Decreto Ministero dei Trasporti - 08/07/1999 - n. 432 - Limiti di età
OGGETTO: Limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida.
(GU n. 272 del 19/11/1999)
DA FONTE TRASPORTI D.M.
N. 432/99 - 8/7/99 - MODIFICA ARTICOLO 9 DEL D.M. 17/5/99 N. 317
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 8 luglio 1999, n. 432.
Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attività delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida;
Visto l'articolo 123 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole;
Visto l'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, è aggiunto il seguente: "4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 luglio 1999
Il Ministro: TREU
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