Modi e tempi di conseguimento
Fonte: Circolare 14/02/2022 - Prot. n. 4535 - Esami patenti nautica
Per essere ammessi agli esami è necessario presentare istanza di ammissione e aver compiuto il diciottesimo anno di età. L’istanza di ammissione ha una durata di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre messi, entro i quali deve essere svolto l’esame.
Nell'istanza di ammissione agli esami è dichiarata l’eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
Le prove di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto (patente provvisoria).
L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. Per essere ammesso all’esame, il candidato deve aver effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il seguente programma:
- nodi: gassa d’amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza;
- effetti del timone e dell’elica in marcia avanti e in marcia indietro, uso dell’acceleratore e dell’invertitore;
- uso della bussola e in generale della strumentazione di bordo;
- manovre di ormeggio e disormeggio, e simulazione di ancoraggio a motore.
- manovra di recupero di uomo in mare.
(allegato D al Decreto MIMS del 10/08/2021) , su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica.
L’attestazione ha validità limitata al periodo di vigenza della domanda di ammissione agli esami
Si è ammessi alla prova pratica solo dopo aver superato la prova teorica.
L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove entro i termini consentiti dall’istanza di ammissione.
Entrambe le prove (pratica e teorica), se non superate al primo tentativo, possono essere ripetute una sola volta nell'ambito della medesima istanza di ammissione agli esami, dopo un minimo di trenta giorni, senza essere tenuti a pagare nessuna quota aggiuntiva.
Il candidato iscritto per conseguire la patente senza limiti dalla costa che non supera la prova di carteggio può chiedere di proseguire l’esame per il conseguimento della patente entro 12 miglia dalla costa sostenendo perciò il quiz su elementi di carteggio.
Se il candidato non supera il quiz vela (per navigazione entro le 12 miglia o senza limite), può:
- ripetere la prova scritta
- proseguire la prova per il conseguimento della patente nautica(per navigazione entro le 12 miglia o senza limite) per le sole unità a motore
- I candidati agli esami, già in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere la prova di carteggio nautico che costituisce esame integrativo teorico. Il quiz Vela e la prova pratica vela costituiscono esame integrativo ai fini dell’estensione dell’abilitazione dalla navigazione a motore alla navigazione a vela.
I candidati agli esami, già in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere la prova di carteggio nautico che costituisce esame integrativo teorico. Il quiz Vela e la prova pratica vela costituiscono esame integrativo ai fini dell’estensione dell’abilitazione dalla navigazione a motore alla navigazione a vela.
Per la prova pratica, alla regola, esiste una piccola eccezione: il candidato che ha superato la prova teorica, ma non è riuscito a superare la prova pratica entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami (3 mesi), se presenta una nuova istanza entro 30 giorni dalla scadenza della precedente, ha la facoltà di sostenere la prova pratica senza che gli venga annullata quella teorica.
Per il sostenimento della prova pratica è necessario che il candidato o il titolare della scuola nautica, sottoscriva una dichiarazione volta a certificare che l'unità impiegata in sede di prova pratica sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di uso delle unità da diporto e abbia una copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame.
Per la prova pratica di navigazione devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità:
a) il candidato;
b) l’esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
c) l’istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.
La prova pratica effettuata su unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.
Il candidato che non supera la prova pratica a vela può optare per il conseguimento della patente nautica corrispondente relativa alle unità a motore, effettuando le manovre a motore previste.
Domanda di ammissione agli esami
I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, corredata dal certificato medico, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.
Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto (patente provvisoria). Il documento ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi.
Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi, le modalità e le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni
I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova pratica.
Verbali di esame per patenti nautiche
Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario della commissione d’esame apposito verbale.
Nel caso di prova pratica per l’estensione alla navigazione a vela, il verbale d’esame dovrà essere sottoscritto dall’esperto velista e dal segretario della commissione.
I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.
Rilascio delle patenti nautiche
Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o l'esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato.
Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Vedi anche: