Il medico e le conferme di validità
A piccoli passi, ma la progressiva dematerializzazione della documentazione amministrativa, previste dalla Legge 221/2012, sta andando avanti, anche nel settore trasporti.
Adesso è la volta del rinnovo delle patenti, affidato alle ASL, alle CML e in massima parte ai medici che operano presso le agenzie e le autoscuole (art. 119 commi 2 e 4 del Codice Stradale).
Dopo l'assegnazione del codice di identificazione ai soggetti certificatori, stabilita con decreto del DTT 31/1/2011, adesso con il DM 9 agosto 2013 (uscito in Gazzetta il 2 ottobre) è stata definita in linea di massima la disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità delle patenti al CED (Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ) .
I contenuti sono quelli che già conosciamo:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente, rinnovato nella validità;
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneità, della validità della patente e dell'eventuale riclassificazione;
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o nazionali;
g) codice di identificazione dei soggetti certificatori:
h) fotografia e firma del titolare della patente di guida.
Acquisiti tali contenuti, il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione, genera una ricevuta. Il medico deve stampare tale ricevuta in carta semplice e consegnarla immediatamente all'interessato.
La ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
Adesso aspettiamo di sapere dal Ministero dei Trasporti, attraverso un decreto emanato d'intesa con il Ministero della Salute, da adottare entro il 4 novembre, le modalità pratico-operative della disciplina.
Tutti gli operatori del settore si augurano che tali modalità si riflettano in innovazioni a vantaggio sia delle amministrazioni sia dei cittadini, nel rispetto della professionalità dei soggetti certificatori. Dalle righe della norma traspare infatti la volontà di “responsabilizzare” maggiormente i medici, dal momento che, una volta a regime, tale processo permetterà di collegare direttamente qualsiasi conducente al medico che gli ha dato l'autorizzazione a guidare, in altre parole ogni visita è riconducibile al medico che l'ha fatta. Le conseguenze sono facilmente immaginabili.
L'intento, di per sè auspicato ed apprezzabile, non deve però portare ad un completo e totale affidamento dei compiti amministrativi al medico: è intuibile che la scansione delle foto e delle firme, così come la trasmissione telematica della documentazione, sono operazioni che portano via tempo al personale sanitario, per quanto la tecnologia abbia fatto notevoli passi avanti di fatto il medico si ritroverebbe ad impegnare del tempo per svolgere un lavoro amministrativo!
Un altro problema concreto, legato a queste procedure, è dato dall'orario di chiusura dello sportello telematico ministeriale, ad oggi fissato alle ore 20; mentre tutti i rinnovi, presso autoscuole ed agenzie, avvengono in prevalenza dalle ore 20 alle 22 anche per venire incontro alla gente che lavora. “Irrigidire” il sistema con vincoli imposti in astratto, senza tenere conto del pregresso, non sarebbe utile, anzi favorirebbe la nascita di sistemi alternativi ed illegali per bypassare uno Stato che sembra lavorare contro e non a favore dei suoi cittadini.
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