Regolamento CE - 20/12/1985 - n. 3821 - Apparecchio di controllo
Relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(GU n. 370 del 31/12/1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77, ha introdotto un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 1463/70; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo l'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti di viaggiatori;
considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni;
considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli stati membri; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento;
considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebbero essere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione, deroghe al presente regolamento per taluni veicoli; che in casi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione;
considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili;
considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi;
considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessario stabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazione degli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazione CEE;
considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi;
considerando che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione;
considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione;
considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tener con sé devono essere modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile con quella fissa;
considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presente regolamento; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato consultivo;
considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazioni disponibili in merito alle trasgressioni constatate;
considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformi per le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deve essere sottoposto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
Principi e campo d'applicazione
Articolo 1
L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli allegati I o I B e II.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento vengono applicate le definizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98.
Articolo 3
1. L'apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006.
4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.
CAPITOLO II
Omologazione
Articolo 4
Agli effetti del presente capitolo, i termini «apparecchio di controllo» si intendono come «apparecchio di controllo o i suoi componenti».
Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o di carta con memoria sono presentate ad uno stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o di carta con memoria la domanda può essere presentata ad un solo stato membro.
Articolo 5
Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CE a qualsiasi modello di apparecchio di controllo, o qualsiasi modello di foglio di registrazione o di carta con memoria se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B e se lo Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della produzione al modello omologato.
La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.
Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.
Articolo 6
Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o di carta con memoria da essi omologato ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 7
Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o di carta con memoria che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.
Articolo 8
1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione o della carta con memoria recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.
2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione o la carta con memoria che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.
3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.
4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli o della carta con memoria fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli o per la carta con memoria dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento. In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.
5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione. Qualora, nel termine di quattri mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi.
Articolo 9
1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).
2. Le autorità competenti di ciascuno stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.
Articolo 10
Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 6 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 12.
Articolo 11
Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o di carta con memoria adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.
CAPITOLO III
Montaggio e controllo
Articolo 12
1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati. La durata di validità amministrativa delle carte di officina e di montatore autorizzati non può superare un anno. In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.
Quando viene rilasciata una nuova carta in sostituzione della precedente, la nuova carta reca lo stesso numero d'informazione «officina» ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte distribuite ai montatori e alle officine autorizzati.
2. Il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate.
3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.
4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste agli allegati I e IB.
5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure secondo le modalità previste nell'allegato I, capitolo V, paragrafo 4 o all'allegato IB, capitolo VI, lettera c) del presente regolamento.
CAPITOLO IV
Disposizioni di utilizzazione
Articolo 13
Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, da una parte, dell'apparecchio di controllo e, dall'altra, della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB.
Articolo 14
1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.
Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, il datore di lavoro ed il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di controllo.
2. L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
3. La carta del conducente di cui all'allegato I B viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale. Uno Stato membro può pretendere che ogni conducente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua residenza normale nel suo territorio sia in possesso della carta di conducente.
a) Ai fini del presente regolamento, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.
b) I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
c) Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.
d) Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio si assicurano, per quanto possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità.
4. a) L'autorità competente dello Stato membro personalizza la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B. La durata di validità amministrativa della carta del conducente non può essere superiore a cinque anni.
Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.
Quando al conducente viene rilasciata una nuova carta in sostituzione di quella precedente, la nuova carta contiene lo stesso numero d'ordine della carta del conducente, ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta del conducente, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo. In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta le sia stata inoltrata entro i termini previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma.
b) Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85.
c) La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, durante la durata di validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a meno che l'autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.
d) Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.
Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente; spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è effettivamente ancora valida.
Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.
e) Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o rinnovo ulteriore sono registrati in questo Stato membro.
f) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare rischi di falsificazione delle carte del conducente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo conformemente all'allegato I B del presente regolamento, siano memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza e l'esattezza di tali dati.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni di rivendita o di messa fuori servizio degli apparecchi di controllo non possano nuocere in particolare alla buona applicazione del presente paragrafo.
Articolo 15
1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione o carta del conducente sporchi o deteriorati. I fogli o la carta del conducente devono essere adeguatamente protetti in tal senso.
Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti debbono accludere il foglio o la carta del conducente deteriorati al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale.
Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:
a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.
Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo. Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
3. I conducenti:
- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;
- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
a) sotto il simbolo : il tempo di guida;
b) «altre mansioni», ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto il simbolo ;
c) «i tempi di disponibilità» secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo ;
d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.
5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;
b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;
d) la lettura del contachilometri:
- prima del primo viaggio registrato sul foglio,
- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,
- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);
e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.
5 bis. Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998 e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti. L'inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale oppure automatico quando l'apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento via satellite.
6. L'apparecchio di controllo definito all'allegato I deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo. L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.
7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006. Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.
8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo, definito all'allegato I B. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all'uopo utilizzato.
Articolo 16
1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.
2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e lo firma.
3. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.
Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l'ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse. Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest'ultime viene richiesto di procedere al rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio della medesima.
CAPITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 17
1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. Le specifiche tecniche relative ai seguenti punti dell'allegato I B sono adottate quanto prima e, se possibile, anteriormente al 1° luglio 1998, secondo la stessa procedura:
a) capitolo II:
- punto d), 17: visualizzazione e stampa dei guasti dell'apparecchio di controllo,
- punto d), 18: visualizzazione e stampa dei guasti della carta del conducente,
- punto d), 21: visualizzazione e stampa di rapporti di sintesi;
b) capitolo III:
- punto a), 6.3: norme applicabili per la protezione delle apparecchiature elettroniche dei veicoli contro le interferenze elettriche e i campi magnetici,
- punto a), 6.5: protezione (sicurezza) dell'intero sistema,
- punto c), 1: segnali di avviso di cattivo funzionamento interno dell'apparecchio di controllo,
- punto c), 5: formato dei segnali di avviso,
- punto f): tolleranze massime;
c) capitolo IV, punto a):
- punto 4: norme,
- punto 5: sicurezza, compresa la protezione dei dati,
- punto 6: campo di temperatura,
- punto 8: caratteristiche elettriche,
- punto 9: struttura logica della carta del conducente,
- punto 10: funzioni e comandi,
- punto 11: schedari elementari; e capitolo IV, punto b);
d) capitolo V: stampante e tabulati standard.
Articolo 18
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 19
1. Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.
2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.
3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti:
- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni;
- le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri.
Articolo 20
Il regolamento (CEE) n. 1463/70 è abrogato.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al presente regolamento.
Articolo 20 bis
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
Allegato I al Regolamento n. 3821/1985
Vedi anche: