Circolare - 24/12/2013 - n. 45 - Attrezzature di lavoro
OGGETTO: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e di requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione VI
CIRCOLARE N. 45/2013
Roma, 24 dicembre 2013
OGGETTO: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e di requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, tenuto conto delle Circolari n. 12/2013 e n. 21/2013 di questo Ministero, nonché del differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" in attuazione dell'articolo 45-bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, e d'intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E DIFFERITO IL TERMINE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DI ABILITAZIONE
Il differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.
3. POSSESSO DELL'ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4. TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Onelli
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