Circolare - 12/09/2017 - Prot. n. 6806 - Interscambio dati identificativi
OGGETTO: Interscambio dei dati identificativi dei veicoli immatricolati nei Paesi UE, in base alla Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/413 dell'11 marzo 2015, recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/6806/17/111/44
Roma, 12 settembre 2017
Oggetto: Interscambio dei dati identificativi dei veicoli immatricolati nei Paesi UE, in base alla Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/413 dell'11 marzo 2015, recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37.
Premessa
Uno dei più importanti fattori della politica di miglioramento dei livelli di sicurezza stradale è ritenuto, da parte delle Istituzioni dell'UE, l'uniforme applicazione delle sanzioni per le infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei Paesi membri.
Spesso, tuttavia, l'effettiva applicazione delle sanzioni incontra serie difficoltà se le violazioni sono state accertate da remoto ed in uno Stato membro diverso da quello d'immatricolazione del veicolo.
Al fine di agevolare l'applicazione transfrontaliera di tali sanzioni, in particolare quelle connesse ad incidenti stradali gravi, è stata emanata la Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e realizzato un sistema di scambio di informazioni, definito Cross Border, per alcune specifiche infrazioni, che consente allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.
La citata Direttiva 2011/82/UE, poi integralmente sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/413, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2014, in vigore dal 22 marzo 2014.
1. Ambito di applicabilità
Non a tutte le violazioni della disciplina della circolazione stradale sono applicabili le citate norme e la procedura che si andrà a descrivere, bensì ad un ristretto numero di comportamenti, valutati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale.
Si applicano, infatti, alle infrazioni in materia di eccesso di velocità, di mancato uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo, di passaggio ad un semaforo proiettante luce rossa, di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, di circolazione su una corsia vietata, di indebito uso di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Tali comportamenti assumono natura diversa (civile, amministrativa o penale) e sono differentemente definiti dalle legislazioni dei vari Stati membri, ragione per cui appaiono necessarie alcune precisazioni.
Per eccesso di velocità deve intendersi non solo il superamento dei limiti previsti dall'art. 142 C.d.S., ma anche la velocità non prudenziale regolamentata dall'art. 141 C.d.S., articolo quest'ultimo, peraltro, contestato sovente a seguito di incidente stradale.
Il mancato uso della cintura di sicurezza si riferisce sia all'uso delle cinture di sicurezza, da parte di conducenti e passeggeri, sia dei sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 C.d.S.); include il non utilizzo di tali dispositivi ed ogni altro comportamento che ne alteri od ostacoli il normale funzionamento, oltre all'omissione del controllo circa l'efficienza degli stessi.
Per mancato arresto davanti a un semaforo rosso deve intendersi non solo l'ipotesi in cui il conducente prosegua la marcia nonostante il semaforo proietti luce rossa, ovvero gialla ed abbia la possibilità di arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza, ma anche ogni altra violazione dell'obbligo di arresto imposto dalla segnaletica, dagli agenti preposti alla regolazione del traffico o da coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Sono, pertanto, da includere in tali fattispecie, ad esempio, l'inosservanza della segnalazione manuale o con apposito distintivo che imponga di fermarsi, l'attraversamento del passaggio a livello nei casi vietati, il non rispetto del segnale di stop, ecc.
La guida in stato di ebbrezza comprende ogni condotta di guida in stato di alterazione dovuta ad assunzione di alcol, quindi, sia la violazione dell'art. 186 che dell'art. 186-bis C.d.S., nelle varie fattispecie amministrative e penali. Ovviamente, per queste ultime, in ragione del principio di personalità della responsabilità penale e del fatto che il conducente è in genere identificato all'atto dell'accertamento, si può accedere al sistema di interscambio in esame per qualsiasi esigenza di identificazione del proprietario e del veicolo connessa al relativo procedimento penale o amministrativo.
La guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti include la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che integri la violazione dell'art. 187 C.d.S.. Valgono le stesse considerazioni appena fatte a proposito della guida in stato di ebbrezza.
Il mancato uso del casco protettivo, da parte di conducenti e passeggeri, riguarda sia la violazione dell'obbligo di indossarlo che ogni altra modalità impropria di utilizzo. In sostanza, ogni infrazione riconducibile all'art. 171 C.d.S., fatta eccezione per quelle relative all'importazione, produzione e commercializzazione di caschi non omologati.
La circolazione su una corsia vietata abbraccia una serie di fattispecie previste dal Codice della Strada relative all'uso indebito delle corsie, quali, ad esempio, la percorrenza vietata di una corsia di scorrimento o d'emergenza, di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o di una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di traffico od altro.
Per uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, infine, si intende qualsiasi violazione dell'art. 173, comma 2, C.d.S..
2. Procedura di scambio delle informazioni
Centrali nel sistema sono i Punti di contatto nazionale, cioè l'autorità designata da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli: per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per la Motorizzazione.
I Punti di contatto nazionale garantiscono, reciprocamente, la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali, mediante l'utilizzo del numero completo della targa.
Non interessa in questa sede esaminare la procedura di consultazione da parte degli altri Stati membri.
Per consentire agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. di accedere al sistema ed effettuare l'accertamento automatizzato di cui si è detto, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha reso disponibile sul proprio portale www.ilportaledellautomobilista.it apposita applicazione informatica, il cui accesso è consentito, a titolo gratuito, a tutte le forze di polizia, sia a quelle già accreditate sul portale per i procedimenti relativi alla patente a punti, sia a quelle autorizzate alla consultazione dei dati sui veicoli immatricolati in Italia. Per gli Uffici della Specialità l'accesso è possibile tramite la rete intranet dal portale S.I.P.S. della Polizia Stradale alla voce "Banche dati esterne".
Gli elementi identificativi devono essere inseriti e forniti conformemente all'Allegato I del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, sia da parte di chi interroga il sistema che del Punto di contatto nazionale che fornisce la risposta. Si tratta di elementi facoltativi e obbligatori: per i primi nessuna obiezione potrà essere mossa al Punto di contatto dello Stato consultato, qualora tali elementi non venissero forniti, mentre quelli obbligatori sono forniti sempre, purché siano disponibili nel registro o archivio nazionale del Paese interpellato.
3. Lettera di informazione sull'infrazione, notificazione del verbale, pagamento e riscossione dei proventi delle sanzioni
La Direttiva (UE) 2015/413 ha introdotto un obbligo di informazione sulle conseguenze giuridiche dell'infrazione, a carico dello Stato in cui questa è stata accertata e a favore dell'intestatario del veicolo o della persona altrimenti ritenuta di averla commessa. Tale procedura non sostituisce ma si abbina a quella di notificazione a persona residente all'estero, ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.d.S..
Nulla, invece, la Direttiva introduce a proposito delle modalità di pagamento e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, soprattutto sulla fase di riscossione coattiva, rispetto alle quali permangono tutte le difficoltà e criticità finora registrate.
3.1 Lettera d'informazione sull'infrazione
La lettera in esame, redatta secondo il modello riportato come Allegato II al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, nella lingua (o nelle lingue ufficiali) dello Stato d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, include ogni informazione utile quale, in particolare, la tipologia di violazione tra quelle definite al paragrafo 2, il luogo, la data e l'ora della stessa, l'articolo del Codice della Strada, la sanzione principale ed accessoria, nonché, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare l'infrazione.
La lettera, indirizzata all'intestatario del veicolo, sarà inserita nel plico contenente il verbale di accertamento e contestazione, anch'esso tradotto nella lingua (o nelle lingue ufficiali) dello Stato d'immatricolazione del veicolo, da notificare allo stesso soggetto secondo le indicazioni di cui si dirà di seguito.
La lettera in esame consta anche di un modulo di risposta con il quale l'intestatario del veicolo può:
• confermare di aver commesso l'infrazione rilevata, perfezionando in tal modo, unitamente all'atto di avvenuta consegna da parte dell'ufficio postale, la notifica del verbale;
• disconoscerla illustrandone i motivi, senza che ciò, tuttavia, costituisca ricorso al verbale, i cui rimedi giurisdizionali e amministrativi continueranno ad essere quelli di cui agli articoli 203 e 204-bis C.d.S., da attivare, eventualmente, separatamente;
• indicare le generalità e i dati della patente dell'effettivo conducente. In quest'ultima ipotesi, qualora gli elementi forniti siano sufficienti, lettera e verbale saranno inviati con raccomandata internazionale all'autore dell'infrazione e, perfezionatasi la notifica senza particolari contestazioni, verrà inoltrata segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 e al Prefetto del luogo della commessa violazione per il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, ex artt.135 e 136-ter C.d.S., per le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La lettera di informazione e il modulo di risposta che, come già detto, devono essere redatti e inviati nella lingua dello Stato d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, possono essere scaricati, gratuitamente, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE, dal sito EUR-Lex (http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj).
3.2 La notificazione
La procedura di notifica del verbale all'estero ha da sempre costituito un'attività di estrema complessità. In ambito U.E., un'appropriata interpretazione delle norme vigenti consente, tuttavia, di ridurre tale complessità.
L'art. 201 C.d.S. prevede che, per i residenti all'estero, la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Lo stesso articolo stabilisce che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 C.d.S., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dal combinato disposto degli articoli 14 e 16 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 si ricava, inoltre, che ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
Il plico contenente la suddetta lettera di informazione sull'infrazione e il verbale può, pertanto, essere notificato all'intestatario del veicolo e al conducente mediante Raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, che fornisce prova dell'avvenuta consegna con data e firma del ricevente. Non sono applicabili le regole sulla compiuta giacenza.
3.3 La riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni
Le norme comunitarie e convenzionali internazionali non consentono, ad oggi, di attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all'estero, mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l'obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano provveduto al loro pagamento.
La soluzione, in un prossimo futuro, almeno in ambito comunitario, potrà essere rappresentata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, attuativo della Decisione-quadro del Consiglio n. 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
Il predetto decreto legislativo prevede, infatti, che una decisione definitiva, che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica che risiede o dimora, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei Paesi UE, o in esso dispone di beni o di un reddito, sia trasmessa all'Autorità competente di tale Stato per darvi esecuzione.
Le sanzioni pecuniarie cui si fa riferimento riguardano non solo quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna, bensì varie altre tra cui, parrebbe, le sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Data la complessità dell'iter procedimentale introdotto dal predetto decreto legislativo, che coinvolge in primo luogo il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari, nonché la dimensione quantitativa dei provvedimenti che potrebbero essere oggetto di esecuzione, sono stati avviati contatti con il citato dicastero per una valutazione congiunta del provvedimento, allo scopo di definire le modalità di trattazione dei provvedimenti definitivi, il cui esito si fa riserva di tradurre in apposite, ulteriori direttive.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
Vedi anche: