Circolare - 13/08/2015 - Prot. n. 5714 - Legge 29 luglio 2015, n. 115
OGGETTO: Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. Modifiche al C.d.S.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Registrato il 13/08/2015
Prot. 300/A/5718/15/148/2015/03
OGGETTO: Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. Modifiche al C.d.S.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2015, è stata pubblicata la legge in oggetto, in vigore dal 18.08.2015, che ha modificato, tra l'altro, gli articoli 115, 116, 118-bis e 170 del Codice della Strada.
La modifica degli articoli 118-bis, comma 1, e 116, comma 4, C.d.S., ha limitati riflessi sull'attività degli organi di polizia stradale, infatti:
- con la sostituzione del comma 1 dell'art. 118-bis (All. 1) è stato eliminato il richiamo all'art. 43, secondo comma, del codice civile, nella definizione del concetto di residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126 C.d.S.;
- la modifica dell'art. 116, comma 4, primo periodo (All. 2), ha eliminato il limite di 750 kg di massa massima autorizzata finora imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio da parte dei titolati di patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D (1).
Più significative appaiono, sul piano operativo, le modifiche degli articoli 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S. (All. 3 e 4), che hanno esteso la possibilità per il conducente minore, di età compresa tra sedici e diciotto anni, di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore, quest'ultimo solo se regolarmente omologato per il trasporto.
In altri termini, dal 18.08.2015, il conducente minore, di età superiore a sedici anni, potrà condurre veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1 e B1, anche se trasporta un passeggero, a condizione di essere in possesso di una di tali patenti valida e che il certificato di circolazione del veicolo preveda tale possibilità.
Infine, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.
Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
(1) Rimane l'obbligo di conseguire il corrispondente titolo abilitativo per il traino del rimorchio non leggero, tranne nel caso di titolare di patente categoria B che guida un complesso veicolare la cui massa complessiva non superi 3.500 kg.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
Allegato 1 alla circolare n. 5714 del 13/08/2015
Testo dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115.
"Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali).
1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
(Omissis)."
Allegato 2 alla circolare n. 5714 del 13/08/2015
Testo dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115.
"Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).
(Omissis).
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
(Omissis)."
Allegato 3 alla circolare n. 5714 del 13/08/2015
Testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115.
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali).
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1.
c) anni diciotto per guidare:
1) (abrogato);
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
(Omissis).
4. (abrogato).
(Omissis)."
Allegato 4 alla circolare n. 5714 del 13/08/2015
Testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115.
"Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
(Omissis).
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
(Omissis).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
(Omissis).".
Vedi anche: