Circolare - 10/09/2012 - Prot. n. 23968 - Autoveicoli con attrezzatura con funzione di spargisale
OGGETTO: Chiarimenti in merito all'installazione su autoveicoli di attrezzatura con funzione di spargisale.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 23968
Roma, 10 settembre 2012
OGGETTO: Chiarimenti in merito all'installazione su autoveicoli di attrezzatura con funzione di spargisale.
La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. utilizza, durante la stagione invernale, per lo svolgimento del servizio di manutenzione della rete viaria, autoveicoli, di proprietà di ditte esterne, allestiti con attrezzatura idonea a svolgere la funzione di spargisale.
L'applicazione saltuaria di queste speciali attrezzature su autoveicoli, che di solito sono adibiti al trasporto di cose è, com'è noto, già stata trattata con circolari che ne regolamentano anche il collaudo per l'applicazione su tali autoveicoli di attrezzature smontabili.
Pur tuttavia, la Società segnala che nelle varie sedi degli Uffici motorizzazione civile non è sempre richiesto il collaudo per il riconoscimento dell'allestimento in quanto sembrerebbe che in alcuni casi lo spargisale è ricondotto ad un normale carico trasportato.
Per venire incontro alla richiesta di chiarimento, al fine di armonizzare le procedure, si ricorda che l'applicazione di queste attrezzature sugli autoveicoli comporta sempre la verifica dell'allestimento e l'aggiornamento della carta di circolazione, in quanto non è corretto assimilare lo spargisale ad un normale carico trasportato.
Nello specifico si richiamano i contenuti della circ. prot. 490/4360 del 22.05.1991.
L'installazione deve essere approvata tramite apposito accertamento tecnico presso il competente UMC, presso il quale l'allestitore deve certificare che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni del costruttore dell'autoveicolo risultanti da:
- specifiche prescrizioni contenute nei manuali di allestimento e di trasformazione a cura dallo stesso costruttore;
ovvero
- rilascio di specifica dichiarazione di nulla osta del costruttore del veicolo il quale deve riportare le prescrizioni e le condizioni per effettuare correttamente l'allestimento, qualora i manuali di allestimento e trasformazione non contemplino l'installazione dell'attrezzatura.
La presentazione della relazione tecnica, con disegni dell'allestimento relativi alla fase operativa, è necessaria se le informazioni del costruttore dell'autoveicolo sono incomplete.
L'attrezzatura installata sugli autoveicoli deve essere corredata di certificazione di origine rilasciata dal costruttore per attrezzature nuove o certificazione di provenienza per attrezzature usate provenienti da veicoli in circolazione o cedute da terzi.
L'installazione di dispositivi applicati al veicolo deve rispondere alle prescrizioni della direttiva macchine e la relativa certificazione deve essere acquisita agli atti.
Nel ricordare, infine, che l'autoveicolo deve essere dotato del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla o arancione ai sensi dell'articolo 151 comma 1 lettera p-septies) del Codice della Strada, l'Ufficio potrà procedere pertanto all'aggiornamento della carta di circolazione con l'indicazione dell'attrezzatura che può essere installata e delle relative modalità di impiego su strada, comprensive anche della velocità massima di 40/km/h in esercizio in quanto il veicolo così allestito è assimilabile a macchina operatrice di cui all'art. 58 comma 2 lettera b) del Codice della Strada.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. Ing. Vito Di Santo
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