Decreto Dirigenziale - 26/07/2011 - n. 22563 - Trasmissione certificazione medica
OGGETTO: Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO DIRIGENZIALE
Prot. n. 22563 del 26 luglio 2011
(G.U. n. 187 del 12.8.2011)
Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice della strada" ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 331;
Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", di seguito denominato "Decreto direttoriale 31 gennaio 2011";
Considerata la necessità di implementare la casistica delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto al fine di ricomprendere anche le ipotesi di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei medici appartenenti alle stesse strutture o corpi, dalla quale derivi - a qualunque titolo, ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione;
Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sì da definire la fattispecie dei medici che abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali riproponendo in modo pedissequo la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del codice della strada;
Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione da parte del competente ufficio del centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;
Considerata infine l'opportunità di prorogare il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3, del più volte citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 1, comma 3, del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo le parole: "al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", per il tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio," ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.".
Art. 2
Modifiche all'art. 3 del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 3, comma 1, del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole "negli ultimi cinque anni" sono sostituite da: "per almeno cinque anni".
Art. 3
Introduzione dell'art. 3-bis al Decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. Nel Decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo l'art. 3 è inserito il seguente: "Art. 3-bis (Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida). - 1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.".
Art. 4
Modifiche all'art. 6 del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 6, comma 3, del Decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole "Fino alla data del 31 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del 15 febbraio 2012".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 26 luglio 2011
Il Capo dipartimento: FUMERO
Vedi anche: