Circolare - 31/03/2014 - Prot. n. 70 - Tachigrafi digitali: tempi di guida e di riposo
OGGETTO: Autotrasporto - Tachigrafo digitale - Tempi di guida e di riposo - Nuova disciplina - Regolamento UE n. 165 del 4.2.2014, su GUCE L60 del 28.2.2014.
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Roma, 31 marzo 2014
Circolare n. 70/2014
Oggetto: Autotrasporto - Tachigrafo digitale - Tempi di guida e di riposo - Nuova disciplina - Regolamento UE n. 165 del 4.2.2014, su GUCE L60 del 28.2.2014.
Il Regolamento europeo n. 165/2014 ha introdotto una nuova disciplina sul tachigrafo digitale che abroga quella attuale (Reg. n. 3821/1985) e modifica alcune disposizioni sui tempi di guida e di riposo (Reg. n. 561/2006).
Si segnalano di seguito le principali novità contenute nel nuovo Regolamento precisando che le stesse si applicheranno in tempi diversi.
Dal 2 marzo 2015:
• sarà elevato a 100 chilometri (attualmente 50 chilometri) il raggio massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo (tra cui quella sui trasporti effettuati da veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali);
• saranno esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa.
Dal 2 marzo 2016:
• saranno introdotti i cosiddetti tachigrafi intelligenti che permetteranno alla polizia stradale di individuare la posizione del veicolo e di leggere i dati registrati nel tachigrafo anche a distanza attraverso un sistema di navigazione satellitare. I nuovi tachigrafi saranno montati sui veicoli di nuova immatricolazione solo dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche dei nuovi apparecchi;
• le imprese di trasporto dovranno garantire ai propri conducenti una formazione adeguata circa il corretto funzionamento dei tachigrafi (non solo quindi fornire istruzioni adeguate ed effettuare controlli periodici). Ferma restando la possibilità di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, gli Stati membri potranno limitare tale responsabilità subordinandola all’inosservanza del predetto obbligo formativo da parte dell’impresa.
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