Decreto legislativo - 23/12/2010 - n. 245 - Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
OGGETTO: Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245
(GU Serie Generale n.15 del 20-1-2011)
Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;
Valutata, pertanto, la necessità di istituire un sistema di classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, è aggiunto, in fine, il seguente punto: "5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.";
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo. Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | Grado di gravità (*) | |||
IMG | IG | IM | ||||
A | Equipaggio | |||||
A1 |
Art. 5, paragrafo 1 |
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti |
X | |||
B |
Periodi di guida |
|||||
B1 |
Art. 6, paragrafo 1 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h |
9 h<… |
X | ||
B2 |
10 h<… |
X | ||||
B3 |
11 h<… |
X | ||||
B4 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione |
10 h<… |
X | |||
B5 |
11 h<… |
X | ||||
B6 |
12 h<… |
X | ||||
B7 |
Art. 6, paragrafo 2 |
Superamento del periodo di guida settimanale |
56 h<… |
X | ||
B8 |
60 h<… |
X | ||||
B9 |
70 h<… |
X | ||||
B10 |
Art. 6, paragrafo 3 |
Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive |
90 h<… |
X | ||
B11 |
100 h<… |
X | ||||
B12 |
112 h 30<… |
X | ||||
C |
Interruzioni |
|||||
C1 |
Art. 7 |
Superamento del periodo di guida ininterrotto |
4 h 30<… |
X | ||
C2 |
5 h<… |
X | ||||
C3 |
6 h<… |
X | ||||
D |
Periodi di riposo |
|||||
D1 |
Art. 8, paragrafo 2 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero Ridotto |
10 h<… |
X | ||
D2 |
8 h 30<… |
X | ||||
D3 |
… |
X | ||||
D4 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa |
8 h<… |
X | |||
D5 |
7 h<… |
X | ||||
D6 |
… |
X | ||||
D7 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h |
3 h+(8 h<… |
X | |||
D8 |
3 h+(7 h<… |
X | ||||
D9 |
3 h+(… |
X | ||||
D10 |
Art. 8, paragrafo 5 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza |
22 h<… |
X | ||
D11 |
20 h<… |
X | ||||
D12 |
… |
X | ||||
D13 |
Art. 8, paragrafo 6 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h |
42 h<… |
X | ||
D14 |
36 h<… |
X | ||||
D15 |
… |
X | ||||
D16 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale Ridotto |
42 h<… |
X | |||
D17 |
36 h<… |
X | ||||
D18 |
… |
X | ||||
E |
Tipi di pagamento |
|||||
E1 | Art. 10, paragrafo 1 |
Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci Trasportate |
X |
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85
N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | Grado di gravità (*) | ||
IMG | IG | IM | |||
F |
Montaggio dell'apparecchio di controllo |
||||
F1 |
Art. 3, paragrafo 1 |
Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato |
X | ||
G |
Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione |
||||
G1 |
Art. 13 |
Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato) | X | ||
G2 |
Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.) |
X | |||
G3 |
Art. 14, paragrafo 1 |
Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo |
X |
||
G4 |
Modello di foglio di registrazione non omologato |
X | |||
G5 |
Carta insufficiente per i tabulati a bordo |
X | |||
G6 |
Art. 14, paragrafo 2 |
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti |
X | ||
G7 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Il conducente detiene più di una carta del conducente valida |
X | ||
G8 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Uso di una carta del conducente diversa da quella valida |
X | ||
G9 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta |
X | ||
G10 |
Art. 14, paragrafo 5 |
Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni |
X | ||
G11 |
Art. 15, paragrafo 1 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili |
X | ||
G12 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili |
X | |||
G13 | Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario | X | |||
G14 | Art. 15, paragrafo 2 | Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente | X | ||
G15 |
Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti |
X | |||
G16 |
Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati |
X | |||
G17 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati |
X | |||
G18 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati |
X | |||
G19 |
Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto |
X | |||
G20 |
Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza) |
X | |||
G21 |
Art. 15, paragrafo 3 |
L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo | X | ||
G22 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | X | |||
H |
Indicazioni da inserire |
||||
H1 | Art. 15, paragrafo 5 |
Cognome mancante sul foglio di registrazione |
X | ||
H2 |
Nome mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H3 |
Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio |
X | |||
H4 |
Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio |
X | |||
H5 |
Numero della targa mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H6 |
Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H7 |
Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H8 |
Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H9 |
Art. 15, paragrafo 5, lettera a) |
Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo |
X | ||
I |
Presentazione dei documenti |
||||
I1 |
Art. 15, paragrafo 7 |
Rifiuto di essere controllato |
X | ||
I2 |
Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso |
X | |||
I3 |
Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni |
X | |||
I4 |
Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare |
X | |||
I5 |
Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**) |
X | |||
I6 |
Non in grado di presentare la carta del conducente |
X | |||
I7 |
Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**) |
X | |||
J |
Frodi |
||||
J1 |
Art 15, paragrafo 8 |
Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo |
X | ||
J2 |
Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati |
X | |||
J3 |
Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.) |
X | |||
K |
Guasto |
||||
K1 |
Art. 16, paragrafo 1 |
Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati |
X | ||
K2 |
Non riparato durante il percorso |
X | |||
L |
Inserimento manuale dei dati sui tabulati |
||||
L1 |
Art. 16, paragrafo 2 |
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo |
X | ||
L2 |
Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad h |
X | |||
L3 |
Firma mancante sul foglio ad hoc |
X | |||
L4 |
Art. 16, paragrafo 3 |
Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo |
X |
(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.
(**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009)”.
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalità di classificazione del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, è abrogato.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Vedi anche: