Parco veicoli autoscuole
La circolare riepilogativa del 1 aprile 2014 ha confermato che, anche se il nuovo decreto autoscuole è entrato in vigore ieri, l'obbligo di avere il parco veicoli con i nuovi requisiti slitta comunque al 31 dicembre 2014 per effetto della norma primaria dettata dal DL 150/2013.
Dunque c'è ancora tempo per adeguarsi alle nuove norme sui veicoli, anche se non bisogna indugiare perché questa volta non ci saranno altre proroghe.
Le autoscuole soggette all'obbligo del "nuovo" parco veicoli sono:
1) le "vecchie" autoscuole di tipo A cioè quelle che fin dall'apertura sono state abilitate a fare formazione per tutte le categorie di patente
2) le autoscuole istituite dopo il 13/8/2010
Le "vecchie" autoscuole di tipo B istituite prima del 13/8/2010 fino a quando non modificano la titolarità possono continuare a lavorare nel modo di sempre. Forse dovranno dotarsi anche dei veicoli per le categorie AM, A1 e A2 ma questo punto ancora non è chiaro.
Quello che è sicuro, é che non occorre acquistare un veicolo per ogni categoria di patente perché il Ministero accetta anche la soluzione del leasing e del noleggio senza conducente.
Resta confermato l'obbligo di avere l'autovettura con i doppi comandi per la patente B per tutte le autoscuole. Le autoscuole di tipo "A" dal 1 gennaio 2015 non potranno chiedere la disponibilità ad altre autoscuole, consorzi di cui non fanno parte, o privati, del ciclomotore e delle tre moto (A1, A2 e A) mentre per i veicoli delle patenti superiori C1, C1E, D1 e D1E (tutti dotati di doppi comandi) potranno appoggiarsi ad un'altra autoscuola o consorzio. Per i veicoli delle patenti delle categorie C, CE, D e DE potranno fare riferimento al consorzio di appartenenza.
Invece, per i veicoli delle patenti "secondarie" come la B1 o la B96, o le patenti speciali, si potrà continuare a fare riferimento ai candidati stessi dal momento che non sono richiesti i doppi comandi sui veicoli.
La redazione ha provveduto a realizzare una pratica tabella dove sono segnati in rosa i veicoli di cui è assolutamente obbligatorio dotarsi entro il 31 dicembre.
Pat. | Veicolo | Con doppi comandi? | A nome di chi deve essere immatricolato? | Può essere utilizzato a uso privato se si rinuncia all'agevolazione fiscale? | Può essere messo a disposizione dagli allievi o da terzi dal 1/1/15? | Può essere messo a disposizione da un consorzio di cui non si fa parte? |
AM | Ciclomotore a due ruote (categoria L1e), oppure ciclomotore a tre ruote (categoria L2e) oppure quadriciclo leggero (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A1 | Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg. Tolleranza: è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta. |
NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A2 | Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. Tolleranza: è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta. |
NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A | Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW (fino al 31 dicembre 2018, poi sarà di almeno 50 kw e di almeno 180 kg). Tolleranza: è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta. |
NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
B | Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. | SI | titolare autoscuola | SI | NO | NO |
B speciale | Autovettura adattata. | NO | - | - | SI | - |
BE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B1 | Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B96 | Autovettura con rimorchio oltre 750 kg ; complesso veicolo non superiore a 4250 kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
C | Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
CE | Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
C1 | Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
C1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
D | Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
DE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
D1 | Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
D1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
ma dice che c'è la proroga dei veicoli di patente C, CE, D e DE al 01 gennaio 2015 o si riferisce solo alle patenti A?
Grazie a chi avrà il buon cuore di rispondere.
CHI NON SA LAVORARE DEVE CAMBIARE MESTIERE, NON DEVE ABBASSARE IL PREZZO.................WWW L' ITALIA.
"4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma
3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi
del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale
sulla tassa di proprietà...." anche sida lo riporta nella tabelle in epigrafe peccato che non sia attuabile.
magari le persone non hanno tanti soldi........,ma poi la sicurezza
ma lo stato cosi' fa da pigliatutto .........
e' ora di fare basta...........???????????????
solo ipocrisia.........
non mi risulta che per le moto per uso esclusivo autoscuola vi sia un'agevolazione fiscale, la circolare del ministero delle finanze parla solo di autovetture ( riduzione del 40% della tassa di proprietà).forse mi è sfuggito qualche circolare ??'
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