Circolare - 14/02/2022 - Prot. n. 4535 - Esami patenti nautica
OGGETTO: Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 323 del 10 agosto 2021. Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 28/09/2021. Decreto direttoriale 24 gennaio 2022. Chiarimenti.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE
Lettera circolare prot. n. 4535 del 14 febbraio 2022
Oggetto: Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 323 del 10 agosto 2021. Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 28/09/2021. Decreto direttoriale 24 gennaio 2022. Chiarimenti.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 12 febbraio 2022 il decreto direttoriale 24 gennaio 2022, registrato al n. 10 del 25 gennaio 2022, adottato ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale in oggetto indicato, con il quale è stato approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche. Per ragioni editoriali, l’Allegato A al decreto direttoriale è stato pubblicato soltanto sulla pagina https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-10-del-25012022 del sito istituzionale ove potrà essere consultato.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale, decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’elenco unico nazionale dei quesiti dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento delle prove. Il medesimo decreto ha, altresì, disposto l’implementazione dell’applicativo informatico di gestione della somministrazione delle schede di esame ai candidati sulla base dei criteri previsti dal richiamato decreto ministeriale. Anche tale applicativo sarà utilizzabile all’atto dell’entrata in vigore del decreto direttoriale.
In tal contesto, nel far seguito a quanto comunicato con Lettera circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione di alcuni aspetti delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale n. 323/21 anche in relazione a taluni quesiti pervenuti.
a) Art. 3, comma 1
(1. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d’esame diverse secondo modalità di organizzazione proprie dell’ufficio competente . È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove)
In proposito, rilevate talune difficoltà operative soprattutto in Uffici periferici dell’Autorità marittima, sembra utile evidenziare che la previsione in base alla quale lo svolgimento delle prove di esame deve essere di norma effettuato con commissioni diverse non può leggersi disgiuntamente dalla successiva espressione “secondo modalità di organizzazione proprie dell’ufficio competente”. Tale specifica indicazione, infatti, persegue lo scopo di assicurare lo svolgimento delle prove anche nel caso in cui oggettivi impedimenti legati a carenze di organico o di funzionamento degli uffici interessati impediscano la nomina di commissioni diverse. Per l’effetto, in tali casi oggettivi, gli uffici coinvolti potranno autonomamente adottare misure alternative che assicurino lo svolgimento delle prove d’esame anche senza ricorrere a commissioni d’esame diverse.
(1. .... È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica)
In proposito, si precisa che l’attestazione:
a. può essere rilasciata anche dai consorzi di scuole nautiche ai sensi dell’art. 49septies, comma 1 in base al quale “L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese”;
b. deve essere sottoscritta dal legale rappresentate della scuola nautica che la rilascia;
c. deve essere comunque richiesta anche in caso di estensione dell’abilitazione con specifico riferimento al caso di variazione del tipo di propulsione;
d. ha validità limitata al periodo di vigenza della domanda di ammissione agli esami nei termini indicati dal decreto ministeriale 323/21;
e. si riferisce ad ore di manovra effettuate anche dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami ma comunque prima dell’inizio della sessione di esame.
b) Art. 3, comma 3
(3. Il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica)
In proposito, si chiarisce che l’espressione “che non abbia superato la seconda prova” deve intendersi riferita alla prova pratica.
c) Art. 5, comma 1
(1. Per ciascuna sessione d’esame, il segretario della commissione di esame predispone apposito verbale, datato e numerato progressivamente, recante l’elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 e successive modificazioni)
In proposito, si chiarisce che l’annotazione relativa alle eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell’allegato II, citato nella disposizione in questione, deve essere riportata anche nel caso di candidati con disabilità diverse da quelle motorie e di candidati con DSA.
d) Art. 5, comma 3, lett. d)
(d) i dati identificativi dell’unità impiegata per la prova pratica, comprensiva dei dati identificativi della proprietà e del soggetto di cui all’art. 7, comma 3, lettera d), ed all’art. 9, comma 3)
In proposito, si chiarisce che il soggetto di cui all’art. 9, comma 3 citato nella disposizione in esame è quello di cui alla lettera c) del medesimo comma.
e) Art. 5, comma 4
(4. Il verbale è sottoscritto dall’esaminatore unico e dall’esperto velista , se previsto, oppure dai membri della commissione d’esame. Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, sono acquisiti al fascicolo del candidato. Il verbale della prova pratica è sottoscritto dall’esaminatore unico e dall’istruttore di vela, se previsto.)
a. Il Codice della nautica da diporto di cui alla legge n. 171/2005, come modificata dal decreto legislativo 3.11.2017, n. 229 e dal recente decreto legislativo 12.11.2020, n. 160, ha, come noto, istituito la figura dell’Istruttore di vela. In proposito, l’art. 33, comma 5 del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Correttivo del Codice della nautica), ha stabilito che “fino all'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”, che dovrà disciplinare le modalità di accesso alla professione di Istruttore di vele e di costituzione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, “le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana….”. Per quanto sopra, fino all’adozione del Regolamento citato, il verbale d’esame, anche con riferimento alla prova pratica, dovrà essere sottoscritto, nei casi di interesse, dall’esperto velista. Tale riferimento all’esperto velista, fino all’entrata in vigore del richiamato Regolamento, opera anche in tutti gli altri casi in cui il decreto n. 323/21 fa riferimento all’Istruttore di vela.
b. Si precisa che il verbale d’esame deve essere sottoscritto anche dal segretario della Commissione che lo predispone.
f) Art. 6, commi 7 e 8
(7. L’esame si apre con il Quiz su elementi di carteggio nautico o con la prova di carteggio, che sono propedeutiche alla sua prosecuzione. 8. Con riferimento alle tipologie di abilitazioni richieste, i quiz di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono sostenuti dal candidato in un’unica soluzione per la durata massima corrispondente alla sommatoria dei tempi di svolgimento ivi previsti)
In proposito, si precisa che, in applicazione del comma 7 sopra indicato, l’esame deve avere inizio con le prove “quiz su elementi di carteggio” ovvero “prova di carteggio” in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta. Pertanto, stante il carattere propedeutico, l’esame non può considerarsi validamente iniziato se non con la sottoposizione del candidato alle prove citate. Il comma 8, a prescindere da quanto stabilito dal comma 7, stabilisce che le prove ivi indicate debbano essere sostenute in unica soluzione, cioè una di seguito all’altra, e per il tempo massimo complessivo risultate dalla somma del tempo parziale stabilito per ciascuna di essa.
Art. 6, comma 10, let. b) e c)
(b) all'esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa può richiedere di proseguire l'esame finalizzandolo al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa sostenendo, a tale scopo, il quiz su elementi di carteggio ove non abbia in precedenza superato la prova di carteggio.
c) ove non abbia superato il solo Quiz vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha possibilità di proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.)
In proposito, si precisa che ove le prove di cui alle lettere b) e c) non siano ulteriormente superate, la ripetizione delle stesse entro il periodo di validità della domanda di ammissione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 323/2021, si riferisce alla tipologia di patente per la quale si è fatta domanda di ammissione, fatta comunque salva l’applicazione della facoltà di cui all’art. 6, comma 10, lett. b) anche nell’ambito della ripetizione della prova.
Art. 8, comma 1
(1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di categoria B verte sulle materie previste dal programma d’esame di cui all’allegato C)
In proposito, si precisa che le materie previste dal programma d’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria B sono contenute nell’Allegato B al DM n. 323/21.
Infine, come disposto dal decreto direttoriale n. 10 del 25 gennaio 2022, fino all’entrata in vigore del decreto medesimo, per assicurare continuità all’azione amministrativa, alle modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento delle patenti nautiche si applica il regime transitorio in essere come disciplinato dalla Circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021. Nel concreto, ferme le modalità di svolgimento delle prove come derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 323/21, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale sarà possibile utilizzare i quesiti già utilizzati nel regime previgente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO
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