Decreto Ministero dei Trasporti - 08/01/2013 - Conseguimento delle patenti C1, C, D1 e D
OGGETTO: Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 06/11/2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
8 gennaio 2013
(GU n. 25 del 30.1.2013)
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), e m), del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, ovvero di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che, in entrambi i casi, la massa massima autorizzata del complesso non superi 12000 kg; autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
Viste altresì le lettere n), o), p) e q), del predetto art. 116, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di sedici passeggeri, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di otto metri, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
Visto il comma 4 del più volte citato articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie C1, C, D1 e D, anche se alla guida di un veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione europea;
Visto l'art. 125, comma 1, lettere a) e b), del più volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabiliscono che la patente di categoria C1, C, D1 o D, può essere rilasciata unicamente a conducenti già in possesso di patente di categoria B, e che la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE, può essere rilasciata unicamente a conducenti già in possesso di patente di categoria rispettivamente C1, C, D1 o D;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il predetto allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare il paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo capoverso, che prevede che il candidato, che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria, può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa;
Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, D1 e D, anche speciali, nonché delle categorie C1E, CE, D1E e DE;
Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria C, D, anche speciale, CE e DE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere da h) a q), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;
Decreta:
Art. 1
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, verte:
a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.8 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.
2. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonché su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria D1, anche speciale, verte:
a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.7 e punto 4.1.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice dei rimorchi e relativi sistemi di frenatura.
4. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patenti di guida della categoria D, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonché su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, qualora il candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria D, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria D1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.
7. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1, C, D1 o D, è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento rispettivamente della patente di categoria C1E, CE, D1E o DE.
Art. 2
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C, anche speciali, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.3 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Art. 3
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
Art. 3-bis.
Disciplina delle patenti di categoria C1 e C1E, con codice 97
1. I candidati al conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati:
a) dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) dal sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 8.1.4 del predetto allegato, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Sulle patenti conseguite ai sensi del comma 1 è apposto il codice unionale 97.
3. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C1, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui al punto 8.1.4 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il titolare di patente di categoria C1E, con codice 97, che intende conseguire una patente di categoria C1E, deve previamente conseguire la patente di categoria C1, sostenendo le prove di cui al comma 3.
5. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 e da 4.2.1 a 4.2.8, dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui all'art. 2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
6. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1 con codice 97 è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento della patente di categoria C1E con codice 97.
Art. 4
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D
1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D, anche speciali, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punto 8.1.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
Art. 5
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE
1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punti 8.1.7 ed 8.1.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 ed 8.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6:
a) la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo e quelle previste dall'art. 3-bis, commi 3 e 5, si svolgono con metodo orale;
b) il titolare di patente di categoria C1 o C, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2;
c) il titolare di patente di categoria D1 o D, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento a disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente:
a) l'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C1, anche speciale, o C1E, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta;
b) l'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria D1, anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta;
c) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni rispettivamente per il conseguimento di una patente e di categoria C1, anche speciale, o CE, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta;
d) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D1, anche speciale, o DE, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta;
e) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria C1, anche speciale, ovvero C1E, dal 19 gennaio 2013. da tale ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, ovvero CE, qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta;
f) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria D1, anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da tale ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, ovvero DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
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