Decreto legislativo - 04/03/2014 - n. 37 - Attuazione direttiva 2011/82/UE
OGGETTO: Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Capo I
Disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Vista la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'allegato B;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivo
1. Il presente decreto, al fine di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, disciplina lo scambio, tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
b) Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa;
c) Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;
d) eccesso di velocità, il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione;
e) mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
f) mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'infrazione;
g) guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
h) guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
i) mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
l) circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
m) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
n) punto di contatto nazionale, l'autorità competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione;
o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line» per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
p) intestatario del veicolo, la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione;
q) interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
r) destinatario, l'autorità di un altro Stato membro dell'Unione europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
s) indicatore di validità, contrassegno dei dati personali registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici;
u) organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada;
v) ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del Codice della strada.
Art. 4
Procedura per lo scambio delle informazioni con gli altri Stati membri
1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il punto di contatto nazionale garantisce ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
a) dati relativi ai veicoli;
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli, contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all'organo di polizia richiedente.
3. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in conformità all'allegato I del presente decreto.
4. Il punto di contatto nazionale consente la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l'utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del veicolo.
5. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel Capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del Capo medesimo, per il quale si applica l'allegato I del presente decreto.
6. La Direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n):
a) adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati;
b) effettua lo scambio di informazioni in modo efficiente in termini di costi ed in modo sicuro usando l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa);
c) garantisce la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla piattaforma EUCARIS appositamente prevista per le finalità dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni modificate, ed in conformità dell'allegato I del presente decreto e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate dell'applicazione informatica prevedono tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
Art. 5
Accesso alle informazioni
1. Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Allegato 1, Parte II, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalità telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 6
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
1. La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 è degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli organi di polizia informano, in conformità alle vigenti disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per iscritto e contengono altresì l'indicazione degli effetti giuridici scaturenti dalle infrazioni di cui all'articolo 2, a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato in allegato II, è indirizzata al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonchè, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
5. La lettera d'informazione è redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Capo II
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Art. 7
Protezione dei dati personali
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto e ferme restando più elevate garanzie per l'interessato previste da norme di legge, al trattamento dei dati personali, effettuato ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dati personali trattati ai sensi del presente decreto.
3. La Motorizzazione è titolare di tutti i trattamenti di dati effettuati per le finalità del presente decreto. Titolare del trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilità per le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea è l'organo accertatore.
Art. 8
Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti
1. Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne è informato quanto prima.
2. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
Art. 9
Termini
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, la Motorizzazione individua adeguati termini per la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonchè per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che garantiscano che tali termini siano rispettati.
2. All'atto della comunicazione dei dati, la Motorizzazione può indicare al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i termini della loro conservazione.
3. Nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro indichi termini per la conservazione dei dati comunicati, la Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i quali, alla scadenza, devono cancellare i dati. Tale obbligo non sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.
Art. 10
Diritti dell'interessato
1. Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere:
a) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti;
b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalità di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto a richiesta o con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria, adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
Art. 11
Informazione dell'interessato
1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorità che l'ha effettuata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non informare l'interessato in conformità alla legislazione di tale Stato.
3. La Motorizzazione può chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformità alla legge.
Art. 12
Finalità del trattamento
1. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione, comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione i dati sono cancellati.
Art. 13
Comunicazione a soggetti privati
1. I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.
Art. 14
Misure di sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza adottate in conformità agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.
Art. 15
Autorità nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal Codice.
Art. 16
Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione europea
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione sul proprio sito INTERNET le necessarie informazioni sulle norme nazionali vigenti e sulle misure di attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in collaborazione con gli enti competenti e le organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 17
Disposizioni di carattere finanziario
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica taliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Vedi anche: