Circolare - 05/11/2014 - Prot. n. 22457 - Attività delle autoscuole
OGGETTO: Attività di autoscuola limitata al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 22457
Roma, 5 novembre 2014
Oggetto: Attività di autoscuola limitata al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Con mail del 5 novembre 2014 si chiede se un soggetto, già titolare di autoscuola di tipo a) (ai sensi dell'art 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), possa chiedere una variazione dell'autorizzazione al fine di svolgere esclusivamente corsi finalizzati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Al riguardo, si comunica che, ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice della strada le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle autoscuole di "tipo b", che svolgevano la loro attività anteriormente al 13 agosto 2010 e non hanno mutato la loro titolarità.
Tanto premesso, a normativa vigente, non è possibile autorizzare un'autoscuola che svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, a svolgere corsi per il conseguimento esclusivamente delle categorie A e B. Appare appena il caso di sottolineare che, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, il riferimento alle mere categorie A e B appare riduttive, tenuto conto del fatto che per la guida dei veicoli a due e tre ruote (e per i quadricicli leggeri) le categorie di patente previste sono quattro: AM, A1, A2 e A, mentre per la guida di quadricicli e veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate sono tre: B1, B e B96.
Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella
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