Circolare - 06/05/2014 - Prot. n. 9945 - Conversione patenti militari
OGGETTO: Conversione delle patenti militari ed assimilate ai sensi dell'art. 138, d.l.vo 285/92.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 9945/08.03
Roma, 6 maggio 2014
OGGETTO: Conversione delle patenti militari ed assimilate ai sensi dell'art. 138, d.l.vo 285/92.
Con nota n. 15563/08/03 del 14.06.2013, questa Direzione Generale ha dato disposizioni al fine di consentire l'esame delle richieste di conversione delle patenti militari presentate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di patenti di guida introdotta dal decreto legislativo n. 59/2011, stante la perdurante inerzia delle Amministrazioni interessate nel fornire gli elementi necessari per elaborare nuove tabelle di equipollenza.
A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire dall'Autorità che ha rilasciato la patente ai sensi dell'art. 138 C.d.S. idonea documentazione attestante il tipo di veicolo su cui si è svolto l'esame, rispondente ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell'All. II al d.lvo 59/2011, per poter individuare la categoria di patente civile corrispondente.
L'applicazione della procedura indicata, peraltro, ha evidenziato ulteriori aree di criticità in riferimento alle patenti di categoria C e D, considerato che i veicoli utilizzati per il rilascio delle patenti militari in genere non sono di recente produzione e quindi non rispondono a tutti i requisiti richiesti dall'All. II al d.l.vo 59/2011.
Si ritiene pertanto che i dati minimi da acquisire siano quelli relativi alla massa massima del veicolo ed al numero di posti per le persone trasportate previsti dall'art. 116, d.l.vo 285/92.
Quindi, per il rilascio della patente di pat. C1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere di massa massima fino a 7,5 t.; per la patente di cat. C, di oltre 7,5 t. - (art. 116, comma 3, lett. h) e l), d.l.vo 285/92).
Per il rilascio della patente di cat. D1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere progettato e costruito per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente; per la patente di cat. D, di oltre 16 persone oltre al conducente (art. 116, co. 3, lett. h) e p), d.l.vo 285/92).
Qualora le Autorità che hanno rilasciato le patenti da convertire non siano in grado di certificare neppure tali requisiti minimi, potranno essere rilasciate per conversione solo patenti delle categorie C1 e D1.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
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