Decreto Ministero dei Trasporti - 06/11/2013 - Conseguimento patenti C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
OGGETTO: Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacità dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/11/2013
(G.U. 23/1/2014 n. 18)
Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacità dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.
Articolo 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2:
1) la parola «La» è sostituita dalle seguenti «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».
b) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «n. 59 del 2011», sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) al comma 5:
1) le parole «Qualora in» sono sostituite dalle seguenti «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, qualora il»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».
Articolo 2
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni».
Articolo 3
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 ed introduzione dell'art. 3-bis
1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni».
2. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Disciplina delle patenti di categoria C1 e C1E, con codice 97). - 1. I candidati al conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati:
a) dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) dal sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 8.1.4 del predetto allegato, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Sulle patenti conseguite ai sensi del comma 1 è apposto il codice unionale 97.
3. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C1, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'alleg ato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui al punto 8.1.4 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il titolare di patente di categoria C1E, con codice 97, che intende conseguire una patente di categoria C1E, deve previamente conseguire la patente di categoria C1, sostenendo le prove di cui al comma 3.
5. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 e da 4.2.1 a 4.2.8, dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui all'art. 2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
6. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1 con codice 97 è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento della patente di categoria C1E con codice 97.».
Articolo 4
Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.».
Articolo 5
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.».
Articolo 6
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo e quelle previste dall'art. 3-bis, commi 3 e 5, si svolgono con metodo orale;»;
2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2;».
b) al comma 2, alle lettere c) ed e) la parola «ventunne» è sostituita dalla seguente «ventunenne».
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Vedi anche: