Circolare - 01/04/2014 - Prot. n. 7497 - DM 30/2014 riguardo alle attività delle autoscuole
OGGETTO: D.M. 17 maggio 1995, modificato dal D.M. 30/2014.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. 7497
Roma, 1 aprile 2014
Oggetto: D.M. 17 maggio 1995, modificato dal D.M. 30/2014.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 17 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 che ha apportato modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317 ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.
Si evidenzia, in particolare, tra le novità introdotte nel nuovo decreto, il regime giuridico del parco veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica.
In particolare, l’art. 7 bis del D.M. 317/1995 (introdotto dall’art. 5 del D.M. 30/2014) prescrive, al comma 1, che i veicoli in dotazione ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica sono immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il predetto centro. A tal fine è ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente, che ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada.
Il successivo comma 3 prescrive che:
- i veicoli utili per il conseguimento delle categorie B con il codice UE armonizzato 96 (di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del codice della strada, B1, e BE possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica dall'allievo dell'autoscuola e del centro, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio;
- i veicoli utili per il conseguimento delle categorie C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo7, comma 2 del D.M. 317/1995.
Le disposizioni introdotte con il D.M. 317/1995 entrano in vigore il 1 aprile 2014, con eccezioni delle disposizioni di cui all’art. 7bis, commi 1 e 3 che rientrano nell’ambito di applicazione del regime di proroga fino al 31 dicembre 2014. Detta proroga è stata disposta dall’art. 4 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15) che così recita: "L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014".
Per esigenze di semplificazione, si ricordano i veicoli per cui è valida la proroga in argomento:
a) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della circolare prot. 2459 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame, per una qualunque delle predette categorie di patenti, può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
b) veicoli le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria B1. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della circolare prot. 2461 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
c) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie C1, C1E, D1, D1E. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della circolare prot. 2613 del 29 gennaio 2013 le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in altre province.
I veicoli utilizzati per gli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B con il codice UE armonizzato 96 e BE possono essere messi a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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