Decreto Ministero dei Trasporti - 31/01/2011 - Certificazione medica
OGGETTO: Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.
Modificato dal Decreto Dirigenziale del 19/04/2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011 - G.U. n. 38 del 16/2/2011
Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonchè gli articoli da 319 a 331 del del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada»;
Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici milietari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
Visto altresì il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purchè abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera a) che affida le funzioni relative all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalità di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada;
Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalità di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);
Ritenuto altresì che, nelle more della definizione di tale disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio assenso alla possibilità di procedere comunque alla disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada;
Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all'art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida continuano ad operare secondo le modalità e procedure già in vigore;
Visto l'art. 21, commi 1 e 2 della più volte citata legge n. 120 del 2010 che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;
Tenuto conto che le modifiche introdotte all'art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto che tanto il decreto di cui all'art. 21, comma 2, quanto quello di cui all'art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalità, ovvero quella di poter attribuire con univocità e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Considerato che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalità era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;
Tenuto conto che l'ampliamento a soggetti certificatori, non più necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l'individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalità;
Considerata pertanto la necessità di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all'estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonchè a quella di rinnovo di validità della medesima;
Ritenuto comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;
Ritenuto altresì che, assicurata con le predette procedure la finalità di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all'art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
Considerato infine che la molteplicità dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall'art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalità e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;
Visto, infine, l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1
Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato un codice di identificazione:
a. a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b. a ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c. a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata.
2-bis. Il codice di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1-bis, lettera c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro tempore della stessa.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui ai commi 1 ed 1-bis comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione, per il tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio, ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture, nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante pro tempore degli uffici di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lettera c). Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, anche nella qualità di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.
Art. 2
Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonchè alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 3
Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, per almeno cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 3-bis
Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida
1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.
Art. 4
Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi 1, 1-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
Controlli e pubblicità
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 6
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione
(Soppresso)
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 31 gennaio 2011
Il Capo Dipartimento: Fumero
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