Circolare - 19/02/2014 - Prot. n. 3865 - Patente categoria BE
OGGETTO: Veicolo trattore per l'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 3865
Roma, 19 febbraio 2014
OGGETTO: Veicolo trattore per l'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE.
Sono stati presentati quesiti alla scrivente Direzione Generale con i quali si chiede di precisare se il veicolo trattore utilizzato in sede d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE debba essere classificato M1 ovvero N1.
Al riguardo, si deve preliminarmente comunicare che il punto 5 dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 stabilisce che la prova pratica d'esame per il conseguimento della categoria BE deve essere effettuato su: "un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva".
La norma, dunque, non esclude la possibilità che il veicolo trattore possa anche essere del tipo N1. In ogni caso, il veicolo deve essere configurato in maniera tale che, sullo stesso, possano prendere posto persona che funga da istruttore, nonché l'esaminatore.
In considerazione della specificità dell'utilizzo del veicolo nella fase d'esame, che finalizzato ad una funzione di tipo pubblicistico, quale, appunto, l'accertamento dell'idoneità tecnica di un candidato al conseguimento della patente di guida, sia l'istruttore che l'esaminatore non possono essere considerati terzi trasportati. Di conseguenza, la loro presenza sul veicolo non costituisce infrazione alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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