Parere - 20/12/2016 - Prot. n. 28389 - Mobilità personale docente delle autoscuole
OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulla mobilità del personale docente delle autoscuole.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 28389/23.2.1
Roma, 20 dicembre 2016
Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla mobilità del personale docente delle autoscuole.
Si fa seguito alla mail inviata da codesta Associazione in data 5 dicembre 2016 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni per la mobilità del personale docente tra le autoscuole appartenenti ad un medesimo titolare, qualora, in una delle sedi, nel corso di un anno, il numero degli allievi sia stato superiore a 160.
Al riguardo si comunica che l'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, prescrive che ogni autoscuola deve avere a disposizione almeno un insegnante ed un istruttore nonché, qualora nel corso di un anno, siano stati iscritti e presenti agli esami allievi in numero superiore a 160, un altro istruttore.
Detta norma deve leggersi in combinato disposto con quanto stabilito al successivo comma 5, ai sensi del quale "al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi".
Alla luce della suddetta norma, il titolare di più autoscuole può compensare l'esubero di 160 allievi, registrato in una sede, utilizzando istruttori di un'altra sede (ovviamente sempre intestata al medesimo titolare), a condizione che anche la seconda sede non superi il predetto numero di allievi iscritti e presentati all'esame nel corso di un anno.
Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella
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