e Corpi dell’Aeronautica militare
1. L’Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:
a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialità;
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) Corpo sanitario aeronautico.
2. Gli articoli 148, 149 e 150 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
Art. 148
Corpo del genio aeronautico
1. Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell’Aeronautica militare;
b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell’Aeronautica militare;
c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.
2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza;
b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell’Aeronautica militare;
c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Art. 149
Corpo di commissariato aeronautico
1. Il Corpo di commissariato aeronautico:
a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;
b) svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti.
2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell’Aeronautica militare;
b) di magazzini e stabilimenti vari.
Art. 150
Corpo sanitario aeronautico
1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:
a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell’Aeronautica militare, l’idoneità al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l’idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell’Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell’Aeronautica militare.
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) degli istituti medico-legali dell’Aeronautica militare;
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
c) di magazzini e stabilimenti vari.
3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell’Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell’Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Art. 151
Unità e comandi di volo dell’Aeronautica militare
1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in:
a) squadriglia, unità organica fondamentale;
b) gruppo;
c) stormo;
d) brigata aerea;
e) divisione aerea;
f) squadra aerea.
2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.
3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.
Art. 152
Aviazione antisommergibile dell’Aeronautica militare
1. L'aviazione antisommergibile è costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili.
2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie «antisommergibile» sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.
Art. 153
Reparti elicotteri dell’Esercito italiano e della Marina militare
1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito italiano e della Marina militare di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.
2. All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.
Art. 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare
1. La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti:
a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;
b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all’ordinamento di Forza armata;
c) esercita l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
Capo V
Arma dei carabinieri
Sezione I
Compiti e attribuzioni
Art. 155
Istituzione e funzioni dell’Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).
Art. 156
Compiti militari dell’Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all’articolo 88;
b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri:
a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;
b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.
4. Nell’ambito dei compiti militari, l’Arma dei carabinieri:
a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;
b) fornisce all’autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell’Amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
Art. 157
Funzioni di polizia giudiziaria militare dell’Arma dei carabinieri
1. L’Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall’articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Art. 158
Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 159
Compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri
1. L’Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell’ articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 160
Speciali compiti dell’Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresì:
a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica;
b) alle scorte d’onore;
c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
Art. 161
Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell’Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria;
b) funzioni di sicurezza pubblica.
Sezione II
Ordinamento
Art. 162
Dipendenze dell’Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;
b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.
Art. 163
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
1. Il Comandante generale è componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
a) del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’ articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 164
Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico
1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all’estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;
b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;
d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
2. Il Comandante generale:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnicooperativa;
b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell’Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d’istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l’affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. Al fine di pervenire all’attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d’intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle
relative discipline di carattere amministrativo.
Art. 165
Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:
a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 89 del regolamento;
b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.
2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.
3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.
4. Il Comandante generale è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.
5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.
Art. 166
Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo
1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale.
2. l Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo.
3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare.
4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all’articolo 171.
Art. 167
Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale
1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa; è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Art. 169
Articolazione dell’Arma dei carabinieri
1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.
Art. 170
Comando generale dell’Arma dei carabinieri
1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare:
a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma;
b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Art. 171
Direzione di amministrazione dell’Arma dei carabinieri
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.
Art. 172
Organizzazione addestrativa dell’Arma dei carabinieri
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende:
a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) l’Accademia dell’Arma dei carabinieri;
c) la Scuola ufficiali;
d) la Scuola marescialli;
e) la Scuola brigadieri;
f) le scuole carabinieri;
g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Art. 173
Organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) Comandi regionali, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
Art. 174
Organizzazione mobile e speciale dell’Arma dei carabinieri
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) Comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Art. 175
Reparti e unità dell’Arma dei carabinieri per esigenze specifiche
1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
e) le unità paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma dei carabinieri;
h) le unità presso dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Art. 176
Organi di polizia militare dell’Arma dei carabinieri
1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall’articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.
Art. 177
Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell’Arma dei carabinieri
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Art. 178
Qualifiche di polizia giudiziaria
1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l’autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Art. 179
Qualifiche di pubblica sicurezza
1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 180
Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell’Arma dei carabinieri
1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell’Arma dei carabinieri con le altre autorità militari e civili.
2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell’interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell’Arma dei carabinieri che stabilisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell’Arma dei carabinieri;
b) l’organizzazione e l’esecuzione del servizio istituzionale.
Titolo V
Sanità militare
Capo I
Disposizioni generali
Art. 181 Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: <<Sanità militare>> provvede:
a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;
b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Art. 182
Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica
1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attività indicate nell’articolo 181;
c) le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare.
Art. 183
Rapporti con il servizio sanitario nazionale
1. Per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.
2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.
3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.
5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia;
b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
Art. 184
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 185
Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa
1. Ai sensi dell’ articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
Art. 186
Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori
1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Art. 187
Disposizioni tecniche attuative
1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell’ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.
Capo II
Organizzazione
Sezione I
Organi della sanità militare
Art. 188
Organi centrali
1. Sono organi centrali della Sanità militare:
a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell’ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall’articolo 121 del regolamento;
b) il Collegio medico legale;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all’articolo 191.
Art. 189
Collegio medico legale
1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.
3. Al Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:
a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;
b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;
e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.
4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all’interno del collegio.
5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all’articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell’ articolo 993.
7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.
8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un’adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.
9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto.
11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.
Art. 190
Sezioni del collegio medico legale
1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell’ articolo 189.
2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.
3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.
Art. 191
Organi direttivi
1. Secondo l’ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L’autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Per l’espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:
a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all’articolo 194;
b) una commissione medica composta da:
1) l’Autorità preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall’Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l’organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
Art. 192
Commissioni mediche interforze
1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall’articolo 198.
2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Art. 193
Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza
1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all’articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell’esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all’articolo 1895 e all’articolo 1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
d) transito nell’impiego civile di cui all'articolo 930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate:
a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;
c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.
Art. 194
Commissione interforze di seconda istanza
1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
a) dal capo dell’organo direttivo di Forza armata di cui all’articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all’articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.
3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Art. 195
Strutture sanitarie interforze
1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Sezione II
Componenti ausiliarie delle Forze armate della Croce rossa italiana
Art. 196
Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:
a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Art. 197
Organizzazione dei servizi umanitari
1. In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;
b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.
2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.
Capo III
Attribuzioni e servizi
Sezione I
Attività delle commissioni mediche interforze
Art. 198
Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio
1. La Commissione di cui all’articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.
5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
Sezione II
Servizi medico-legali
Art. 199
Attribuzioni medico-legali
1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all’articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
Art. 200
Visite medico-fiscali
1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;
b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;
c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;
e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;
f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;
g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;
n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa.
2. Le autorità che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.
Art. 201
Modalità delle visite medico-fiscali
1. Le visite fiscali di cui all’articolo 200 possono essere praticate:
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari, purché non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;
d) presso gli istituti di medicina legale dell’Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.
2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.
3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.
4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sezione III
Servizi in materia di dipendenze
Art. 202
Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti
1. Il Ministero della difesa promuove:
a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi;
b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia;
c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa:
a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa;
b) dà informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Art. 203
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti.
2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Art. 204
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell’uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.
Sezione IV
Altri servizi
Art. 205
Servizio trasfusionale delle Forze armate
1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute.
5. Il Ministero della difesa è l’autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti.
6. Le norme relative all’organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.
Art. 206
Servizio per le emergenze di salute pubblica
1. Gli organi della Sanità militare collaborano, nell’ambito dell’attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con:
a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell’ articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 207
Attività in materia di vaccinazioni
1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:
a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.
Capo IV
Personale addetto alla sanità militare
Sezione I
Personale del servizio sanitario militare
Art. 208
Categorie di personale
1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L’attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l’esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 213 per i soccorritori militari
Art. 209
Ufficiali medici
1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d’avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.
4. E’ vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:
a) non sono previste da disposizioni di legge;
b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell’ articolo 200;
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.
5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell’ articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l’attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.
Art. 210
Attività libero professionale del personale medico
1. In deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.
Sezione II
Esercizio delle professioni sanitarie
Art. 211
Formazione continua
1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
Art. 212
Requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.
3. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.
Art. 213
Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari
1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l’effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l’applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Titolo VI
Istituti di istruzione e formazione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 214
Individuazione degli istituti
1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;
b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.
2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Art. 215
Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
1. Le disposizioni relative all’ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 216
Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata
1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all’aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.
Art. 217
Collaborazione con le università
1. La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari, può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.
Capo II
Scuole militari
Art. 218
Finalità delle scuole militari
1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l’interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:
a) Scuola militare «Nunziatella» dell’Esercito italiano;
b) Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) Scuola militare «Teuliè» dell’Esercito italiano;
d) Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
3. Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 219
Corsi di studio delle scuole militari
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell’ articolo 786.
Art. 220
Ammissione alle scuole militari
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
Capo III
Istituti di formazione
Sezione I
Accademie militari
Art. 221
Finalità delle Accademie militari
1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l’accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:
a) Accademia militare dell’Esercito italiano;
b) Accademia navale;
c) Accademia aeronautica;
d) Accademia dell’Arma dei carabinieri.
3. L’Accademia navale e l’Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.
Art. 222
Corsi di studio delle Accademie militari
1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall’articolo 719.
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Art. 223
Ammissioni alle Accademie militari
1. L’ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
Sezione II
Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali
Art. 224
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore
1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell’ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:
a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;
b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:
a) Istituto alti studi della difesa;
b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) Istituto di studi militari marittimi;
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito italiano;
f) Scuola ufficiali carabinieri.
Art. 225
Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore
1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all’articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall’articolo 719.
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l’ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.
Sezione III
Altre scuole
Art. 226
Scuole per sottufficiali
1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l’accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:
a) Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano;
b) Scuole sottufficiali della Marina militare;
c) Scuola marescialli dell’Aeronautica militare;
d) Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;
e) Scuola marescialli dell’Arma dei carabinieri;
f) Scuola brigadieri dell’Arma dei carabinieri.
Art. 227
Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
2. L’ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Art. 228
Scuole carabinieri
1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.
2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. L’ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Art. 229
Scuola allievi operai delle Forze armate
1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresì, stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi.
2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
Libro secondo
BENI
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 230
Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti
1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;
b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari;
c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.
2. Per i beni culturali, come definiti dall’articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all’Archivio di Stato di cui all’articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157.
3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.
Art. 231
Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa
1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.
4. Fatta salva l’applicazione dell’ articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
Art. 232
Patrimonio indisponibile della Difesa
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Art. 233
Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati
1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logisticooperative dell’Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
Art. 234
Registri e inventari
1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell’amministrazione.
3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Art. 235
Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio
1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.
Titolo II
Singole categorie di beni militari
Capo I
Opere permanenti di protezione antiaerea
Art. 236
Opere permanenti di protezione antiaerea
1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
Capo II
Strade militari, veicoli e patenti militari, esigenze militari in relazione alla circolazione stradale
Art. 237
Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale
1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.
2. Ente proprietario è considerato il comando della regione militare.
3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L’elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.
4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l’ articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.
5. Il Comandante della regione militare, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando della regione militare a cui è preposto:
a) può destinare le strade militari all’uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all’uso privato con provvedimento particolare;
b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;
d) può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
f) rilascia l’autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;
g) rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.
8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, è vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.
9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all’uopo dettate dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
10. Fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
Capo III
Porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari
Sezione I
Porti e aeroporti militari
Art. 238
Porti e aeroporti militari
1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all’individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.
3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all’uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.
Sezione II
Navi militari e navi da guerra - Registro delle navi galleggianti in servizio governativo non commerciale
Art. 239
Navi militari e navi da guerra
1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Art. 240
Navi armate e navi in disponibilità
1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:
a) navi armate;
b) navi in disponibilità.
Art. 241
Assegnazione delle unità navali
1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 242
Radiazione dal ruolo del naviglio militare
1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all’atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.
Art. 243
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell’Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto
1. Le unità navali in dotazione all’Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
2. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.
3. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.
Art. 244
Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale
1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.
3. Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
Art. 245
Incendio su nave da guerra
1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell’entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.
2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
Sezione III
Aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate
Art. 246
Nozione
1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Art. 247
Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate
1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
Art. 248
APR di peso inferiore a 20 chilogrammi
1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.
Capo IV
Rifugi alpini
Art. 249
Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa
1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell’articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative-operative del Ministero della difesa.
2. Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l’espropriazione dall’autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Capo V
Campi di tiro a segno
Art. 250
Campi e impianti di tiro a segno
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1, sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251
Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L’iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.
Capo VI
Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra
Sezione I
Zone monumentali di guerra
Art. 252
Individuazione delle zone monumentali di guerra
1. Istituite ai sensi dell’abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) Monte Pasubio;
b) Monte Grappa;
c) Monte Sabotino;
d) Monte San Michele.
2. Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto;
b) la zona di Monte Cengio;
c) la zona di Monte Ortigara;
d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).
Art. 253
Delimitazione delle zone monumentali di guerra
1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’ articolo 252 sono così delimitate:
a) Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm;
b) Grappa: sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto- Osteria del Campo-Monte Grappa;
c) Sabotino: sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;
d) San Michele: sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4. Strada d'accesso: rotabile Peteano - San Michele - San Martino.
2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell’ articolo 252 è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 254
Vigilanza e conservazione
1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.
Sezione II
Patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Art. 255
Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale
1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
Art. 256
Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi
(Abrogato)
Art. 257
Compiti dello Stato
(Abrogato)
Art. 258
Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali
(Abrogato)
Art. 259
Competenze del Ministero della difesa
(Abrogato)
Art. 260
Competenze del Ministero degli affari esteri
(Abrogato)
Art. 261
Competenze delle regioni
(Abrogato)
Art. 262
Finanziamento statale degli interventi
(Abrogato)
Art. 263
Reperti mobili e cimeli
(Abrogato)
Art. 264
Sanzioni
(Abrogato)
Sezione III
Sepolcreti di guerra italiani
Art. 265
Nozione e qualificazione
1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Art. 266
Organi e uffici
1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l’organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3. Le indennità dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.
Art. 267
Competenze
1. Il Commissario è competente in ordine a:
a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all’estero contenenti salme di Caduti italiani;
b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
2. Il Commissario è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.
3. Il Commissario provvede inoltre a:
a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decretolegge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.
Art. 268
Contratti per le sepolture militari in Italia e all’estero
1. Il Commissario può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.
4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
Art. 269
Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni
1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 267 nei cimiteri comunali può essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno.
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
Art. 270
Localizzazione delle aree ed espropriazione
1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2. All’eventuale espropriazione si applica l’ articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l’indifferibilità e urgenza ai fini dell’ articolo 22-bis del citato testo unico.
Art. 271
Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale
1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.
3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.
Art. 272
Restituzione delle salme ai congiunti
1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall’abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.
Art. 273
Soppressione di cimiteri di guerra
1. E' in facoltà del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.
2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.
Art. 274
Altre norme applicabili
1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Art. 275
Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati
1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:
a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia);
d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova).
Sezione IV
Cimiteri di guerra stranieri in Italia e cimiteri di guerra italiani all’estero
Art. 276
Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla Prima guerra mondiale
1. Sono a carico dello Stato le spese per l’acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la Prima guerra mondiale.
2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III.
3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.
4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
Art. 277
Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra
1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all’estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:
a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;
b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth;
c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;
d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;
e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.
Capo VII
Alloggi di servizio
Sezione I
Alloggi di servizio di tipo economico
Art. 278
Disciplina applicabile
1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 279
Classificazione degli alloggi di servizio
1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati:
a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).
Art. 280
Alloggi ASGC
1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell’ articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione è data notizia al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
Art. 281
Alloggi ASI
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Art. 282
Alloggi ASIR
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:
a) Capo di stato maggiore della difesa; Capi e Sottocapi di stato maggiore di Forza armata; Segretario generale della difesa;
b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
c) eventuali altri incarichi indicati con il regolamento.
Art. 283
Alloggi AST
1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell’ articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.
Art. 284
Alloggi APP e SLI
1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell’ articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.
Art. 285
Alloggi ASC
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Art. 286
Determinazione dei canoni
1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.
2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell’ articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
Art. 287
Modalità di riscossione del canone e sua destinazione
1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
2. Il cinquanta per cento dell’importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo-casa.
3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.
Art. 288
Altri oneri a carico del concessionario dell’alloggio
1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’ articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.
2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Art. 289
Retta giornaliera
1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell’ articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
Art. 290
Altre norme applicabili
1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
Art. 291
Estensione della disciplina
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all’articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.
Art. 292
Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 293
Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST
1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.
Art. 294
Norme di attuazione
1. Il regolamento detta:
a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
e) la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
2. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
Sezione II
Criteri di classificazione e di assegnazione degli alloggi di servizio ai militari dell’Arma dei carabinieri
Art. 295
Criteri di classificazione degli alloggi
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.
Art. 296
Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei carabinieri è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.
Sezione III
Alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate
Art. 297
Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale
1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’articolo 231, comma 4.
2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.
3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell’ articolo 307, comma 2, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.
4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme è sentito il Consiglio centrale di rappresentanza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Sezione IV
Provvidenze in favore dei militari di carriera al fine dell’acquisto o locazione di alloggi
Art. 298
Modalità inerenti il requisito della residenza
1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.
2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
Art. 299
Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede
1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.
Capo VIII
Diritti di proprietà industriale delle Forze armate
Art. 300
Diritti di proprietà industriale delle Forze armate
1. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all’articolo 535, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.
Titolo III
Accesso di parlamentari a strutture militari
Art. 301
Visite dei parlamentari nelle strutture militari
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.
Art. 302
Strutture militari straniere e plurinazionali
1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.
Art. 303
Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Art. 304
Stabilimenti di pena
1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Art. 305
Accesso senza preavviso
1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
Titolo IV
Valorizzazione e dismissione di beni immobili e mobili
Capo I
Dismissioni di beni immobili e cessioni di beni mobili
Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento in favore del conduttore, del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio.
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.
Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa
1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all’articolo 306, si applica il presente articolo.
2. Il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.
3. Il programma di cui al comma 2:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:
a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) permuta ai sensi del comma 7.
5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all’articolo 619.
6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
7. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell’ articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all’amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’amministrazione stessa.
9. E’ salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridicocontabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.
Art. 308
Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa
1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Art. 309
Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari
1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
Art. 310
Cessione di beni mobili a titolo oneroso
1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. L’alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell’ articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.
Art. 311
Cessione di beni mobili a titolo gratuito
1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:
a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all’estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell’ articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
Art. 312
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali
1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale.
Art. 313
Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa
1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Capo II
Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari
Art. 314
Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari
1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.
2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L’inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l’inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.
4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
5. Alle operazioni connesse all’attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, fermo restando l’importo dovuto di cui all’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di risorse, fino a una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere nel fondo in conto capitale di cui all’articolo 619, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all’entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all’entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l’invarianza del valore patrimoniale in uso all’amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
Titolo V
Modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare
Capo I
Ambito
Art. 315
Ambito
1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace.
2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.
Capo II
Espropriazioni, requisizioni, acquisti a seguito di confisca
Art. 316
Espropriazione di invenzioni nell’interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale
1. Per le espropriazioni di invenzioni nell’interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale.
Art. 317
Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità
1. Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 318
Requisizioni nell’interesse della Difesa
1. Alle requisizioni nell’interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l’oggetto della requisizione.
Art. 319
Acquisti a seguito di confisca
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. E’ fatto salvo, per l’Arma dei carabinieri, quanto previsto dall’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Titolo VI
Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa
Capo I
Limitazioni a singoli beni e attività
Art. 320
Ambito
1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.
2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall’articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
Art. 321
Contenuto delle limitazioni
1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
b) costruire condotte o canali sopraelevati;
c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.
2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
a) aprire strade;
b) fabbricare muri o edifici;
c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
Art. 322
Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari
1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.
13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.
Art. 323
Procedimento di imposizione delle limitazioni
1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all’articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.
2. Nel presente capo, l'espressione «il Comandante territoriale» si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.
3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.
5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.
Art. 324
Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni
1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.
3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.
4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.
5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.
6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.
7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.
9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.
Art. 325
Indennizzo per le limitazioni
1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell’ articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.
3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l’indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell’ articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Se il fondo è stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.
5. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.
6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.
7. La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.
8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.
9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 324.
11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.
12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell’imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal comma 7.
13. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.
14. È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.
15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 326
Contenuto del decreto impositivo
1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, dà atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell’ articolo 322.
Art. 327
Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo
1. L'amministrazione militare, all'atto dell’imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.
2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 328
Deroghe alle limitazioni
1. Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.
2. Se l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto è sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.
3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’ articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.
5. Il Comandante territoriale ne dà notizia all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.
Art. 329
Contributo ai comuni
1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall’articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
Art. 330
Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.
4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
Art. 331
Revisione generale quinquennale delle limitazioni
1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.
5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato.
6. Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.
7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.
8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 324.
9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.
10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso è reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.
11. L'indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 332
Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari
1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.
2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.
3. Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione.
5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal comma 15 dell'articolo 325.
6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
Capo II
Limitazioni per intere categorie di beni e attività
Art. 333
Autorizzazioni dell’autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.
2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.
4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.
5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l’autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte - Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici - Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).
9. L’autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.
Art. 334
Parere dell’autorità militare per talune opere e lavori
1. E' richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
Art. 335
Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa
1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia.
2. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
3. Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare.
4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non è esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.
5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.
6. Il decreto di autorizzazione prefettizia è emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorità militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata rilasciata.
8. Il diniego di autorizzazione è motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.
9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.
10. Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
Capo III
Disposizioni comuni
Art. 336
Sanzioni
1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell’ articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.
2. La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione.
3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.
4. L'autorità militare può ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
Art. 337
Regime fiscale
1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 338
Disciplina di esecuzione
1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso è acquisito il concerto dei Ministri interessati.
Capo IV
Norme speciali per la provincia di Bolzano
Art. 339
Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano
1. Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 340
Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano
1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprietà fondiarie.
Art. 341
Opere per le quali occorre l’autorizzazione dell’autorità militare
1. E’ vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorità militare.
2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari.
3. Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.
Art. 342
Condizioni e ambito dell’autorizzazione
1. L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.
2. L'autorizzazione è subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343.
3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione.
4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall’autorità militare.
Art. 343
Ordini di demolizione
1. E’ sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 344
Vigilanza
1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all’autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Art. 345
Pubblicità
1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare.
Art. 346
Opere in prossimità della linea doganale
1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell’autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
Art. 347
Espropriazione
1. Dei beni indicati nel presente capo può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 348
Autorità militare competente
1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente capo sono rivolte ai Comandi militari territoriali.
Art. 349
Tutela amministrativa
1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 350
Sanzioni
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.
2. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.
Capo V
Salvezza di altre fonti
Art. 351
Rinvio ad altre fonti
1. E’ fatto salvo quanto previsto:
a) dall’articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Titolo VII
Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute
Capo I
Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia
Art. 352
Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale
1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l’accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all’articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’opera.
Art. 353
Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Si applica l’ articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.
Art. 354
Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa
1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l’ articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 355
Valorizzazione ambientale degli immobili militari
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all’Esercito italiano, alla Marina militare, all’Aeronautica militare e all’Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell’ articolo 27, comma 13-tre, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell’articolo 307, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all’articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All’accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, è reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell’ articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
Capo II
Ambiente
Art. 356
Disciplina applicabile - Rinvio
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell’amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. Nel corso di attività addestrative od operative militari condotte all’estero in Paesi extracomunitari, l’amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell’addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell’ambito della missione all’estero.
Art. 357
Attività addestrative e tutela ambientale
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.
2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.
Art. 358
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale
1. Ai sensi dell’ articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.
2. Ai sensi dell’ articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell’ articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.
Art. 359
Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
1. Ai sensi dell’ articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
2. Ai sensi dell’ articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.
Art. 360
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.
Art. 361
Inquinamento atmosferico
1. Ai sensi dell’ articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.
Art. 362
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
1. Ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari.
2. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore (come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.
Art. 363
Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino
1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall’articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.
Art. 364
Inquinamento acustico
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 322.
Art. 365
Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari
1. Ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.
Art. 366
Inquinamento elettromagnetico
1. Ai sensi dell’ articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’ articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell’articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 322.
4. Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 367
Efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici
1. Ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l’applicazione del citato decreto non è in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
Art. 368
Accesso all’informazione ambientale e difesa nazionale
1. Ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
2. Ai sensi dell’ articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Art. 369
Danno ambientale
1. Ai sensi dell’ articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
Titolo VIII
Requisizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Capo I
Disciplina generale delle requisizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Ambito di applicazione temporale e beni requisibili
Art. 370
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente;
b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente;
c) in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente disposto nel provvedimento che la dichiara.
2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni:
a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo;
b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo;
c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.
Art. 371
Categorie generali dei beni requisibili
1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b) le invenzioni;
c) i servizi individuali e collettivi.
2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
Art. 372
Beni non requisibili per cause soggettive
1. Non sono requisibili:
a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;
e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;
f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede, nonché i mobili che vi si trovano.
2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;
d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione è stabilita da accordi internazionali.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.
Art. 373
Beni non requisibili per cause oggettive
1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunità religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previ accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.
3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.
4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Art. 374
Beni culturali e archivi
1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.
3. Non possono essere requisiti, finché dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se è intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 375
Beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici di cui all’articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.
Art. 376
Persone esenti dalla requisizione di servizi
1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di età;
b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
d) ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.
Art. 377
Dispensa dalla requisizione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.
Sezione II
Requisizione di immobili e di aziende
Art. 378
Cose immobili
1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.
2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:
a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell’articolo 817 del codice civile;
b) alle cose di cui all’articolo 812, comma 2 del codice civile.
3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Art. 379
Poteri dell'autorità che usa l'immobile
1. L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.
Art. 380
Aziende e stabilimenti
1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l'ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.
Art. 381
Miniere e cave
1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto è destinato all’esercizio di esse, all'arricchimento e all’elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
Art. 382
Impianti elettrici
1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Art. 383
Linee di comunicazione
1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Art. 384
Legnami
1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonché qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.
Art. 385
Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende
1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o Ufficio.
2. Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all’azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.
3. La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.
4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 386
Requisizione dei prodotti
1. La requisizione può avere per oggetto, anziché l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2. L'autorità che procede alla requisizione può controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
Sezione III
Requisizione di beni mobili
Art. 387
Cose mobili requisibili
1. Sono requisibili:
a) le materie prime;
b) i materiali di qualsiasi natura;
c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Art. 388
Cose consumabili
1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.
Art. 389
Cose non consumabili
1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte né alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.
2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:
a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.
Sezione IV
Requisizione di invenzioni
Art. 390
Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento
1. Salve le disposizioni concernenti l’espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.
2. Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.
3. Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’ articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione.
4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.
5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.
Art. 391
Invenzione depositata in Italia
1. Se l'invenzione è stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla né depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
Sezione V
Requisizione di servizi
Art. 392
Servizi requisibili
1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.
2. L'ordine di requisizione può riguardare:
a) l'opera di persone determinate;
b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Art. 393
Servizi di enti, società o associazioni
1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 394
Obbligo di dare indicazioni
1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.
Sezione VI
Disposizioni comuni
Art. 395
Precettazione
1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.
2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.
3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Art. 396
Cose deteriorabili
1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.
Art. 397
Effetti dell'ordine di requisizione
1. L’amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.
2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, custodisce le cose requisite sino alla consegna.
4. La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
Art. 398
Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione
1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non è compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L’ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese né a risarcimento di danni a favore di chiunque.
2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
Art. 399
Denuncia obbligatoria
1. Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
Art. 400
Obblighi del sindaco
1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
Sezione VII
Autorità competenti
Art. 401
Autorità militari
1. I generali di corpo d’armata, di divisione e di brigata dell’Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.
2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti.
3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall’articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Art. 402
Autorità civili
1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.
2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Art. 403
Commissioni di requisizione
1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.
2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell’Agenzia del territorio.
4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Art. 404
Collaborazione con altri organi
1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 405
Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione
1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
Sezione VIII
Procedimento
Art. 406
Destinatari dell’ordine di requisizione
1. L'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.
Art. 407
Contenuto dell'ordine di requisizione
1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni:
a) autorità per conto della quale la requisizione è effettuata;
b) organo che procede alla requisizione;
c) beni che formano oggetto della requisizione;
d) persone alle quali l'ordine è diretto;
e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalità relative;
f) se la requisizione è in proprietà o in uso;
g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorità che lo emana.
2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.
Art. 408
Forma e notificazione dell'ordine di requisizione
1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.
Art. 409
Rilascio della ricevuta
1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità che ha ordinato la requisizione;
b) descrizione sommaria del bene requisito;
c) data e firma.
3. La ricevuta indica l'importo dell’indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Art. 410
Trasporto delle cose requisite
1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.
Art. 411
Processo verbale
1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o è assente, al sindaco o a chi ne fa le veci.
4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5. La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purché il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Art. 412
Esecuzione d'ufficio
1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne.
3. Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.
4. Dell’esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al sindaco.
Sezione IX
Requisizioni nella zona delle operazioni
Art. 413
Disposizioni generali
1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.
2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Art. 414
Commissioni di requisizione
1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d’armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.
2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell’Agenzia del territorio e del Genio militare.
Art. 415
Requisizioni per la Marina militare e per l’Aeronautica militare
1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell’Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell’Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell’Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell’Esercito italiano.
Art. 416
Requisizione da parte dei comandanti di reparto
1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Art. 417
Casi di eccezionale urgenza
1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Art. 418
Modalità per l'esecuzione delle requisizioni
1. Se non è possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorità militare le cose requisite.
Art. 419
Commissioni di controllo
1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
Sezione X
Liquidazione e pagamento delle indennità
Art. 420
Indennità
1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Art. 421
Indennità per aziende e stabilimenti
1. L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti è liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell’Agenzia del territorio e un rappresentante dell’associazione di categoria di cui l’azienda e lo stabilimento fa parte.
Art. 422
Indennità per immobili
1. L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell’ articolo 378.
2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
Art. 423
Indennità per beni mobili requisiti in proprietà
1. L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.
2. In ogni caso, l'indennità è adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.
Art. 424
Indennità per i mobili requisiti in uso
1. L'indennità per la requisizione in uso di mobili è ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.
Art. 425
Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni
1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l'esercizio di un’industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un’indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un’annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Art. 426
Indennità per requisizione di invenzioni
1. L’indennità per la requisizione di invenzioni, ancorché non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.
Art. 427
Indennità per requisizione di servizi
1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Art. 428
Fondi per il pagamento delle indennità
1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:
a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.
2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 429
Modalità di pagamento
1. L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.
2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Art. 430
Quietanza del pagamento
1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409.
2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.
Art. 431
Effetti della riscossione dell’indennità
1. La riscossione dell’indennità di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennità.
Sezione XI
Restituzione delle cose requisite in uso
Art. 432
Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Art. 433
Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento
1. Se non è stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non può essere minore di otto giorni.
Art. 434
Processo verbale di restituzione
1. Al momento della restituzione è compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione.
2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
Art. 435
Miglioria senza alterazione del bene
1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito è aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all’effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
Art. 436
Miglioria con alterazione del bene
1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un’indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.
Art. 437
Nuove opere senza miglioria
1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Art. 438
Indennità speciale per il deprezzamento
1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella sezione X del presente capo è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta un’indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.
Art. 439
Spese per il ripristino
1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Art. 440
Riscossione dei crediti dell'amministrazione
1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.
Sezione XII
Tutela giurisdizionale
Art. 441
Tutela giurisdizionale
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta algiudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Sezione XIII
Disposizioni penali
Art. 442
Omessa custodia di cose requisite
1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.
2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Art. 443
Omissione di denuncia o denuncia inesatta
1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 444
Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
Art. 445
Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 446
Alterazione di documenti o notizie
1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31,00.
Art. 447
Sottrazione o danneggiamento di cose requisite
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui è proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 448
Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
Art. 449
Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni
1. Chiunque aliena, applica o divulga un’invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un’invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell’articolo 390.
Art. 450
Rifiuto di prestazione di servizi
1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all’articolo 385, comma 4 e di cui all’articolo 393.
Art. 451
Rifiuto di dare indicazioni
1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00.
2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.
3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Art. 452
Reati più gravi
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 453
Competenza dei tribunali militari
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Art. 454
Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
Capo II
Disciplina speciale delle requisizioni di quadrupedi, veicoli e natanti di acqua dolce in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Ambito, oggetto e procedimento
Art. 455
Ambito e oggetto - Disciplina applicabile
1. Nei casi previsti dall’articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:
a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;
b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonché i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura.
2. Sotto la denominazione di «capi» si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.
3. Ogni capo può essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed è idoneo al servizio militare.
4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.
5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l’ articolo 441.
Art. 456
Capi non requisibili
1. Non sono requisibili:
a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell’articolo 372, comma 1, lettere da a) a e);
b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempreché siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell’incremento ippico;
e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;
f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate.
2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. E' però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.
4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate.
5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
Art. 457
Ambito territoriale e competenza
1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.
2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 458
Effetti dell’ordine di requisizione
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
Art. 459
Obblighi dei destinatari della requisizione
1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Art. 460
Selezione dei capi da requisire
1. La scelta dei capi da requisire è fatta per categoria da una o più commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell’Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.
2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto è scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell’Automobile club d’Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
Art. 461
Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà
1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprietà spettano al proprietario:
a) l’indennità di cui al comma 1;
b) l'eventuale quota di cui all’articolo 469;
c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
3. Spettano inoltre:
a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un’indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;
b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.
4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.
5. Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.
Art. 462
Precettazione
1. L'autorità militare può fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione.
2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il «precetto preventivo» e l'«avviso personale» successivamente inviatogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorità militare stessa.
3. L’autorità militare ha inoltre facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti.
4. Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non è indetta la requisizione o non è pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorità militare che lo ha precettato.
5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa città.
6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l’obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione può essere fatta risultare da prova testimoniale.
7. Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.
8. L'autorità militare può sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Art. 463
Verbale
1. All'atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l’indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.
2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Art. 464
Requisizione in uso
1. La requisizione può farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell’autorità militare. In tal caso è corrisposta al proprietario l’indennità di requisizione in uso di cui all’articolo 465.
2. Trascorsi due mesi dall’avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprietà.
3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza è prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
4. La restituzione del capo requisito in uso è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall’uso normale di esso, al proprietario è liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, può raggiungere la totalità dell’indennità di requisizione di cui all’articolo 461, comma 1 dedotte le quote già corrisposte per l’uso e il valore d’uso del capo al momento della restituzione.
Art. 465
Indennità di requisizione in uso
1. Nel caso di requisizione in uso l’indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali. Analogamente è stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo;
b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprietà;
c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell’uso, della tassa di circolazione già soddisfatta;
d) un’indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall’autorità di cui alla lettera a) del presente comma;
e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all’atto del prelevamento;
f) l’eventuale quota di cui all'articolo 469.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall’autorità di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 466
Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà
1. Quando una requisizione in uso è trasformata in proprietà spetta al proprietario l’ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprietà fin dall’inizio, aumentato dall’interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto è stato corrisposto a titolo di uso.
Art. 467
Requisizione senza precettazione
1. Le autorità militari dell’Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo.
2. L’esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non è costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall’autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest’ultima nominata.
3. La commissione incaricata dell’esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l’ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4. Il prezzo o l’indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l’ordine di requisizione o con provvedimento successivo.
5. Il prezzo o l’indennità sono attribuiti al detentore se esso è anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d’accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non è conosciuto o è assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l’ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.
7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all’uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 468
Requisizione di prestazioni
1. Le autorità militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all’articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell’interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L’ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreché detti proprietari o detentori esercitino un’industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell’autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purché rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d’opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante
la requisizione.
5. L’indennità è stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l’ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellatachilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell’autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d’uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.
6. In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorità militare può eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d’armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo.
7. Nel caso di cui al comma 6 l’indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d’armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall’autorità militare all’atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.
8. Si applica il comma 5 dell’ articolo 467.
Art. 469
Elevazione dell’indennità di requisizione
1. L’indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell’esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l’unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Art. 470
Disponibilità e sostituzione dei capi
1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell’autorità militare, ancorché non requisiti.
2. E' però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purché idoneo al medesimo servizio.
3. Sull’offerta sostituzione decide la commissione.
Sezione II
Sanzioni
Art. 471
Sanzioni penali
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore;
b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;
c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all’ordine di precettazione o di requisizione dato dall’autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l’esecuzione.
3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti.
4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti.
6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti.
7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra.
8. Se il colpevole, prima dell’apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.
Art. 472
Competenza dei tribunali militari
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
Capo III
Disciplina speciale della requisizione del naviglio mercantile in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 473
Presupposti e oggetto - Norme applicabili
1. Nei casi previsti dall’articolo 370, comma 1, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.
3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l’assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l’articolo 441.
Art. 474
Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;
b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se è constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;
c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione.
2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Art. 475
Competenza
1. Le requisizioni di cui all’articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti regole di competenza:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi;
b) il Ministero della difesa per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi 4 e 5, è disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato.
3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.
4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali.
5. Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.
Art. 476
Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.
Art. 477
Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento.
2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Art. 478
Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio
1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.
2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
3. Il capitano o il guardiano fa registrare l’ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.
Art. 479
Consegna dell'unità requisita
1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell’articolo 505.
Art. 480
Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione
1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l’utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa né a risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorché non è avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, né pagato il prezzo convenuto né eseguite le trascrizioni di legge.
3. E' in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Art. 481
Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita
1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell’indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.
2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
Art. 482
Determinazione e corresponsione delle indennità
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di requisizione.
2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.
3. La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Art. 483
Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà
1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare dell’indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell’indennità di requisizione prevista dall’articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione.
4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
Art. 484
Riconsegna dell'unità requisita
1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Art. 485
Verbali
1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
Sezione II
Persone imbarcate sulle navi e sui galleggianti oggetto di requisizione
Art. 486
Contratto di arruolamento
1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall’autorità portuale. Nel caso di requisizione in proprietà, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Art. 487
Sbarco dell'equipaggio mercantile
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o più persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l’aumento dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può anche disporre per tali servizi l’imbarco di personale militare in soprannumero.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, è dovuto il trattamento previsto dalle norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.
6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Art. 488
Previdenza
1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Art. 489
Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato
1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
Sezione III
Capitano della nave - commissario statale - comandante militare - loro coadiutori
Art. 490
Capitano della nave
1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorché nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinché l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonché l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli sono indicate dall'amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonché la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 491
Commissario statale
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un commissario statale.
2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 492
Comandante militare
1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è imbarcato.
2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;
b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 493
Assunzione del comando da parte del comandante militare
1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.
2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.
3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale presta, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 494
Doveri del personale imbarcato
1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all’articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Art. 495
Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante è ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione è diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non è più tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 496
Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
1. E' in facoltà dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.
2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
Art. 497
Rappresentante delle Forze armate
1. Il Ministero della difesa interessato può imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perché, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unità requisita.
2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 498
Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato
1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unità requisite, è dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Sezione IV
Determinazione dell'indennità nel caso di requisizione in proprietà o in uso
Art. 499
Indennità nel caso di requisizione in proprietà
1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l'indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.
2. La determinazione dell'indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500, anche se la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
3. Nel caso previsto dall’articolo 483, comma 1, l'indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.
4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell’indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Art. 500
Indennità nel caso di requisizione in uso
1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennità è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.
4. Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito è determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore è stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprietà o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonché allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore è stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprietà o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
5. Sia nell’ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all’articolo 482, sono le seguenti:
a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi è calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6.
8. L'indennità prevista per la parte A può essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore.
9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;
b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonché per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
f) acqua;
g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
h) agenzie;
i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti;
u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonché forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'amministrazione.
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unità sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11. La parte A dell'indennità è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione è fatta dal Ministero della difesa, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non è in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
14. La parte B è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:
a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato;
b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;
c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Art. 501
Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione
1. Oltre all'indennità di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali è adibito per effetto della requisizione;
c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Art. 502
Pagamento dell'indennità di requisizione
1. In caso di requisizione in proprietà, l'indennità non può essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.
2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all’indennità, e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente.
3. Il pagamento dell'indennità di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate.
4. L'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennità di requisizione già maturate.
5. La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, è fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione.
6. Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai sensi dell’ articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell’ articolo 516, e per il pagamento delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
Art. 503
Documenti giustificativi
1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:
a) assicurazione: l'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare;
b) equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attesterà la effettiva percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo è compilato con le stesse modalità indicate nella lettera c);
c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:
1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
2) del genere di lavoro straordinario;
3) delle ore di lavoro straordinario;
4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
5) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;
6) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto è vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale;
d) combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura è allegata anche una dichiarazione dell'autorità militare marittima o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza;
e) spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
f) agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto;
g) esercizio impianto radiotelegrafico:
1) marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
2) esercizio: fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale;
h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso è corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento;
i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:
1) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione può stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1ª classe per gli ufficiali e assimilati, di 2ª classe per i sottufficiali e assimilati, di 3ª classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, sono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
2) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
l) carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto;
m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
n) disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall'autorità designata dall'amministrazione e le fatture portano il «visto per eseguito lavoro» dell’autorità predetta;
o) medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
p) spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria: fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso;
q) telefono e internet: fattura quietanzata dalla società di comunicazione, vistata dall'autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove è indicato il tempo durante il quale il telefono o internet è stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione;
r) telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
s) quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo è corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorità portuaria, dai quali risulta l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto;
t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
u) adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso è adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
v) cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, è inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti.
2. Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facoltà di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorità.
Art. 504
Lavori e forniture urgenti
1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unità requisita.
Art. 505
Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità
1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 501, comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facoltà di designare.
2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative è trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell’articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell’articolo 84 del codice della navigazione.
Art. 506
Salvataggi e rimorchi
1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Sezione V
Atto di requisizione - Modalità della consegna e della restituzione delle navi e dei galleggianti requisiti
Art. 507
Autorità delegata per la consegna e la restituzione
1. Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Art. 508
Controllo dell'inventario
1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.
2. Se il controllo dell'inventario non può essere compiuto dall'autorità delegata, può essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.
3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, è rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.
4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo è compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Art. 509
Verifica materiali di consumo
1. Le autorità delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Art. 510
Verbale di consegna
1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2.
2. Agli effetti della requisizione, sia in proprietà sia in uso, è compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità delegata per la consegna;
b) ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;
c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
d) nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;
e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;
f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h) porto in cui avviene la consegna;
i) data e ora della consegna;
l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m) eventuali annotazioni;
n) firma dell'autorità delegata per la consegna;
o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
Art. 511
Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso
1. Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell'unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.
Art. 512
Processo verbale di restituzione
1. All'atto della restituzione dell'unità requisita, l'autorità delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola «consegna» con «restituzione».
Art. 513
Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali
1. I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
2. A tal fine, è data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
Art. 514
Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:
a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione;
b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d) attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
f) di controllo di inventari;
g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.
Sezione VI
Assicurazioni e avarie
Art. 515 Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione
1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennità ai sensi dell’articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.
2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione può disporre affinché le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Art. 516
Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione
1. Quando l'amministrazione si avvale della facoltà concessa dall’articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all’articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall’articolo 499, comma 4;
b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
Sezione VII
Sanzioni penali e disciplinari
Art. 517
Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza
1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell’ articolo 473, commi 4 e 5, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00.
2. Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 518
Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione
1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.
Art. 519
Alterazione di nave o galleggiante requisiti
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 520
Documenti falsi o indicazioni non vere
1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 103,00.
Art. 521
Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 522
Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano
1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
c) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Art. 523
Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare
1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207,00.
Art. 524
Applicazione di sanzioni penali più gravi
1. Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato a norma delle leggi vigenti.
Art. 525
Competenza dei tribunali militari
1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Art. 526
Sanzioni disciplinari
1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 è affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.
4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall'articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.
5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.
Libro terzo
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 527
Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio
1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili.
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l'attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 528
Informatizzazione del Ministero della difesa
1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2.
2. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con DigitPA, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.
Art. 529
Controlli. Rinvio
1. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
Art. 530
Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza
1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento.
2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.
3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonché gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 531
Riutilizzo di documenti
1. Per l’esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Art. 532
Responsabilità del personale militare
1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale, disciplinare, dirigenziale e amministrativo-contabile.
Art. 533
Polizze assicurative
1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.
Titolo II
Attività negoziale del Ministero della difesa
Capo I
Disposizioni generali sull’attività negoziale del Ministero della difesa
Art. 534
Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l’acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l’ articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l’ articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applicano detto codice e le disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa;
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l’ articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il regolamento detta le norme per l’attuazione e l’esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.
Art. 535
Difesa Servizi spa
1. E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’ articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.
2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale, riguardante l’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l’espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’ articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
4. La società, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.
9. La società non può sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
Capo II
Programmazione
Art. 536
Programmi
1. I programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
Art. 537
Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri
1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall’attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell’intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell’ articolo 549.
Capo III
Semplificazione e accelerazione delle procedure contrattuali
Art. 538
Principi sulle procedure contrattuali
1. Le procedure contrattuali per l’acquisto di beni e servizi da parte dell’Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 539
Semplificazione in ordine a determinati pareri
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di DigitPA, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
Art. 540
Poteri di spesa
1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 541
Termini dei pagamenti e piani di consegna
1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d’arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell’esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell’importo contrattuale.
2. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.
2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 542
Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, l’Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Art. 543
Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma
1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell’esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessità urgenti e imprevedibili.
2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l’importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.
Art. 544
Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell’ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.
2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi sovranazionali.
Capo IV
Permute
Art. 545
Permute
1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Capo V
Servizio di mensa
Art. 546
Servizio di vettovagliamento delle Forze armate
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l’organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.
Capo VI
Concessioni di beni
Art. 547
Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’ articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonché le relative norme d’uso.
2. Per l’esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l’Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalità che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Titolo III
Bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire
Capo I
Bilancio
Sezione I
Formazione del bilancio
Art. 548
Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi
1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnicooperativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;
c) sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.
Sezione II
Gestione del bilancio
Art. 549
Riassegnazione di entrate a bilancio
1. Per le spese che l’Amministrazione militare sostiene nell’interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell’entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all’articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonché quelle previste dal comma 3 dell’ articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Sezione III
Gestione della spesa
Art. 550
Somministrazione dei fondi
1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale;
b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.
2. Le aperture di credito devono contenere, oltre all’indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.
Sezione IV
Disposizioni varie
Art. 551
Fondo scorta
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell’Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
2. Lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.
Capo II
Norme di spesa
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 552
Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa
1. Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell’amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l’accertamento delle eventuali responsabilità.
Art. 553
Spese di natura riservata
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell’ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio.
Sezione II
Norme di spesa in relazione al libro I
Art. 554
Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa
1. Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio.
Art. 555
Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle Forze armate
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’ articolo 19, comma 4, per il subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2010, si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 556
Spese di funzionamento di organi consultivi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all’articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005.
2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 557
Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 556.
Art. 558
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero
1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa può autorizzare l’assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all’anno, con possibilità di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilità di impiego né diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. E' fatta salva la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall’Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto.
2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:
a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all’ufficio è tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell’articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.
Art. 559
Finanziamento dell’Agenzia industrie difesa
1. In relazione all’articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 48, è determinato in apposita tabella, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 560
Ordinamento giudiziario militare
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 561
Funzionamento del Consiglio della magistratura militare
1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 562
Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento
1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all’articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Art. 563
Collegio medico legale
1. L’onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all’articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 564
Spese di funzionamento
1. Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la legge di bilancio.
Art. 565
Contributo a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Sezione III
Norme di spesa in relazione al libro II
Art. 566
Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale
(Abrogato)
Art. 567
Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati
1. Le spese per l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l’espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l’osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 568
Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione
1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell’ articolo 549.
Art. 569
Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni
1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall’articolo 325, comma 1, e dall’articolo 330, commi 1 e 2, è determinata annualmente con legge di bilancio.
Sezione IV
Norme di spesa in relazione ai libri IV e V
Art. 570
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. L’onere derivante dall’attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 571
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
1. L’onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all’articolo 1459 e dall’estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. L’onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza è a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 572
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione della medaglia al merito aeronautico
1. L’onere derivante dall’istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all’articolo 1439, comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 573
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane
1. L’onere derivante dall’ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all’articolo 718, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l’equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:
a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;
b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell’uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall’Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.
3. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
Art. 574
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri
1. L’onere derivante dal riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 575
Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate
1. All’onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell’ articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Art. 576
Oneri per l’attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
1. L’onere derivante dall’attuazione dell’ articolo 1095 grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 577
Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. All’onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 578
Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e negli articoli 682, 691 e 704, è valutato in euro 40.971.042,00 a decorrere dal 2008.
Art. 579
Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri
1. L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 683, 692, 693 e 706, è valutato in euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.
Art. 580
Oneri per le consistenze organiche complessive dell’Arma dei carabinieri
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall’anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 17 milioni per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’ articolo 800.
3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’ articolo 800.
4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Art. 581
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
1. L’onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di cui all’articolo 838, è quantificato in euro 21.027.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006.
Art. 582
Oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate
1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:
a) per l’anno 2009: 412.358.865,24;
b) per l’anno 2010: 431.674.353,27;
c) per l’anno 2011: 451.428.829,66;
d) per l’anno 2012: 459.330.620,21;
e) per l’anno 2013: 467.671.399,13;
f) per l’anno 2014: 474.695.212,96;
g) per l’anno 2015: 482.597.003,52;
h) per l’anno 2016: 488.742.840,62;
i) per l’anno 2017: 495.327.666,08;
l) per l’anno 2018: 503.229.456,64;
m) per l’anno 2019: 509.814.282,10;
n) per l’anno 2020 (regime): 511.131.247,19.
2. Fino all’anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’articolo 582, nei seguenti importi in euro:
a) per l’anno 2009: 333.945.955,41;
b) per l’anno 2010: 330.737.195,75;
c) per l’anno 2011: 292.549.996,80;
d) per l’anno 2012: 284.872.024,13;
e) per l’anno 2013: 281.626.174,47;
f) per l’anno 2014: 273.897.364,51;
g) per l’anno 2015: 265.871.323,32;
h) per l’anno 2016: 259.069.932,78;
i) per l’anno 2017: 254.063.870,19;
l) per l’anno 2018: 243.183.877,39;
m) per l’anno 2019: 227.313.529,85;
n) per l’anno 2020: 194.689.505,99;
o) per l’anno 2021: 153.827.384,36.
Art. 584
Riduzione di oneri per le Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.
3. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 585
Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:
a) per l’anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l’anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l’anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l’anno 2012: 75.022.475,62;
e) per l’anno 2013: 74.943.322,41;
f) per l’anno 2014: 74.867.621,25;
g) per l’anno 2015: 74.787.401,19;
h) a decorrere dall’anno 2016: 74.703.881,29.
Art. 586
Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere
1. Al fine di salvaguardare l’operatività dell’impiego delle Forze armate nelle missioni all’estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell’addestramento tecnicolinguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui all’articolo 1530, comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall’anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La procedura selettiva di cui al comma 1 è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
Art. 587
Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale
1. L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell’Amministrazione della difesa.
Sezione V
Norme di spesa in relazione al libro VI
Art. 588
Trattamento economico del personale militare
1. L’onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell’omogeneizzazione stipendiale e dell’assegno funzionale per le Forze armate, è valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere dall’anno 1991.
Art. 589
Omogeneizzazione per le Forze armate
1. L’onere derivante dall’omogeneizzazione del trattamento economico di cui all'articolo 1802, è valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall’anno 2002.
Art. 590
Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo
1. Per le finalità di cui agli articoli 1804, 1816 e 2262, è prevista la spesa annua di euro 1.836.242,00 a decorrere dall’anno 2005.
Art. 591
Indennità di impiego operativo
1. L’onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è quantificato in euro 146,67 milioni annui a decorrere dall’anno 1983.
Art. 592
Trattamento economico di missione e di trasferimento
1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all’interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista per tale finalità nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 593
Trasferimento d’autorità del personale della Marina militare
1. L’onere derivante dall’applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d’autorità del personale della Marina militare, è quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall’anno 1974.
Art. 594
Indennità di lungo servizio all’estero
1. All’onere derivante dalla corresponsione dell’assegno di lungo servizio all’estero e dell’indennità speciale eventualmente riconosciuta, di cui all’articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 595
Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le indennità, i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all’articolo 1809, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Art. 596
Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa
1. Per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnicoscientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono a integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sezione VI
Norme di spesa in relazione al libro VII
Art. 597
Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio
1. L’onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, è valutato in euro 11.362.052,00 a decorrere dall’anno 1992.
Art. 598
Pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine militare d’Italia
1. L’onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine militare d’Italia di cui all’articolo 1922, è autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a decorrere dall’anno 1985.
Art. 599
Indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’onere derivante dalla corresponsione dell’indennizzo privilegiato aeronautico è valutato in euro 345.000,00 a decorrere dall’anno 1981.
Art. 600
Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare
1. L’onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 e 1926, è valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere dall’anno 1993.
Art. 601
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’articolo 1905, è valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Art. 602
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace
1. L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’articolo 1906, a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, è valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Art. 603
Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione dell’elargizione.
4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Sezione VII
Norme di spesa in relazione a specifici programmi di investimento
Art. 604
Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione
1. Ai sensi dell’ articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall’anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall’anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo medesimo.
Art. 605
Rifinanziamento dei programmi di investimento
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall’anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall’anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall’anno 2001.
Art. 606
Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico
1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell’Unione europea, è autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilità, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 607
Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze
1. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di euro 55 milioni per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’ articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
Art. 608
Altre spese di investimento
1. Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in euro 1.989 milioni per l’anno 2010 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.
Capo III
Fondi da ripartire
Sezione I
Norme di rinvio e fondi da ripartire di carattere generale
Art. 609
Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio
1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilità pubblica.
Art. 610
Fondi di incentivazione del personale militare e civile
1. I fondi per l’incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Art. 611
Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.
Art. 612
Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio
1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.
Sezione II
Fondi da ripartire di esclusivo interesse della difesa
Art. 613
Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all’articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 614
Incremento del fondo per l’incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall’accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2. E' fatto salvo quanto disposto dall’articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 615
Fondo per esigenze di difesa nazionale
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale a elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
Art. 616
Fondo per l’efficienza dello strumento militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l’ articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Art. 617
Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 618
Fondo per le missioni internazionali
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari internazionali», nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.
2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.
Art. 619
Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all’Agenzia del demanio
1. Per le finalità di cui all’articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell’articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l’ articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.
Art. 620
Fondo per esigenze prioritarie della difesa
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
Libro quarto
PERSONALE MILITARE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Dei militari
Art. 621
Acquisto dello stato di militare
1. E’ militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio è prestato:
a) su base volontaria;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.
3. Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
a) disperso;
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.
4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un’organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l’arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
5. Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.
6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.
Art. 622
Perdita dello stato di militare
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice penale.
Art. 623
Personale militare femminile
1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 624
Rapporti con la legge penale militare
1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.
Art. 625
Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali
1. Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell’Amministrazione della difesa e delle Forze armate.
3. Il personale religioso impiegato dall’Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
Capo II
Gerarchia militare
Art. 626
Gerarchia e subordinazione
1. Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. L’ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall’anzianità di grado, in base a quanto disposto dall’articolo 854.
3. L’ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell’inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.
Art. 627
Categorie di militari
1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati.
4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati.
5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
Art. 628
Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali
1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l’Aeronautica militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l’Aeronautica militare;
i) generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni.
3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.
Art. 629
Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:
a) sergente: vicebrigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare;
g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.
2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.
Art. 630
Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:
a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 631
Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così determinate in ordine crescente:
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l’Aeronautica militare;
b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l’Aeronautica militare.
2. Il militare di truppa senza alcun grado è:
a) il soldato per l’Esercito italiano;
b) il comune di 2^ classe per la Marina militare;
c) l’aviere per l’Aeronautica militare;
d) l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere;
e) l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
f) l’allievo maresciallo in ferma;
g) l’allievo ufficiale in ferma prefissata;
h) l’allievo ufficiale delle accademie.
Art. 632
Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile
1. L’equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:
a) generale di corpo d’armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;
c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;
d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;
e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo;
g) tenente e corrispondenti: commissario;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;
i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;
m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;
n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;
o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;
p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;
q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;
r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;
s) appuntato e corrispondenti: assistente;
t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
u) carabiniere e corrispondenti: agente.
Titolo II
Reclutamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 633
Reclutamento
1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario.
2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.
Art. 634
Programmazione dei reclutamenti
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell’Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell’Arma dei carabinieri.
2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell’amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze:
a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità;
b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
Art. 635
Requisiti generali per il reclutamento
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
1) quanto previsto dall’articolo 711;
2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’ufficio dall’amministrazione.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Art. 636
Obiettori di coscienza
1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.
Art. 637
Divieto di discriminazione
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall’articolo 1468.
Art. 638
Mancanza dei requisiti
1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione.
2. L’accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell’interessato, comporta la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
Art. 639
Reclutamento volontario femminile
1. Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.
Art. 640
Accertamento dell’idoneità psicofisica
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 641
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.
Art. 642
Revoca e sospensione dei concorsi
1. L’amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:
a) revocare il bando di concorso;
b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
d) sospendere l’ammissione ai corsi di formazione iniziale.
Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei
1. L’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
2. Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.
3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti.
4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.
Art. 644
Commissioni di concorso
1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.
Art. 645
Posti riservati a particolari categorie
1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell’Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
Capo II
Ufficiali in servizio permanente
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 646
Requisiti speciali
1. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.
Art. 647
Norme generali sui concorsi
1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;
b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 648
Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari
1. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
2. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell’Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in 28 anni.
Art. 649
Posti riservati nelle accademie
1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.
2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
Art. 650
Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie
1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all’articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:
a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c) allievi delle scuole militari;
d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.
Art. 651
Alimentazione ordinaria dei ruoli normali
1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.
Art. 652
Alimentazione straordinaria dei ruoli normali
1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all’articolo 647, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.
2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.
Art. 653
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’articolo 52, sempre che gli stessi non superino:
a) il 40° anno d'età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;
b) il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Sezione II
Ufficiali dell’esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare
Art. 654
Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali
1. I concorsi di cui all’articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.
Art. 655
Alimentazione dei ruoli speciali
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera b);
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età;
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età;
4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;
5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;
c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;
b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
Art. 656
Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli
1. La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all’articolo 655, non può essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.
Art. 657
Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare
1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell’articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla sezione IV del presente capo.
2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.
Art. 658
Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari
1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.
Art. 659
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali
1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali.
2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 660
Immissioni in ruolo
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.
2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
Art. 661
Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialità.
Sezione III
Ufficiali dell’arma dei carabinieri
Art. 662
Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale
1. Il concorso di cui all'articolo 652, può essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all’articolo 722, comma 1, lettera b).
Art. 663
Alimentazione del ruolo speciale
1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di età.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo.
Art. 664
Alimentazione del ruolo tecnico-logistico
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Art. 665
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi
1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico.
2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 666
Immissioni in ruolo
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale.
2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Sezione IV
Concorsi riservati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 667
Bandi di concorso
1. E' facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.
2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.
3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.
Art. 668
Commissioni di concorso
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
d) per l’Arma dei carabinieri:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.
Art. 669
Elementi di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:
a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.
4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.
5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1
Art. 670
Nomina nel servizio permanente
1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.
2. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.
3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita INPDAP e dell'indennità supplementare di cui all’articolo 1914.
Art. 671
Concorsi straordinari
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.
3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
4. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
Capo III
Ufficiali ausiliari
Sezione I
Ufficiali in ferma prefissata
Art. 672
Requisiti speciali
1. Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:
a) non hanno superato il 38° anno d'età;
b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.
2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:
a) non hanno superato il 32° anno d'età;
b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.
Art. 673
Norme generali sui concorsi
1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.
Sezione II
Ufficiali di complemento
Art. 674
Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento
1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.
2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.
3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri.
4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
b) le procedure da seguirsi;
c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.
Art. 675
Reclutamento in servizio di prima nomina
1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all’articolo 1929, comma 2.
2. I criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somaticofunzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.
3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
4. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina è di 14 mesi.
Sezione III
Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 676
Reclutamento nell’Aeronautica militare
1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;
b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.
Art. 677
Reclutamento nelle altre Forze armate
1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell’Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all’articolo 676.
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 678
Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari
1. L’assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.
3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all’articolo 652.
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino al'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all’inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all’articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Capo IV
Marescialli e ispettori
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 679
Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
Art. 680
Limiti di età
1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.
Art. 681
Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori
1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 645, è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
Sezione II
Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;
3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:
a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:
1) non hanno superato il 40° anno di età;
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.
Sezione III
Ispettori dell’Arma dei carabinieri
Art. 683
Alimentazione del ruolo degli ispettori
1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione:
a) un terzo ai brigadieri capi;
b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a).
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.
Art. 684
Ammissione al corso biennale
1. L'ammissione al corso previsto dall’articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’articolo 686, comma 1, lettera e);
2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3) non hanno superato il trentesimo anno di età;
4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
5) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
b) i cittadini italiani che:
1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;
3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.
Art. 685
Ammissione al corso annuale
1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all’articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall’articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’articolo 686, comma 2, lettera e);
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno «nella media» o giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
5) non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a);
1) hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.
Art. 686
Prove concorsuali
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all’articolo 684, sono costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all’articolo 685, sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.
Art. 687
Commissione d’esame
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all’articolo 684, è composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Art. 688
Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito
1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
7. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all’articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 689
Prova facoltativa
1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l’idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all’articolo 686, è sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all’articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione assegna sia per la prova scritta sia per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneità in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Capo V
Sergenti e sovrintendenti
Art. 690
Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.
2. I concorsi interni sono riservati:
a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo;
b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.
Art. 691
Alimentazione dei ruoli dei sergenti
1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.
2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale sono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all'articolo 690,
comma 2, lettera a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.
Art. 692
Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti
1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’ articolo 690, comma 2, lettera a), è bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’ articolo 690, comma 2, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall’articolo 776.
3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.
5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.
6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;
b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore.
7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Capo VI
Ispettori e sovrintendenti del reggimento corazzieri
Art. 693
Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri
1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non è stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.
3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.
4. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.
5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi.
6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.
7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.
10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
Art. 694
Commissione d’esame
1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti è composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.
Art. 695
Nomina a vice brigadiere
1. Coloro che al termine del corso di cui all’articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.
2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all’articolo 693, comma 2.
Art. 696
Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri
1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 685, comma 2.
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.
4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Capo VII
Reclutamento dei volontari
Sezione I
Volontari in ferma prefissata di un anno
Art. 697
Requisiti
1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) età non superiore a venticinque anni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 698
Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 699
Incentivi per il reclutamento volontario
1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Sezione II
Volontari in ferma prefissata quadriennale
Art. 700
Requisiti
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 701
Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale
1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.
Sezione III
Norme comuni al reclutamento dei volontari in ferma prefissata
Art. 702
Riservatari
1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:
a) diplomati presso le scuole militari;
b) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano;
c) assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
d) assistiti dall’Opera nazionale figli degli aviatori;
e) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri;
f) figli di militari deceduti in servizio.
Art. 703
Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l’immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sezione IV
Volontari in servizio permanente
Art. 704
Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente
1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.
2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 705
Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate
1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.
Capo VIII
Carabinieri
Art. 706
Alimentazione del ruolo
1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all’articolo 708.
2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.
Art. 707
Requisiti speciali
1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
Art. 708
Bandi di arruolamento
1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all’articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 709
Particolari categorie protette per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri
1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all’articolo 783, nel limite delle vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell’impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
Capo IX
Allievi delle scuole militari
Art. 710
Ammissione alle scuole militari
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.
2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
Art. 711
Requisiti per l’ammissione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:
a) al 31 dicembre dell’anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;
b) alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.
Art. 712
Svolgimento del concorso
1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.
2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.
3. La prova di cultura generale può anche consistere in test a risposta multipla.
4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.
5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
Art. 713
Graduatorie di merito
1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova di cultura generale.
2. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) i più giovani di età.
3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
Art. 714
Allievi stranieri
1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall’articolo 711, lettera b).
Titolo III
Formazione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 715
Formazione
1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnicoprofessionali.
2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell’immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.
3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.
Art. 716
Personale femminile in formazione
1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonché al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l’ articolo 1494.
2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art. 717
Corsi di formazione militare
1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.
Art. 718
Ammissione ai corsi di militari stranieri
1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all’articolo 573.
Capo II
Ufficiali in servizio permanente
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 719
Formazione universitaria degli ufficiali
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e dell'istruzione, dell’università e della ricerca definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.
Art. 720
Formazione degli ufficiali dei ruoli normali
1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualità di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo.
2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali.
3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.
Art. 721
Prosecuzione degli studi universitari
1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle università d’intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d’istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che hanno attivato corsi corrispondenti.
Art. 722
Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all’Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a un anno, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 723
Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinati dall’articolo 736.
Art. 724
Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell’apposito concorso sono vincolati a una ferma di dodici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono disciplinati dall’articolo 738.
Sezione II
Ufficiali dell’Esercito italiano
Art. 725
Corso di applicazione
1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 660, i sottotenenti di cui all’articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.
Art. 727
Mancato transito nei ruoli speciali
1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell’articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:
a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta;
b) possono essere trasferiti, a domanda o d’autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.
Sezione III
Ufficiali della Marina militare
Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali
1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall’articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Art. 729
Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali
1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall’articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.
Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali
1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Sezione IV
Ufficiali dell’Aeronautica militare
Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali
1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell’Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi
1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall’articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all’articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell’ articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali
1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Sezione V
Ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Art. 734
Corso di applicazione
1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione
1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;
c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Art. 736
Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale
1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.
3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari, sono collocati in congedo.
Art. 737
Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico
1. I tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 738
Obblighi di servizio
1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non già in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico, se non già in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
Capo III
Ufficiali ausiliari
Sezione I
Ufficiali in ferma prefissata
Art. 739
Corsi di formazione
1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale.
3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata.
4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
Art. 740
Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado
1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
2. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
Art. 741
Mancato superamento degli esami di fine corso
1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. A essi si applica l’ articolo 742, comma 2.
Art. 742
Dimissioni dai corsi
1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.
2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
Sezione II
Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 743
Corsi di pilotaggio e di navigatore
1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.
Art. 744
Nomina
1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
Art. 745
Obblighi di servizio
1. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.
2. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
Art. 746
Mancato superamento del corso
1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente o corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.
Art. 747
Dimissioni dal corso
1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Art. 748
Reimpiego del personale che non supera il corso o ne è dimesso
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 743, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.
2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 749
Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri
1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
Sezione III
Ufficiali di complemento
Art. 750
Corsi di formazione
1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all’articolo 1929, comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. I sottotenenti di complemento dell’Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
Capo IV
Formazione superiore degli ufficiali
Sezione I
Corsi di stato maggiore
Art. 751
Corso superiore di stato maggiore interforze
1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
2. Il superamento del corso di cui al comma 1 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.
3. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo.
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.
Art. 752
Ammissione degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze
1. I maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi dell’articolo 751, comma 4, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all’articolo 755.
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
Art. 753
Corsi dell’Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici
1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall’articolo 751.
Art. 754
Corsi di stato maggiore
1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice.
3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
Sezione II
Corso d’istituto per ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Art. 755
Corso d’istituto
1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione i competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
Sezione III
Medici militari
Art. 756
Formazione specifica in medicina generale
1. Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 757
Formazione specialistica
1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.
2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.
3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Art. 758
Corsi di specializzazione per le esigenze dell’amministrazione
1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
Capo V
Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Art. 759
Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità
1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado
1. Il personale vincitore del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.
Art. 761
Speciali obblighi di servizio
1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, è necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso.
Art. 762
Stato giuridico degli allievi marescialli
1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, se perde la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
Art. 763
Cause di proscioglimento
1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio, espulsione o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.
Art. 764
Equipollenza dei titoli conseguiti
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
Capo VI
Ispettori
Art. 765
Formazione iniziale
1. Per la nomina a maresciallo dell’Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all’articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale.
4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l’ articolo 696.
Art. 766
Svolgimento del corso biennale
1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Art. 767
Svolgimento del corso annuale
1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Art. 768
Stato giuridico dei frequentatori
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Art. 769
Ferma quadriennale
1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 770
Dimissioni dai corsi
1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 771
Nomina a maresciallo
1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all’articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all’articolo 766, concluso nell'anno.
Art. 772
Sospensione dalla nomina a maresciallo
1. La nomina a maresciallo è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Capo VII
Sergenti
Art. 773
Corso di aggiornamento e formazione professionale
1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.
Art. 774
Stato giuridico degli allievi sergenti
1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, se perde la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
Capo VIII
Sovrintendenti
Art. 775
Corso di aggiornamento e formazione professionale
1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.
2. Il bando per il concorso di cui all’articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresì, le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale.
3. Nell’ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all’articolo 776.
Art. 776
Corso di qualificazione
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere.
2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.
Art. 777
Stato giuridico dei frequentatori
1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e quelle contenute nel regolamento.
Art. 778
Dimissioni dai corsi
1. E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:
a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;
d) non supera gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale;
e) è stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 779
Nomina nel grado
1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.
Art. 780
Sospensione dalla nomina a vice brigadiere
1. La nomina a vice brigadiere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Capo IX
Volontari in ferma prefissata
Art. 781
Formazione dei volontari in ferma prefissata
1. I volontari in ferma prefissata seguono l’iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza.
2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all’articolo 592 del regolamento.
Art. 782
Speciali obblighi di servizio per i volontari
1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
Capo X
Carabinieri
Art. 783
Formazione dei carabinieri
1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.
Art. 784
Ferma quadriennale degli allievi carabinieri
1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 785
Sospensione dalla nomina a carabiniere
1. La nomina a carabiniere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Capo XI
Allievi delle scuole militari
Art. 786
Corsi di studio
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico.
2. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico.
3. All’atto dell’ammissione dell’allievo, il genitore o il tutore si impegna ad accettare la normativa concernente la frequenza della scuola militare.
Art. 787
Retta annuale e spese di cancelleria
1. La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa del servizio.
3. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
4. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all’articolo 713, solo se hanno superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
5. Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, solo se hanno riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.
7. Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.
8. Il genitore o il tutore si impegna al pagamento della retta annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l’allievo risulti debitore verso l’amministrazione della scuola.
Art. 788
Ferma speciale volontaria
1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all’istituto militare.
3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative.
4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi.
5. Il genitore o il tutore dell’allievo minorenne, ovvero l’allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell’anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma.
6. Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 789
Cause di rinvio dalle scuole militari
1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari:
a) l’aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare;
b) l’aver ripetuto più di un anno durante l’intera permanenza nella scuola;
c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento.
2. Gli allievi delle scuole militari sono giudicati annualmente in relazione all’idoneità alla vita militare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, attraverso l’attribuzione di un voto in attitudine militare.
Titolo IV
Ruoli
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Norme generali sui ruoli
Art. 790
Ruoli
1. Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all’interno dei quali sono inseriti nell’ordine determinato dall’anzianità assoluta e dall’anzianità relativa.
2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.
Art. 791
Ruoli degli ufficiali in congedo
1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art. 792
Organici
1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L’organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.
Art. 793
Iscrizione in ruolo
1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l’iscrizione in ruolo si ha con l’atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice.
2. Per i militari di truppa l’iscrizione in ruolo si ha:
a) con l’atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare;
b) con l’atto di incorporazione per il personale volontario.
Art. 794
Cancellazione dai ruoli
1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice.
2. La cancellazione dai ruoli è causa di perdita del grado come previsto dall’articolo 861.
Art. 795
Riammissione in ruolo
1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che è riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.
2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianità per la riammissione in ruolo.
Art. 796
Transito tra ruoli
1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell’anzianità assoluta e dell’anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice.
3. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.
Art. 797
Trasferimento tra ruoli
1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l’ordine di precedenza è determinato dall’età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l’ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell’anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Sezione II
Norme generali sugli organici
Art. 798
Organico complessivo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità.
2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell’articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
Art. 799
Ripartizione dei volumi organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 12.050 dell’Esercito italiano;
2) 4.500 della Marina militare;
3) 5.700 dell’Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
3) 26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
c) volontari:
1) 75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
3) 12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 112.000 unità;
b) Marina militare: 34.000 unità;
c) Aeronautica militare: 44.000 unità.
Art. 800
Consistenze organiche complessive dell’Arma dei carabinieri
1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico è di 3.797 unità.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori è fissata in 29.531 unità, di cui 13.500 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.
4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da 61.450 unità.
5. La forza extraorganica dell’Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
Art. 801
Ufficiali in soprannumero agli organici
1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.
2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonché gli ufficiali dell’Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all’articolo 162 del regolamento.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.
5. E' considerato in soprannumero all’organico del rispettivo grado l’ufficiale generale cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
Art. 802
Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.
2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 803
Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia dell’Arma dei carabinieri.
Capo II
Ruoli d’onore
Art. 804
Iscrizione nei ruoli d’onore
1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all’articolo 1898;
c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.
3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
Art. 805
Iscrizione di graduati e militari di truppa
1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di
prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera Abis,
numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all’articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
Art. 806
Personale militare iscritto nel ruolo d’onore decorato al valor militare o civile
1. Al personale militare iscritto nel ruolo d’onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d’onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 807
Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra
1. I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.
Capo III
Esercito italiano
Art. 808
Militari dell’Esercito italiano
1. Appartengono all’Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità.
Art. 809
Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
d) ruolo normale del Corpo sanitario;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano.
Art. 810
Organici dei generali e dei colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d’armata e corrispondenti: 24;
b) generali di divisione e corrispondenti: 54;
c) generali di brigata e corrispondenti: 165;
d) colonnelli: 1.025.
Capo IV
Marina militare
Sezione I
Ruoli e organici
Art. 811
Militari della Marina militare
1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All’interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l’avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
c) ruolo dei musicisti;
d) ruolo dei sergenti;
e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 813
Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 12;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 29;
c) contrammiragli e corrispondenti: 76;
d) capitani di vascello: 537.
Sezione II
Organici del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 814
Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.
Art. 815
Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono così determinate:
a) 3.500 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.
Capo V
Aeronautica militare
Art. 816
Militari dell’Aeronautica militare
1. Appartengono all’Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialità.
Art. 817
Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare.
Art. 818
Disposizioni speciali per alcuni ruoli
1. Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell’Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialità di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.
Art. 819
Organici dei generali e dei colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 12;
b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 23;
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 68;
d) colonnelli: 513.
Capo VI
Arma dei carabinieri
Sezione I
Ruoli
Art. 820
Militari dell’Arma dei carabinieri
1. Appartengono all’Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialità.
Art. 821
Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo tecnico-logistico.
2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:
a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;
c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 822
Modifiche al ruolo tecnico-logistico
1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
Sezione II
Organici
Art. 823
Organici dei generali e dei colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d’armata: 10;
b) generali di divisione: 21;
c) generali di brigata: 64;
d) colonnelli: 386.
Art. 824
Organici del ruolo dei sovrintendenti
1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Sezione III
Forza extraorganica
Art. 825
Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, è fissato il contingente del personale appartenente all’Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 826
Contingente per la tutela del lavoro
1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull’assistenza.
Art. 827
Contingente per la tutela del patrimonio culturale
1. E' costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) marescialli nei vari gradi: 18;
f) brigadieri nei vari gradi: 24;
g) appuntati e carabinieri: 21.
2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 828
Contingente per la tutela dell’ambiente
1. E' costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali subalterni: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: 39.
2. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 829
Contingente per la tutela della salute
1. E' costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:
a) ufficiali inferiori: 20;
b) ispettori: 76.
2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali.
Art. 830
Contingente per la Banca d’Italia
1. E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l’esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d’Italia. Il predetto contingente è così determinato:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
c) ufficiali inferiori: 3;
d) ispettori: 232;
e) sovrintendenti: 91;
f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all’organico dell’Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d’Italia.
Capo VII
Transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente
Sezione I
Ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Art. 831
Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali
1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.
6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Art. 832
Transito per perdita di requisiti specifici
1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.
Art. 833
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all’articolo 797, commi 2 e 3.
4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all’articolo 751.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all’ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.
Art. 833-bis
Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Art. 834
Disposizioni comuni
1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Sezione II
Ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Art. 835
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) età non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.
3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell’anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell’ articolo 836.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 836
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale è stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.
2. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al corso d’istituto.
Capo VIII
Compiti del personale militare
Sezione I
Personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Art. 837
Generali, colonnelli e gradi corrispondenti
1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 838
Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente
1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall’ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 839
Appartenenti al ruolo dei marescialli
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnicooperativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i primi marescialli:
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
Art. 840
Appartenenti al ruolo dei sergenti
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 841
Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma
1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.
2. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.
Art. 843
Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa
1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.
Sezione II
Personale dell’Arma dei carabinieri
Art. 844
Generali di corpo d’armata
1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicità;
c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni.
2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d’armata:
a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).
Art. 845
Generali di divisione, di brigata e colonnelli
1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle stabilite dal Comandante generale.
2. Gli stessi, in particolare:
a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
Art. 846
Ufficiali sino al grado di tenente colonnello
1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.
2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 847
Ufficiali del ruolo tecnico-logistico
1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
Art. 848
Appartenenti al ruolo degli ispettori
1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.
2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità e impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 849
Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.
Art. 850
Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri
1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
Titolo V
Stato giuridico e impiego
Capo I
Il grado
Sezione I
Attribuzione e revoca del grado
Art. 851
Grado dei militari
1. Il grado è indipendente dall’impiego.
2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice.
3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
Art. 852
Conferimento del grado
1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
2. Il grado iniziale è conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;
c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.
Art. 853
Revoca del grado
1. Il grado è soggetto a revoca se il militare al quale è stato conferito non presta giuramento di fedeltà, prima di assumere servizio.
2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.
Sezione II
Anzianità di grado
Art. 854
Anzianità
1. L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 855
Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.
Art. 856
Anzianità assoluta
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.
Art. 857
Anzianità relativa
1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Art. 858
Detrazioni di anzianità
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall’impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 859.
Art. 859
Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali
1. La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell’articolo 858.
2. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
Art. 860
Rettifiche di anzianità
1. Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d’ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Sezione III
Perdita del grado
Art. 861
Cause di perdita del grado
1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d’autorità;
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862
Dimissioni volontarie
1. L’ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l’ufficiale raggiunge l’età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L’ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.
4. L’ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L’accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Art. 863
Dimissioni d’autorità
1. Le dimissioni d’autorità sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilità accertata;
e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d’autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d’appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall’articolo 215 del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell’articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell’articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.
Art. 864
Cancellazione dai ruoli
1. La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l’assunzione di servizio si perfeziona con l’incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Art. 865
Rimozione per motivi disciplinari
1. La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Art. 866
Condanna penale
1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l’applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.
Art. 867
Provvedimenti di perdita del grado
1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all’amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 421 del codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Sezione IV
Reintegrazione nel grado
Art. 868
Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento.
3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
Art. 869
Reintegrazione d’ufficio
1. La reintegrazione nel grado è disposta d’ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l’assunzione di servizio nel grado inferiore.
Art. 870
Reintegrazione a domanda
1. La reintegrazione nel grado è disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:
a) l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione civile o l’amministrazione di sostegno;
b) l’irreperibilità accertata;
c) la perdita della cittadinanza;
d) l’assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
Art. 871
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione
1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne è stato rimosso per motivi disciplinari è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.
2. La reintegrazione è disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 872
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna
1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.
2. La reintegrazione è disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare.
3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna è respinta nel merito, l’esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.
Art. 873
Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.
2. La reintegrazione è disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione è revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Capo II
Posizioni di stato giuridico
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 874
Categorie di stato giuridico
1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
a) militari in servizio permanente;
b) militari in servizio temporaneo;
c) militari in congedo.
2. Tutti i militari sono collocati all’interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.
Art. 875
Posizione di stato in servizio permanente
1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
c) sospesi dall’impiego;
d) in aspettativa.
Art. 876
Categorie di personale in servizio permanente
1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all’articolo 627.
Art. 877
Posizione di stato in servizio temporaneo
1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) in servizio attivo alle armi;
b) sospesi dal servizio.
Art. 878
Categorie di personale in servizio temporaneo
1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento.
2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.
Art. 879
Posizione di stato nel congedo
1. Il militare in congedo può trovarsi:
a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
b) sospeso dalle funzioni del grado.
2. L’ufficiale, per giustificati motivi dell’amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.
Art. 880
Categorie di personale in congedo
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
2. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 881
Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215.
3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
Sezione II
Servizio permanente
Art. 882
Servizio permanente effettivo
1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d’impiego in base alle disposizioni del presente codice.
2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.
3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.
4. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento.
Art. 883
Servizio permanente a disposizione
1. La posizione di «a disposizione» è quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego.
2. L’ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
Art. 884
Aspettativa
1. L’aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L’aspettativa può conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell’ articolo 621;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all’estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell’ articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all’articolo 930.
i-bis) applicazione dell’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. L’aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.
Art. 885
Sospensione dall’impiego
1. Il militare può essere sospeso dall’impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.
2. La sospensione dall’impiego come pena militare accessoria è disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.
3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.
Sezione III
Congedo
Art. 886
Ausiliaria
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
Art. 887
Riserva
1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 888
Complemento
1. La categoria del complemento comprende:
a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
b) gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
c) gli ufficiali che assolvono l’obbligo di leva.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.
Art. 889
Congedo illimitato
1. Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio:
a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.
Art. 890
Riserva di complemento
1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3. L’ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
Sezione IV
Collocamento fuori ruolo
Art. 891
Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri
1. Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l’incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
Capo III
Rapporto di impiego
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 892
Accesso al servizio permanente
1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.
Art. 893
Dell’impiego
1. Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare.
2. Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.
Art. 894
Incompatibilità professionali
1. La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. E' altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
Art. 895
Attività extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l’applicazione, in quanto compatibile, dell’ articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 897
Docenza universitaria
1. E' consentito il cumulo dell’ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 898
Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
Art. 899
Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al personale militare continua ad applicarsi l’ articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti resisi vacanti nell’Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall’articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all’Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l’applicazione dell’ articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sezione II
Servizio permanente a disposizione
Art. 900
Collocamento nel servizio permanente a disposizione
1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d’età per il collocamento in congedo.
2. L’ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.
Sezione III
Aspettativa
Art. 901
Motivi privati
1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato.
2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il militare è richiamato in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori.
5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.
6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 902
Stato di prigionia o di disperso
1. L’aspettativa di cui all’articolo 884, comma 2, lettera a) è disposta di diritto.
2. L’aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l’ha determinata.
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio;
b) è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
Art. 903
Elezioni in cariche politiche
1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3. Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.
Art. 904
Elezioni in cariche amministrative
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 903, l’aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell’ articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.
Art. 905
Infermità temporanea
1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 906
Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall’articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri
1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.
Art. 908
Ipotesi speciale di riduzione dei quadri
1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’ articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.
Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’ articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
Art. 910
Servizio all’estero del coniuge
1. Il militare, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
5. Se l'aspettativa si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa - se non vi sono vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
Art. 911
Dottorato di ricerca
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.
Art. 912
Durata dell’aspettativa
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.
Art. 913
Norme comuni in materia di aspettativa
1. L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale.
2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.
3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura.
4. L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
5. Allo scadere dell'aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.
Sezione IV
Sospensione dall’impiego
Art. 914
Sospensione a seguito di condanna penale
1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.
Art. 915
Sospensione precauzionale obbligatoria
1. La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l’arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall’articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Art. 916
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
Art. 917
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.
Art. 918
Revoca della sospensione
1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso;
b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;
d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Art. 919
Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l’imputato dal servizio ai sensi dell’ articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.
Art. 920
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
Art. 921
Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall’articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.
Art. 922
Norma di rinvio
1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
Sezione V
Cessazione dal servizio permanente
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d’autorità;
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell’impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell’ articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’ articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 924
Raggiungimento dei limiti d’età
1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d’età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.
3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l’idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
Art. 925
Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Esercito italiano
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell’Arma trasporti e materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali;
brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Art. 926
Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.
Art. 927
Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Art. 928
Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d’armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.
Art. 929
Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
Art. 930
Transito nell’impiego civile
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Art. 931
Non idoneità alle funzioni del grado
1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha più luogo se è adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
Art. 932
Scarso rendimento
1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all’interessato;
b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
Art. 933
Cessazione a domanda
1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L’ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l’appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di
appartenenza.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l’amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l’accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.
Art. 934
Cessazione d’autorità
1. L’ufficiale può essere collocato, d’autorità, in ausiliaria o nella riserva.
2. L’adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione
1. L’ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;
c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.
Sezione V-bis
Riammissione in servizio
Art. 935-bis
Norma di rinvio
1. Al personale militare si applicano l’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 e successive modificazioni, l’articolo 2, comma 32, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Capo IV
Servizio temporaneo
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 936
Obblighi di servizio
1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo è definito da ferma disposta all’inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma.
2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.
3. Se non è diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.
Sezione II
Ufficiali
Art. 937
Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.
Art. 938
Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari
1. Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:
a) alla scadenza della ferma;
b) prima della scadenza:
1) a domanda;
2) d’autorità, per motivi disciplinari;
3) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d’autorità, sono disciplinate agli articoli seguenti.
Art. 939
Ufficiali in ferma prefissata
1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 940
Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Art. 941
Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l’amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:
a) per speciali esigenze di impiego;
b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;
d) per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Art. 942
Cessazione d’autorità per ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d’autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.
Art. 943
Ufficiali piloti e navigatori di complemento
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione.
2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.
Art. 944
Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Arma dei carabinieri che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Art. 945
Cessazione d’autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento
1. Nel caso di cessazione d’autorità per motivi disciplinari, all’ufficiale pilota o navigatore di complemento non è corrisposto il premio di fine ferma di cui all'articolo 1797, salvo che, su proposta della competente commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l’intero periodo di servizio prestato.
Sezione III
Sottufficiali
Art. 946
Cause di cessazione dalla ferma
1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
Art. 947
Collocamento in congedo
1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
Sezione IV
Personale in ferma dell’arma dei carabinieri
Art. 948
Ammissione in servizio permanente
1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.
2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
Art. 949
Non ammissione nel servizio permanente
1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, se l’interessato è carabiniere in ferma.
2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
Art. 950
Prolungamento della ferma
1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l’aspettativa;
b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui è definito il procedimento stesso.
3. Il militare che ha riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che è riconosciuto temporaneamente non idoneo, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Art. 951
Cause di cessazione dalla ferma
1. L’appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.
Art. 952
Collocamento in congedo
1. L’appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall’articolo 951, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
Sezione V
Volontari in ferma prefissata
Art. 953
Ammissione alla ferma volontaria
1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
Art. 954
Rafferme dei volontari
1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 955
Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio
1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
Art. 956
Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma
1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
a) alla scadenza del termine della ferma;
b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.
Art. 957
Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma
1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all’articolo 923, comma 1, lettere i), l) e m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 955;
g) scarso rendimento di cui all’articolo 960.
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.
Art. 958
Proscioglimento a domanda
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 933, la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese od organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.
2. La domanda di proscioglimento presentata dall’interessato è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego.
3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.
Art. 959
Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni
1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
2. Sono, altresì, collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l'idoneità fisio-psicoattitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:
a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;
b) non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Art. 960
Proscioglimento per scarso rendimento
1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.
2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
Sezione VI
Riammissione in servizio
Art. 961
Riammissione in servizio nell’Arma dei carabinieri
1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età, che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Art. 962
Riammissione dei volontari alla ferma prefissata
1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.
Capo V
Speciali obblighi di servizio
Sezione I
Ufficiali medici in servizio permanente
Art. 963
Disposizioni generali
1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell’Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
Art. 964
Ammissione ai corsi di specializzazione
1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
Art. 965
Proroga della durata dei corsi
1. L’ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l’ufficiale del comparto sanitario dell’Arma dei carabinieri al quale è stata concessa la proroga prevista dall’ articolo 758, è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Sezione II
Piloti
Art. 966
Ufficiali piloti
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.
Art. 967
Sottufficiali piloti
1. I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o l’attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3. I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o l’attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Sezione III
Personale addetto al controllo del traffico aereo
Art. 968
Abilitazione
1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.
2. L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 969
Ufficiali
1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
Art. 970
Ulteriori ferme per il personale militare
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell’ articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
Sezione IV
Corsi di particolare livello tecnico
Art. 971
Ufficiali
1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnicoprofessionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.
Art. 972
Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
Art. 973
Personale dell’Arma dei carabinieri
1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.
Art. 974
Sergenti e volontari in servizio permanente
1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati a una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.
Sezione V
Incarichi in campo internazionale
Art. 975
Ufficiali
1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.
Capo VI
Prima assegnazione e trasferimenti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 976
Nozione
1. Al termine della fase di formazione l’amministrazione stabilisce, secondo l’ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.
2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d’autorità o a domanda.
3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento di trasferimento.
Art. 977
Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori
1. Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l’ articolo 1468.
Sezione II
Prima assegnazione
Art. 978
Incentivi per il reclutamento alpino
1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.
Art. 979
Impiego dei marescialli dei carabinieri
1. I marescialli dell’Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d’impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Sezione III
Trasferimenti particolari
Art. 980
Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza
1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall’articolo 1480.
Art. 981
Normativa applicabile
1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Al personale dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Capo VII
Personale in congedo
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 982
Obblighi
1. Il militare in congedo se si trova in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Art. 983
Militare permanentemente inabile al servizio
1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall’articolo 992, comma 2, lettera b), è riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.
Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali
1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.
Art. 985
Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari
1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se è riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se è in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.
2. Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.
Sezione II
Richiami in servizio
Art. 986
Tipologia dei richiami in servizio
1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;
b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche.
Art. 987
Ufficiali delle forze di completamento
1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
Art. 988
Richiami in servizio nelle forze di completamento
1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata
di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.
4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
Art. 989
Personale assistente di volo
1. Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell’ articolo 21, sono considerati in congedo richiamati in servizio.
Art. 990
Conservazione del posto di lavoro
1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.
3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.
5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.
6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.
8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.
Art. 991
Mantenimento dell’assistenza sanitaria
1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti.
2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
Sezione III
Ausiliaria
Art. 992
Collocamento in ausiliaria
1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’ articolo 909, comma 4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
Art. 993
Richiami in servizio
1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione.
5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria.
Art. 994
Obblighi del militare in ausiliaria
1. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Art. 995
Cessazione dell’ausiliaria
1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
2. L'amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.
4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
5. L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.
Art. 996
Transito in ausiliaria dalla riserva
1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall’articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Sezione IV
Complemento
Art. 997
Obblighi
1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
c) rispondere alle chiamate di controllo.
Art. 998
Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace
1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
a) Esercito italiano:
1) primo maresciallo: 50 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
b) Marina militare:
1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
c) Aeronautica militare:
1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall’articolo 1003;
2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
d) Arma dei carabinieri:
1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
Art. 999
Chiamate collettive in servizio
1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.
Art. 1000
Cessazione dell’appartenenza al complemento
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano:
1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2.
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
5. L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Art. 1001
Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare
1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se è possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile.
2. L'ufficiale che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall’articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.
3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
Art. 1002
Reiscrizione nella categoria del complemento
1. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l'idoneità prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di età stabiliti dall’articolo 1000.
Art. 1003
Sottufficiali di complemento dell’Aeronautica militare
1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile.
2. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'età di quarantacinque anni, nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.
Art. 1004
Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri
1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Art. 1005
Ufficiali in ferma biennale
1. L’ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929, comma 2.
2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina a ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi a una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.
3. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
4. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058.
5. La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7. L'ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
8. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.
9. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.
10. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.
Sezione V
Congedo illimitato
Art. 1006
Militari di truppa
1. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
2. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell’ articolo 889.
3. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
4. I militari di truppa richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
Art. 1007
Cessazione dal congedo illimitato
1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
Sezione VI
Riserva
Art. 1008
Collocamento nella riserva
1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'articolo 909, comma 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.
Art. 1009
Permanenza nella riserva
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.
2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Sezione VII
Riserva di complemento
Art. 1010
Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedoassoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.
Sezione VIII
Chiamate di controllo
Art. 1011
Obbligo di risposta alle chiamate di controllo
1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all’atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l’obbligo di indicare all’autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento.
2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.
3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo.
4. I militari in congedo devono presentarsi all’amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.
Art. 1012
Mancata presentazione alla chiamata di controllo
1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2. Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 può essere aumentata fino a euro 619,74 e non può essere inferiore a euro 6,19.
5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sezione IX
Reinserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro
Art. 1013
Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.
Art. 1014
Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
Art. 1015
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.
2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.
4. Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.
Art. 1016
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi
1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare.
2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.
Capo VIII
Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1017
Richiami in servizio
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1018
Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.
Art. 1019
Cessazione dal servizio
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale è sospesa l'applicazione dell’ articolo 933, concernente la possibilità di cessare dal servizio a domanda.
Art. 1020
Passaggio in servizio permanente per merito di guerra
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l’approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di età stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche.
3. Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.
Titolo VI
Documentazione personale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1021
Documentazione personale
1. La documentazione personale è impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo.
2. La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.
Art. 1022
Rapporti con altre fonti normative
1. I dati personali contenuti nella documentazione personale dei militari sono trattati nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.
Capo II
Documentazione matricolare
Art. 1023
Documentazione matricolare
1. La documentazione matricolare registra per ogni militare:
a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all’avanzamento e all’impiego;
b) gli imbarchi per il personale della Marina militare;
c) le campagne di guerra e le missioni militari;
d) gli eventi di natura penale e disciplinare;
e) la progressione economica;
f) le variazioni di stato civile;
g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali;
h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite;
i) le specializzazioni e i brevetti;
l) i titoli di studio e culturali;
m) ogni altro elemento utile ai fini dell’avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati.
2. La tenuta, la conservazione, l’iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento.
3. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio, relativamente agli ufficiali in ferma prefissata e ai volontari in ferma prefissata, è predisposto un estratto della documentazione di servizio, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1024
Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
1. Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato di servizio e ogni altro documento rilasciato dall’amministrazione militare sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.
2. Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle strutture sanitarie pubbliche.
Capo III
Documentazione caratteristica
Art. 1025
Documenti caratteristici
1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.
2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.
3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.
Art. 1026
Qualifiche
1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
Art. 1027
Comunicazione agli interessati
1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 1028
Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici
1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.
Art. 1029
Norme applicabili all’Arma dei carabinieri
1. Al personale dell’Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Titolo VII
Avanzamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1030
Nozione e rapporti con altre fonti normative
1. L’avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnicoamministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare.
2. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.
Art. 1031
Modalità di avanzamento
1. L'avanzamento dei militari ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) a scelta per esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per benemerenze d’istituto.
2. L’avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
3. L’avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.
4. L’avanzamento per benemerenze d’istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Art. 1032
Elementi di giudizio
1. Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
Art. 1033
Personale militare femminile
1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.
2. Al personale militare femminile in avanzamento si applica l’ articolo 1495.
Capo II
Autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento
Sezione I
Commissioni di avanzamento per gli ufficiali
Art. 1034
Denominazioni e composizione
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
c) Comandante generale della Guardia di finanza;
d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
Art. 1035
Norme procedurali
1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Art. 1036
Commissione di vertice
1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.
Art. 1037
Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata;
d) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d’armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Art. 1038
Commissione superiore di avanzamento della Marina militare
1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;
c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell’ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra;
d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l’ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Art. 1039
Commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale di squadra aerea;
c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Art. 1040
Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Art. 1041
Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall’articolo 1036. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti.
2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:
a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa;
b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
Art. 1042
Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
a) da un generale di corpo d’armata, che la presiede;
b) da un generale di divisione;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.
Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare
1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:
a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.
Art. 1044
Commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica militare
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.
Art. 1045
Commissione ordinaria di avanzamento dell’Arma dei carabinieri
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.
Art. 1046
Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento
1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento.
2. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
Sezione II
Commissioni di avanzamento per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
Art. 1047
Commissioni permanenti
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.
2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.
4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:
a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
Art. 1048
Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.
2. Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento può essere sentito, altresì, se è ritenuto necessario dal Ministro della difesa.
3. La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità alla nomina nel complemento, ai sensi dell’ articolo 1004.
Art. 1049
Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente
1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall’articolo 1047.
2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni.
3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione.
4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
Capo III
Valutazioni per l’avanzamento
Sezione I
Aliquote di avanzamento
Art. 1050
Disposizioni generali
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall’articolo 1053.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l’ammissione all’avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'articolo 1311.
Art. 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d’avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
Art. 1052
Militare in aspettativa
1. Al militare in aspettativa per infermità, ai fini dell'avanzamento, si applica l'art. 905, comma 6.
Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.
4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Art. 1054
Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali
1. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
Sezione II
Avanzamento ad anzianità
Art. 1055
Avanzamento ad anzianità degli ufficiali
1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalità previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.
3. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
Sezione III
Avanzamento a scelta
Art. 1057
Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali
1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell’ articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
Art. 1058
Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito
1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.
2. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.
4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
8. Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalità e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.
Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali
1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
Art. 1060
Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta
1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032.
Sezione IV
Avanzamenti straordinari
Art. 1061
Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali
1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.
6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.
7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:
a) il Direttore generale del personale militare;
b) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
Art. 1063
Avanzamento per benemerenze d’istituto del personale dell’Arma dei carabinieri
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.
3. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, se essa si riferisce a più fatti avvenuti in tempi diversi.
4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia il giudizio decisivo il Comandante generale.
5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico nel ruolo del grado superiore.
6. Le conseguenti eccedenze che si verificano nel ruolo del grado superiore, sono assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.
7. L’avanzamento per benemerenze d’istituto e per meriti eccezionali si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 1064
Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali
1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
Art. 1065
Ufficiali giudicati non idonei
1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
Art. 1066
Profili di carriera degli ufficiali
1. I profili di carriera e le modalità di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.
Capo IV
Quadri di avanzamento e promozioni
Sezione I
Formazione dei quadri di avanzamento
Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali
1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare:
1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri:
1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell’ordine di graduatoria di merito.
3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Art. 1068
Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni
1. Se un ufficiale è tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dal presente codice, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
Art. 1069
Cancellazione dai quadri per gli ufficiali
1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Sezione II
Promozioni
Art. 1070
Promozioni degli ufficiali
1. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
Art. 1071
Promozioni annuali degli ufficiali
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.
Art. 1072
Promozioni non annuali degli ufficiali
1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.
Art. 1073
Sospensione obbligatoria della promozione dell’ufficiale
1. E' sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.
Art. 1074
Sospensione facoltativa della promozione dell’ufficiale
1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
Art. 1075
Morte o permanente inidoneità fisica dell’ufficiale
1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.
Art. 1076
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
Art. 1077
Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.
Sezione III
Vacanze organiche
Art. 1078
Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale
1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
Art. 1079
Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali
1. Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unità.
2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta è inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Art. 1080
Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
Art. 1081
Contingente dell’Arma dei carabinieri per la Banca d’Italia
1. Ai fini dell’avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all’organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell’Arma dei carabinieri per l’esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d’Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2. Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all’organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Sezione IV
Promozioni all’atto del collocamento in congedo
Art. 1082
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età
1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l’articolo 1076, comma 2.
3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.
Art. 1083
Benefici connessi alla promozione
1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 1082.
2. Gli ufficiali che hanno chiesto l’applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all’articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.
Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità
1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
Capo V
Rinnovazione dei giudizi di avanzamento
Art. 1085
Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali
1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell’ articolo 1051, comma 2 e dell’articolo 1073, perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianità ai sensi del presente codice, se risulta più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.
2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando è valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;
c) se il provvedimento di sospensione dall'impiego ha colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 1086
Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario
1. L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1051, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Art. 1087
Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
1. L'ufficiale per il quale è stata sospesa la promozione a norma dell’ articolo 1074 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Art. 1088
Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali
1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
Art. 1089
Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale
1. L'ufficiale, nei cui riguardi è stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell’ articolo 1051, comma 3, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa.
3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno
di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.
Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale
1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907.
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096.
4. Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell’annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
Art. 1091
Ricostruzione della carriera
1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.
2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.
3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 2 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.
Art. 1092
Estensione di norme
1. Le disposizioni del presente capo sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.
Capo VI
Norme particolari per gli ufficiali in servizio permanente
Art. 1093
Requisiti generali per l’avanzamento degli ufficiali
1. Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore.
2. Per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Art. 1094
Attribuzione dei gradi di vertice
1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.
Art. 1095
Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d’armata o corrispondenti e in deroga all’articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
Art. 1096
Requisiti speciali
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1097
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento degli ufficiali avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e nel caso di cui all’articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti.
Art. 1098
Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell’avanzamento
1. Gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;
b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.
Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione
1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».
3. L'avanzamento si effettua a scelta.
4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.
5. n caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
Capo VII
Avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1100
Mancato conseguimento del diploma di laurea
1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.
Sezione II
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
Art. 1101 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 564;
c) capitano: 875;
d) maggiore: 397;
e) tenente colonnello: 809;
f) colonnello: 560;
g) generale di brigata: 127;
h) generale di divisione: 48;
i) generale di corpo d’armata: 23;
l) generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 3.403 unità.
3. Nell’organico dei generali di corpo d’armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell’Arma trasporti e materiali.
Art. 1102
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) colonnello: 4 anni;
d) generale di brigata: 2 anni;
e) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1103
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo nell’area tecnicooperativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1104
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno;
b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno;
d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno;
e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;
f) 8 da attribuire a generale di brigata;
g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.
Sezione III
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali
Art. 1105
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 91;
c) capitano: 117;
d) maggiore: 54;
e) tenente colonnello: 135;
f) colonnello: 75;
g) brigadiere generale: 11;
h) maggiore generale: 2;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 485 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d’avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest’ultimo riportata in incremento all’atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali.
Art. 1106
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1107
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di comando di autogruppo del battaglione o di gruppo nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1108
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 12 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione;
d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.
Sezione IV
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
Art. 1109
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 66;
c) capitano: 103;
d) maggiore: 47;
e) tenente colonnello: 118;
f) colonnello: 59;
g) brigadiere generale: 8;
h) maggiore generale: 2;
i) tenente generale: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 404 unità.
Art. 1110
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1111
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’area tecnicoamministrativa o nell’area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’area tecnicoamministrativa o nell’area tecnico-industriale, di cui almeno uno nell’incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1112
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno;
b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno;
d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Sezione V
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario
Art. 1113
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 102;
c) capitano: 198;
d) maggiore: 91;
e) tenente colonnello: 255;
f) colonnello: 106;
g) brigadiere generale: 10;
h) maggiore generale: 1;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 763 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1114
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 4 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1115
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’ambito dell’organizzazione sanitaria dell’area tecnicooperativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1116
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione;
d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Sezione VI
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato
Art. 1117
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 91;
c) capitano: 117;
d) maggiore: 54;
e) tenente colonnello: 141;
f) colonnello: 71;
g) brigadiere generale: 9;
h) maggiore generale: 1;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 484 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1118
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1119
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio presso un reparto dell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’ambito presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di servizio nell’area tecnico-operativa nell’incarico non inferiore a quello di capo sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1120
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 12 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno;
d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Sezione VII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
Art. 1121
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 390;
b) tenente: 1125;
c) capitano: 1604;
d) maggiore: 829;
e) tenente colonnello: 985;
f) colonnello: 130.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 5.063 unità.
Art. 1122
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1123
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnicoamministrativa o incarico equipollente.
Art. 1124
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 148 da attribuire a capitani;
b) 26 o 27 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.
Sezione VIII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma trasporti e materiali
Art. 1125
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 48;
b) tenente: 137;
c) capitano: 195;
d) maggiore: 101;
e) tenente colonnello: 119;
f) colonnello: 12.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 612 unità.
Art. 1126
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1127
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello di compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnicoamministrativa o incarico equipollente.
Art. 1128
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 18 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.
Sezione IX
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario
Art. 1129
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 16;
b) tenente: 46;
c) capitano: 65;
d) maggiore: 34;
e) tenente colonnello: 39;
f) colonnello: 3.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.
Art. 1130
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1131
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. Per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo.
Art. 1132
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 da attribuire a capitani;
b) 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
Sezione X
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato
Art. 1133
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 50;
b) tenente: 143;
c) capitano: 204;
d) maggiore: 105;
e) tenente colonnello: 122;
f) colonnello: 9.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 633 unità.
Art. 1134
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota divalutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1135
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnicoamministrativa o incarico equipollente.
Art. 1136
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli.
Capo VIII
Avanzamento degli ufficiali della Marina militare
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1137
Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare
1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. E' altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
Sezione II
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore
Art. 1138
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 218;
c) tenente di vascello: 339;
d) capitano di corvetta: 154;
e) capitano di fregata: 327;
f) capitano di vascello: 213;
g) contrammiraglio: 36;
h) ammiraglio di divisione: 17;
i) ammiraglio di squadra: 10;
l) ammiraglio.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.314 unità.
3. Nell’organico degli ammiragli di squadra è compreso l’ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094.
Art. 1139
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) capitano di vascello: 4 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni;
e) ammiraglio di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 5 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1140
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno in comando di unità navale o incarico equipollente; 4 anni di imbarco, compreso il periodo di comando;
c) capitano di fregata: un anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni quale comandante in seconda o capo reparto di unità navale, anche se compiuti, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; 2 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
d) capitano di vascello: un anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente.
Art. 1141
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo e il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno;
b) 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione;
d) 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 6 da attribuire a capitani di vascello;
f) 3 da attribuire a contrammiragli;
g) 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
Sezione III
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale
Art. 1142
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 67;
c) tenente di vascello: 104;
d) capitano di corvetta: 48;
e) capitano di fregata: 120;
f) capitano di vascello: 58;
g) contrammiraglio: 8;
h) ammiraglio ispettore: 4;
i) ammiraglio ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 410 unità.
Art. 1143
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1144
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono iseguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
c) capitano di corvetta: 18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
d) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
e) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
Art. 1145
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno;
b) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno;
c) 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.
Sezione IV
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali
Art. 1146
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 42;
c) tenente di vascello: 65;
d) capitano di corvetta: 30;
e) capitano di fregata: 75;
f) capitano di vascello: 36;
g) contrammiraglio: 5;
h) ammiraglio ispettore: 2;
i) ammiraglio ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 256 unità.
Art. 1147
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1148
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
Art. 1149
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno;
c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno;
e) 1 da attribuire a capitani di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.
Sezione V
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo
Art. 1150
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 29;
c) tenente di vascello: 56;
d) capitano di corvetta: 26;
e) capitano di fregata: 66;
f) capitano di vascello: 36;
g) contrammiraglio: 5;
h) ammiraglio ispettore: 1;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 219 unità.
3. In caso di nomina dell’ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1151
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 4 anni;
b) sottotenente di vascello: 4 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1152
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
b) tenente di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente;
d) contrammiraglio: un anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1153
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno;
c) 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione;
d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni.
Sezione VI
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo
Art. 1154
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 50;
c) tenente di vascello: 64;
d) capitano di corvetta: 30;
e) capitano di fregata: 75;
f) capitano di vascello: 41;
g) contrammiraglio: 6;
h) ammiraglio ispettore: 1;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.
3. In caso di nomina dell’ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1155
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1156
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
c) capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.
Art. 1157
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno;
c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno;
d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno.
3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni.
Sezione VII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 1158
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 133;
c) tenente di vascello: 170;
d) capitano di corvetta: 78;
e) capitano di fregata: 192;
f) capitano di vascello: 113;
g) contrammiraglio: 16;
h) ammiraglio ispettore: 4;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 706 unità.
Art. 1159
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni; un anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell’ articolo 652, comma 2;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1160
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di servizio, di attribuzione specifica e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente;
c) capitano di fregata: un anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
Art. 1161
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno;
b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
c) 5 o 6 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 6 promozioni il secondo anno;
d) 3 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 2 o 3 da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
Sezione VIII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore
Art. 1162
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 61;
b) sottotenente di vascello: 177;
c) tenente di vascello: 252;
d) capitano di corvetta: 130;
e) capitano di fregata: 155;
f) capitano di vascello: 20.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 795 unità.
Art. 1163
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1164
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1165
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 23 o 24 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di quattro anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno;
b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.
Sezione IX
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale
Art. 1166
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 25;
b) sottotenente di vascello: 71;
c) tenente di vascello: 102;
d) capitano di corvetta: 53;
e) capitano di fregata: 62;
f) capitano di vascello: 6.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 319 unità.
Art. 1167
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1168
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1169
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 9 o 10 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.
Sezione X
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali
Art. 1170
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 21;
b) sottotenente di vascello: 60;
c) tenente di vascello: 85;
d) capitano di corvetta: 44;
e) capitano di fregata: 52;
f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.
Art. 1171
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1172
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1173
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
Sezione XI
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo
Art. 1174
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 8;
b) sottotenente di vascello: 22;
c) tenente di vascello: 31;
d) capitano di corvetta: 16;
e) capitano di fregata: 22;
f) capitano di vascello: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 100 unità.
Art. 1175
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1176
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I sottotenenti di vascello, per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1177
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 3 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di fregata sono una ogni quattro anni.
Sezione XII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo
Art. 1178
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 16;
b) sottotenente di vascello: 46;
c) tenente di vascello: 65;
d) capitano di corvetta: 34;
e) capitano di fregata: 39;
f) capitano di vascello: 3.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.
Art. 1179
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1180
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di imbarco titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1181
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e il quarto anno.
Sezione XIII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 1182
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 22;
b) sottotenente di vascello: 61;
c) tenente di vascello: 87;
d) capitano di corvetta: 45;
e) capitano di fregata: 53;
f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 273 unità.
Art. 1183
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1184
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di servizio o di attribuzione specifica richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.
Art. 1185
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
Capo IX
Avanzamento degli ufficiali dell’aeronautica militare
Sezione I
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica
Art. 1186
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 200;
c) capitano: 277;
d) maggiore: 145;
e) tenente colonnello: 228;
f) colonnello: 221;
g) generale di brigata aerea: 35;
h) generale di divisione aerea: 15;
i) generale di squadra aerea: 11;
l) generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.132 unità.
3. Nell’organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.
Art. 1187
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) generale di brigata: 2 anni;
e) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1188
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1189
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 33 da attribuire a capitani;
b) 9 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno;
d) 6 o 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno;
e) 5 o 6 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo e il terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno;
f) 3 da attribuire a generale di brigata aerea;
g) 2 da attribuire a generale di divisione aerea.
Sezione II
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica militare
Art. 1190
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 103;
c) capitano: 132;
d) maggiore: 61;
e) tenente colonnello: 155;
f) colonnello: 85;
g) generale di brigata: 10;
h) generale di divisione: 2;
i) generale di squadra.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 548 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest’ultimo riportata in incremento all’atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.
Art. 1191
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1192
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell’organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell’organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell’organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell’organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell’organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell’organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1193
Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti
(Abrogato)
Art. 1194
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno; 4 promozioni il secondo anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.
Sezione III
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico
Art. 1195
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 83;
c) capitano: 128;
d) maggiore: 59;
e) tenente colonnello: 152;
f) colonnello: 69;
g) brigadiere generale: 11;
h) generale ispettore: 4;
i) generale ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 507 unità.
Art. 1196
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1197
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 3 anni presso un ente dell’organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l’equipollenza;
c) capitano: 4 anni di servizio presso un ente dell’organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
d) tenente colonnello: un anno quale capo di un ufficio di un ente dell’organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1198
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno;
d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 2 da attribuire a colonnelli.
2. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.
3. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni.
Sezione IV
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico
Art. 1199
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 57;
c) capitano: 73;
d) maggiore: 34;
e) tenente colonnello: 90;
f) colonnello: 43;
g) brigadiere generale: 6;
h) generale ispettore: 1;
i) generale ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 304 unità.
3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1200
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1201
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l’equipollenza;
c) capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
d) tenente colonnello: 2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell’organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1202
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno;
b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno;
c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno;
d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.
Sezione V
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
Art. 1203
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente;
b) tenente: 30;
c) capitano: 59;
d) maggiore: 27;
e) tenente colonnello: 72;
f) colonnello: 33;
g) brigadiere generale: 6;
h) generale ispettore: 1;
i) generale ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 228 unità.
3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1204
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 4 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
Art. 1205
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e superare il corso applicativo;
c) capitano: 4 anni presso un servizio sanitario di ente dell’organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell’organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente;
d) tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell’organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1206
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 da attribuire a capitani;
b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno;
c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di
cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
d) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.
Sezione VI
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica
Art. 1207
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 35;
b) tenente: 98;
c) capitano: 123;
d) maggiore: 75;
e) tenente colonnello: 100;
f) colonnello: 14.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 445 unità.
Art. 1208
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 8 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1209
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b) tenente: 4 anni in reparti di volo;
c) capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal regolamento;
d) tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.
Art. 1210
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.
Sezione VII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare
Art. 1211
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 103;
b) tenente: 297;
c) capitano: 423;
d) maggiore: 219;
e) tenente colonnello: 257;
f) colonnello: 26.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.325 unità.
Art. 1212
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1213
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b) tenente: 4 anni in enti dell’organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente;
c) capitano: 3 anni di enti o reparti dell’organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1214
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 39 da attribuire a capitani;
b) 5 o 6 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.
Sezione VIII
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico
Art. 1215
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 63;
b) tenente: 183;
c) capitano: 260;
d) maggiore: 135;
e) tenente colonnello: 158;
f) colonnello: 16.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 815 unità.
Art. 1216
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1217
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
c) capitano: 3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1218
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 24 da attribuire a capitani;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.
Sezione IX
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
Art. 1219
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 18;
b) tenente: 51;
c) capitano: 73;
d) maggiore: 38;
e) tenente colonnello: 43;
f) colonnello: 4.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 227 unità.
Art. 1220
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1221
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento;
b) tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica;
c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1222
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno;
b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.
Sezione X
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico
Art. 1223
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 12;
b) tenente: 39;
c) capitano: 55;
d) maggiore: 29;
e) tenente colonnello: 33;
f) colonnello: 2.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 170 unità.
Art. 1224
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1225
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b) capitano: 3 anni presso un ente dell’organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1226
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 5 da attribuire a capitani.
2. Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni.
Capo X
Avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1227
Estensione di norme ai fini dell’avanzamento
1. Agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l’ articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93.
2. Ai soli fini dell’avanzamento, ai capitani dell’Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell’ articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
Sezione II
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale
Art. 1228
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 102;
b) tenente: 204;
c) capitano: 350;
d) maggiore: 245;
e) tenente colonnello: 568;
f) colonnello: 321;
g) generale di brigata: 61;
h) generale di divisione: 20;
i) generale di corpo d’armata: 10.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale è di 1.881 unità.
Art. 1229
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 7 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1230
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso di applicazione;
b) tenente: aver conseguito il diploma di laurea;
c) tenente colonnello: 4 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano;
d) colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.
Art. 1231
Mancato conseguimento del diploma di laurea
1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorità nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianità posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.
Art. 1232
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.
Sezione III
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale
Art. 1233
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 96;
b) tenente: 240;
c) capitano: 440;
d) maggiore: 220;
e) tenente colonnello: 475;
f) colonnello: 35.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale è di 1.506 unità.
Art. 1234
Periodi di permanenza minima nel grado
1. L’anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 5 anni.
Art. 1235
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso di applicativo;
b) tenente colonnello: 2 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), o di incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano.
Art. 1236
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.
Sezione IV
Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico
Art. 1237
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) tenente;
b) capitano;
c) maggiore;
d) tenente colonnello;
e) colonnello;
f) generale di brigata;
g) generale di divisione.
2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello è complessivamente di 376 unità.
3. La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unità, è ripartita secondo le seguenti specialità:
a) medicina e farmacia: 9;
b) veterinaria: 1;
c) amministrazione: 9;
d) commissariato: 1;
e) investigazioni scientifiche: 3;
f) telematica: 4;
g) genio: 2;
h) psicologia: 1.
4. La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unità, è ripartita secondo i seguenti comparti:
a) sanitario: 1;
b) amministrativo: 1;
c) tecnico scientifico e psicologico: 1.
5. La consistenza organica per il grado di generale di divisione è stabilita in una unità.
6. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico è di 410 unità.
Art. 1238
Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l’avanzamento
1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello: 8 anni;
b) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) tenente: un anno;
b) capitano: 8 anni;
c) maggiore: 7 anni.
3. I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano devono superare il corso formativo.
Art. 1239
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l’intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l’ordine sotto indicato:
a) amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel secondo anno;
b) commissariato: una promozione ogni otto anni;
c) medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto anno;
d) veterinaria: una promozione ogni otto anni;
e) investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno;
f) telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno;
g) genio: una promozione ogni quattro anni;
h) psicologia: una promozione ogni otto anni.
I cicli di promozione partono dal 2007.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni:
a) una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e psicologico;
b) nessuna promozione nel quarto anno.
3. Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni.
Capo XI
Avanzamento degli ufficiali ausiliari
Sezione I
Ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento
Art. 1240
Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata
1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
Art. 1241
Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento
1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.
Sezione II
Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 1242
Aliquote di valutazione
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l’impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista all’articolo 1243.
3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall’articolo 1243.
Art. 1243
Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;
b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.
Art. 1244
Estensione di norme
1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l’avanzamento in particolari condizioni di cui all’articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.
Art. 1245
Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea
1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 e i periodi suddetti.
Capo XII
Avanzamento degli ufficiali in congedo
Sezione I
Norme comuni
Art. 1246
Categorie di ufficiali in congedo
1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.
2. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.
Art. 1247
Aliquote di ruolo per la valutazione
1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Art. 1248
Idoneità al servizio militare incondizionato
1. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247 non può essere valutato per l'avanzamento se non è stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.
Art. 1249
Cause di sospensione della valutazione o della promozione
1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall’articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
Art. 1250
Promozioni
1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.
2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente.
3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
Sezione II
Ufficiali in ausiliaria
Art. 1251
Grado massimo
1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
Art. 1252
Requisiti per l’avanzamento
1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.
Art. 1253
Promozioni
1. L'ufficiale in ausiliaria che è giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Sezione III
Ufficiali di complemento
Art. 1254
Grado massimo
1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Art. 1255
Requisiti per l’avanzamento
1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo.
2. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.
3. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Art. 1256
Promozioni
1. L'ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 1257
Promozione degli ufficiali subalterni
1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all’articolo 1247.
2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell’Arma dei carabinieri.
3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell’ articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione.
5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.
Sezione IV
Requisiti speciali per l’avanzamento degli ufficiali di complemento
Art. 1258 Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;
b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.
3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Art. 1259
Ufficiali dell’Arma trasporti e materiali
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma trasporti e materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell’Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell’Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell’Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1260
Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;
b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1261
Ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile;
c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1262
Ufficiali del Corpo di commissariato dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;
b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1263
Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare
1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare
1. Per l’avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:
a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;
b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.
Art. 1265
Ufficiali del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;
b) capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo;
c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.
Art. 1266
Ufficiali del ruolo delle armi dell’Aeronautica militare
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell’Aeronautica militare;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1267
Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso una direzione di commissariato;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto o una direzione di commissariato;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1268
Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell’Aeronautica militare;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1269
Ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione;
b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale;
c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;
d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo, reparto territoriale o battaglione o comando equipollente;
b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente;
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.
Sezione V
Ufficiali della riserva
Art. 1270
Grado massimo
1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Art. 1271
Requisiti per l’avanzamento
1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.
Art. 1272
Promozioni
1. L'ufficiale della riserva giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione l’esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Capo XIII
Avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1273
Avanzamento a scelta
1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’articolo 1059.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall’articolo 1285;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Art. 1274
Condizioni particolari per l’avanzamento
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare
1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.
3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
Sezione II
Profilo di carriera dei marescialli
Art. 1276
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
2. Al primo maresciallo può essere conferita la qualifica di luogotenente.
Art. 1277
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;
c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.
Art. 1278
Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 8 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni.
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l’avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
b) 7 anni per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
Art. 1279
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Esercito italiano
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell’Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare
1. Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1281
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:
a) da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe;
b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Art. 1282
Avanzamento al grado di primo maresciallo
1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Sezione III
Profilo di carriera dei sergenti
Art. 1283
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
Art. 1284
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;
b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.
Art. 1285
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 7 anni.
Art. 1286
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito italiano
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare
1. Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 6 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1288
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Capo XIV
Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1289
Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti
1. L'avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’articolo 1059.
Art. 1290
Condizioni per l’avanzamento
1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Sezione II
Profilo di carriera degli ispettori
Art. 1291
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente.
Art. 1292
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 1293
Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.
2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni.
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b) 7 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo capo.
Art. 1294
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, con facoltà di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.
Art. 1295
Avanzamento a scelta e a scelta per esami
1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante.
2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta», al quale sono ammessi i marescialli capi:
1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire «a scelta», con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta per esami».
3. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 1296
Avanzamento a sottotenente
1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
Sezione III
Profilo di carriera dei sovrintendenti
Art. 1297
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
Art. 1298
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di brigadiere;
b) a scelta, per il grado di brigadiere capo.
Art. 1299
Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento a brigadiere capo, è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere, è stabilito in 7 anni.
Art. 1300
Avanzamento a scelta dei sovrintendenti
1. Nell'avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:
a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall’articolo 1299;
b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previa nuova valutazione, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’ articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.
Capo XV
Avanzamento dei graduati e militari di truppa
Sezione I
Avanzamento dei militari di truppa
Art. 1301
Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti
1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.
Art. 1302
Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti
1. Previo giudizio di idoneità, i caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario è sottoposto a nuova valutazione.
Art. 1303
Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti
1. I volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
2. Il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente è conseguito previo giudizio di idoneità.
Art. 1304
Conferimento del grado
1. Il grado è conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della commissione di cui all’articolo 1047, comma 5.
Art. 1305
Estensione delle norme sull’avanzamento
1. Per quanto non diversamente disposto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.
Sezione II
Profilo di carriera dei volontari in servizio permanente
Art. 1306
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;
b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;
c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;
d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.
Art. 1307
Avanzamento dei volontari in servizio permanente
1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.
2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente.
3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.
Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare
1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare
1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.
3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
Sezione III
Profilo di carriera degli appuntati e carabinieri
Art. 1310
Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
Art. 1311
Avanzamento degli appuntati e carabinieri
1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.
Art. 1312
Impedimenti alla valutazione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 1051.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all’articolo 1051, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale è sottoposto a valutazione con le modalità di cui all’articolo 1311 e, se dichiarato idoneo, è promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata se la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Art. 1313
Promozione a vice brigadiere
1. Gli appuntati che hanno comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e sono meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.
Capo XVI
Avanzamento nel ruolo d’onore
Sezione I
Personale iscritto nel ruolo d’onore
Art. 1314
Promozioni nel ruolo d’onore
1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell’ articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
Art. 1315
Nomina dei sottufficiali a ufficiale
1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell’ articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d’onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall’articolo 1314.
2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.
3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall’articolo 1314, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
Art. 1316
Forma di avanzamento
1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento.
2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Art. 1317
Limite alle promozioni per gli ufficiali
1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.
Art. 1318
Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori
1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Sezione II
Personale decorato al valor militare o civile in servizio
Art. 1319
Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio
1. Il personale militare iscritto nel ruolo d’onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
Art. 1320
Forma di avanzamento
1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.
2. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all’articolo 1319.
Capo XVII
Attribuzione di qualifiche indipendenti dal grado
Sezione I
Primo capitano
Art. 1321
Qualifica
1. E' istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale.
3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.
Art. 1322
Conferimento della qualifica di primo capitano
1. La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado.
2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l’hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.
3. La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.
4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti è conferita con decreto ministeriale.
Sezione II
Luogotenente
Art. 1323
Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059. Agli stessi, se idonei, è attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.
2. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.
Art. 1324
Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri
1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero» e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1325, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
2. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice.
4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
Art. 1325
Cause impeditive
1. Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Capo XVIII
Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1326
Definizione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale.
2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
Art. 1327
Generale e gradi corrispondenti
1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianità.
2. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 1328
Aiutante di battaglia
1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia.
2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti.
3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
Art. 1329
Requisiti per l’avanzamento
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l’avanzamento, sono ridotti alla metà.
2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.
Art. 1330
Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata
1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.
Art. 1331
Avanzamento a scelta degli ufficiali
1. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.
2. Se entro il primo semestre dell'anno è raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle disposizioni del presente codice, e si sono verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
3. Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dal presente codice, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Art. 1332
Colonnelli dell’Esercito italiano dei ruoli delle Armi
1. I colonnelli dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi dell’ articolo 1331, comma 2, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.
Art. 1333
Ufficiali di complemento
1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
Art. 1334
Ufficiali della riserva
1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 1270. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.
2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.
Art. 1335
Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche
1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1329 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare può conseguire la promozione a suo turno.
2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneità fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1.
3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneità fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purché il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1255, se più favorevoli.
Sezione II
Promozioni e avanzamenti per merito di guerra
Art. 1336
Generalità
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.
2. I militari di truppa possono conseguire soltanto promozioni per merito di guerra.
Art. 1337
Promozione per merito di guerra
1. La promozione per merito di guerra è conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.
3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determinò.
4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.
Art. 1338
Ufficiali in particolari situazioni
1. La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
2. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra.
Art. 1339
Disposizioni generali sull’avanzamento per merito di guerra
1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito al militare che ha contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.
2. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.
3. Il militare che è riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento ha contribuito.
4. L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il militare nel ruolo del proprio grado, alla data predetta, di un numero di posti pari:
a) per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o di grave crisi internazionale;
b) per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell’organico calcolato per ogni ruolo.
5. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a precedere i pari grado che hanno anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.
6. Il militare non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, né oltrepassare il pari grado già più anziano che ha in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.
Art. 1340
Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali
1. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, è compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 1329, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.
2. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.
3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.
4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma 1, è valutato dopo che li ha ultimati, ma è considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.
5. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.
Art. 1341
Proposte
1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.
2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.
3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso a unanimità di voti, della competente commissione di avanzamento. Il decreto con il quale è conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.
Sezione III
Avanzamento dei militari reduci da prigionia
Art. 1342
Militari in servizio permanente
1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia o ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta alla valutazione per l'avanzamento.
2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1329 e 1331, comma 1, anche se è cessato il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.
Art. 1343
Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d’onore
1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura è annullata a ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell’articolo 1342, comma 1.
3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.
Art. 1344
Militare ferito
1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se già compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all’articolo 1342, comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1335.
2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.
Sezione IV
Norme finali
Art. 1345
Funzioni del grado superiore
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che è destinato a unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.
2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate se viene meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.
3. L'ufficiale al quale sono conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se è stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.
Titolo VIII
Disciplina militare
Capo I
Fondamenti delle istituzioni militari
Art. 1346
Disciplina militare
1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.
Art. 1347
Obbedienza
1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.
2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’articolo 1349, comma 2 e dall’articolo 729 del regolamento.
Capo II
Doveri
Art. 1348
Dovere di fedeltà
1. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
Art. 1349
Ordini militari
1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1350
Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina
1. I militari sono tenuti all’osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all’esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) svolgono attività di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l’uniforme;
d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.
4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.
Art. 1351
Uso dell’uniforme
1. Durante l’espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l’uso dell’uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. L’uso dell’abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi.
3. Nelle ore di libera uscita è consentito l’uso dell’abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
c) delle scuole militari;
d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
e) operative e di addestramento fuori sede.
Capo III
Sanzioni disciplinari
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1352
Illecito disciplinare
1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine.
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 1353
Tassatività delle sanzioni
1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.
Art. 1354
Titolarità del potere sanzionatorio
1. E’ attribuito all’autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
Art. 1355
Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.
5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
Art. 1356
Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti
1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.
Sezione II
Classificazione delle sanzioni disciplinari
Art. 1357
Sanzioni disciplinari di stato
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
Art. 1358
Sanzioni disciplinari di corpo
1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.
2. Il richiamo è verbale.
3. Il rimprovero è scritto.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.
5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.
6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall’articolo 751 del regolamento.
Art. 1359
Richiamo
1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:
a) lievi mancanze;
b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v’è obbligo di rapporto.
3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione .
4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.
Art. 1360
Rimprovero
1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all’articolo 1396.
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
Art. 1361
Consegna
1. Con la consegna sono punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del regolamento;
b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Art. 1362
Consegna di rigore
1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'articolo 751 del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell’esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
Sezione III
Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1363
Organo sovraordinato
1. L’organo sovraordinato di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. E’ comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 1364
Istanza di riesame e ricorso gerarchico
1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all’articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366.
Art. 1365
Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo
1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.
2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall’articolo 1366.
3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.
4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell’ articolo 1366.
Art. 1366
Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo
1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.
Sezione IV
Disposizioni particolari
Art. 1367
Presentazione dei militari puniti
1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.
Art. 1368
Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo
1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.
3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.
Art. 1369
Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo
1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Capo IV
Procedimento disciplinare
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1370
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.
3. Il difensore:
a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1380, comma 3;
c) è vincolato al segreto d’ufficio e non deve accettare alcun compenso per l’attività svolta;
d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all’espletamento del mandato;
e) non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato;
f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l’incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.
4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d’ufficio possono essere effettuate indifferentemente all’inquisito o al suo difensore.
5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:
a) l’impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
b) l’autorità disciplinare può recarsi presso l’inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.
Art. 1371
Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.
Art. 1372
Annullamento d’ufficio del procedimento disciplinare
1. E’ consentito l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall’amministrazione militare, nei limiti sanciti dall’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1373
Rinnovazione del procedimento disciplinare
1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
Art. 1374
Estinzione del procedimento disciplinare
1. Il decesso dell’incolpato estingue il procedimento disciplinare.
Sezione II
Procedimento disciplinare di stato
Art. 1375
Potestà sanzionatoria di stato
1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.
Art. 1376
Inizio del procedimento disciplinare di stato
1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall’insieme degli atti e delle procedure necessari per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l’inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.
Art. 1377
Inchiesta formale
1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357.
2. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.
3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.
4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.
Art. 1378
Autorità competenti a ordinare l’inchiesta formale
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
a) al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
3) miliari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l’ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri:
f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;
g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).
Art. 1379
Applicazione della sospensione disciplinare
1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall’impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
Art. 1380
Composizione delle commissioni di disciplina
1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall’autorità che ha disposto l’inchiesta formale.
2. Quando l’inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall’articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma deicarabinieri;
c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti;
i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.
Art. 1381
Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti
1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.
2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.
3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.
4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1382
Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali
1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.
2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente
3. Il presidente, deve appartenere:
a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell’Esercito italiano;
b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell’Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:
a) per l’Esercito italiano:
1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
b) per la Marina militare:
1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
c) per l’Aeronautica militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
d) per l’Arma dei carabinieri:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.
5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1383
Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.
3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1384
Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri
1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.
Art. 1385
Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate
1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:
a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;
d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Art. 1386
Ricusazione
1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest’ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.
2. I componenti ricusati sono sostituiti.
Art. 1387
Convocazione della commissione di disciplina
1. La commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l’ha formata.
2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l’avvertenza che:
a) egli ha facoltà di intervenirvi, con l’assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;
b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.
Art. 1388
Procedimento davanti alla commissione di disciplina
1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:
a) legge l'ordine di convocazione;
b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l’ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
4. Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.
5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.
6. Il giudicando, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell’ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere.
8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.
9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:
a) «Il ________________ è meritevole di conservare il grado?»;
b) «Il ________________ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».
11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.
13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.
14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.
Art. 1389
Decisione del Ministro della difesa
1. Il Ministro della difesa:
a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell’articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.
Art. 1390
Norme per i militari residenti all’estero
1. Agli effetti dell’instaurazione dell’inchiesta formale e dell’eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. L’istanza di ricusazione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3. Il militare residente all'estero che è sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.
Art. 1391
Procedimenti a carico di militari di diverse categorie
1. In caso di corresponsabilità tra militari di diverse categorie per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento è unico.
2. Il Ministro, fino a quando non è convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato
1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.
Art. 1393
Sospensione del procedimento disciplinare
1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.
Art. 1394
Ricostruzione di carriera
1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 921, in caso di:
a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.
2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l’amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
Art. 1395
Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.
2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti.
3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina.
4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina è composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.
5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:
a) la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l’interessato dipende per ragioni di impiego.
Sezione III
Procedimento disciplinare di corpo
Art. 1396
Autorità militari competenti
1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell’ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.
3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:
a) l’ufficiale comandante di distaccamento;
b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.
4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
Art. 1397
Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione
1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;
b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.
Art. 1398
Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell’infrazione;
b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione degli addebiti;
b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
d) decisione;
e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’ articolo 1399.
4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
Art. 1399
Procedure per infliggere la consegna di rigore
1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.
Art. 1400
Commissione di disciplina
1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
2. La commissione:
a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
b) è nominata dal comandante di corpo;
c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.
4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
Art. 1401
Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale
1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'articolo 1398.
3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
Capo V
Onorificenze militari e ricompense
Sezione I
Ordine Militare d’Italia
Art. 1402
Finalità
1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
Art. 1403
Organizzazione
1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.
4. E' segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.
Art. 1404
Classi
1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
a) Cavalieri di Gran Croce;
b) Grandi Ufficiali;
c) Commendatori;
d) Ufficiali;
e) Cavalieri.
2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
Art. 1405
Conferimento
1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall’articolo 1406.
Art. 1406
Militari stranieri
1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all’articolo 1921.
Art. 1407
Conferimento alla Bandiera
1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
Art. 1408
Cessazione dall’Ordine
1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se è privato del suo grado militare.
2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426.
Art. 1409
Disposizioni regolamentari
1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l’Ordine Militare d’Italia.
Sezione II
Ricompense al valor militare
Art. 1410
Istituzione
1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.
Art. 1411
Tipologia
1. Le decorazioni al valor militare sono:
a) la medaglia d'oro;
b) la medaglia d'argento;
c) la medaglia di bronzo;
d) la croce al valor militare.
2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 1412
Concessione
1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.
2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.
Art. 1413
Concessione in tempo di pace
1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all’articolo 1412.
2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.
3. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore è un militare in servizio.
Art. 1414
Criteri per la concessione
1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.
2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre a una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Art. 1415
Atto di conferimento
1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1416
Proposta
1. Per i militari in servizio l’iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.
3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.
4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell’ articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
Art. 1417
Militari in congedo ed estranei alle Forze armate
1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.
2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l’istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell’ articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.
Art. 1418
Parere della Commissione consultiva
1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all’articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.
2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
Art. 1419
Stato di guerra o di grave crisi internazionale
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l’entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
Art. 1420
Concessioni alla memoria
1. Se l'autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.
2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al più anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.
4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.
Art. 1421
Atti di valore reiterati
1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.
2. Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
Art. 1422
Requisiti dei congiunti
1. E' necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:
a) l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all’articolo 1420;
b) la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all’articolo 1926;
c) l'autorizzazione a indossare le insegne.
Art. 1423
Concessione ai reparti
1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche.
2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne è dotato.
Art. 1424
Pubblicazioni
1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.
2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Art. 1425
Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle
1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell’ articolo 622, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.
2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo:
a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni;
b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermità o di abbandono di posto;
d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte;
e) coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegue la perdita delle decorazioni stesse.
Art. 1426
Pareri
1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all’articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell’apposita Commissione, di cui all’articolo 85 del regolamento.
Art. 1427
Casi di sospensione
1. Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all’articolo 1425, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell’annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:
a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
b) sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado;
c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.
Art. 1428
Perdita di altre ricompense
1. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1425, comma 1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nell’articolo 785, comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.
2. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articolo 1425, comma 2 e 1427, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, è inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli articoli 1425 e 1427; oppure è determinata, caso per caso, dal Ministro competente quando si tratta di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.
Art. 1429
Decorrenza della perdita
1. La perdita delle decorazioni prevista dall’articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall’articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.
2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall’articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.
Art. 1430
Riabilitazione
1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l’incapacità a conseguirle.
2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
Art. 1431
Nuovi atti di valore
1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all’articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all’articolo 85 del regolamento.
Art. 1432
Norma di rinvio
1. Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.
Sezione III
Ricompense al valore e al merito dell’Esercito
Art. 1433
Istituzione
1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
Art. 1434
Medaglie al valore dell’Esercito
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1435
Croce al merito
1. La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.
3. La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 1449.
Sezione IV
Ricompense al valore e al merito di Marina
Art. 1436
Istituzione
1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia d'oro al merito di marina;
e) medaglia d'argento al merito di marina;
f) medaglia di bronzo al merito di marina.
2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
Art. 1437
Medaglie al valore di Marina
1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di Marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.
2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.
3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1438
Medaglie al merito di Marina
1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.
Sezione V
Ricompense al valore e al merito aeronautico
Art. 1439
Istituzione
1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
b) medaglia d’argento al valore aeronautico;
c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2. E' istituita la medaglia (d’oro, d’argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.
3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.
Art. 1440
Medaglie al valore aeronautico
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare.
3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.
Sezione VI
Ricompense al valore e al merito dell’Arma dei carabinieri
Art. 1441
Istituzione
1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.
Art. 1442
Medaglie al valore dell’Arma dei carabinieri
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1443
Croci al merito dell’Arma dei carabinieri
1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.
Sezione VII
Norme comuni alle ricompense al valore e al merito di Forza armata
Art. 1444
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:
a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense:
1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
4) medaglia d'oro al valor di marina;
5) medaglia d'argento al valor di marina;
6) medaglia di bronzo al valor di marina;
7) medaglia d'oro al valore aeronautico;
8) medaglia d’argento al valore aeronautico;
9) medaglia di bronzo al valore aeronautico;
10) medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri;
11) medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri;
12) medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei carabinieri;
b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense:
1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
3) croce di bronzo al merito dell'Esercito;
4) medaglia d'oro al merito di marina;
5) medaglia d'argento al merito di marina;
6) medaglia di bronzo al merito di marina;
7) medaglia d'oro al merito aeronautico;
8) medaglia d’argento al merito aeronautico;
9) medaglia di bronzo al merito aeronautico;
10) croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri;
11) croce d’argento al merito dell’Arma dei carabinieri;
12) croce di bronzo al merito dell’Arma dei carabinieri.
2. L’ordine di successione delle insegne è stabilito nel regolamento.
Art. 1445
Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall’articolo 86 del regolamento.
2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l’invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.
Art. 1446
Atto di conferimento
1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.
3. E' concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4. E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.
Art. 1447
Pubblicazioni
1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione è data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni.
3. I comuni interessati:
a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria;
b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Art. 1448
Opposizione
1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.
2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.
Art. 1449
Concessione alla memoria
1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.
2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al più anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:
a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;
b) al Museo storico dell’Arma dei carabinieri, se militare dell’Arma stessa;
c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
Art. 1450
Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti
1. E' data facoltà, ai sensi dell’ articolo 1449, di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto:
a) al coniuge superstite;
b) al primogenito, se maggiorenne;
c) al più anziano dei genitori.
2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.
3. Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, né l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1451
Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse
1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.
3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest’ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.
Art. 1452
Riacquisto delle ricompense
1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonché le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.
Art. 1453
Norma di rinvio
1. Nel regolamento sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle decorazioni;
b) le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse;
c) il rilascio dei brevetti;
d) le modalità di consegna delle ricompense;
e) l’uso delle insegne.
Sezione VIII
Croce al merito di guerra
Art. 1454
Istituzione
1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico
encomio.
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza;
d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.
Art. 1455
Conferimento
1. La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:
a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
Art. 1456
Reclamo
1. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo è deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa può, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
Art. 1457
Normativa applicabile
1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.
Art. 1458
Caratteristiche della croce al merito di guerra
1. Nel regolamento sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle decorazioni;
b) le modalità di concessione;
c) il rilascio dei brevetti;
d) l’uso delle insegne.
Sezione IX
Medaglia mauriziana
Art. 1459
Istituzione
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1460
Computo degli anni di servizio militare
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Art. 1461
Caratteristiche della medaglia mauriziana
1. Nel regolamento sono stabilite:
a) le caratteristiche della medaglia;
b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.
Sezione X
Encomi, elogi e altre ricompense
Art. 1462
Encomi ed elogi
1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.
7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Art. 1463
Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero
1. Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Art. 1464
Altre ricompense
1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d’onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianità di servizio;
e) distintivo d’onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d’onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d’onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d’onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d’onore per feriti in servizio ;
m) distintivo d’onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.
Titolo IX
Esercizio dei diritti
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1465
Diritti riconosciuti dalla Costituzione
1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.
3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.
Art. 1466
Limitazioni all’applicabilità di sanzioni disciplinari
1. L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari.
Art. 1467
Applicazione del principio di pari opportunità
1. Nell’ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1468
Discriminazioni e molestie
1. E’ vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento sessuale o per la differenza di genere.
Capo II
Libertà fondamentali
Art. 1469
Libertà di circolazione e sede di servizio
1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio.
2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4. L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del regolamento.
Art. 1470
Libertà di riunione
1. Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Art. 1471
Libertà di culto
1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri.
2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.
5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Art. 1472
Libertà di manifestazione del pensiero
1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione.
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
Art. 1473
Autorità competente al rilascio della autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Art. 1474
Diritto di informazione e di istruzione
1. Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento.
2. A tal fine è prevista, in particolare, l’istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.
Art. 1475
Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero
1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.
Capo III
Organi di rappresentanza militare
Art. 1476
Organo centrale, organo intermedio, organo di base
1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.
2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
3. L’organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L’organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell’organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
Art. 1477
Procedura di elezione
1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
2. All’elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all’organo centrale.
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l’ultimo degli eletti.
Art. 1478
Riunioni, competenze, attività
1. Normalmente l’organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell’ambito delle competenze attribuite.
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all’anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l’attuazione.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all’interno dell’organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all’interno dell’organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
4. Le competenze dell’organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
5. L’organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell’amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l’amministrazione militare competente può avvalersi dell’apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
Art. 1479
Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza
1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
Art. 1480
Trasferimento del delegato
1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
Art. 1481
Contenuti del rapporto di impiego
1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 1482
Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare
1. Le disposizioni del regolamento concernenti l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall’organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.
Capo IV
Esercizio dei diritti politici
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1483
Esercizio delle libertà in ambito politico
1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Sezione II
Elettorato passivo
Art. 1484
Esercizio del diritto di elettorato passivo
1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale.
Art. 1485
Cause di ineleggibilità al Parlamento
1. Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell’Assemblea, di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 1486
Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale
1. Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate.
2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.
Art. 1487
Cause di ineleggibilità a cariche amministrative
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.
Art. 1488
Collocamento in aspettativa e trattamento economico
1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell’ articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.
4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative è disciplinato dagli articoli 903 e 904.
Sezione III
Elettorato attivo
Art. 1489
Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico
1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 1490
Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio
1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. E’ fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
Art. 1491
Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali
1. Il personale militare temporaneamente all’estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.
Sezione IV
Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici
Art. 1492
Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
Capo V
Diritti sociali
Sezione I
Tutela della maternità e della paternità
Art. 1493
Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione
1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
Art. 1494
Disposizioni particolari
1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all’amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all’inizio del periodo di congedo per maternità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino
all’inizio del periodo di congedo di maternità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell’istituto di formazione.
4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l’anzianità relativa al corso originario di appartenenza.
Art. 1495
Effetti sullo stato giuridico
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente capo, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Sezione II
Diritto alla salute
Art. 1496
Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro
1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell’ articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.
Art. 1497
Sanitario di fiducia
1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
Art. 1498
Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti
1. Le attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli articoli 202 e 203.
Art. 1499
Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo
1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento è sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
2. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria.
3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore.
4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Sezione III
Licenze e permessi
Art. 1500
Allievi degli istituti militari
1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.
Art. 1501
Permessi per i volontari in ferma prefissata
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.
3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
Art. 1502
Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata
1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:
a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:
1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2204;
b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata dall’interessato;
c) decesso.
9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.
Art. 1503
Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata
1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;
b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
Art. 1504
Licenza per l’elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata
1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.
Art. 1505
Permessi speciali notturni
1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l’obbligo dell’accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.
Art. 1506
Norma di salvaguardia
1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell’ articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;
d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;
e) l’applicazione della disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teoricopratica, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;
f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
g) il congedo per la formazione, di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all’articolo 1488 e all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
i) l’astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.
Capo VI
Protezione dei dati personali
Art. 1507
Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali
1. Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare è tutelato in base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolo X
Personale delle bande musicali
Capo I
Reclutamento e formazione
Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli
1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 1509
Reclutamento e formazione di personale musicante
1. Ciascuna Forza armata può disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.
2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda è curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.
Capo II
Ruoli e organici
Art. 1510
Ruoli dei musicisti
1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.
Art. 1511
Organici delle Bande
1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.
2. Il personale della banda è compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
Art. 1512
Maestro direttore e maestro vice direttore
1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:
a) per l’Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
d) per l’Arma dei carabinieri, ruolo speciale.
Art. 1513
Funzioni del maestro direttore
1. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti.
Art. 1514
Funzioni del maestro vice direttore
1. Il maestro vice direttore:
a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;
c) sovrintende alle attività di archivio.
Art. 1515
Orchestrali e archivisti
1. Il ruolo dei musicisti delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.
2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.
Capo III
Stato giuridico
Art. 1516
Inidoneità tecnica
1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da:
a) il Sottocapo di stato maggiore dell’Esercito, per l’Esercito italiano;
b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare;
c) il Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica, per l’Aeronautica militare;
d) il Comandante generale, per l’Arma dei carabinieri.
2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.
3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall’articolo 950 del regolamento.
4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.
5. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrale conserva il grado e l'anzianità posseduti.
6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.
Art. 1517
Uniforme e impiego
1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti.
2. Il relativo armamento del personale della banda dell’Arma dei carabinieri non è portato nella esecuzione dei concerti.
3. Al personale delle bande musicali è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorità dalle quali dipende l’impiego della rispettiva banda.
4. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine.
5. Sono considerati strumenti affini:
a) flauto, ottavino;
b) oboe, corno inglese;
c) l’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni;
d) fagotto, contrabasso ad ancia;
e) corno;
f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;
g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;
h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).
Art. 1518
Trattenimento in servizio del maestro direttore
1. Il Ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che ha compiuto il 61° anno di età; l'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.
Capo IV
Avanzamento
Art. 1519
Avanzamento del maestro direttore
1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti.
2. Il predetto ufficiale è valutato dalla rispettiva commissione ordinaria di avanzamento al compimento di cinque anni di grado; se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito.
3. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.
Art. 1520
Avanzamento del maestro vice direttore
1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti.
2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di due anni di anzianità di grado; l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.
Art. 1521
Progressione di carriera dei sottufficiali
1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.
2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:
a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni;
b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte B: due anni;
2) 2^ parte A: sei anni;
3) 2^ parte B: otto anni;
4) 3^ parte A: sei anni;
5) 3^ parte B: otto anni.
3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.
4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.
5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
Art. 1522
Attribuzione della qualifica di luogotenente
1. Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica di luogotenente di cui gli articolo 1323 e 1324 si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.
Art. 1523
Norma finale
1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.
Titolo XI
Personale dei gruppi sportivi
Art. 1524
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli
1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Libro quinto
PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1525
Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni del presente libro.
Titolo II
Personale civile
Capo I
Dotazione organica
Art. 1526
Determinazione della dotazione organica
1. Le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa sono stabilite dal capo I del titolo I del libro V del regolamento.
Art. 1527
Reimpiego del personale civile
1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, è effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 1528
Procedura di reimpiego
1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all’articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Art. 1529
Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego
1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.
3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilità.
Capo II
Docenti
Art. 1530
Profilo di docente presso le scuole di lingue estere
1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere.
2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell’Esercito italiano, è determinata in 33 unità.
3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
Art. 1531
Conferimento di incarichi a docenti civili per l’insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate
1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l’addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l’osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l’addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:
a) docenti universitari;
b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;
e) lettori di lingua straniera;
f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.
5. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1, individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.
Capo III
Trattamento economico
Art. 1532
Missione fuori sede
1. Al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, per esigenze di servizio, si applica l’ articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Titolo III
Personale religioso
Capo I
Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione I
Ordinario militare, vicario generale e ispettori
Art. 1533
Direzione del Servizio di assistenza spirituale
1. L’alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all’Ordinario militare per l’Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
2. L’Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d’armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l’Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.
Art. 1534
Nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori
1. La nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.
Art. 1535
Nuove designazioni
1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.
Art. 1536
Obbligo del giuramento
1. L’Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Art. 1537
Formula del giuramento dell’Ordinario militare
1. La formula del giuramento dell’Ordinario militare è la seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».
Art. 1538
Formula del giuramento del Vicario generale
1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».
Art. 1539
Cessazione dall’ufficio per limiti di età
1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.
2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.
Art. 1540
Cessazione dall’ufficio d’autorità
1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
Art. 1541
Trattamento di quiescenza
1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 1625.
Art. 1542
Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
Art. 1543
Cessazione dall’ufficio
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età, d’autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Art. 1544
Richiami in servizio
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici.
2. In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.
Art. 1545
Collocamento in congedo assoluto
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.
Sezione II
Disposizioni generali sui cappellani militari
Art. 1546
Gradi gerarchici
1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.
Art. 1547
Stato giuridico
1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 1548
Nomina
1. La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell’Ordinario militare.
Art. 1549
Requisiti per la nomina
1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.
Art. 1550
Giuramento
1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Art. 1551
Categorie
1. I cappellani militari si distinguono in:
a) cappellani militari in servizio permanente;
b) cappellani militari in congedo;
c) cappellani militari in congedo assoluto.
2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 1552
Ruoli
1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.
2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.
4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:
a) terzi cappellani militari capi: 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.
Art. 1553
Anzianità di grado
1. L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
2. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell’ articolo 1554.
3. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto dal decreto stesso.
5. A parità di anzianità assoluta l'anzianità relativa, se non può essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.
Art. 1554
Detrazioni di anzianità
1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall’articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
Art. 1555
Normativa penale e disciplinare applicabile
1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.
Art. 1556
Documentazione matricolare
1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.
Art. 1557
Documentazione caratteristica
1. L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.
2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le
3. La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, dà in servizio rendimento pieno e sicuro.
4. La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che dà in servizio soddisfacente rendimento.
5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6. Se per uno o più anni non è possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
Art. 1558
Licenze
1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
2. La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
Sezione III
Cappellani militari in servizio permanente
Art. 1559
Nomina
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:
a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c) non hanno superato il 50° anno di età.
2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che:
a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l’ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento;
c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare;
d) non hanno compiuto il 50° anno di età.
Art. 1560
Disposizioni generali sull’impiego
1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
2. L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.
Art. 1561
Incompatibilità
1. Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.
Art. 1562
Posizioni di stato
1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
a) il servizio effettivo;
b) l'aspettativa;
c) la disponibilità;
d) la sospensione dall'impiego.
Art. 1563
Servizio effettivo
1. Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.
Art. 1564
Idoneità al servizio incondizionato
1. E' idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.
2. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Art. 1565
Cause dell’aspettativa
1. L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati.
2. L'aspettativa è disposta:
a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.
3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
5. L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.
Art. 1566
Durata dell’aspettativa
1. L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.
3. Il cappellano militare che ha già fruito dell’aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.
Art. 1567
Decorso dell’aspettativa
1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Art. 1568
Scadenza dell’aspettativa
1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
3. Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 1566.
4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579.
5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.
Art. 1569
Richiamo in servizio dall’aspettativa
1. Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.
2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell'articolo 1565, comma 5.
Art. 1570
Disposizioni generali sull’aspettativa
1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
Art. 1571
Disponibilità
1. La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilità.
3. La disponibilità non può durare più di due anni.
4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilità, competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Art. 1572
Richiami dalla posizione di disponibilità
1. Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo.
2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.
Art. 1573
Cessazione dalla posizione di disponibilità
1. Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
2. Decorso il periodo massimo di disponibilità senza richiami in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.
Art. 1574
Sospensione dall’impiego
1. La sospensione dall'impiego può avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.
2. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
Art. 1575
Sanzioni disciplinari ecclesiastiche
1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
Art. 1576
Norma di rinvio in materia di sospensione dall’impiego
1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.
2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
Sezione IV
Cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari
Art. 1577
Cause di cessazione dal servizio permanente
1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) inidoneità agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorità;
f) elevazione alla dignità vescovile;
g) perdita del grado.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.
Art. 1578
Cessazione dal servizio permanente per età
1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Art. 1579
Cessazione dal servizio permanente per infermità
1. Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Art. 1580
Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità
1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Art. 1581
Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado
1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
Art. 1582
Cessazione dal servizio permanente a domanda
1. Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.
2. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.
3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
Art. 1583
Cessazione dal servizio permanente d’autorità
1. Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.
Art. 1584
Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo
1. Il cappellano militare che è rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza è previsto dall'articolo 1625.
Sezione V
Cappellani militari in congedo
Art. 1585
Generalità
1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
Art. 1586
Posizioni di stato
1. Il cappellano militare in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.
Art. 1587
Doveri
1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, è soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Art. 1588
Collocamento in congedo assoluto
1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dall'articolo 1596, è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.
Art. 1589
Sospensione dalle funzioni del grado
1. Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.
3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Art. 1590
Richiami in servizio
1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.
Art. 1591
Provvedimenti di richiamo
1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
Sezione VI
Cappellani militari di complemento
Art. 1592
Nomina
1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.
Art. 1593
Domande di nomina
1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 1549.
2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.
Art. 1594
Cessazione dal complemento
1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’ articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Sezione VII
Cappellani militari della riserva
Art. 1595
Generalità
1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.
Art. 1596
Collocamento in congedo assoluto
1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:
a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
Sezione VIII
Perdita del grado
Art. 1597
Cause di perdita del grado
1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.
2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1598
Reintegrazione nel grado
1. Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l’idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.
2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto.
3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
Sezione IX
Disciplina
Art. 1599
Sanzioni disciplinari di stato
1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.
Art. 1600
Inchiesta formale
1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1599.
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.
Art. 1601
Avvio dell’inchiesta formale
1. Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.
2. Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
Art. 1602
Inquirente
1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente.
2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.
3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Se ciò non è possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito.
4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.
Art. 1603
Decisioni del Ministro
1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Art. 1604
Deferimento alla commissione di disciplina
1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, è ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 1599, comma 1, lettera c), è sottoposto a una commissione di disciplina.
2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli è ancora meritevole di conservare il grado.
Art. 1605
Composizione della commissione di disciplina
1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
2. La commissione di disciplina è composta:
a) dal Vicario generale militare, presidente;
b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.
3. Se è sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere più anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori.
4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.
5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.
Art. 1606
Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.
Sezione X
Disposizioni per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale
Art. 1607
Richiamo in servizio
1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:
a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio;
b) è sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.
Sezione XI
Avanzamento dei cappellani militari
Art. 1608
Modalità di avanzamento
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.
Art. 1609
Promozioni dei cappellani militari
1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.
3. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.
Art. 1610
Valutazioni, impedimenti e sospensioni
1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552.
2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
3. E' sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare più anziano di pari grado già valutato.
5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.
Sezione XII
Profilo di carriera dei cappellani militari in servizio permanente
Art. 1611
Forme di avanzamento
1. L’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.
Art. 1612
Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) cappellano capo: 9 anni;
b) secondo cappellano capo: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) cappellano addetto: 6 anni;
b) cappellano capo: 11 anni;
c) primo cappellano capo: 4 anni.
Art. 1613
Promozioni a scelta nel grado superiore
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.
2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.
Art. 1614
Avanzamento dei cappellani militari addetti
1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall’articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.
Art. 1615
Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi
1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall’articolo 1612 per l’avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.
2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall’articolo 1613.
3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.
Art. 1616
Modalità per lo scrutinio
1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.
Sezione XIII
Avanzamento dei cappellani militari in congedo
Art. 1617
Programmazione
1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.
Art. 1618
Promozioni dei cappellani militari in congedo
1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
3. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.
Sezione XIV
Ruolo d’onore
Art. 1619
Iscrizione nel ruolo d’onore
1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.
Capo II
Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari
Art. 1620
Assunzione e servizio
1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari è disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.
Capo III
Trattamento economico
Sezione I
Personale del servizio di assistenza spirituale
Art. 1621
Trattamento economico dell’Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari
1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
Art. 1622
Riduzione o sospensione degli assegni
1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all’articolo 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.
Sezione II
Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari
Art. 1623
Retribuzione
1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell’ articolo 1620, è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
Art. 1624
Trattamento economico di missione e trasferimento
1. Al personale indicato all’articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, è corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.
Capo IV
Trattamento previdenziale
Art. 1625
Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale
1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all’Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
Titolo IV
Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate
Capo I
Personale del Corpo militare
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1626
Corpo speciale volontario
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
Art. 1627
Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana
1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.
2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.
3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 1665.
4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.
Art. 1628
Trasferimento tra ruoli
1. Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.
2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.
Art. 1629
Gerarchia
1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana è la seguente:
a) Personale direttivo (ufficiali):
1) maggior generale (medico o commissario);
2) colonnello (medico o commissario);
3) tenente colonnello (medico o commissario);
4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);
5) cappellano capo della Croce rossa italiana;
6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
7) cappellano della Croce rossa italiana;
8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
b) Personale di assistenza (sottufficiali):
1) maresciallo maggiore;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) sergente maggiore;
5) sergente;
c) Personale di assistenza (militari di truppa):
1) caporal maggiore;
2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);
3) milite (infermiere, inserviente, portaferiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina).
2. Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.
Art. 1630
Grado
1. Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.
Sezione II
Reclutamento
Art. 1631
Requisiti
1. Per essere ammesso nel personale dell'Associazione l'aspirante deve aver sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorità alle quali è devoluta la nomina.
Art. 1632
Arruolamento nel ruolo normale
1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1) il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di «riformati» e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
1) il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo.
2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari è contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.
3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento è autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa.
4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritiene opportuno.
Art. 1633
Arruolamento nel ruolo speciale
1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.
Art. 1634
Personale militare in congedo
1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 e 1657 e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 1643, 1644 e 1645.
2. Per i medici e i farmacisti l'anzianità di grado è quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non già ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1635
Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi
1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall’articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641.
2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato è cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639.
3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall’articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.
4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall’articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l’arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall’articolo 1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.
Art. 1636
Idoneità fisica al servizio
1. Gli aspiranti all’arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme.
2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermità che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non può essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.
Art. 1637
Non ammissioni e speciali autorizzazioni
1. Non sono ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali è concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione.
2. Possono essere ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa è concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici e tale concessione non è ancora intervenuta o è stata revocata.
3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.
Art. 1638
Incompatibilità
1. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, se hanno appartenuto a detta associazione, devono indicare per qual motivo hanno cessato di farne parte.
Sezione III
Nomine
Art. 1639
Generalità
1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell’Associazione.
2. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.
3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.
4. Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.
Art. 1640
Domande di arruolamento
1. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo, da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, sono indirizzate dagli aspiranti al presidente nazionale dell'associazione, al quale pervengono per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente.
2. Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza, compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato il richiedente.
3. I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati.
4. Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.
Art. 1641
Commissione centrale del personale
1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l’ articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.
2. Quando il parere della commissione è favorevole ed è approvato dal presidente nazionale, è inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639.
3. Nel regolamento è disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.
Art. 1642
Numero delle nomine
1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza è limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all’organico stabilito dall’articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile.
2. I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.
Sezione IV
Arruolamento del personale direttivo
Art. 1643
Ufficiali medici e farmacisti
1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
Art. 1644
Ufficiali commissari
1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze;
b) sono sottufficiali congedati dall’Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell’Esercito italiano.
2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall’articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.
Art. 1645
Ufficiali contabili
1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti:
a) hanno conseguito il diploma di ragioneria;
b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata;
c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.
Art. 1646
Cappellani
1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.
2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale.
4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.
5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.
Sezione V
Arruolamento del personale di assistenza
Art. 1647
Nomina a maresciallo
1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
2. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità.
3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:
a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;
b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;
c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
Art. 1648
Nomina a sergente o a sergente maggiore
1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all’articolo 1657.
2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all’articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.
Art. 1649
Nomina a caporal maggiore
1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico di cui all’articolo 1651:
a) gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno di università e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.
Art. 1650
Nomina a caporale
1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all’articolo 1651:
a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
c) gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.
Art. 1651
Nomina a milite
1. Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all’articolo 1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale.
2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.
Sezione VI
Stato giuridico
Art. 1652
Anzianità di grado
1. Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.
Art. 1653
Normativa penale e disciplinare applicabile
1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.
3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.
4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.
Art. 1654
Qualifica di pubblico ufficiale
1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2. Il personale direttivo, non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.
Art. 1655
Giuramento
1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell’ articolo 621, comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento.
2. Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
Art. 1656
Obblighi del personale direttivo
1. Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell'ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare.
2. Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.
3. Gli iscritti nel personale direttivo possono inscriversi all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.
Art. 1657
Obblighi del personale di assistenza
1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:
a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
b) istruzione militare e disciplina militare.
2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare.
3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
Art. 1658
Durata dell’arruolamento per il personale direttivo
1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale può essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale è indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli è libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell’istanza al centro di mobilitazione cui è iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.
4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi è qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all’articolo 976, comma 4 del regolamento.
Art. 1659
Durata dell’arruolamento del personale di assistenza
1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza è di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui è stato firmato il brevetto di nomina.
2. Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.
3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma è rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.
4. Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.
5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.
6. Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667.
7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.
8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all’articolo 976, comma 4 del regolamento.
9. Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da raffermare.
Art. 1660
Dipendenti di pubbliche amministrazioni
1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell’ articolo 990.
3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.
Art. 1661
Transito nel ruolo di riserva
1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella:
a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
Art. 1662
Non idoneità al servizio del personale direttivo
1. Il personale direttivo, ruolo normale, che non è più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, è trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, ed è impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo 1661, conservando l’idoneità richiesta per tali servizi.
2. La non idoneità deve risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche è dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.
3. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronuncia il parere la commissione centrale del personale di cui all’articolo 1641.
4. La decisione definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale.
5. Coloro che non sono giudicati idonei per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità alle funzioni del grado, sono cancellati dai ruoli, a norma dell’ articolo 1667.
Art. 1663
Transito nel ruolo degli indisponibili
1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.
2. Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l’indisponibilità per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.
3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili è definitivo.
Art. 1664
Collocamento fuori quadro
1. Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all’articolo 1663, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 1718, 1722 e 1723. Il collocamento fuori quadro è subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.
2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.
Art. 1665
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado e anzianità. Non si effettua il passaggio nel ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell'organico.
2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.
Art. 1666
Cessazione dal ruolo di riserva
1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme.
2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di età.
Art. 1667
Perdita del grado
1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall’articolo 861, anche per una delle cause seguenti:
a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;
b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto è riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo;
c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina;
d) per il personale di assistenza che ha conseguito l’iscrizione nel personale direttivo.
2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.
Sezione VII
Obblighi di servizio
Art. 1668
Chiamate in servizio
1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.
Art. 1669
Mobilitazione urgente
1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all’articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato.
2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.
Sezione VIII
Disciplina
Art. 1670
Speciali obblighi disciplinari
1. Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.
Art. 1671
Sospensione dal grado
1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado.
2. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell’Associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall’impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.
Art. 1672
Commissione di disciplina per il personale in servizio
1. Se si verifica la necessità di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l’inchiesta disciplinare, l’ufficiale o il sottufficiale inquisito è stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli è incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo.
3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.
Art. 1673
Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo
1. Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si è reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che è possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso.
2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell’Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina è emanato dal comandante del centro di mobilitazione.
Art. 1674
Commissioni di disciplina per il personale in congedo
1. Allorché si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:
a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell’articolo 977 del regolamento. In nessun caso può un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione;
b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;
2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario.
2. La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso.
3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario.
4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso.
5. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, è convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.
Art. 1675
Incompatibilità
1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all’articolo 1674:
a) persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione;
b) persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso;
c) l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;
d) chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito;
e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.
Art. 1676
Procedimento disciplinare di stato
1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.
2. Il quesito da porsi in votazione è così formulato: «Il .............................................. (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?».
3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli può discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito.
4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana è applicato l’ articolo 1667, commi 2 e 3.
Sezione IX
Documentazione personale
Art. 1677
Ruoli matricolari
1. L’impianto, l’aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1678
Variazioni matricolari
1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 1677, le variazioni matricolari che si riferiscono:
a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
b) a promozioni;
c) a modificazioni dello stato giuridico;
d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;
e) a eventi di carattere penale;
f) ai ricollocamenti in congedo;
g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.
2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.
Art. 1679
Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti
1. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce rossa italiana, destinati a prestare servizio presso le Forze armate o altri enti, sono comunicate, di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono ai competenti centri di mobilitazione.
2. I centri di mobilitazione provvedono alle eventuali ulteriori comunicazioni.
Art. 1680
Servizio matricolare
1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.
2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.
Sezione X
Disposizioni generali in materia di avanzamento
Art. 1681
Requisiti generali
1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.
2. L'idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
Art. 1682
Promozioni
1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
Art. 1683
Nomina dell’ispettore nazionale del Corpo militare
1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.
Sezione XI
Avanzamento del personale direttivo
Art. 1684
Modalità di avanzamento
1. L'avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall’articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688.
3. L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall’articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 1692.
5. Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.
6. Se l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non è compresa nei limiti di anzianità stabiliti ai sensi del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5 è collocato fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.
7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui all’articolo 1693, promuovendo l'ufficiale, se compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.
8. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e 1665.
Art. 1685
Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado
1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
a) fino al grado di colonnello per i medici;
b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
c) fino al grado di colonnello per i commissari;
d) fino al grado di capitano per i contabili.
2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro è riservato solo un quinto dei posti disponibili.
3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado così stabilita:
a) ad anzianità:
1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
b) a scelta:
1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
Art. 1686
Giudizi di avanzamento
1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:
a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;
b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all’articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
c) dalla commissione centrale del personale di cui all’articolo 1641 (giudizio di terzo grado).
2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
a) per l'avanzamento ad anzianità: «L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o un no;
b) per l'avanzamento a scelta: «L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o con un no.
3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: «prescelto», oppure «non prescelto.»
Art. 1687
Impedimenti e sospensioni
1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che è già stato prescelto sono sospesi:
a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale è definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma;
b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.
2. Se l’esito del procedimento penale o disciplinare è favorevole, l’ufficiale, previo nuovo giudizio d’avanzamento se già giudicato prescelto, è promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Art. 1688
Elementi di giudizio
1. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.
2. Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale si assicurano che:
a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;
b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.
Art. 1689
Requisiti speciali per l’avanzamento
1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all’articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
a) essere in possesso di dottorato di ricerca;
b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;
c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.
2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all’articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;
b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;
c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.
Art. 1690
Formazione degli elenchi per l’avanzamento
1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all’articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall’articolo 1692, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.
2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.
3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:
a) titoli accademici, di studio o di carriera;
b) copia dello stato di servizio;
c) copia delle note caratteristiche;
d) ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.
4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell’ articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.
Art. 1691
Commissione per il personale
1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale è così composta:
a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.
2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il comandante può delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.
4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto.
5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
Art. 1692
Decisioni
1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell'articolo 1690, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell’articolo 1684, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all’articolo 1690.
2. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non può essere formulata ed è rinnovata in occasione delle successive promozioni.
3. Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1641, la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.
4. Il candidato è dichiarato «prescelto» per l'avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti.
5. Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all’articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.
6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.
Art. 1693
Avanzamento per meriti eccezionali
1. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dà sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di cui al comma 1 può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorità illustra e documenta, in un’apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale.
3. Le autorità alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato.
4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.
Art. 1694
Non prescelti
1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
a) avanzamento ad anzianità: «perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare»;
b) avanzamento a scelta: «perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare».
2. Per l'ufficiale «non prescelto» per l'avanzamento è scritta nel libretto personale la seguente variazione: «Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 20...... (segue la motivazione)».
3. L'ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, è preso in esame una seconda volta se è stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento.
4. Se è nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.
Art. 1695
Qualifica di primo capitano
1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
Art. 1696
Nomina a sottotenente
1. Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all’articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.
Art. 1697
Ruolo degli indisponibili
1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all’articolo 1628 non può conseguire promozioni.
Art. 1698
Ruolo speciale
1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.
2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Sezione XII
Avanzamento del personale di assistenza
Art. 1699
Modalità di avanzamento
1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all’articolo 1627, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.
2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.
3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
Art. 1700
Procedimento di avanzamento
1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all’articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell’articolo 1701.
2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.
3. E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell’ articolo 1687.
Art. 1701
Anzianità di grado richiesta per l’avanzamento
1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado è stabilita come segue:
a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
Art. 1702
Requisiti per l’avanzamento
1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve:
a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari;
c) possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto;
d) aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione.
3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.
Art. 1703
Promozione a sottotenenti commissari o contabili
1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno l'idoneità fisica al grado di ufficiale;
b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;
e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall’ articolo 1705, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Art. 1704
Giudizi di avanzamento
1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorità seguenti:
a) per i militi e graduati di truppa:
1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all’articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
b) per i sottufficiali:
1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).
2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado è dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale.
3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al disposto dell’articolo 1692.
4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.
5. Il giudizio sull'avanzamento è sintetizzato in una delle due seguenti formule: «idoneo» o «non idoneo».
6. Il giudizio di non idoneità è sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall’articolo 1702 l’interessato è giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l’ articolo 1713.
Art. 1705
Esami ed esperimenti
1. I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.
2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all’articolo 1703, è effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.
3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all’articolo 1703, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
Art. 1706
Elementi di giudizio
1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresì, in esame:
a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
Art. 1707
Elenchi e specchi di avanzamento
1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale.
2. I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.
Art. 1708
Decisioni
1. Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.
Art. 1709
Non idoneità all’avanzamento
1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato «non idoneo», resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.
2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza è stata causata da un giustificato motivo.
Sezione XIII
Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1710
Avanzamenti straordinari nel ruolo
1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione.
2. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli può derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685, 1684 e 1701.
3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.
Art. 1711
Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo
1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità o uffici alle proprie dipendenze.
2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.
3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle autorità prescritte dall’articolo 1704.
Art. 1712
Avanzamento straordinario di ruolo
1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell’articolo 1721.
2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 e 1721, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.
Art. 1713
Giudizi di avanzamento
1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti:
a) per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:
1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio;
2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace;
b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorità dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3);
c) per i sottufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:
1) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l’ articolo 1704, commi 2 e 3;
d) per i militi e graduati di truppa addetti a unità e servizi dell'Associazione:
1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo);
e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui
alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).
2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
Art. 1714
Procedimento di avanzamento
1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell’ articolo 1713 e trasmettono a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall’articolo 1707.
2. Le autorità che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell’interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l’interessato medesimo.
Art. 1715
Disposizioni speciali
1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV.
2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell’ articolo 1335.
Sezione XIV
Ufficiali fuori quadro e in soprannumero
Art. 1716
Servizio presso le Forze armate o altri enti
1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall’articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i quali sono stati comandati.
Art. 1717
Altre ipotesi di fuori quadro
1. E' altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risulta eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto articolo 1642.
2. E' inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, ha ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.
3. E' collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 e 1712, il personale direttivo che ha conseguito l'avanzamento ad anzianità o a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrono le circostanze previste rispettivamente nei menzionati articoli.
Art. 1718
Transito nell’elenco dei fuori quadro
1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro ai sensi degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali è revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.
Art. 1719
Elenco dei fuori quadro
1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro è iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta o acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto dell’ articolo 1718.
Art. 1720
Avanzamento
1. L'avanzamento ad anzianità o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando è promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se è stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianità, dichiarato «prescelto».
Art. 1721
Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro
1. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714.
2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.
Art. 1722
Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro
1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento è effettuato nel gennaio di ogni anno allorché si procede a quanto dispone l’ articolo 1684, comma 8.
2. La restante parte è destinata agli avanzamenti normali.
Art. 1723
Rientro nel ruolo normale
1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene seguendo l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale riprende la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali rientrano nel ruolo normale-mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità ai sensi dell’ articolo 1664.
Art. 1724
Collocamento in soprannumero
1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall’articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.
Art. 1725
Eliminazione del soprannumero
1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento è devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero.
2. Per ogni soprannumero eliminato, è coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.
3. Effettuata l'eliminazione di cui al comma 2, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, è destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.
Sezione XV
Precettazioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1726
Precettazioni e assegnazioni
1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell’ articolo 1632, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l’assegnazione d’autorità alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:
a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;
b) il personale di sussistenza;
c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.
Art. 1727
Accertamenti sanitari
1. Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l'assegnazione d’autorità alla Croce rossa italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per mobilitazione.
Art. 1728
Elenco transitorio
1. I precettati e assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce rossa italiana ai sensi della presente sezione sono iscritti d'autorità nel personale militare dei centri medesimi in apposito «elenco transitorio» valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e sono soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.
Capo II
Personale del Corpo delle infermiere volontarie
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1729
Generalità
1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.
Art. 1730
Compiti delle infermiere volontarie
1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:
a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.
Art. 1731
Servizio
1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.
Sezione II
Ordinamento e nomine
Art. 1732
Gerarchia
1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana è la seguente:
a) Ispettrice nazionale;
b) Vice-ispettrice nazionale;
c) Segretaria generale dell'ispettorato;
d) ispettrice di centro di mobilitazione;
e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione;
f) ispettrice di comitato;
g) vice-ispettrice di comitato;
h) infermiera volontaria;
i) allieva infermiera volontaria.
Art. 1733
Nomina dell’Ispettrice nazionale
1. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana.
2. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
Art. 1734
Ufficio direttivo centrale
1. L’Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale:
a) collabora nell’emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini;
b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.
2. L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.
3. L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.
4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.
Art. 1735
Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo
1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:
a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.
Art. 1736
Qualifiche di grado superiore
1. La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacità e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima».
2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.
3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o caposala in base al regolamento.
Art. 1737
Nomina delle infermiere volontarie
1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:
a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all’articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.
2. L'ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.
5. Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.
6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all’articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordinamento universitario, consente l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.
Art. 1738
Iscrizione nei ruoli
1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.
2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.
3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.
4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso.
5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione né modifica dell'impegno di arruolamento.
6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento è subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
Art. 1739
Cancellazione dai ruoli
1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:
a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;
b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l'interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;
f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.
Sezione III
Formazione
Art. 1740
Partecipazione ai corsi di preparazione
1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:
a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;
b) hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 55°.
2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all’articolo 1743, comma 7.
3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.
4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.
Art. 1741
Ammissione ai corsi di preparazione
1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall’articolo 1003 del regolamento.
2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.
3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.
4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata.
5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.
Art. 1742
Durata e superamento dei corsi di preparazione
1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.
2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.
3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:
a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;
b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;
c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.
Art. 1743
Svolgimento dei corsi di preparazione
1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.
2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.
3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.
4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.
5. La votazione alla fine del primo corso è effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi.
6. Per gli esami di diploma la votazione è effettuata in settantesimi e ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.
7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.
Art. 1744
Tassa di iscrizione
1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell’Associazione.
2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.
3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.
4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni.
5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.
Art. 1745
Corsi di specializzazione
1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:
a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
b) radioterapia e radiodiagnostica;
c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.
2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.
3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:
a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.
4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Sezione IV
Disciplina
Art. 1746
Incompatibilità funzionali
1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.
2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:
a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;
b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.
Art. 1747
Sanzioni disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) il rimprovero;
b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.
3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività.
4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.
Art. 1748
Potestà sanzionatoria
1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.
2. La censura è inflitta dall’ispettrice competente ai sensi dell’articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata.
3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata può ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.
4. La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.
5. La radiazione dai ruoli è disposta dall’ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell’ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.
Art. 1749
Commissione di disciplina
1. La commissione di disciplina di cui all’articolo 1748 è nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.
2. La commissione è composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.
3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.
Art. 1750
Procedimento disciplinare
1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.
2. La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.
Sezione V
Documentazione personale
Art. 1751
Stato di servizio
1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell'infermiera.
2. Nello stato di servizio è annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.
3. Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.
Art. 1752
Note caratteristiche
1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:
a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;
b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.
2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.
3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.
4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.
5. Le note caratteristiche:
a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali;
b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.
Sezione VI
Disposizioni finali
Art. 1753
Chiamate in servizio
1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.
2. Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.
3. Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dà la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.
5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.
6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si dà la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio è prestato.
Art. 1754
Servizio presso enti diversi
1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 1755
Assistenza sanitaria
1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.
Art. 1756
Normativa applicabile
1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell’ articolo 990.
Capo III
Trattamento economico
Sezione I
Personale del corpo militare
Art. 1757
Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell’ articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall’articolo 1799.
2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.
3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
Sezione II
Personale del corpo delle infermiere volontarie
Art. 1758
Trattamento economico delle infermiere volontarie
1. Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione.
2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.
3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.
Capo IV
Trattamento previdenziale
Art. 1759
Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana
1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.
3. Le ferite e le infermità che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 1760
Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana
1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Titolo V
Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta
Capo I
Personale militare
Art. 1761
Cooperazione con i servizi sanitari
1. La cooperazione dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.
2. La facoltà di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta è delegata ai Ministri competenti.
Art. 1762
Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non è stato scelto dall’Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra.
2. Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, può arruolare personale dell’Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.
Art. 1763
Servizi in tempo di pace
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.
2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.
Art. 1764
Gradi gerarchici
1. La successione gerarchica dei gradi del personale dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta è la seguente:
a) generale direttore capo del personale;
b) colonnello;
c) tenente colonnello;
d) maggiore;
e) capitano;
f) tenente;
g) sottotenente;
h) maresciallo maggiore;
i) maresciallo capo;
l) maresciallo ordinario;
m) sergente maggiore;
n) sergente;
o) caporalmaggiore;
p) caporale;
q) milite.
2. Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.
Art. 1765
Stato giuridico del personale
1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.
2. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.
3. L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 1766
Convenzioni
1. Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
2. La facoltà di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta è delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1767
Qualifica di pubblico ufficiale
1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.
Art. 1768
Limiti minimi di età
1. I limiti minimi di età perché i cittadini soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possono concorrere all'arruolamento nel personale del ruolo «normale» dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:
a) 45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);
b) 31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).
Capo II
Corpo delle infermiere volontarie
Art. 1769
Istituzione
1. E' istituito il «Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta».
2. Compito del Corpo è quello di assicurare, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.
Art. 1770
Reclutamento
1. Le infermiere volontarie sono reclutate fra il personale munito dei titoli richiesti e rilasciati dallo Stato.
Art. 1771
Servizio volontario
1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.
Capo III
Trattamento economico
Art. 1772
Trattamento economico degli associati
1. I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall’articolo 1799.
2. I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale dell’Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale.
Capo IV
Trattamento previdenziale
Sezione I
Personale militare
Art. 1773
Valutazione del servizio prestato nell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
1. Il servizio prestato dal personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di pace, non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.
3. Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 1774
Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Sezione II
Corpo delle infermiere volontarie
Art. 1775
Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
1. Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermità deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
Libro sesto
Trattamento economico, assistenza e benessere
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1776
Ambito soggettivo di applicazione
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Art. 1777
Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico e di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 1778
Assenze per malattia
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui al’ art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 1779
Attribuzione del trattamento economico
1. Il trattamento stipendiale al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.
Art. 1780
Principio di irreversibilità stipendiale
1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
Art. 1781
Computo dell’anzianità di grado
1. L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall’articolo 856.
2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all’articolo 858.
3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.
Art. 1782
Computo dell’anzianità di servizio
1. L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto stesso non è fissata una decorrenza diversa.
2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
Art. 1783
Computo del servizio anteriormente prestato
1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, se non coincidenti con il servizio militare.
Titolo II
Personale di leva
Art. 1784
Ripristino del servizio obbligatorio di leva
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al ripristino della coscrizione obbligatoria, in attuazione dell’ articolo 1929.
Art. 1785
Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate
1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
Art. 1786
Trattamento economico degli ufficiali di complemento
1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
Art. 1787
Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all’estero
1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, è concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo più economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
Art. 1788
Sospensione della paga
1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano;
b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.
3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Art. 1789
Assegni per il nucleo familiare
1. Gli assegni per il nucleo familiare spettanti ai dipendenti statali competono anche ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, che risultino con carico di famiglia.
Art. 1790
Premio di congedamento
1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.
Titolo III
Personale in ferma volontaria
Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall’articolo 1792, comma 1.
Art. 1792
Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata
1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.
5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.
Art. 1793
Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria
1. Ferma restando l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento sostitutivo quando la mancata fruizione di essa è dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall’articolo 957;
c) decesso.
Art. 1794
Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa
1. In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
2. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
Art. 1795
Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata
1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Art. 1796
Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata
1. Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo, spetta il premio di fine ferma di cui dall’articolo 1786, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
Art. 1797
Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di complemento
1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati al termine della ferma prevista dall’articolo 943, comma 1, ovvero prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici, è corrisposto un premio di fine ferma, a condizione che non sia stato acquisito il diritto a pensione.
2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale sia stata percepita l’indennità mensile di aeronavigazione, nella misura di seguito indicata:
a) euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di dodici anni;
b) euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;
c) euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.
3. Il premio è corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi dell’ articolo 667.
4. Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.
5. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.
6. Nel caso di cessazione d’autorità per motivi disciplinari, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 945.
Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennità prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all’articolo 1780.
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.
4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
a) l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
b) l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
c) l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
d) l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
e) l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
f) l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
g) l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.
Art. 1799
Retribuzione delle forze di completamento
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
Titolo IV
Personale non dirigente
Capo I
Trattamento economico stipendiale
Art. 1800
Stipendio parametrale
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.
Capo II
Trattamento economico stipendiale aggiuntivo
Art. 1801
Scatti per invalidità di servizio
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
Art. 1802
Omogeneizzazione stipendiale
1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica.
2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica.
3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell’assegno funzionale di cui all’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
5. Il beneficio dell’omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, non esclude l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.
Art. 1803
Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.
Art. 1804
Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
Capo III
Trattamento economico accessorio
Art. 1805
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.
Capo IV
Trattamento economico eventuale
Sezione I
Trattamento economico di missione e di trasferimento
Art. 1806
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente.
Sezione II
Trattamento economico di missione all’estero
Art. 1807
Indennità di missione all’estero
1. Al personale militare inviato in missione all’estero è corrisposta l’indennità prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 1808. Se la missione è inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell’ articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
Art. 1808
Indennità di lungo servizio all’estero
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali e sottufficiali e a quaranta giorni per militari di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo.
9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all’ente ove devono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
Art. 1809
Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia;
b) indennità di sistemazione;
c) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 39;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subìti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari.
2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. All'applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se occorre, con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennità di servizio all'estero.
5. Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Il Ministero della difesa può prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo.
9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
11. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
12. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità personale è corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonché ai lavoratori padri in astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
Titolo V
Personale dirigente
Capo I
Trattamento economico stipendiale
Art. 1810
Principio di onnicomprensività
1. E’ fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:
a) hanno carattere di generalità per il personale statale;
b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 1811
Accesso alla dirigenza
1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell’ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
- Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19;
- Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;
- Generale di Corpo d’Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;
b) Aeronautica militare:
- Colonnello, anni 19;
- Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;
- Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.
Art. 1812
Progressione economica
1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilità stipendiale di cui all’articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
Art. 1813
Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente
1. Al personale dirigente si applicano le norme previste per il personale militare non dirigente di cui all’articolo 1801.
Art. 1814
Scatti demografici
1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Art. 1815
Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali dirigenti piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall’articolo 1803.
Art. 1816
Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo
1. Al personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall’articolo 1804.
Art. 1817
Assegno pensionabile al personale dirigente
1. Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 1818
Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all’articolo 1094, comma 3, è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1819
Indennità di posizione
1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d’armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell’ articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Art. 1820
Indennità perequativa
1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
2. L’indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse responsabilità.
Art. 1821
Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.
Capo II
Trattamento economico accessorio
Art. 1822
Indennità operative al personale dirigente
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all’anno 2009, si applica l’adeguamento annuale di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.
2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E’ fatta salva l’applicazione dell’ articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l’indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
Capo III
Trattamento economico eventuale
Sezione I
Trattamento economico di missione, di trasferimento e di missione all’estero
Art. 1823
Missioni e trasferimento del personale dirigente
1. Al personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all’estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.
Sezione II
Ulteriori istituti economici
Art. 1824
Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente
1. Al personale militare dirigente competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.
Art. 1825
Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente
1. L'orario delle attività giornaliere del personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.
Art. 1826
Ulteriori istituti economici per il personale dirigente
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente sono attribuiti i seguenti emolumenti:
a) indennità di presenza festiva;
b) indennità di presenza per particolari festività;
c) indennità di seconda lingua (tedesco);
d) indennità di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennità premio di disattivazione.
Titolo VI
Assistenza morale, benessere e protezione sociale
Capo I
Istituti di retribuzione indiretta
Art. 1827
Servizio di vettovagliamento
1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 546.
Art. 1828
Alloggi di servizio
1. Al personale militare può essere concesso l’alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Capo II
Interventi e organismi di protezione sociale
Art. 1829
Promozione del benessere del personale militare
1. La promozione del benessere del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, è finalizzata all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi.
Art. 1830
Competenza statale
1. Ai sensi dell’ art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 1831
Quadro degli interventi
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l’elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 1832
Formazione ed elevazione culturale
1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l’Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall’articolo 1474.
Art. 1833
Organismi di protezione sociale
1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.
Art. 1834
Concessione in uso di beni demaniali
1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è disciplinata dall’articolo 547.
Capo III
Misure di sostegno alla famiglia
Art. 1835
Rimborso spese sostenute per rette di asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 1836
Fondo casa
1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è istituito il fondo casa, alimentato:
a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;
b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell’articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo casa.
Art. 1837
Borse di studio
1. Nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Libro settimo
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1838
Ambito soggettivo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Titolo II
Trattamento previdenziale normale
Capo I
Accesso ai trattamenti
Art. 1839
Trattamento pensionistico normale
1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1840
Cessazione dal servizio per limiti di età
1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall’articolo 925 all’articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell’anzianità contributiva stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1842
Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1843
Cessazione dal servizio a domanda
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue a norma dell’ articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1844
Cessazione dal servizio d’autorità
1. In caso di cessazione dal servizio d’autorità ai sensi dell’ articolo 934, il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1843.
Art. 1845
Indennità per una volta tanto
1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un’indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II
Valutazione dei servizi
Sezione I
Servizio effettivo
Art. 1846
Ritenuta INPDAP
1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l’Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato.
2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatta salva l’applicazione dell’ articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1847
Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l’integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.
Art. 1848
Riunione e ricongiunzione dei servizi
1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Sezione II
Aumenti nel computo dei servizi
Art. 1849
Maggiorazioni del servizio effettivo
1. Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1850
Servizio nei reparti di campagna
1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all’articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con percezione delle relative indennità, è computato con l’aumento di un quinto.
Art. 1851
Servizio di controllo dello spazio aereo
1. Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all’articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, prestato con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto.
Art. 1852
Servizio di navigazione
1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennità di imbarco di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1853
Servizio di volo
1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’ articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1854
Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre è computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Art. 1855
Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena
1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
Art. 1856
Servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche
1. Al personale militare che presta servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all’articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1857
Servizio prestato presso le Forze di polizia
1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all’articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Art. 1858
Campagne di guerra
1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile è aumentato a norma dell’ articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sezione III
Servizi computabili a domanda
Art. 1859
Navigazione mercantile
1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
Art. 1860
Studi superiori richiesti agli ufficiali
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sezione IV
Costituzione di posizione assicurativa
Art. 1861
Diritto alla costituzione di posizione assicurativa
1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’ articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.
3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l’ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile è stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.
4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall’articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l’INPDAP provvede, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L’importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 1797; la parte eccedente rimane a carico dell’INPDAP.
Art. 1862
Divieto di costituzione di posizione assicurativa
1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si dà luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
Capo III
Sistema di calcolo della pensione
Art. 1863
Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1864
Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria
1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
Art. 1865
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria
1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all’articolo 992, si applica l’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1866
Base contributiva e pensionabile
1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell’indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L’incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l’aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l’indennità integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 è assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all’articolo 1874, in applicazione dell’ articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 1867
Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1868
Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo
1. L'indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è pensionabile.
2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali:
a) reparti di campagna: 0,75;
b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75.
3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
Art. 1869
Maggiorazione per i percettori dell’indennità di aeronavigazione o di volo
1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all’atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse.
4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.
8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell’ articolo 1868 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Art. 1870
Calcolo dell'indennità di ausiliaria
1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
a) dell'indennità integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
d) dell'eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
i) dell'indennità di posizione e perequativa;
l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818.
4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.
Art. 1871
Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1870.
3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1872
Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. L’ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.
2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell’ articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.
Art. 1873
Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione;
b) l’indennità di ausiliaria di cui all’articolo 1870.
2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell’ausiliaria, secondo le modalità di cui all’articolo 1871.
Art. 1874
Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza
1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione, dell’indennità di ausiliaria e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l’INPDAP.
Art. 1875
Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
Art. 1876
Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall’ausiliaria
1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.
Art. 1877
Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio
1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Titolo III
Trattamenti per le invalidità di servizio
Capo I
Riconoscimento della causa di servizio
Art. 1878
Accertamento della causa di servizio
1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1880.
Art. 1879
Accertamento diagnostico delle menomazioni
1. Gli accertamenti sanitari sull'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.
2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medicolegale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 189.
Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.
4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.
5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.
6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.
Art. 1881
Rimborso spese di cura
1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo II
Equo indennizzo
Art. 1882
Equo indennizzo
1. L'equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
Art. 1883
Anticipo dell'equo indennizzo
1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L'anticipo di cui al comma 1 è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.
Capo III
Trattamento privilegiato ordinario
Art. 1884
Pensione privilegiata
1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare
1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.
4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Art. 1887
Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell’accademia del Corpo della Guardia di finanza è determinata ai sensi dell’ articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1888
Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
Art. 1889
Assegno rinnovabile per i militari
1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi degli articoli 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 5 della legge 26 gennaio 1980,
n. 9.
Art. 1890
Indennità per una volta tanto al personale militare
1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Art. 1891
Criteri di applicazione delle tabelle A e B
1. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.
Art. 1892
Cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto
1. Il cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto è disciplinato dall’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1893
Servizio in tempo di guerra
1. Il servizio in tempo di guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1894
Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria
1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo IV
Trattamenti speciali correlati alla causa di servizio
Sezione I
Provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio
Art. 1895
Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, è corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84:
a) militari in servizio di leva;
b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
c) allievi carabinieri;
d) allievi finanzieri;
e) allievi delle accademie militari;
f) allievi delle scuole e dei licei militari;
g) volontari in ferma.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.
Art. 1896
Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L’importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
Art. 1897
Speciale trattamento pensionistico di reversibilità
1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
Sezione II
Indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1898 Destinatari dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L'indennizzo privilegiato aeronautico è concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Gli accertamenti relativi alle infermità di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si è verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui è iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno è conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.
4. L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo.
5. Se dall'incidente di volo è derivata la morte del militare, l'indennizzo è liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorità:
a) coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l’intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti;
b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli;
d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.
Art. 1899
Misura dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) ufficiali generali:
1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
b) ufficiali superiori:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
c) ufficiali inferiori:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
d) sottufficiali:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
e) graduati e militari di truppa:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898.
2. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria;
b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria;
c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria;
d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria;
e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare.
4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento, l'aumento è pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione, l’ammontare di esso è elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.
7. In ogni caso, l’indennizzo non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.
Art. 1900
Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo
1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall’articolo 1898 è concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell’importo di euro 2.685,58.
2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
Art. 1901
Anticipo dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L’anticipo è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo.
Art. 1902
Cause di esclusione dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.
Art. 1903
Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico
1. La domanda per la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all’Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.
2. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.
Sezione III
Provvidenze alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Sezione IV
Provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio
Art. 1905
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell’adempimento di compiti assegnati, è concessa un’elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all’incidente con dolo o colpa grave. L’elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2. L’elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell’ordine di priorità:
a) coniuge e figli;
b) figli, in mancanza del coniuge;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell’ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.
Art. 1906
Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all’articolo 1886.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall’imposta sul reddito.
Art. 1907
Personale esposto a particolari fattori di rischio
1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.
Titolo IV
Trattamento di fine servizio
Art. 1908
Trattamento di fine servizio
1. Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1909
Computo del servizio comunque prestato
1. Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, è riscattabile ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1910
Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio
1. La base contributiva del trattamento di fine servizio è determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 1911
Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio
1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’ articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 1912
Ufficiali dirigenti cessati dall’aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l'indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione.
Titolo V
Trattamento previdenziale integrativo
Art. 1913
Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d’ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all’articolo 74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell’Aeronautica militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali dell’Aeronautica militare.
2. L’Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d’ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri.
3. L’iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
Art. 1914
Indennità supplementare
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare.
2. L’indennità supplementare è liquidata in base all’aliquota del 2 per cento dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.
3. Ai fini della liquidazione dell’indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo.
4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l’indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l’indennità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio.
5. L’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto a pensione.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.
7. L’indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1915
Assegno speciale
1. Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre all’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all’atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. L’assegno speciale:
a) è soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
b) è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;
c) non è reversibile.
3. Le misure annue lorde dell’assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.
Art. 1916
Contributi obbligatori degli iscritti
1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, è pari al 2 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.
3. L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all’articolo 1913, comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri a cura dell’Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell’ articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.
Art. 1917
Restituzione dei contributi obbligatori
1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
Art. 1918
Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
1. I proventi dei contributi di cui all’articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
Art. 1919
Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
1. L’indennità di cui all’articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell’Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
2. La disposizione di cui all’articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:
a) trasferito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione dello Stato;
b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all’atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all’indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l’intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.
4. I proventi di cui all’articolo 1918 possono essere impiegati, nell’ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.
Art. 1920
Disposizioni applicative
1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l’attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.
Titolo VI
Decorati dell’Ordine Militare d’Italia e ricompense al valor militare
Capo I
Benefici previdenziali per gli appartenenti all’Ordine Militare d’Italia
Art. 1921
Pensione straordinaria
1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1922. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.
Art. 1922
Entità della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all’articolo 1921 è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
Art. 1923
Limiti alle pensioni straordinarie
1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b) 25, per la classe di grande ufficiale;
c) 56, per la classe di commendatore;
d) 140, per la classe di ufficiale;
e) 700, per la classe di cavaliere.
2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Art. 1924
Estensione della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1923 è estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria è concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
4. La pensione straordinaria non è cedibile né sequestrabile.
Capo II
Ricompense al valor militare
Sezione I
Concessione di ricompense al valor militare
Art. 1925
Assegno straordinario
1. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a) medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Art. 1926
Estensione degli assegni straordinari
1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.
Sezione II
Perdita delle ricompense al valor militare
Art. 1927
Reversibilità dei benefici economici
1. E' ammessa, a domanda, la reversibilità del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali è stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall’articolo 1422.
Libro ottavo
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Obblighi di leva, sospensione delle chiamate, e casi di ripristino
Art. 1928
Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
1. In attuazione dell’ articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.
2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Art. 1929
Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino
1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Capo II
Organi competenti
Art. 1930
Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice;
b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare sospesa.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformità al titolo II del presente libro.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall’ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Capo III
Attività per l’eventuale ripristino della leva obbligatoria e per la leva obbligatoria pregressa
Sezione I
Liste di leva
Art. 1931
Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva
1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva.
2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 1932
Iscrizione nelle liste di leva
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Art. 1933
Domicilio legale
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.
Art. 1934
Accertamento dell'età
1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista
si riferisce.
Art. 1935
Lista provvisoria di leva
1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
Art. 1936
Lista definitiva di leva
1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
4. Non si applica l’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1937
Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalità di cui all’articolo 1931.
Art. 1938
Aggiornamento delle liste di leva
1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l’aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Capo IV
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 1939
Autotutela amministrativa
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l’autotutela provvedimentale:
a) l’annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all’articolo 2078 è di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, conprovvedimento della Direzione generale per il personale militare;
c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.
Art. 1940
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. E’ salva la facoltà dell’interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di età;
b) diritti civili o di filiazione.
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorità giudiziaria militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva è anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.
Art. 1941
Rito innanzi al giudice civile
1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall’arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all’Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente.
2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
3. Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente è rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.
4. Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’organo che ha adottato l’atto contestato.
5. Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l’Amministrazione.
6. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell’arruolamento.
7. Contro la stessa è ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.
Titolo II
Disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Capo I
Ambito applicativo, organi, contingente di leva, norma generale sul procedimento
Art. 1942
Ambito applicativo
1. Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell’ articolo 1929, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, oltre alle disposizioni del titolo I, si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 1943
Organi della leva - Profili generali
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:
a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra;
b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a);
c) è stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti;
d) sono costituiti uffici di supporto.
2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.
4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell’Aeronautica militare e per quella di mare.
5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.
Art. 1944
Consigli di leva per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’articolo 1943 non fissa una diversa composizione.
2. I Consigli per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare sono composti:
a) da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, nel ruolo di presidente;
b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri;
c) dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.
5. Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.
6. Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.
7. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
8. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario.
9. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
Art. 1945
Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’articolo 1943 non fissi una diversa composizione.
2. I Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti:
a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, con l’incarico di presidente;
b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, con l’incarico di perito selettore attitudinale, membro;
c) da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, con l’incarico di perito selettore attitudinale, membro;
d) da un ufficiale del Compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somaticofunzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito italiano.
5. Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente.
6. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
7. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
Art. 1946
Contingente di leva
1. Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato.
2. Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 1947
Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario
1. Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e finanze, e della giustizia, è fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l’entità complessiva, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.
Art. 1948
Norma generale sul procedimento
1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
a) formazione delle liste di leva;
b) chiamata alla leva: nell’ambito di detta fase rientrano i subprocedimenti di verifica e aggiornamento delle liste di leva, chiamata alla visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilità;
c) chiamata alle armi ovvero differimento della chiamata alle armi per rinvio o ritardo, o mancata chiamata alle armi per dispensa o riforma;
d) collocamento in congedo illimitato;
e) richiamo;
f) collocamento in congedo assoluto.
2. Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze.
3. Ai sensi dell’ articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio-assenso.
4. In considerazione della eccezionalità e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) non si applicano gli articoli 7, 8, 10-bis, della legge citata, in tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;
b) la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all’obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all’articolo 3 della citata legge, la motivazione può avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e può essere omessa in caso di assoluta indifferibilità e urgenza;
c) le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.
Capo II
Soggezione alla leva: requisiti, obblighi e limitazioni, termini
Art. 1949
Classi di leva
1. Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all’ultimo giorno dell’anno cui la classe stessa si riferisce.
Art. 1950
Soggezione alla leva
1. Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell’ articolo 1990, comma 1, lettera s);
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
Art. 1951
Soggezione alla leva di mare
1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all’articolo 1950 in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:
a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base
al codice della navigazione;
b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attività;
c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
d) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
e) siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o più delle seguenti attività:
1) costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
2) armamenti navali militari;
3) costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
f) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
g) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
h) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;
i) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
l) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
m) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
o) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
q) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare;
r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
2. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Art. 1952
Destinazione alla leva aeronautica
1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio-psico-attitudinali e a titoli di interesse aeronautico.
2. Per sopperire alle necessità dell'Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all'Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.
Art. 1953
Età minima e massima
1. Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di età nell’anno di formazione delle liste.
2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di età, secondo le modalità specificate nell'articolo 1961.
3. Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell’arruolamento sino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono:
a) il quarantacinquesimo anno di età per l’Esercito italiano;
b) il trentanovesimo anno di età, per la Marina militare; successivamente essi vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita;
c) il quarantacinquesimo anno di età, per l'Aeronautica militare, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito italiano al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di età o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la suddetta data.
4. Fanno eccezione ai limiti di età massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.
Art. 1954
Idoneità morale
1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d’ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’ articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 1955
Idoneità fisica-psichica
1. Sono arruolati nell’Esercito italiano, nella Marina militare o nell’Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.
Art. 1956
Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare
1. L’obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
Art. 1957
Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
1. Il servizio prestato nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonché il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di leva. L’equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall’articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria.
2. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l’equipollenza, l’organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell’ articolo 1965.
Art. 1958
Restrizioni in ordine all’espatrio dei soggetti alla leva
1. A nessuna restrizione è soggetto l’espatrio:
a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di età;
b) di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età fino all’apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita;
c) di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell’ articolo 1984.
3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell’Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell’Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonché per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell'Aeronautica militare, le generalità dell'espatriato, la data di partenza, e la località verso cui è diretto.
4. La facoltà di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, può essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.
5. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, nonché l'espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorità dipendenti a tal fine delegate.
6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorità preposte al rilascio verificano che la facoltà di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 4.
7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorità preposte al rilascio verificano che vi sia l’autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d’ufficio.
Art. 1959
Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva
1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto.
2. Si applica l’articolo 1958 ad eccezione del comma 5.
Art. 1960
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera
1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.
2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
4. Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.
5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorità che ha rilasciato il nulla osta.
6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094.
7. Si applica l’articolo 1958 ad eccezione del comma 5.
Art. 1961
Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi
1. Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età, e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva può stabilire, fissando i relativi criteri di priorità, che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano già compiuto il diciannovesimo anno di età e non superato il limite di età previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonché, limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno.
2. Coloro che sono dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.
4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nell’articolo 1994, comma 5.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.
Capo III
Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei comuni
Art. 1962
Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni
1. Nei casi di riattivazione della leva:
a) fermo quanto disposto dall’articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
b) gli aggiornamenti di cui all’articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
Capo IV
Chiamata alla leva e alle armi nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare
Sezione I
Profili generali
Art. 1963
Sessione di leva
1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.
Art. 1964
Apertura della leva
1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indìce la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell’ articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.
Art. 1965
Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra
1. All’inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso.
2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare.
3. Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V.
4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:
a) coloro che, arruolati volontariamente nelle Forze armate o in servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non abbiano compiuto il periodo minimo richiesto per l’equipollenza all’assolvimento dell’obbligo di leva ai sensi dell’ articolo 1957;
b) i rimandati alla leva in corso per rivedibilità o per legali motivi;
c) gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione;
d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;
e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata in autotutela;
f) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;
g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
Art. 1966
Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva
1. Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell’ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.
2. Il modello di manifesto è stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalità, nonché le altre informazioni di cui all’articolo 1974.
3. Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva può stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indicherà giorno e luogo di presentazione.
4. Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.
5. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1948, comma 2, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.
Art. 1967
Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva
1. A cura del Sindaco è pubblicato nell'albo pretorio e nel sito informatico del Comune l’elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva con indicazione del giorno di chiamata.
Art. 1968
Attività e provvedimenti del Consiglio di leva
1. Il Consiglio di leva:
a) effettua le operazioni di cui all’articolo 1965;
b) cancella i deceduti dalle liste di leva;
c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1954;
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1976;
e) pronuncia l’arruolamento provvisorio senza visita degli iscritti di leva residenti all’estero, e degli iscritti di leva che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio;
f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1977;
g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, rientranti nella sua competenza, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;
h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano essere respinte, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;
i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte;
l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;
m) procede all’esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita;
n) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti;
o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;
p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare;
q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;
r) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;
s) fornisce al comandante del competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Sezione II
Obbligo di presentazione degli iscritti di leva, eccezioni, diritti degli iscritti di leva
Art. 1969
Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni
1. Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:
a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell’ articolo 1970;
c) coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell’ articolo 1971;
d) coloro che risiedono all’estero, per i quali ricorrono i presupposti per l’arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell’ articolo 1984;
e) coloro che sono stati già riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell’ articolo 1976;
f) coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all’articolo 1977;
g) coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita;
2. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell’ articolo 2079.
Art. 1970
Sospensione dell'esame degli iscritti impediti
1. Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.
Art. 1971
Visita di leva a domicilio
1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.
Art. 1972
Viaggio gratuito per gli iscritti di leva
1. Gli iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell’ufficio di supporto del Consiglio di leva, di apposito documento, se non già annesso al precetto di chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno su tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di linea, sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, sui voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.
Art. 1973
Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, è assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
Art. 1974
Informazione
1. Se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale lo consentono, il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età.
Sezione III
Riforme e rivedibilità
Art. 1975
Regola generale
1. Non sono arruolati gli iscritti che vengono riformati. Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di statura inferiore al minimo richiesto.
2. L’elenco delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare è recato dal regolamento.
Art. 1976
Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare
1. Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.
2. Al fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda al Consiglio di leva competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda è compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti.
3. Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all'esame delle domande inoltrate, ai sensi dei commi 1 e 2, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:
a) la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermità sono descritte nell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento;
b) il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.
Art. 1977
Riforma senza esame personale
1. Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.
2. Le deformità di cui al comma 1, mutilazioni od infermità sono descritte nell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.
3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
Art. 1978
Rivedibilità - Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia
1. Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
2. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.
3. In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’organo che presiede alla visita di leva dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli accertamenti del caso.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
6. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorità sanitarie militari.
7. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 1990 e con il procedimento di cui all'articolo 1992.
Art. 1979
Invio in osservazione degli iscritti di leva
1. Per accertare l'esistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.
Art. 1980
Dichiarazione di riforma o di rivedibilità
1. I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.
Art. 1981
Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo
1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2. Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.
3. Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui è preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'articolo 2022.
Art. 1982
Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.
Art. 1983
Chiamata a visita di revisione dei formati
1. Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.
Sezione IV
Norme per I soggetti alla leva residenti all’estero
Art. 1984
Iscritti di leva residenti all'estero
1. Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'articolo 1958, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.
2. Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.
3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.
4. Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all'estero o in Patria, con le modalità di cui di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
Art. 1985
Dispensa per i cittadini residenti all’estero
1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, arruolati senza visita ai sensi dell’ articolo 1984, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi.
2. Analoga dispensa di cui al comma 1, può essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2. L’istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell’Autorità ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente.
4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Art. 1986
Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero
1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato.
3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, possono essere dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
4. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall’articolo 1958, comma 1, lettere a) e b) non perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l’arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica:
a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;
b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.
5. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall’articolo 1958, comma 1, lettere a) e b).
Art. 1987
Rimpatrio degli arruolati residenti all’estero
1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari.
2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Art. 1988
Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio
1. I militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense dal servizio alle armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto disposto dall’articolo 1986, comma 2.
Art. 1989
Spese a carico del Ministero della difesa
1. Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all’estero:
a) le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari;
b) le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza;
c) le spese di viaggio per il ritorno all’estero, dopo ultimati gli obblighi di leva.
Sezione V
Dispense
Art. 1990
Titoli di dispensa dalla ferma di leva
1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorità decrescente:
a) cittadino italiano residente all’estero che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 1986, commi 2 e 3;
b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodi di rivedibilità, per il quale ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1978, comma 7;
c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 763; chi fruisce già di dispensa in qualità di residente all’estero, può conseguire la dispensa in qualità di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di età; chi rimpatria dopo tale età è collocato in congedo illimitato;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
e) con prole;
f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente;
g) unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
h) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
i) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica;
l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
m) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;
n) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
o) minor indice di idoneità somatico - funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali;
q) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Università dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
r) conseguimento del diploma di maturità presso i licei militari;
s) soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.
2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.
3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
4. Il Ministro della difesa può adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall’articolo 2067, in ordine all’anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l).
5. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli.
Art. 1991
Criteri per l’applicazione di talune ipotesi di dispensa
1. Ai fini dell’applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all’articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:
a) gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;
c) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;
d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purché ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;
f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.
3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore età. Per il soggetto adottato dopo la maggiore età i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine.
4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e può essere in via provvisoria concesso l’invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell’adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l'ammissione al congedo anticipato.
5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 1990 è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di cui all’articolo 1990, comma 1, lettere e) e f) e può non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente.
Art. 1992
Procedimento e competenza
1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi.
2. Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all’estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall’articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all’ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all’arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l’istanza di dispensa è corredata dell’attestazione della qualità di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi già arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l’adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l’accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all’articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, negli altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.
5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.
6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, già arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
Sezione VI
Ritardi per motivi di studio
Art. 1993
Ambito e procedimento
1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l’ordine di priorità indicato all’articolo 1994.
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati le istanze fondate.
3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l’ordine di priorità indicato all’articolo 1994, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Art. 1994
Casi di ritardo per motivi di studio
1. Può essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorità:
a) frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso, purché non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età; tale ritardo non può essere concesso più di tre volte; coloro che hanno fruito di tre ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere b) e c);
b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute; tale ritardo va chiesto di anno in anno e può essere chiesto:
1) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;
2) fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
3) fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
4) fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni;
c) essendo già in possesso del diploma di laurea, sono iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute, purché non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età.
2. Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b).
3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a) a c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.
4. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.
5. Coloro la cui domanda sia stata accolta, già arruolati senza visita:
a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; gli idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata;
b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno, ferma la possibilità di chiedere ulteriori ritardi a cui si abbia titolo.
6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell’età massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva.
7. Coloro la cui domanda non sia stata accolta, già arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
Art. 1995
Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore
1. La domanda di ritardo di cui all’articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere:
a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);
b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva.
2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 1996
Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario
1. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all’articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera b), l’arruolato deve dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.
3. Ai fini della concessione del ritardo di cui all’articolo 1994, comma 1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all’articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), sono presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno, corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli anni successivi, essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.
5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non è accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che devono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
Art. 1997
Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio
1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
Sezione VII
Altri rinvii
Art. 1998
Ambito e procedimento
1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 1999, 2000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative a dispense, nonché relative a ritardi per motivi di studio. Il rinvio di cui all’articolo 2002 può essere concesso, se vi è eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all’articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Art. 1999
Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali
1. Può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.
Art. 2000
Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che hanno un fratello alle armi
1. Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.
Art. 2001
Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi
1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l’assenso dell’altro fratello, può ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
Art. 2002
Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo
1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che può esser concesso per la durata del servizio civile all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa.
3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Sezione VIII
Norme comuni a dispense, ritardi e rinvii
Art. 2003
Rinvio ad altre fonti normative
1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalità alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice.
2. E’ fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede nonché dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:
a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell’accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);
b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l’Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l’Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);
d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l’Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l’Italia e l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia);
f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l’Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).
3. Per i cittadini italiani residenti all’estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, è fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi:
a) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia - Argentina);
b) legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall’articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino);
c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.);
d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile);
e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile);
f) legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia - Germania);
g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi);
h) legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);
i) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia - Australia);
l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) (Italia - Argentina);
m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia);
n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna);
o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).
Art. 2004
Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa
1. I provvedimenti di rigetto delle istanze di dispensa, ritardo, rinvio, indicano, mediante l’utilizzo di moduli prestampati, se la reiezione dipende da:
a) difetto di requisiti e documenti;
b) insufficienza del contingente di leva, pur essendo l’istanza in astratto accoglibile.
Art. 2005
Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non ha trovato accoglimento
1. La proroga della leva oltre il termine di dieci mesi, di cui all’articolo 2026 non si applica, se le esigenze del contingente lo consentono, a coloro la cui domanda di conseguire una dispensa, un ritardo o un rinvio, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente.
Art. 2006
Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio - Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento
1. In caso di urgenza, il Ministro, anche dopo la pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, con decreto reso noto con i mezzi di informazione consentiti dalle circostanze, può disporre che sono sospesi tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dal presente codice, ovvero che l’esame ne è rinviato ad un momento successivo alla chiamata alle armi, e che si procede alla formazione del contingente selezionando gli idonei con migliori indici di idoneità fisica - psichica.
2. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare possono essere previste esenzioni o ritardi in relazione alla chiamata alle armi conseguente a mobilitazione per guerra o grave crisi internazionale, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente codice, in favore di coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni.
Sezione IX
Arruolamento, ruoli, e chiamata alle armi
Art. 2007
Congedo illimitato provvisorio
1. Gli iscritti di leva sono, dopo l’arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.
2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l’arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all’autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a riforma, rivedibilità, dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Art. 2008
Iscrizione nei ruoli dei militari di leva
1. Gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell’anno in cui sono nati.
Art. 2009
Iscrizione nei ruoli dell’Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza - contingente ordinario
1. Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente ordinario, sono iscritti nei ruoli matricolari dell’Esercito italiano, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.
Art. 2010
Chiamata alle armi e incorporazione
1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l’ultimo giorno, nel rispetto del termine massimo di cui all’articolo 1961, comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalità oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l’arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, o altri criteri.
2. Salvo che la chiamata alle armi sia già stata comunicata in sede di visita di leva ai sensi dell’articolo 1966, il competente comando militare rende noti i giorni e le modalità della presentazione alle armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal Ministero difesa, e nel quale sono fissati anche i termini e le modalità per nuovi accertamenti sanitari ai sensi dell’ articolo 2012.
3. Il manifesto è redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano.
4. Il manifesto viene distribuito a tutti i comuni compresi nella circoscrizione del comando che lo predispone ed è, a cura dei Sindaci, pubblicato a più riprese, anche per via telematica, perché rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.
5. Dell’effettuata pubblicazione del manifesto i Sindaci danno immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari.
6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per conoscenza, agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle Capitanerie di porto, che hanno sede nel territorio di loro circoscrizione.
7. Agli arruolati che devono presentarsi alle armi, i competenti comandi militari trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto, che può essere redatta con sistema meccanizzato e recante l’indicazione a stampa del responsabile.
8. Gli arruolati che non ricevono la cartolina precetto, o la ricevono in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale.
9. Al giungere degli arruolati, il comandante o un suo delegato verifica la loro identità personale.
10. L'assegnazione degli arruolati alle varie armi, corpi e specialità è fatta dai Comandanti dei comandi militari.
11. Nell’assegnazione si tiene conto dei precedenti penali e dei carichi pendenti degli arruolati, desunti dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.
Art. 2011
Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione
1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell’ articolo 1983, è fatta d’ordine del Ministro della difesa.
2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.
Art. 2012
Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi
1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
2. Gli arruolati nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
Art. 2013
Manuale informativo
1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonché le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.
Capo V
Chiamata alla leva e alle armi nel corpo degli equipaggi militari marittimi
Sezione I
Procedimento ordinario
Art. 2014
Norme applicabili
1. Alla chiamata alla leva a alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attività dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:
a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
b) le disposizioni del presente capo.
Art. 2015
Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione dei giovani che, in possesso dei prescritti requisiti, sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive.
Art. 2016
Note preparatorie
1. Nel mese di febbraio di ciascun anno gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, domiciliati nei comuni rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, che nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di età.
Art. 2017
Note definitive
1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Effettuata la annotazione di cui al comma 1, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra trasmettono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare la documentazione personale degli iscritti di cui al comma 1.
3. Gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su disposizione dell'autorità centrale, le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra.
4. Nelle note definitive sono aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 2018
Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 1969, gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva.
2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
3. Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.
5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio competente della capitaneria di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
Art. 2019
Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi
1. Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.
Art. 2020
Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. Il Consiglio di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta, oltre ai provvedimenti di cui all’articolo 1968, comma 1, con esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), o) e r) , i seguenti:
a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i successivi adempimenti;
b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, dei seguenti iscritti:
1) già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;
3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 1952, previo esame di documentata domanda;
4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive;
c) l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito italiano.
2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da parte del competente ufficio della capitaneria di porto e fornisce al competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Art. 2021
Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. Sono compresi nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
a) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;
b) gli arruolati di leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;
b) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano o nell'Aeronautica militare, ottengono di prestare servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, ovvero siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione.
3. Sono cancellati dai ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato:
a) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
b) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera;
c) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
d) gli arruolati di leva e i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
e) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare;
f) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
g) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo per limite di età.
4. Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
5. I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi, a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di età, se arruolati nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino al compimento del trentanovesimo anno di età, se arruolati nelle Forze armate.
6. Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi, già appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.
7. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano.
8. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nelle Forze di polizia dello Stato, può essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Forze di polizia.
Art. 2022
Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. La data dell’avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare.
2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all’articolo 1961, comma 2 e all’avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto.
3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Sezione II
Arruolamento eccezionale all’estero nella Marina militare
Art. 2023
Arruolamenti eccezionali all'estero
1. Possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta carenza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.
2. Sono soggetti all’arruolamento di cui al comma 1, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.
3. Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite il rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.
4. Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
5. Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:
a) sottufficiali, graduati e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;
b) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;
c) personale di bordo, di età superiore ai diciotto anni, che non ha assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.
Art. 2024
Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
1. Il personale arruolato in base all’articolo 2023 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche.
2. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.
3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell’ articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.
Capo VI
Ferma di leva
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2025
Nozione
1. La ferma di leva è quella parte dell’obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d’autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.
Art. 2026
Durata della ferma di leva
1. La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza è di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 2027
Decorrenza della ferma di leva
1. La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
Art. 2028
Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva
1. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Forze di polizia dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
3. Non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando una pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari, né quello trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, se questo si conclude con condanna.
4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in più quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.
5. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
6. Non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.
7. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5 e 6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.
8. E’ computabile nella ferma di leva la licenza di convalescenza accordata ai militari di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari.
9. Non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.
Art. 2029
Luogo di prestazione della ferma di leva
1. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva è assegnato ad unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, o all’estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.
Sezione II
Compiti dei militari in ferma di leva
Art. 2030
Contenuto della ferma di leva
1. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento pratico ed uno di attività operativa.
Art. 2031
Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare
1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
Art. 2032
Impiego dei militari di leva
1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.
2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.
3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.
4. E' vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenze di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finché durano tali esigenze.
Sezione III
Formazione dei militari di leva
Art. 2033
Elevazione culturale e formazione civica
1. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari di leva avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
2. Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il programma di cui al comma 2 comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate e alle norme del diritto penale militare.
4. I parlamentari componenti delle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 2, previa comunicazione al Comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.
5. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al comma 2.
6. Le attività di cui al comma 2 possono essere sospese o ridotte secondo le direttive impartite dal Ministro della difesa se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale ne impediscono il regolare svolgimento.
Art. 2034
Formazione professionale
1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.
2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché ai Presidenti delle giunte regionali.
3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva ai sensi dell’ articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.
Art. 2035
Formazione sportiva
1. L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.
2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.
Sezione IV
Disciplina militare
Art. 2036
Disciplina militare - Rinvio
1. I militari in servizio di leva sono tenuti all’osservanza delle norme di disciplina militare, e sono sottoposti alle relative sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni dettate nel titolo VIII del libro IV, e nelle pertinenti norme regolamentari.
Sezione V
Carriera militare
Art. 2037
Avanzamento
1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione.
Art. 2038
Ferma di leva prolungata su base volontaria
1. In relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, secondo le esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari.
2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.
3. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.
4. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dal Ministero della difesa.
5. Per l'assegnazione ai corsi di cui al comma 4 sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.
7. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
8. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
9. Della possibilità di cui al comma 1 e dei relativi limiti e modalità è data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi.
10. Per il proscioglimento dalla ferma volontaria contratta si applicano le corrispondenti norme di stato.
11. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento previste per i volontari in ferma prefissata si applicano ai militari in ferma di leva prolungata.
12. Il militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
Sezione VI
Disciplina dei diritti durante la leva e dei diritti inerenti la leva
Art. 2039
Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio
1. Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle disposizioni del titolo II del libro VI.
2. Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalità di esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale.
4. Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneità al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1024.
5. Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanità militare.
Art. 2040
Licenze
1. Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa dettata dal presente codice in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
3. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedo della classe di appartenenza. Detti militari vengono segnalati alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
4. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre otto e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativavigente può essere elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo può essere elevato a venticinque giorni.
5. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.
6. Ai militari di leva ai quali è accordata la licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
a) un solo viaggio, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di trecento chilometri;
b) cinque viaggi, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre trecento chilometri.
7. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre seicento chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
9. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
Art. 2041
Militari di leva che sono amministratori locali
1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell’ articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l’espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.
2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l’espletamento del mandato, nei limiti di cui all’articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita.
3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, può essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
Art. 2042
Limiti allo svolgimento di attività sindacale
1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) svolgono attività di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l’uniforme;
d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
Art. 2043
Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare
1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi.
2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell’organo intermedio.
3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l’ultimo degli eletti.
4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l’anno i militari di leva, all’uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell’organizzazione delle Forze armate di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.
Art. 2044
Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare
1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:
a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.
Sezione VII
Formazione e agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare alla vita civile
Art. 2045
Corsi di formazione
1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, che si svolgono nell'ambito territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Art. 2046
Attività sportiva
1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento.
4. I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
6. Le richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di origine vengono inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.
Art. 2047
Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa, in relazione al personale di leva delle Forze armate, comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.
Sezione VIII
Diritti inerenti al lavoro civile
Art. 2048
Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
3. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è affidata all'Ispettorato del lavoro.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.
Art. 2049
Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici
1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.
2. Si applica il comma 3 dell’ articolo 2050.
Art. 2050
Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Art. 2051
Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici
1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 2052
Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.
Sezione IX
Ferma di leva mediante servizio ausiliario
Art. 2053
Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all’articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell’anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda.
2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario.
3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata.
4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall’ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnicoprofessionale della durata prevista dall’ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento.
5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione.
6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari.
7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva.
8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall’ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
Capo VII
Congedi
Sezione I
Congedo illimitato
Art. 2054
Congedo illimitato
1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Art. 2055
Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo
1. Il militare di leva cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, non può essere congedato se non dopo scontata la sanzione.
2. Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito con consegna o con consegna di rigore, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.
3. Il militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle armi con ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei presupposti che, se verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi dell’ articolo 2028, è trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.
Art. 2056
Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all’estero
1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.
2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
Art. 2057
Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale
1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell’ articolo 2026, l’invio in congedo illimitato è sospeso.
Art. 2058
Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri
1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorità suddetta.
2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato più vicino, oppure direttamente all’organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti.
3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco;
b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.
4. I Sindaci e le autorità diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonché tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
Art. 2059
Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato
1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea.
2. I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo.
3. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2060
Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici
1. In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell’anzianità di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050, 2051 e 2052.
2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
3. Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all’articolo 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
4. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
5. Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
6. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso codice.
Art. 2061
Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato
1. I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato servizio come ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi. Resta fermo il divieto di richiamo di coloro che sono, alla data del richiamo, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’ articolo 1929.
Art. 2062
Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia
1. Il Ministro della difesa può escludere dall'obbligo di rispondere al richiamo alle armi i militari delle classi più anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.
Art. 2063
Esenzioni o ritardi dal richiamo
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 2064
Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.
Art. 2065
Chiamata di controllo della forza in congedo
1. Il Ministro della difesa può ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.
2. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.
3. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una località diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.
Sezione II
Anticipazione del congedo illimitato e riduzioni del servizio di leva
Art. 2066
Anticipazione del congedo illimitato d’ufficio
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.
2. Il congedo anticipato può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.
Art. 2067
Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni dell’articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva.
Art. 2068
Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva
1. Il Ministro della difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
Art. 2069
Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari
1. E' in facoltà del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.
Sezione III
Congedo assoluto
Art. 2070
Congedo assoluto
1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Art. 2071
Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra
1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell’ articolo 2026, l’invio in congedo assoluto è sospeso.
Capo VIII
Sanzioni
Sezione I
Disposizioni comuni
Art. 2072
Rinvio ad altre leggi penali
1. Per quanto non previsto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice penale, del codice penale militare di pace, del codice penale militare di guerra, e delle altre leggi penali.
Art. 2073
Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva
1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, né rimanere in tale posizione:
a) gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l’ articolo 2082 per i renitenti;
b) gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;
c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;
d) coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.
Sezione II
Reati relativi alla chiamata alla leva
Art. 2074
Sottrazione alla leva
1. Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.
Art. 2075
Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Art. 2076
Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse
1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Art. 2077
Fraudolenta sostituzione di persona
1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all’articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sé o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all’arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 2078
Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
1. Gli iscritti di leva non ancora arruolati che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Art. 2079
Renitenza alla leva
1. E' considerato renitente alla leva:
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all’articolo 1939, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo disottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall’articolo 2018, comma 4;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall’articolo 2023.
2. La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.
4. Il renitente alla leva è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti:
a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.
6. La reclusione a cui è condannato il renitente che non ha titolo all’eventuale dispensa o all’esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente è inviato in congedo illimitato.
Art. 2080
Liste dei renitenti
1. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.
2. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perché sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati.
3. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.
4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.
Art. 2081
Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti
1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.
2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.
3. Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l’autotutela, la dichiarazione di renitenza.
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria penale ordinaria.
5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio.
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all’articolo 1984.
Art. 2082
Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva
1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell’ articolo 2081, comma 3, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.
2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.
3. Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purché il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.
Art. 2083
Pene per il favoreggiatore del renitente
1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.
2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, è punito con la reclusione da un mese a un anno.
3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.
Art. 2084
Corruzione commessa dal perito sanitario
1. Il medico-chirurgo chiamato ad assistere i Consigli di leva in qualità di perito sanitario, ovvero incaricato di effettuare particolari perizie, il quale riceve doni o accetta promesse per usare favori ad alcuno negli esami a lui affidati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.
2. La pena si applica sia se i doni o le promesse sono stati dall’agente accettati dopo essere stato convocato per assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, sia se l'accettazione ha avuto luogo solo in previsione di tale convocazione.
3. La pena si applica qualunque sia il contenuto del provvedimento del Consiglio di leva per la cui adozione è stato chiesto il parere del perito sanitario.
Art. 2085
Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo
1. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:
a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;
b) effettua trasferimenti di ruoli;
c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall’articolo 2021, comma 2, lettera a);
d) autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;
e) consente riforme;
f) consente esclusioni dal servizio militare;
g) autorizza o ammette alla dispensa;
h) autorizza o ammette all’anticipazione del congedo illimitato;
i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069;
l) dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.
Art. 2086
Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica
1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.
2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.
3. Se è stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Art. 2087
Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
1. Per i delitti di cui agli articoli 2074, 2075 e 2076, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.
Art. 2088
Giurisdizione del giudice ordinario
1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione del giudice penale ordinario.
Sezione III
Reati commessi da militari di leva o da militari in congedo
Art. 2089
Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Art. 2090
Mancanza alla chiamata
1. L’arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari è punito con le pene ivi stabilite.
Art. 2091
Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale
1. Il militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale previsto dall’articolo 2023, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Art. 2092
Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio
1. Il militare in attesa di giudizio perché imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perché imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, è assegnato ed avviato ad un Corpo.
Art. 2093
Giurisdizione del giudice militare
1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare.
Sezione IV
Sanzioni amministrative
Art. 2094
Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera
1. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato che omettono di notificare il cambiamento della propria residenza e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,00 a euro 372,00.
2. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia dell'omissione.
Art. 2095
Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare
1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all’articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.
Art. 2096
Norme applicabili
1. Per quanto non disposto nella presente sezione, agli illeciti amministrativi ivi contemplati si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Titolo III
Servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Capo I
Servizio degli obiettori di coscienza
Art. 2097
Ambito e disciplina applicabile
1. Coloro che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai princìpi fondamentali della Costituzione.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.
3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalità di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2098
Preclusioni all’esercizio dell’obiezione di coscienza
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. A coloro che sono soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Art. 2099
Pubblicità
1. Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all’articolo 1966 è fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art. 2100
Istanza
1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all’articolo 2097 nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2098.
2. Con la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.
Art. 2101
Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva
1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalità di redazione e trasmissione dell’elenco sono specificate con il regolamento.
2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
3. La lista degli obiettori di coscienza può prevedere più contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 2102
Dispense e invii in missioni umanitarie
1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;
d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi.
2. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio può adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.
7. L’obiettore può essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.
9. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10. E' facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d’ufficio o su domanda dell’obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
Art. 2103
Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro
1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli neiconcorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell’ambito di missioni umanitarie all’estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.
Art. 2104
Congedo illimitato
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Art. 2105
Richiamo
1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.
Art. 2106
Incompatibilità
1. L’obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1.
3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare.
Art. 2107
Sanzioni disciplinari
1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.
Art. 2108
Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230;
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile; d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale dell’obiettore.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 2109
Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
Art. 2110
Sanzioni penali
1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. 3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine è di tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
Art. 2111
Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione di coloro che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche coloro che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’ articolo 636, comma 3.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti coloro che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dal presente titolo. E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano a coloro che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’ articolo 636, comma 3.
8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l’arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l’ articolo 636.
Art. 2112
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Capo II
Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero e servizio civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Art. 2113
Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare alla competente autorità militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 2114
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
Libro nono
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
Disposizioni di coordinamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2115
Clausola di corrispondenza
1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
Art. 2116
Clausola di salvaguardia in materia di competenze
1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Capo II
Disposizioni particolari
Sezione I
Organizzazione e funzioni
Art. 2117
Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374
1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.»;
b) il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.»
Art. 2118
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Ordinamento) - 2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.»;
b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.»
Art. 2119
Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242
1. L’ articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, è sostituito dal seguente : «Art .5 - 1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 21 del codice dell’ordinamento militare.»
Art. 2120
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dal codice dell’ordinamento militare.»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il Comitato per la tenuta del registro nazionale è disciplinato dal codice dell’ordinamento militare.»;
c) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Art. 17 (Contributo per l’iscrizione nel registro nazionale) - 1. Il contributo per l’iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell’ordinamento militare.»
Art. 2121
Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace
1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 273 è sostituito dal seguente: «Art. 273 (Reati commessi all’estero o in corso di navigazione) - Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato»;
b) l’articolo 409 è sostituito dal seguente: «Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell’Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell’ordinamento penitenziario comune. La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell’ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull’osservanza delle relative norme e sull’esecuzione della pena militare detentiva»;
c) dopo l’articolo 261-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale»; «Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello) Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l’udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio».
Art. 2122
Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979
1. L’ articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente: «Art. 9 - 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è disciplinato dall’articolo 115 del codice dell’ordinamento militare.».
Art. 2123
Uso dello spazio aereo
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»;
b) l’ articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. Spazio aereo.
1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.»;
c) l’ articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. Traffico aereo civile.
1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all’articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.
2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.»;
d) l’ articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato:
a) il direttore generale dell'Ente nazionale di assistenza al volo;
b) il direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
c) i membri militari di cui all’articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato è assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.».
Art. 2124
Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 dell’ articolo 15 è sostituito dal seguente: «8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice dell’ordinamento militare, nonché al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.».
Art. 2125
Norma di salvaguardia in materia di compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri
1. L’ articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 16. Speciali compiti d’istituto.
L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell’articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell’ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell’ articolo 830 del codice dell’ordinamento militare;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.».
Art. 2126
Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
1. L’ articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all’articolo 205 del codice dell’ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.».
Sezione II
Beni e amministrazione
Art. 2127
Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All’articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nell’articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 le parole «di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare».
2. All’articolo 86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare».
Art. 2128
Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Dopo il comma 10 dell’ articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dalcodice dell’ordinamento militare».
Art. 2129
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
1. All’articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare».
2. L’ articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate».
Art. 2130
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 2, comma 28, è così sostituito: «28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposito ente, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.»;
b) nell’articolo 2, comma 195:
b.1) le parole «comma 190» sono sostituite dalle parole: «comma 2 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare»;
b.2) le parole «comma 189» sono sostituite dalle parole: «comma 1 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare»;
c) nell’articolo 2, comma 196, le parole «comma 190» sono sostituite dalle parole «comma 2 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare».
Art. 2131
Norma di coordinamento in materia di energia
1. Nella rubrica dell’ articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppresse le parole «militari e».
Art. 2132
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza
1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto o dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.
Art. 2133
Permute
1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell’articolo 545.
Art. 2134
Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, il Comando generale della guardia di finanza è autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Sezione III
Ordinamento del personale
Art. 2135
Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV;
b) la sezione IV del capo I del titolo V;
c) l’ articolo 622;
d) l’ articolo 721;
e) gli articoli 878 e 879;
f) l’ articolo 881;
g) l’ articolo 886;
h) l’ articolo 897;
i) l’ articolo 898;
l) l’ articolo 900;
m) l’ articolo 911;
n) l’ articolo 932;
o) l’articolo 938, nonché l’articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all’articolo 909, comma 4, è da intendersi all’articolo 2145, comma 5;
p) l’articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all’articolo 909, comma 4, è da intendersi all’articolo 2145, comma 5;
q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
r) l’articolo 1091, nonché l’articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
s) la sezione IV del capo III del titolo V;
t) la sezione III del capo VII del titolo V;
u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
v) l’ articolo 1076;
z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa) l’ articolo 1394;
bb) il capo XVI del titolo VII;
cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd) il capo XVIII del titolo VII;
ee) il titolo VIII;
ff) l’ articolo 1493;
gg) l’ articolo 2229, comma 6.
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l’ articolo 192;
b) l’ articolo 558.
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell’economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’ articolo 2135.
Art. 2137
Nomina all’impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
1. L’ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio può, entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L’ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. L’ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d’autorità non può fare domanda di impiego civile.
4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l’ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l’idoneità e la meritevolezza dell’ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile.
7. La nomina all’impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.
Art. 2138
Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza
1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito regolamento per il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 2139
Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza
1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell’economia e delle finanze può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, categorie, specialità e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 2140
Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Corpo della Guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo».
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.
Art. 2141
Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.
Art. 2142
Transito nell’impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
1. Il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all’articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 2143
Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L’ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell’ordinamento militare.».
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.
Art. 2144
Cessazione dell’appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
1. L’ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Art. 2145
Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l’ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l’ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all’articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.
Art. 2146
Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza»;
b) l’ articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall’articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell’ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti.
2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.»;
c) l’ articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23 - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il
Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.»;
d) l’ articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.»;
e) l’ articolo 32 è sostituito dal seguente: «Art. 32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero «appuntati e finanzieri», che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare»;
f) l’ articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.
2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l’ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell’economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.»;
g) l’ articolo 35 è sostituito dal seguente: «Art. 35 - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l’ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l’ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.»;
h) l’ articolo 44 è sostituito dal seguente: «Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari»;
i) l’ articolo 52 è sostituito dal seguente: «Art. 52 - 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.».
2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.
Art. 2147
Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri
1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
b) l’ articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
a) marescialli in servizio permanente;
b) marescialli in ferma volontaria;
c) marescialli in congedo;
d) marescialli in congedo assoluto.
2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché, in quanto compatibili, l’ articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell’ordinamento militare.»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa» e «servizio continuativo» riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri» e «servizio permanente».»;
d) l’ articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.
3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti a interruzioni del servizio.
4. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.
5. L’ articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.»;
e) l’ articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.
12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.»;
f) l’ articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 - 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».
2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».»;
g) l’articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente: «Art. 10 - 2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del compimento del 60° anno di età possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell’ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.»;
h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell’ordinamento militare.».
Art. 2148
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
1. Le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», ovunque compaiano nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono sostituite con le parole «Ministro dell’economia e delle finanze».
2. All’articolo 1, comma 1, le parole « decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All’articolo 4, comma 2, le parole «all’articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382» sono sostituite dalle seguenti: «al codice dell’ordinamento militare».
4. All’articolo 5, comma 2, le parole «all’articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382» sono sostituite dalle seguenti: «al codice dell’ordinamento militare».
Art. 2149
Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall’impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:
a) dal Ministro dell’economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale.
2. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
a) al Ministro dell’economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale.
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
a) al Ministro dell’economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli;
b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.
4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l’inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un’inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilità tra:
a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l’autorità competente ai sensi del comma 3 può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti;
b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l’impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l’inchiesta è disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.
6. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorità indicate al comma 2;
b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.
7. Le facoltà previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell’economia e delle finanze o al Comandante generale.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.
Art. 2150
Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 881.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica l’ articolo 804; resta fermo quanto previsto dall’articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 2151
Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile
1. Il comma 1 dell’ articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è così sostituito: «1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.».
Art. 2152
Applicazione dell’ articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
1. Il comma 1-bis dell’ articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell’ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all’atto del definitivo collocamento in congedo».
Sezione IV
Trattamento economico, assistenza e benessere
Art. 2153
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.
Art. 2154
Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783.
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l’ articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2155
Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.
Art. 2156
Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.
Art. 2157
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all’articolo 1798.
Art. 2158
Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
Art. 2159
Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare
1. All’articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l’ articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare».
Art. 2160
Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2161
Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
1. Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.
Art. 2162
Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
1. All’articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,» sono inserite le seguenti: «i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42».
Art. 2163
Estensione dell’indennità di missione all’estero al personale delle Forze di polizia
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1807 si applicano anche al personale delle Forze di polizia.
Art. 2164
Estensione dell’indennità di lungo servizio all’estero
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 2165
Estensione dell’indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1809 si applicano anche al personale dell’Arma dei carabinieri.
Art. 2166
Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
Art. 2167
Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2168
Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell’ articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2169
Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennità operative e relative indennità supplementari, previste per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare.
Art. 2170
Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare è disciplinato dall’articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2171
Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 2172
Competenza statale per gli interventi di protezione sociale
1. Ai sensi dell’ art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 2173
Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell’ articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
Art. 2174
Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all’articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all’articolo 2173;
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l’elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.
Art. 2175
Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le Amministrazioni interessate, in luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 2176
Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Sezione V
Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
Art. 2177
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 2178
Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia
1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all’articolo 1847 e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.
Art. 2179
Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1868, 1869 e 1888.
Art. 2180
Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all’articolo 1880.
Art. 2181
Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo
1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1895.
2. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1882.
Art. 2182
Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio
1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1896.
Art. 2183
Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare
1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
Art. 2184
Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II, ivi comprese le norme sull’indennizzo integrativo, è concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed è esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell’ articolo 1898.
2. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) dirigenza:
1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l’intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori;
b) area terza:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
c) area seconda:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
d) area prima:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a).
3. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria;
b) area terza: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria;
c) area seconda: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria;
d) area prima: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria;
e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
Art. 2185
Personale civile e cittadini italiani esposti all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico
1. La speciale elargizione di cui all’articolo 1907, è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:
a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).
2. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell’articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
Titolo II
Disposizioni transitorie
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2186
Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti
1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.
Art. 2187
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Capo II
Disposizioni particolari
Sezione I
Organizzazione e funzioni
Art. 2188
Ristrutturazione di ruoli e corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizzazione della Difesa previsti dall’abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a:
a) l’unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate;
b) l’unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate;
c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa;
d) l’unificazione dei corpi di una Forza armata.
2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell’unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2189
Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare
1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all'assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonché al loro impiego.
Art. 2190
Unità produttive e industriali dell’Agenzia industrie difesa
1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.
2. L’articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all’Agenzia dell’ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.
Art. 2191
Magistrati militari in posizione di fuori ruolo
1. I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all’atto del rientro in ruolo hanno facoltà di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità:
a) hanno diritto a essere assegnati, anche in soprannumero riassorbibile, a un ufficio giudiziario della stessa sede di servizio, ovvero a altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte;
b) i trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all’interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l’ articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.
Art. 2192
Determinazione della dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.
Sezione II
Beni
Art. 2193
Porti militari
1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dall’articolo 1120 del regolamento.
Art. 2194
Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca
1. Le disposizioni di cui all’articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
Sezione III
Amministrazione e contabilità
Art. 2195
Contributi a favore di Associazioni combattentistiche
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Sezione IV
Personale militare
Parte I
Reclutamento
Art. 2196
Immissioni in ruolo degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.
Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 679, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.
Art. 2198
Regime transitorio del reclutamento dei sergenti
1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.
Art. 2199
Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 2200
Posti non coperti
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 2199 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 2201
Aumento dei posti disponibili
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2199, comma 1, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2200.
Art. 2202
Concorsi per il 2010
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all’articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
2. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.
3. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l’impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
4. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.
5. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
Art. 2203
Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
c) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
d) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 2204
Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti
1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall’articolo 2215.
Art. 2205
Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente
1. Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall’articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.
5. Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
6. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635.
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
Parte II
Formazione
Art. 2206
Accademia dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell’Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell’Esercito;
b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale sono svolti presso l’Accademia militare dell’Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato maggiore dell’Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell’Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell’Accademia.
Parte III
Ruoli e organici
Art. 2207
Adeguamento degli organici
1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell’articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell’articolo 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 2208
Carenze organiche transitorie
1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
Art. 2209
Regime transitorio delle eccedenze organiche
1. Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali
1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell’Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell’Aeronautica militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei carabinieri.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082.
4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b) ufficiali inferiori: 61 anni.
Art. 2211
Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento
1. Le consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a esaurimento delle Forze armate non possono eccedere le dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli speciali.
Art. 2212
Personale stabilizzato dell’Arma dei carabinieri
1. Il personale dell’Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell’ articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.
2. Nell'anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 672, comma 2, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione del comma 1, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
Art. 2213
Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al 2011, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da capitano a tenente colonnello compreso, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali transitati conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base all’articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi per il transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058, commi 4, 5 e 6. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.
Art. 2214
Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2012, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all’articolo 801, comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2213, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
Art. 2215
Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.
Art. 2216
Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno
1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’articolo 2215, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall'articolo 2215, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art. 2217
Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585.
2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall’articolo 585 per l'anno di riferimento.
Art. 2218
Compensazioni organiche per il Corpo delle capitanerie di porto
1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all'articolo 2217, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 2219
Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Finché non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonché del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori.
2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito.
3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Art. 2220
Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri
1. Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di quattro anni.
2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.
3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Art. 2221
Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali
1. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.
3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.
Art. 2222
Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze
1. Il militare, compreso l’appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’ art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.
Parte IV
Stato giuridico
Art. 2223
Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri
1. L’ articolo 907 si applica dal 2013. Fino al 2012 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnicologistico dell’Arma dei carabinieri si applica l’ articolo 906.
Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa
1. L’ammissione alle rafferme di cui all’articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:ù
a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 799.
2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 2225
Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell’entrata in vigore della legge n. 42 del 2000, sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.
Art. 2226
Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore
1. Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all’articolo 679 del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze è equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192.
Art. 2227
Ufficiali dell’arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici
1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all’articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
Art. 2228
Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento
1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all’articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 799, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.
Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria
1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;
i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.
Art. 2231
Risoluzione del rapporto d’impiego
1. Al personale militare si applica la norma sancita dall’articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Parte V
Documentazione personale
Art. 2232
Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
1. I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore al 1978, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall’articolo 1024.
Parte VI
Avanzamento
Art. 2233
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;
c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).
2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
Art. 2234
Regime transitorio dell’avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.
Art. 2235
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano
1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell’avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.
Art. 2236
Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani dell’Esercito italiano
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell’Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento. Le disposizioni di cui all’articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.
2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell’Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all’articolo 2233, comma 1, lettera b).
Art. 2237
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali della Marina militare
1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
Art. 2238
Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani di corvetta
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.
Art. 2239
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare
1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice a) sino all’anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;
b) sino all’anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
2. Fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.
3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
Art. 2240
Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare
1. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare, sino al 2015, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.
Art. 2241
Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento
1. L’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo.
2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.
3. Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 2.
Art. 2242
Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente
1. Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.
Art. 2243
Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2013 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:
a) nella prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell’articolo 1229. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;
b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell’articolo 1229;
c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nell'articolo 1229.
Art. 2244
Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell’articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell’articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all’articolo 1053, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232.
Art. 2245
Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Agli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri l’ articolo 1079 si applica dal 2012.
Art. 2246
Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
1. Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Art. 2247
Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato
1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Art. 2248
Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.
Art. 2249
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei carabinieri
1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianità. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.
Art. 2250
Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento
1. Ferma restando l'anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
Art. 2251
Regime transitorio dell’avanzamento al grado di primo maresciallo
1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall’articolo 1282, commi 3 e 4:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.
Art. 2252
Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall’articolo 814.
2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall’articolo 2209, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall’articolo 1282, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 2253
Regime transitorio per l’attribuzione della qualifica di luogotenente
1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1323, per il conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesto, in base all’indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di seguito riportato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell’ articolo 1323.
4. I marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall’articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo 1324, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di
seguito indicato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.
Art. 2254
Cause impeditive
1. Per il personale di cui all'articolo 2253, sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Art. 2255
Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti
1. Il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, è conseguito, ai sensi dell’ articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 2256
Condizioni particolari per l’avanzamento nella Marina militare
1. I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla metà.
Parte VII
Disciplina militare
Art. 2257
Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza
1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.
Art. 2258
Ordine militare di Savoia
1. L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.
2. I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.
Sezione V
Personale ausiliario delle Forze armate
Art. 2259
Disposizioni provvisorie per i cappellani militari
1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.
3. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.
Sezione VI
Trattamento economico, assistenza e benessere
Art. 2260
Trattamento economico dei volontari in ferma breve
1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.
Art. 2261
Premi residuali agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti.
2. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803.
Art. 2262
Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo
1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti.
3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.
Sezione VII
Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
Art. 2263
Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve
1. Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, l’Amministrazione della difesa provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
Art. 2264
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Al personale militare si applica l’ articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Sezione VIII
Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 2265
Cancellazione della nota di renitenza
1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all’articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 2266
Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria
1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all’articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 2267
Abrogazione per nuova regolamentazione della materia
1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell’articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all’articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell’ articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.
Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3;
2) legge 14 luglio 1907, n. 470;
3) legge 22 giugno 1913, n. 693;
4) regio decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, e legge di conversione 7 giugno 1923, n. 1310;
5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896;
6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495;
7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
8) regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e legge di conversione 21 agosto 1921, n. 1144;
9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626;
10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215;
11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6 e 23;
14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386;
15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;
16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590;
18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645;
19) legge 7 giugno 1923, n. 1310;
20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17, comma 2, limitatamente alle parole «per decreto del Ministro della guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5ª classe»; 17, comma 3, limitatamente alle parole «e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5ª classe»;
22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-bis;
23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225;
24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2;
25) regio decreto 21 dicembre 1924, «Approvazione del testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri»;
26) regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 382 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
27) regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 775 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032;
29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943;
30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
31) regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1909 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
32) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 143 e legge di conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150;
33) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196 e legge di conversione 25 giugno 1926, n. 1262;
34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;
35) regio decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202 e legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149;
36) legge 11 marzo 1926, n. 416;
37) legge 11 marzo 1926, n. 417;
38) regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 855 e legge di conversione 21 novembre 1926, n. 2147;
39) legge 8 luglio 1926, n. 1178;
40) regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345 e legge di conversione 5 agosto 1927, n. 1835;
41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;
42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27;
43) regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285 e legge di conversione 18 dicembre 1927, n. 2431;
44) regio decreto legge 27 marzo 1927, n. 755 e legge di conversione 29 dicembre 1927, n. 2763;
45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429;
46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613;
47) regio decreto legge 19 dicembre 1927, n. 2317 e legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792;
48) legge 12 gennaio 1928, n. 93;
49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
50) regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1446 e legge di conversione 9 dicembre 1928, n. 3327;
51) regio decreto legge 6 settembre 1928, n. 2167 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3204;
52) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3240;
53) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2380 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3091;
54) regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2482 e legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3328;
55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241;
56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli 11 e 115;
57) legge 10 gennaio 1929, n. 59;
58) regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1413 e legge di conversione 23 dicembre 1929, n. 2294;
59) legge 27 marzo 1930, n. 460;
60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
62) legge 3 luglio 1930, n. 1079;
63) legge 10 luglio 1930, n. 1140;
64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563;
65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571;
66) regio decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1510 e legge di conversione 6 gennaio 1931, n. 32;
67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508;
68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
69) legge 1° giugno 1931, n. 886;
70) legge 12 giugno 1931, n. 877;
71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876;
72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
73) legge 24 marzo 1932, n. 453;
74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867;
75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;
76) legge 23 maggio 1932, n. 739;
77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514;
79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613;
81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694;
82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958;
83) regio decreto legge 11 maggio 1933, n. 431 e legge di conversione 8 giugno 1933, n. 788;
84) regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1890;
85) regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 997 e legge di conversione 11 gennaio 1934, n. 34;
86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2;
87) regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1295 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1941;
88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954;
89) regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 46 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 938;
90) legge 22 gennaio 1934, n. 115;
91) legge 22 gennaio 1934, n. 121;
92) regio decreto legge 5 febbraio 1934, n. 264 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 940;
93) regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 781 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 946;
94) regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 730 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 1043;
95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795;
96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
97) legge 7 giugno 1934, n. 899;
98) legge 14 giugno 1934, n. 1015;
99) legge 21 giugno 1934, n. 1093;
100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635;
101) regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1858 e legge di conversione 27 dicembre 1934, n. 2223;
102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250;
103) regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e legge di conversione 13 giugno 1935, n. 1297;
104) regio decreto legge 23 febbraio 1935, n. 115 e legge di conversione 11 aprile 1935, n. 845;
105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376;
106) legge 6 maggio 1935, n. 747;
107) regio decreto legge 31 maggio 1935, n. 752 e legge di conversione 9 gennaio 1936, n. 132;
108) legge 3 giugno 1935, n. 1018;
109) legge 3 giugno 1935, n. 1095;
110) legge 6 giugno 1935, n. 1097;
111) legge 6 giugno 1935, n. 1098;
112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300;
113) regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1902 e legge di conversione 20 gennaio 1936, n. 215;
114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n. 2397 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1826;
115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342;
116) regio decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2353 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 731;
117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143;
118) regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 229 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4;
119) regio decreto legge 27 gennaio 1936, n. 303 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 744;
120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;
121) regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 1030 e legge di conversione 1° febbraio 1937, n. 455;
122) regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913 e legge di conversione 10 febbraio 1937, n. 326;
123) regio decreto legge 27 aprile 1936, n. 1119 e legge di conversione 31 dicembre 1936, n. 2416;
124) legge 2 giugno 1936, n. 1225;
125) legge 2 giugno 1936, n. 1226;
126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444;
127) regio decreto legge 22 ottobre 1936, n. 2134 e legge di conversione 28 aprile 1937, n. 753;
128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2509 e legge di conversione 3 giugno 1937, n. 1318;
129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416;
130) legge 4 gennaio 1937, n. 35;
131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245;
132) regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e legge di conversione 25 giugno 1937, n. 1501;
133) regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 707 e legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2334;
134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894;
135) legge 3 giugno 1937, n. 1166;
136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
137) regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2117 e legge di conversione 4 aprile 1938, n. 468;
138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334;
139) legge 4 gennaio 1938, n. 23;
140) regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744 e legge di conversione 16 febbraio 1939, n. 468;
141) regio decreto legge 17 febbraio 1938, n. 89 e legge di conversione 28 aprile 1938, n. 638;
142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
143) regio decreto legge 14 marzo 1938, n. 882 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2229;
144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;
145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
146) regio decreto legge 17 marzo 1938, n. 891 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 492;
147) regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 782 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 248;
148) regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 216;
149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496;
150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133;
151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;
152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1519 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2168;
153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1525 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 490;
154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741;
155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739;
156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235;
157) legge 19 gennaio 1939, n. 340;
158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204;
159) legge 19 maggio 1939, n. 894;
160) legge 25 maggio 1939, n. 781;
161) legge 6 giugno 1939, n. 985;
162) legge 13 luglio 1939, n. 1154;
163) legge 22 luglio 1939, n. 1180;
164) legge 22 luglio 1939, n. 1225;
165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109;
166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183;
167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
169) legge 6 giugno 1940, n. 730 ;
170) legge 4 aprile 1940, n. 336;
171) legge 9 maggio 1940, n. 368;
172) legge 9 maggio 1940, n. 371;
173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13;
174) legge 23 maggio 1940, n. 649;
175) legge 6 giugno 1940, n. 595;
176) legge 6 giugno 1940, n. 733;
177) legge 14 giugno 1940, n. 863;
178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
179) legge 1 luglio 1940, n. 935;
180) legge 6 luglio 1940, n. 1040;
181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5;
182) legge 12 luglio 1940, n. 1139;
183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;
184) legge 25 agosto 1940, n. 1302;
185) legge 25 agosto 1940, n. 1382;
186) legge 4 settembre 1940, n. 1422;
187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669;
188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549;
189) legge 21 novembre 1940, n. 1735;
190) legge 28 novembre 1940, n. 1773;
191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
192) legge 27 gennaio 1941, n. 285;
193) regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 e legge di conversione 10 maggio 1943, n. 507;
194) legge 19 maggio 1941, n. 626;
195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688;
196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161;
197) legge 25 luglio 1941, n. 1136;
198) legge 25 luglio 1941, n. 883;
199) legge 29 agosto 1941, n. 1052;
200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e testo allegato, parte prima e parte terza;
201) regio decreto legge 2 dicembre 1941, n. 1670 e legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1819;
202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601;
203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3;
204) legge 22 gennaio 1942, n. 104;
205) legge 24 marzo 1942, n. 370;
206) legge 24 marzo 1942, n. 479;
207) legge 26 marzo 1942, n. 371;
208) legge 12 maggio 1942, n. 797;
209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68;
210) legge 27 giugno 1942, n. 897;
211) legge 27 giugno 1942, n. 924;
212) legge 27 giugno 1942, n. 976;
213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229;
214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356;
215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357;
216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547;
217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690;
218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717;
219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755;
220) legge 11 gennaio 1943, n. 36;
221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127;
222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38;
223) legge 15 marzo 1943, n. 187;
224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437;
225) legge 31 maggio 1943, n. 614;
226) regio decreto legge 13 marzo 1944, n. 85 e legge di conversione 5 maggio 1949, n. 178;
227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571;
231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385;
232) decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;
233) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401;
234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30;
235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53;
236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81;
237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346;
240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567;
241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497;
242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568;
243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429;
244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663;
245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618;
246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535;
247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603;
248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41;
249) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580;
250) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615;
251) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772;
252) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 1372;
253) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890;
254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73;
255) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348;
257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319;
258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;
259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;
260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588;
261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530;
263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;
264) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86;
265) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238;
266) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303;
267) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358;
268) (Abrogato)
269) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736;
270) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 533;
271) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4;
272) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 66;
273) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 129;
274) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 150;
275) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 165;
276) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168;
277) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 264;
278) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;
279) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 697;
280) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30;
281) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
282) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115;
283) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136;
284) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1205;
285) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 agosto 1947, n. 1060;
286) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72;
287) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428;
288) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
289) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354;
290) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1605;
291) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768;
292) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305;
293) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627;
294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;
295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196;
296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30;
297) (Abrogato)
298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, ratificato con legge 18 dicembre 1951, n. 1574;
301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011;
302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611;
303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181;
304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955;
305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054;
306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614;
307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037;
309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814;
310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770;
311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147;
312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247;
313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668;
314) legge 26 gennaio 1949, n. 20;
315) legge 29 marzo 1949, n. 164;
316) legge 21 aprile 1949, n. 185;
317) legge 21 aprile 1949, n. 257;
318) legge 29 aprile 1949, n. 221;
319) legge 16 giugno 1949, n. 332;
320) legge 29 luglio 1949, n. 839;
321) legge 26 ottobre 1949, n. 915;
322) legge 23 dicembre 1949, n. 949;
323) legge 5 gennaio 1950, n. 44;
324) legge 19 maggio 1950, n. 433;
325) legge 9 giugno 1950, n. 449;
326) legge 9 giugno 1950, n. 519;
327) legge 8 luglio 1950, n. 688;
328) legge 8 luglio 1950, n. 728;
329) legge 28 luglio 1950, n. 540;
330) legge 28 luglio 1950, n. 624;
331) legge 10 agosto 1950, n. 667;
332) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;
333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4;
334) legge 21 ottobre 1950, n. 990;
335) legge 4 novembre 1950, n. 976;
336) legge 9 novembre 1950, n. 977;
337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097;
338) legge 9 gennaio 1951, n. 167;
339) legge 9 gennaio 1951, n. 204;
340) legge 2 aprile 1951, n. 299;
341) legge 10 aprile 1951 n. 287: articolo 12, lettera b), limitatamente alle parole «alle forze armate dello Stato ed»;
342) legge 4 maggio 1951, n. 306;
343) legge 4 maggio 1951, n. 570;
344) legge 4 maggio 1951, n. 571;
345) legge 21 maggio 1951, n. 513;
346) legge 26 maggio 1951, n. 404;
347) legge 5 luglio 1951, n. 626;
348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2;
349) legge 10 agosto 1951, n. 475;
350) legge 22 agosto 1951, n. 1064;
351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616;
352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565;
353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666;
354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
355) legge 8 gennaio 1952, n. 15;
356) legge 8 gennaio 1952, n. 27;
357) legge 18 gennaio 1952, n. 43;
358) legge 1 marzo 1952, n. 157;
359) legge 29 marzo 1952, n. 337;
360) legge 29 marzo 1952, n. 338;
361) legge 29 marzo 1952, n. 667;
362) legge 5 maggio 1952, n. 521;
363) legge 27 maggio 1952, n. 648;
364) legge 13 giugno 1952, n. 698;
365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021;
366) legge 1 luglio 1952, n. 878;
367) legge 5 luglio 1952, n. 989;
368) legge 25 luglio 1952, n. 1113;
369) legge 30 luglio 1952, n. 1116;
370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785;
371) legge 3 novembre 1952, n. 1789;
372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084;
374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085;
375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089;
376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099;
377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
378) legge 30 gennaio 1953, n. 141;
379) legge 31 gennaio 1953, n. 72;
380) legge 31 gennaio 1953, n. 78;
381) legge 24 febbraio 1953, n. 108;
382) legge 24 febbraio 1953, n. 109;
383) legge 6 marzo 1953, n. 178;
384) legge 27 marzo 1953, n. 259;
385) legge 17 dicembre 1953, n. 953;
386) legge 27 dicembre 1953, n. 946;
387) legge 27 dicembre 1953, n. 993;
388) legge 20 marzo 1954, n. 72;
389) legge 8 aprile 1954, n. 124;
390) legge 10 aprile 1954, n. 113, escluso l’articolo 68;
391) legge 10 aprile 1954, n. 114;
392) legge 7 maggio 1954, n. 203;
393) legge 15 maggio 1954, n. 266;
394) legge 15 maggio 1954, n. 267;
395) legge 15 maggio 1954, n. 277;
396) legge 19 maggio 1954, n. 275;
397) legge 25 maggio 1954, n. 329;
398) legge 22 giugno 1954, n. 391;
399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19;
400) legge 31 luglio 1954, n. 599, escluso l’articolo 32;
401) legge 9 agosto 1954, n. 659;
402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015;
403) legge 5 gennaio 1955, n. 14;
404) legge 9 marzo 1955, n. 286;
405) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: articolo 16;
406) legge 3 maggio 1955, n. 370;
407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106;
408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061;
409) legge 9 novembre 1955, n. 1176;
410) legge 12 novembre 1955, n. 1137;
411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305;
412) legge 9 gennaio 1956, n. 25;
413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
414) legge 23 febbraio 1956, n. 118;
415) legge 25 febbraio 1956, n. 121 ;
416) legge 23 marzo 1956, n. 185;
417) legge 3 maggio 1956, n. 487;
418) legge 16 maggio 1956, n. 496;
419) legge 14 giugno 1956, n. 610;
420) legge 20 giugno 1956, n. 612;
421) legge 31 luglio 1956, n. 917;
422) legge 8 novembre 1956, n. 1327;
423) legge 27 novembre 1956, n. 1368;
424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448;
425) legge 3 gennaio 1957, n. 1;
426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: articolo 352;
427) legge 3 febbraio 1957, n. 34;
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera h); 38, lettera c);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431) legge 4 aprile 1957, n. 238;
432) legge 11 aprile 1957, n. 246;
433) legge 25 aprile 1957, n. 308;
434) legge 25 aprile 1957, n. 313;
435) (Eliminato)
436) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: articoli 6 e 8;
437) legge 7 ottobre 1957, n. 968;
438) legge 7 ottobre 1957, n. 969;
439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197;
440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248;
441) legge 18 febbraio 1958, n. 112;
442) legge 18 febbraio 1958, n. 160;
443) legge 27 febbraio 1958, n. 166;
444) legge 27 febbraio 1958, n. 205;
445) legge 27 febbraio 1958, n. 295;
446) legge 4 marzo 1958, n. 168;
447) legge 6 marzo 1958, n. 192;
448) legge 6 marzo 1958, n. 247;
449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6;
450) legge 13 marzo 1958, n. 203;
451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2;
452) legge 3 aprile 1958, n. 472;
453) legge 3 aprile 1958, n. 473;
454) legge 2 febbraio 1959, n. 49;
455) legge 3 aprile 1959, n. 154;
456) legge 15 maggio 1959, n. 367;
457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1;
458) legge 22 maggio 1959, n. 397;
459) legge 3 giugno 1959, n. 403;
460) legge 11 giugno 1959, n. 353;
461) legge 30 giugno 1959, n. 488;
462) legge 7 luglio 1959, n. 479;
463) legge 14 luglio 1959, n. 494;
464) legge 24 luglio 1959, n. 698;
465) legge 24 luglio 1959, n. 701;
466) legge 30 luglio 1959, n. 694;
467) legge 19 ottobre 1959, n. 946;
468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037;
469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095;
470) legge 26 febbraio 1960, n. 165;
471) legge 16 settembre 1960, n. 1015;
472) legge 22 settembre 1960, n. 1031;
473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191;
474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20;
475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479;
476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597;
477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577;
478) legge 2 febbraio 1961, n. 30;
479) legge 5 marzo 1961, n. 212;
480) legge 9 marzo 1961, n. 202;
481) legge 14 marzo 1961, n. 131;
482) legge 14 marzo 1961, n. 132;
483) legge 28 maggio 1961, n. 458;
484) legge 1 giugno 1961, n. 512;
485) legge 8 giugno 1961, n. 509;
486) legge 27 giugno 1961, n. 550;
487) legge 29 giugno 1961, n. 575;
488) legge 29 giugno 1961, n. 577;
489) legge 8 luglio 1961, n. 642;
490) legge 8 luglio 1961, n. 643;
491) legge 8 luglio 1961, n. 645;
492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163;
493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8;
495) legge 22 novembre 1961, n. 1291;
496) legge 24 novembre 1961, n. 1298;
497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6;
498) legge 25 gennaio 1962, n. 24;
499) legge 25 gennaio 1962, n. 26;
500) legge 12 aprile 1962, n. 183;
501) legge 24 aprile 1962, n. 192;
502) legge 24 aprile 1962, n. 193;
503) legge 25 maggio 1962, n. 417;
504) legge 23 giugno 1962, n. 882;
505) legge 23 giugno 1962, n. 883;
506) legge 18 luglio 1962, n. 1112;
507) legge 2 agosto 1962, n. 1331;
508) legge 16 agosto 1962, n. 1303;
509) legge 27 settembre 1962, n. 1419;
510) legge 29 settembre 1962, n. 1483;
511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499;
512) legge 5 novembre 1962, n. 1695;
513) legge 14 novembre 1962, n. 1591;
514) legge 16 novembre 1962, n. 1622;
515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841;
518) legge 26 gennaio 1963, n. 41;
519) legge 26 gennaio 1963, n. 52;
520) legge 30 gennaio 1963, n. 43;
521) legge 3 febbraio 1963, n. 101;
522) legge 4 febbraio 1963, n. 95;
523) legge 9 febbraio 1963, n. 248;
524) legge 18 febbraio 1963, n. 165;
525) legge 21 febbraio 1963, n. 249;
526) legge 21 febbraio 1963, n. 326;
527) legge 21 febbraio 1963, n. 356;
528) legge 21 febbraio 1963, n. 358;
529) legge 2 marzo 1963, n. 308 ;
530) legge 5 marzo 1963, n. 284;
531) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;
532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431;
533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l’ articolo 6;
534) legge 14 febbraio 1964, n. 47;
535) decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
536) legge 23 marzo 1964, n. 151;
537) legge 19 maggio 1964, n. 345;
538) legge 10 giugno 1964, n. 447;
539) legge 5 luglio 1964, n. 626;
540) legge 29 settembre 1964, n. 860;
541) legge 18 novembre 1964, 1249;
542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058;
543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148;
544) legge 18 novembre 1964, n. 1250;
545) legge 18 novembre 1964, n. 1251;
546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
547) legge 5 febbraio 1965, n. 26;
548) legge 1 marzo 1965, n. 122;
549) legge 30 marzo 1965, n. 331;
550) legge 6 aprile 1965, n. 235;
551) legge 14 maggio 1965, n. 497;
552) (Abrogato)
553) legge 26 giugno 1965, n. 807;
554) legge 26 giugno 1965, n. 808;
555) legge 26 giugno 1965, n. 809;
556) legge 26 giugno 1965, n. 810;
557) legge 26 giugno 1965, n. 813;
558) legge 5 luglio 1965, n. 811;
559) legge 5 luglio 1965, n. 814;
560) legge 14 luglio 1965, n. 900;
561) legge 21 luglio 1965, n. 934;
562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
564) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
565) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
566) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
567) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484;
569) legge 31 gennaio 1966, n. 30;
570) legge 31 marzo 1966, n. 172;
571) legge 31 marzo 1966, n. 259;
572) legge 8 giugno 1966, n. 433;
573) legge 11 maggio 1966, n. 334;
574) legge 11 maggio 1966, n. 367;
575) legge 1 luglio 1966, n. 532;
576) legge 1 luglio 1966, n. 537;
577) legge 6 agosto 1966, n. 647;
578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066;
579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111;
580) legge 11 aprile 1967, n. 233;
581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3;
582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850;
583) legge 21 giugno 1967, n. 470;
584) legge 27 giugno 1967, n. 534;
585) legge 9 luglio 1967, n. 564;
586) legge 9 ottobre 1967, n. 913;
587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080;
588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261;
590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262;
591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10;
592) legge 2 febbraio 1968, n. 63;
593) legge 12 marzo 1968, n. 290;
594) legge 14 marzo 1968, n. 272;
595) legge 14 marzo 1968, n. 273;
596) (Abrogato)
597) legge 18 marzo 1968, n. 275;
598) legge 18 marzo 1968, n. 276;
599) legge 18 marzo 1968, n. 353;
600) legge 18 marzo 1968, n. 356;
601) legge 28 marzo 1968, n. 371;
602) legge 2 aprile 1968, n. 485;
603) legge 2 aprile 1968, n. 486;
604) legge 2 aprile 1968, n. 487;
605) legge 24 gennaio 1969, n. 1;
606) legge 10 marzo 1969, n. 79;
607) legge 21 marzo 1969, n. 97;
608) legge 21 marzo 1969, n. 98;
609) legge 2 maggio 1969, n. 304;
610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2;
611) legge 26 maggio 1969, n. 260;
612) legge 26 maggio 1969, n. 310;
613) legge 10 giugno 1969, n. 309;
614) legge 20 giugno 1969, n. 333;
615) legge 25 giugno 1969, n. 334;
616) legge 10 luglio 1969, n. 375;
617) legge 1 ottobre 1969, n. 697;
618) legge 1 ottobre 1969, n. 698;
619) legge 13 ottobre 1969, n. 744;
620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6;
621) legge 30 ottobre 1969, n. 943;
622) legge 7 novembre 1969, n. 832;
623) legge 26 novembre 1969, n. 934;
624) legge 26 novembre 1969, n. 937;
625) legge 26 novembre 1969, n. 938;
626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017;
627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021;
628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022;
629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
630) legge 22 dicembre 1969, n. 967, escluso l’articolo 1;
631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014;
632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015;
633) legge 11 febbraio 1970, n. 56;
634) legge 10 maggio 1970, n. 288;
635) legge 10 maggio 1970, n. 316;
636) legge 11 maggio 1970, n. 289;
637) legge 25 maggio 1970, n. 363;
638) legge 3 ottobre 1970, n. 741;
639) legge 28 ottobre 1970, n. 822;
640) legge 30 novembre 1970, n. 953;
641) legge 3 dicembre 1970, n. 995;
642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: articolo 30;
644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5;
645) legge 3 marzo 1971, n. 96;
646) legge 25 marzo 1971, n. 185;
647) legge 31 marzo 1971, n. 214;
648) legge 3 maggio 1971, n. 301;
649) legge 11 maggio 1971, n. 421;
650) legge 18 giugno 1971, n. 449;
651) legge 22 luglio 1971, n. 536;
652) legge 9 ottobre 1971, n. 908;
653) legge 20 ottobre 1971, n. 915;
654) legge 26 ottobre 1971, n. 916;
655) legge 29 ottobre 1971, n. 881;
656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082;
657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098;
658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090;
659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155;
660) legge 6 dicembre 1972, n. 786;
661) legge 15 dicembre 1972, n. 772;
662) legge 5 marzo 1973, n. 29;
663) legge 5 marzo 1973, n. 60;
664) legge 19 marzo 1973, n. 70;
665) legge 16 aprile 1973, n. 174;
666) legge 16 aprile 1973, n. 175;
667) legge 5 giugno 1973, n. 299;
668) legge 5 giugno 1973, n. 319;
669) legge 5 giugno 1973, n. 320;
670) legge 5 giugno 1973, n. 339;
671) legge 6 giugno 1973, n. 313;
672) legge 6 giugno 1973, n. 324;
673) legge 6 giugno 1973, n. 325;
674) legge 14 giugno 1973, n. 404;
675) legge 30 luglio 1973, n. 489;
676) legge 4 agosto 1973, n. 520;
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) legge 27 ottobre 1973, n. 629;
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3;
681) legge 22 novembre 1973 n. 873;
682) legge 10 dicembre 1973, n. 804;
683) legge 18 dicembre 1973, n. 855;
684) legge 18 dicembre 1973, n. 857;
685) legge 18 dicembre 1973, n. 858;
686) legge 20 dicembre 1973, n. 824;
687) legge 22 dicembre 1973, n. 825;
688) legge 27 dicembre 1973, n. 838;
689) legge 27 dicembre 1973, n. 875;
690) legge 27 dicembre 1973, n. 934;
691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli: 8, commi 2, secondo periodo, 3, lettera a), limitatamente alle parole «nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualità di richiamati senza assegni», e 4; 22; 31; 55; 56; 57; 59; 60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172;
692) legge 30 gennaio 1974, n. 12;
693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4;
694) legge 27 febbraio 1974, n. 69;
695) legge 6 aprile 1974, n. 113;
696) legge 16 aprile 1974, n. 173;
697) legge 21 maggio 1974, n. 249;
698) legge 18 giugno 1974, n. 257;
699) legge 26 luglio 1974, n. 330;
700) legge 21 dicembre 1974, n. 699;
701) legge 21 dicembre 1974, n. 703;
702) legge 2 agosto 1974, n. 389;
703) legge 24 dicembre 1974, n. 695;
704) legge 29 gennaio 1975, n. 14;
705) legge 22 marzo 1975, n. 57;
706) legge 2 aprile 1975, n. 108;
707) legge 27 maggio 1975, n. 178;
708) legge 31 maggio 1975, n. 191;
709) legge 15 luglio 1975, n. 390;
710) legge 26 luglio 1975, n. 385;
711) legge 29 luglio 1975, n. 392;
712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3;
713) legge 20 ottobre 1975, n. 528;
714) legge 15 novembre 1975, n. 609: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall’Arma dei carabinieri e»;
715) legge 18 novembre 1975, n. 590;
716) legge 26 novembre 1975, n. 622;
717) legge 28 novembre 1975, n. 624;
718) legge 2 dicembre 1975, n. 626;
719) legge 5 dicembre 1975, n. 704;
720) legge 5 dicembre 1975, n. 719;
721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli: 88; 89; 89-bis; 89-ter; 89-quater; 89- quinquies; 99, comma 4, limitatamente alle parole «armate e»;
722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18;
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;
724) legge 10 maggio 1976, n. 347;
725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di conversione 22 maggio 1976, n. 392;
726) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 e legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3;
727) legge 24 dicembre 1976, n. 898;
728) legge 16 febbraio 1977, n. 38;
729) legge 21 aprile 1977, n. 163;
730) legge 2 maggio 1977, n. 186;
731) legge 2 maggio 1977, n. 189;
732) legge 16 maggio 1977, n. 228;
733) legge 1 giugno 1977, n. 337;
734) legge 9 giugno 1977, n. 338;
735) legge 16 giugno 1977, n. 372;
736) legge 24 settembre 1977, n. 717;
737) legge 28 settembre 1977, n. 736;
738) legge 22 novembre 1977, n. 890;
739) legge 1 dicembre 1977, n. 907;
740) legge 20 dicembre 1977, n. 965;
741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;
742) legge 27 aprile 1978, n. 181;
743) legge 27 aprile 1978, n. 183;
744) legge 11 luglio 1978, n. 382;
745) legge 18 agosto 1978, n. 497;
746) legge 5 dicembre 1978, n. 786;
747) decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 e legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 52;
748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6, lettera v) e lettera z), limitatamente alle parole «le Forze armate ed»; 32, comma 4; 47, comma 11;
749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2;
750) legge 8 gennaio 1979, n. 4;
751) legge 8 gennaio 1979, n. 5;
752) legge 26 ottobre 1979, n. 560;
753) legge 24 dicembre 1979, n. 671;
754) legge 24 dicembre 1979, n. 674;
755) legge 10 gennaio 1980, n. 1;
756) legge 22 gennaio 1980, n. 12;
757) legge 11 febbraio 1980, n. 22;
758) legge 19 marzo 1980, n. 79;
759) legge 22 maggio 1980, n. 210;
760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5;
761) legge 4 luglio 1980, n. 318;
762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151;
763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: articolo 105;
764) legge 8 agosto 1980, n. 435;
765) legge 20 settembre 1980, n. 574;
766) decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-decies;
767) legge 22 dicembre 1980, n. 912;
768) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
769) legge 20 febbraio 1981, n. 30;
770) legge 20 febbraio 1981, n. 31;
771) legge 25 febbraio 1981, n. 63;
772) legge 28 febbraio 1981, n. 47;
773) legge 30 marzo 1981, n. 122;
774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3;
775) legge 27 aprile 1981, n. 191;
776) legge 7 maggio 1981, n. 180;
777) legge 11 maggio 1981, n. 192;
778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68;
779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di conversione 13 luglio 1981, n. 380;
780) legge 25 maggio 1981, n. 280;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
782) legge 3 giugno 1981, n. 308;
783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22;
784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458;
785) legge 4 luglio 1981, n. 418;
786) legge 20 luglio 1981, n. 382;
787) legge 5 agosto 1981, n. 440;
788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4;
789) legge 6 ottobre 1981, n. 560;
790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2;
791) legge 22 gennaio 1982, n. 6;
792) legge 26 gennaio 1982, n. 21;
793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93;
794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-ter;
795) (Abrogato)
796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686;
797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di conversione 29 novembre 1982, n.
883: articolo 3-octies;
798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21;
799) legge 28 aprile 1983, n. 173;
800) legge 10 maggio 1983, n. 186;
801) legge 10 maggio 1983, n. 187;
802) legge 10 maggio 1983, n. 188;
803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da 24 a 30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate;
804) legge 20 febbraio 1984, n. 11;
805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8;
806) legge 3 aprile 1984, n. 63;
807) legge 12 aprile 1984, n. 66;
808) legge 12 aprile 1984, n. 67;
809) legge 11 maggio 1984, n. 134;
810) legge 4 luglio 1984, n. 324;
811) legge 18 luglio 1984, n. 349;
812) legge 4 agosto 1984, n. 429;
813) legge 6 agosto 1984, n. 456;
814) legge 1 ottobre 1984, n. 637;
815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
816) D.P.R. 6 novembre 1984, n. 850 ;
817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
818) legge 22 dicembre 1984, n. 873;
819) legge 6 febbraio 1985, n. 16;
820) legge 2 marzo 1985, n. 60;
821) legge 4 aprile 1985, n. 123;
822) legge 25 giugno 1985, n. 342;
823) legge 4 luglio 1985, n. 353;
824) legge 24 luglio 1985, n. 410;
825) legge 23 dicembre 1985, n. 783;
826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
827) legge 24 gennaio 1986, n. 17;
828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6;
829) legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3;
830) legge 25 marzo 1986, n. 83;
831) legge 19 maggio 1986, n. 224;
832) legge 6 giugno 1986, n. 254;
833) legge 21 giugno 1986, n. 304;
834) legge 2 luglio 1986, n. 332;
835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3;
836) legge 4 ottobre 1986, n. 724;
837) legge 7 ottobre 1986, n. 654;
838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56;
839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897;
840) legge 24 dicembre 1986, n. 958;
841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35;
842) legge 10 marzo 1987, n. 100;
843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402;
844) decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 e legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7;
845) decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole «, dell’Arma dei carabinieri», «, il Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno», «, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri», comma 2, limitatamente alle parole «, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno per il personale dell’Arma dei carabinieri», comma 3, limitatamente alle parole «, al Comando generale dell’Arma dei carabinieri»;
846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di conversione 11 marzo 1988, n. 74;
847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di conversione 5 agosto 1988, n. 332;
848) legge 30 settembre 1988, n. 425;
849) legge 4 ottobre 1988, n. 436;
850) legge 16 dicembre 1988, n. 538;
851) legge 27 dicembre 1988, n. 557;
852) legge 27 dicembre 1988, n. 558;
853) legge 30 dicembre 1988 n. 561;
854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1;
855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4; 5; 6; 12; 14; 15; 27; tabella A;
856) legge 3 febbraio 1989, n. 38;
857) legge 27 febbraio 1989, n. 79;
858) legge 27 febbraio 1989, n. 82;
859) legge 3 maggio 1989, n. 167;
860) decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 e legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374;
861) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
862) legge 13 febbraio 1990, n. 23;
863) legge 13 febbraio 1990, n. 25;
864) legge 19 marzo 1990, n. 50;
865) legge 9 aprile 1990, n. 88;
866) legge 9 aprile 1990, n. 89;
867) legge 2 maggio 1990, n. 104;
868) legge 25 maggio 1990, n. 131;
869) legge 7 giugno 1990, n. 144;
870) legge 23 giugno 1990, n. 169;
871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2 e 3;
872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;
873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2;
874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: articoli 107, 108,109, 110, 111, 112, 124, comma 4, limitatamente alle parole «armate e»;
875) legge 6 novembre 1990, n. 325;
876) legge 27 dicembre 1990, n. 404;
877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88;
878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
879) legge 10 aprile 1991, n. 124;
880) legge 12 aprile 1991, n. 131;
881) legge 27 maggio 1991, n. 168;
882) legge 27 giugno 1991, n. 199;
883) legge 6 agosto 1991, n. 255;
884) legge 11 agosto 1991, n. 269;
885) legge 11 agosto 1991, n. 270;
886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4;
887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7;
888) legge 31 dicembre 1991, n. 437;
889) legge 31 gennaio 1992, n. 64;
890) legge 31 gennaio 1992, n. 159;
891) legge 14 febbraio 1992, n. 189;
892) legge 17 febbraio 1992, n. 190;
893) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli: 2, comma 5, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e 5, lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole «ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare»; 26, comma 4, limitatamente alle parole «e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.»; 35, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole «, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale»; 38, comma 11;
894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386;
895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3;
896) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: articolo 8-quinquies, commi 2-bis e 2-ter;
897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424;
898) legge 23 dicembre 1993, n. 559: articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole «militare e civile delle Forze armate,»;
899) legge 23 dicembre 1993, n. 577;
900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3, comma 65; 9, comma 7;
901) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125;
902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 151;
903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443;
904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4;
905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di conversione 3 agosto 1994, n. 482;
906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 599;
907) decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12;
908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9;
909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2;
910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7;
911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di conversione 13 luglio 1995, n. 285;
914) legge 8 agosto 1995, n. 350;
915) legge 28 dicembre 1995, n. 549 : articolo 1, commi 1, 2 e 3;
916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13.
917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;
918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-bis; 1-ter; 2, comma 1; 4-bis;
919) decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 e legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4;
920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-bis, comma 14;
921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2;
922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653;
923) decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 e legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-bis;
924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118; 2, commi 93 e 94; 3, comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dismissioni della difesa;
925) decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3;
926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72;
927) legge 18 febbraio 1997, n. 25;
928) legge 28 marzo 1997, n. 85, escluso l’ articolo 6;
929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis;
930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239;
932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260;
933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di conversione 28 agosto 1997, n. 282;
934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-ter;
937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3;
938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 a esclusione del comma 5 dell’articolo 4;
939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
940) legge 18 dicembre 1997, n. 439;
941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15; 17, comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11;
942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498;
944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505;
946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42;
947) legge 13 marzo 1998, n. 50;
948) legge 24 giugno 1998, n. 206 ;
949) legge 11 giugno 1998, n. 205;
950) legge 26 giugno 1998, n. 199;
951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20;
952) legge 22 luglio 1998, n. 254;
953) legge 3 agosto 1998, n. 270;
954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44; 50, comma 1, lettera h);
955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77;
957) legge 12 marzo 1999 n. 68: articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole «e della difesa nazionale»;
958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6- bis e 6- ter;
959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-bis;
960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62;
961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di conversione 2 agosto 1999, n. 269;
962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4, 6, escluso l’ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5, limitatamente alle parole «delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e», «del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,» e «dei Ministri interessati,»; 15; 16, commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle parole «di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,»;
963) legge 2 agosto 1999, n. 276;
964) legge 2 agosto 1999, n. 277;
965) legge 17 agosto 1999, n. 301;
966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articoli: 35, comma 3, limitatamente alle parole «d’intesa con il Ministro della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità militare e,» e alle parole «sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministro della difesa»; 42;
967) legge 14 ottobre 1999, n. 365;
968) legge 20 ottobre 1999, n. 380;
969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487;
970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo periodo;
971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12;
972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44;
973) legge 11 gennaio 2000, n. 4;
974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24;
975) legge 28 febbraio 2000, n. 42: articoli 1, 2 e 4;
976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli: 1; 2; 6, comma 4, limitatamente alle parole «delle Forze armate»; 6, comma 5, lettere a), c), d) ed e); 7; 9;
977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228;
978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;
979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216;
980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole «Nell’assegnazione» sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo;
981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16;
982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4;
984) legge 14 novembre 2000, n. 331;
985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alle parole «decreto del Ministro della difesa o» e alle parole «delle Forze armate,»; 63, comma 2, limitatamente alle parole «del Ministro della difesa o»; 63, comma 3, limitatamente alle parole «delle Forze armate»; 145, comma 4;
986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27, a esclusione dell’articolo 4-bis;
987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5;
988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17;
989) legge 8 gennaio 2001, n. 2;
990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
992) legge 7 marzo 2001, n. 61;
993) (Abrogato)
994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;
995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6;
996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3;
997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;
998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 23, commi 4, 5 e 6, 24, commi 4-bis e 6, 25, commi 1, 5-bis e 7, 26,commi 4-ter e 4-quater;
999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339;
1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406;
1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter;
1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6, escluso l'articolo 9;
1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21;
1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;
1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484;
1006) legge 15 marzo 2002, n. 37;
1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116;
1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2;
1009) legge 6 novembre 2002, n. 267;
1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8;
1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295;
1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2;
1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42;
1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14;
1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4;
1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
1017) legge 11 agosto 2003, n. 231, a esclusione dell’articolo 14;
1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies; 27, commi 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater;
1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4;
1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365;
1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma 70; 4, comma 179;
1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68, a esclusione dell’articolo 1-bis;
1023) legge 2 marzo 2004, n. 62;
1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7;
1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8;
1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207;
1027) legge 14 luglio 2004, n. 178;
1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell’ articolo 10;
1029) legge 23 agosto 2004, n. 226;
1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-quater;
1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2;
1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299;
1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest’ultimo limitatamente alle parole «e del carabiniere» e «e di 1.400 carabinieri»;
1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell’ articolo 4-bis, comma 2;
1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-vicies;
1036) legge 21 marzo 2005, n. 39;
1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-bis; 8-ter; 8-quater;
1038) legge 31 marzo 2005, n. 48;
1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b);
1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157;
1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4;
1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12;
1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-bis;
1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200;
1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3;
1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216;
1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24;
1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;
1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi: 29; 40 dalle parole «la restante parte…» fino alla fine del periodo; 482; 568; 569; 570; 571;
1051) decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli: 4; 4-bis; 4-quater, commi 1, 2 e 3, dalle parole «la restante parte…» fino alla fine del periodo; 39-vicies bis; 39-vicies semel, commi 38, 40 e 42;
1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34;
1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79;
1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3;
1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33 e 34;
1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell’ articolo 1;
1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3;
1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275;
1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all’inserimento del comma 15-ter nell’articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330;
1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2;
1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52: articolo 1, comma 2, lettera c);
1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9;
1063) legge 2 agosto 2007, n. 130;
1064) (Abrogato)
1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, articoli: 2-ter; 2-quater; 2-quinques; 2-sexies;
1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli: 1, commi 181, 320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 230, 387, 458, 459, 460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93;
1067) decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2; 2, comma 4; 34-bis;
1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2;
1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6; 16 Numero eliminato da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229
1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129: articolo 4-septies, comma 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo;
1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-bis; 60, commi 8-bis e 12; 65;
1072) decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 e legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell’ articolo 2;
1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186: articolo 2;
1074) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 e legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1;
1075) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26, comma 1, secondo periodo;
1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;
1077) decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-bis;
1078) decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, articoli: 16, comma 2-bis; 23, commi 17, 18 e 19;
1079) legge 10 luglio 2009, n. 93;
1080) legge 23 luglio 2009, n. 99, articoli: 27, comma 5; 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7;
1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli:3, comma 10, 4, 5, 6, 7 e 8;
1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;
1083) legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi: 27, 31, primo periodo, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 189, 190, 191, 192, 193 e 194;
1084) decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 4 commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7;
1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5;
1085-bis) decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;
1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole <>.
Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:
1) regie patenti 13 luglio 1814, «Istituzione del Corpo dei carabinieri reali»;
2) regio decreto 1° aprile 1861 «Istituzione della Regia marina»;
3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486;
4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758;
5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571;
6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084;
7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205;
8) regio decreto 25 febbraio 1894, «Bandiera dell’Arma dei carabinieri»;
9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421;
10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310;
11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358;
12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;
13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71;
14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48;
15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331;
16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871;
18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
19) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517;
20) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;
21) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247;
22) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662;
23) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022;
24) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640;
25) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191;
26) decreto ministeriale 16 novembre 1916, «Norme per l’applicazione dello speciale distintivo d’onore per i mutilati nell’attuale guerra»;
27) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221;
28) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205;
29) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356;
30) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813;
31) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201;
32) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800;
33) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
34) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447;
35) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195;
36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982;
39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576;
40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;
42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410;
43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354;
44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374;
45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065;
47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224;
48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598;
50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150;
51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21;
52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;
53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245;
54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35;
55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726;
56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209;
57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4;
59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401;
60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249;
62) regio decreto 19 novembre 1931, «Norme per l’applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all’indennità supplementare degli ufficiali del regio Esercito»;
63) regio decreto 26 dicembre 1931, «Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana»;
64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;
65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840;
67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375;
68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960;
69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
70) regio decreto 17 novembre 1932, «Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale»;
71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
72) regio decreto 26 dicembre 1932, «Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri»;
73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8;
74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
75) regio decreto 6 aprile 1933, n. 729;
76) decreto ministeriale 6 aprile 1933;
77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695;
78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944;
79) regio decreto 27 novembre 1933, «Norme per l’applicazione del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all’istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito»;
80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918;
81) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82;
82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;
85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111;
86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20;
87) regio decreto 14 febbraio 1935, «Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare»;
88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908;
89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658;
90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919;
91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075;
92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46;
94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040;
95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712;
96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546;
97) regio decreto 7 agosto 1936, «Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare»;
98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145;
99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264;
101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118;
102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825;
103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826;
104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;
105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538;
108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747;
109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562;
110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;
112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 «Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095»;
113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759;
114) (Eliminato)
115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708;
116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126;
117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108;
118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260;
119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674;
120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848;
121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995;
122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002;
123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194;
124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339;
125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902;
126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220;
127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481;
128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118;
129) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478;
131) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478;
132) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
133) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024;
134) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
135) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428;
136) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611;
137) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616;
138) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;
139) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480;
140) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495;
141) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
142) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523;
143) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550;
144) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
145) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;
146) regio decreto 26 febbraio 1942, n. 238 ;
147) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;
148) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650;
149) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;
150) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273;
151) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515;
152) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729;
153) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;
154) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316;
155) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629;
156) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656;
157) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652;
158) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;
159) decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
160) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230;
161) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900;
162) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945;
163) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162;
164) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 «Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095»;
165) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 100;
166) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17;
167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931;
168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799;
169) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580;
170) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, n. 1646;
171) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773;
172) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081;
173) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838;
174) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337;
175) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277;
176) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331;
177) decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
178) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470;
179) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679;
180) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950;
181) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672;
182) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;
183) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1957 recante «Cessazione della facoltà del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio»;
184) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211;
185) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, n. 859;
186) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960;
187) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1099;
188) decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 962;
189) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 790;
190) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, n. 931;
191) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537;
192) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 199;
193) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628;
194) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496;
195) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670;
196) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1040;
197) decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922;
198) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678;
199) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512;
200) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
201) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 582;
202) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98;
203) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302;
204) decreto ministeriale 20 dicembre 1971 «Conferimento di incarichi e docenti civili per l’insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell’Aeronautica»;
205) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403;
206) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 553;
207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 971;
208) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: articoli 43 e 44;
209) decreto ministeriale 12 agosto 1972, «Criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell’Esercito»;
210) decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
211) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183;
212) decreto ministeriale 19 maggio 1973, «Atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio»;
213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613;
213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;
214) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076;
215) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199;
216) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210;
217) decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, n. 471;
218) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658;
219) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 636;
220) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015;
221) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64;
222) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n. 240;
223) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490;
224) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1132;
225) decreto ministeriale 20 agosto 1977 «Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095»;
226) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895;
227) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139;
228) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345;
229) decreto ministeriale 18 agosto 1978 «Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l’iscrizione nel quadro del naviglio militare di Stato»;
230) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601;
231) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;
232) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;
233) decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell’ articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST;
234) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10;
235) decreto ministeriale 25 settembre 1980, recante norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1015 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978;
236) decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, «Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»;
237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;
238) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8;
239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;
240) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 1171;
241) decreto ministeriale 5 agosto 1982, «Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
242) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290;
243) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, «Organici della magistratura militare»;
244) decreto ministeriale 1 ottobre 1983, «Inserimento dell’associazione nazionale dei decorati della medaglia mauriziana nell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
245) decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, n. 811 ;
246) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 23;
247) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49;
248) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;
249) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984 n. 913;
250) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 850;
251) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 804;
252) decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 229;
253) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008;
254) decreto ministeriale 9 ottobre 1985, «Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare»;
255) decreto ministeriale 25 novembre 1985, «Cancellazione di tre associazioni e inserimento di una nuova associazione nell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
256) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
257) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136;
258) decreto ministeriale 12 maggio 1986, «Inserimento dell’associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
259) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545;
260) decreto ministeriale 30 ottobre 1986, «Iscrizione della Federazione italiana dei combattenti alleati e dell’associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo nell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
261) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136;
262) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98;
263) decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, «Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»;
264) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411: articolo 2;
265) decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579 ;
266) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 37;
267) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62;
268) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole «o presso uno degli istituti medico - legali dell’Aeronautica militare»;
269) decreto ministeriale 20 febbraio 1989, «Integrazione dell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
270) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;
271) decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico (ASGI) dell’Arma dei carabinieri;
272) decreto ministeriale 3 luglio 1989, «Iscrizione dell’associazioni lagunari truppe anfibie e dell’associazione nazionale volontari di guerra all’albo previsto dall’articolo 1 decreto ministeriale 5 agosto 1982»;
273) decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, «Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»;
274) decreto ministeriale 15 gennaio 1990, «Modificazioni all’articolo 14 del regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare;
275) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68;
276) decreto ministeriale 15 maggio 1990 «Dichiarazione d’importanza militare per alcune zone del territorio nazionale»;
277) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616;
278) decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433 ;
279) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;
280) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95;
281) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96;
282) decreto ministeriale 28 marzo 1991, «Integrazione all’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
283) decreto ministeriale 4 settembre 1991, «Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»;
284) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991, n. 355;
285) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308;
286) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337;
287) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389;
288) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;
289) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993, n. 351;
290) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
291) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571;
292) decreto ministeriale 24 novembre 1993, «Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate»;
293) decreto interministeriale 7 marzo 1994 che modifica l’allegato A) al decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio dell’Arma dei carabinieri;
294) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 568;
295) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167;
296) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168;
297) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519;
298) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570;
299) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419;
300) decreto interministeriale 12 ottobre 1995, che in applicazione dell’ articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
301) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che in applicazione dell’ articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
302) decreto ministeriale 24 novembre 1995 che in applicazione dell’ articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIRASI;
303) decreto ministeriale 29 novembre 1995, «Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;
304) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586;
305) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690;
306) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616;
307) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138;
308) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269;
309) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289: articolo 5;
310) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361;
311) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
312) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86;
313) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367: articolo 7, comma 6;
314) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521;
315) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522;
316) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71;
317) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125;
318) decreto ministeriale 26 marzo 1999, «Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;
319) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188;
320) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244;
321) decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245 ;
322) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459;
323) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
324) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486;
325) decreto ministeriale 8 marzo 2000, «Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l’anno 2000»;
326) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2000, n. 112;
327) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
328) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284;
329) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292;
330) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302;
331) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330;
332) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424;
333) decreto ministeriale 7 marzo 2001 «Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001»;
334) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169;
335) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172;
336) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 300;
337) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323;
338) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412;
339) decreto ministeriale 30 novembre 2001, «Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate»;
340) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n. 479;
341) decreto ministeriale 19 marzo 2002 «Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002»;
342) decreto ministeriale 28 giugno 2002 «Modalità e procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell’Amministrazione della difesa»;
343) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213;
344) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2002, n. 252;
345) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274;
346) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299;
347) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64;
348) decreto ministeriale 25 febbraio 2003, «Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003»;
349) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117;
350) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161;
351) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187;
352) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, «Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504»;
353) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;
354) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83;
355) decreto ministeriale 10 marzo 2004, «Sostituzione dell’ allegato A, al d.m. 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate»;
356) decreto ministeriale 11 marzo 2004, «Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004»;
357) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2004 «Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104»;
358) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
359) decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83;
360) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;
361) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170: articolo 2, comma 10;
362) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2, numeri 1) e 2); 14; 33;
363) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183;
364) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165;
365) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172;
366) decreto ministeriale 27 luglio 2005, «Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»;
367) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180;
368) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235;
369) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300;
370) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167: tranne gli articoli 14 e 15;
371) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162;
372) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203;
373) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232;
374) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212;
375) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255;
376) decreto ministeriale 27 settembre 2006, «Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito di missioni internazionali»;
377) decreto interministeriale 14 novembre 2006, «Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato»;
378) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317;
379) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, «Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell’ articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
380) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53;
381) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88;
382) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52;
383) decreto ministeriale 29 aprile 2008, «Aggiornamento dell’elenco delle associazioni militari»;
384) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
385) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37;
386) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 105;
387) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136;
388) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125;
389) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145;
390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;
391) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205;
392) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209;
393) decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211;
394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215;
394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.
Art. 2270
Norme che rimangono in vigore
1. In attuazione dell’ articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23;
2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115;
4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10;
5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22;
6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176;
7) legge 2 maggio 1938, n. 735;
8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707;
9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell’ articolo 133;
10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;
11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196;
12) legge 21 maggio 1940, n. 415;
13) legge 25 agosto 1940, n. 1304;
14) legge 1 novembre 1940, n. 1610;
15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902;
16) legge 27 gennaio 1941, n. 73;
17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872;
18) regio decreto legge 14 giugno 1941, n. 878;
19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1075;
20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219;
21) legge 25 luglio 1941, n. 902;
22) legge 24 agosto 1941 n. 1075, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445;
23) legge 29 novembre 1941, n. 1571;
24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562;
26) legge 23 aprile 1942, n. 456;
27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87;
28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611;
29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123;
30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954, n. 599: articolo 32;
31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7;
32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6;
33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;
34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6;
35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell’ articolo 2, comma 5;
36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:
1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823;
2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725;
3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248;
4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656;
5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765;
6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056;
7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886;
8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401;
9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878;
10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731;
12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666.
Art. 2271
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2272
Entrata in vigore
1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.
Vedi anche: