Decreto legislativo - 04/08/2008 - n. 144 - Trasporti su strada
Modificato dal D. Lgs. n. 245 del 23/12/2010
OGGETTO: Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
(GU n. 218 del 17/09/2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.
Art. 2.
Autorità competenti
1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.
2. L'Ufficio di coordinamento:
a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
b) definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;
c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
Art. 3.
Sistemi di controllo
1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.
Art. 4.
Determinazione del numero dei controlli
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
Comunicazione dei dati relativi ai controlli
1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.
2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.
Art. 6.
Controlli su strada
1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Controlli nei locali delle imprese
1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
Art. 8.
Controlli concertati
1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Art. 9.
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 158 a Euro 635. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 10.
Scambio di informazioni
1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.
Art. 11.
Sistema di classificazione del rischio1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85(Abrogato dal D. Lgs. n. 245 del 23/12/2010).
2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.
3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
Art. 12.
Migliori prassi
1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Art. 13.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 2008
Allegato I del decreto n. 144 del 04/08/2008
(previsto dall'art. 6, comma 1)
PARTE A
Controlli su strada
Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.
PARTE B
Controlli nei locali delle imprese
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.
Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Allegato II al Decreto legislativo n. 144 del 04/08/2008
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.
Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.
Allegato III al Decreto legislativo n. 144 del 04/08/2008
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | Grado di gravità (*) | |||
IMG | IG | IM | ||||
A | Equipaggio | |||||
A1 |
Art. 5, paragrafo 1 |
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti |
X | |||
B |
Periodi di guida |
|||||
B1 |
Art. 6, paragrafo 1 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h |
9 h<… |
X | ||
B2 |
10 h<… |
X | ||||
B3 |
11 h<… |
X | ||||
B4 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione |
10 h<… |
X | |||
B5 |
11 h<… |
X | ||||
B6 |
12 h<… |
X | ||||
B7 |
Art. 6, paragrafo 2 |
Superamento del periodo di guida settimanale |
56 h<… |
X | ||
B8 |
60 h<… |
X | ||||
B9 |
70 h<… |
X | ||||
B10 |
Art. 6, paragrafo 3 |
Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive |
90 h<… |
X | ||
B11 |
100 h<… |
X | ||||
B12 |
112 h 30<… |
X | ||||
C |
Interruzioni |
|||||
C1 |
Art. 7 |
Superamento del periodo di guida ininterrotto |
4 h 30<… |
X | ||
C2 |
5 h<… |
X | ||||
C3 |
6 h<… |
X | ||||
D |
Periodi di riposo |
|||||
D1 |
Art. 8, paragrafo 2 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero Ridotto |
10 h<… |
X | ||
D2 |
8 h 30<… |
X | ||||
D3 |
… |
X | ||||
D4 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa |
8 h<… |
X | |||
D5 |
7 h<… |
X | ||||
D6 |
… |
X | ||||
D7 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h |
3 h+(8 h<… |
X | |||
D8 |
3 h+(7 h<… |
X | ||||
D9 |
3 h+(… |
X | ||||
D10 |
Art. 8, paragrafo 5 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza |
22 h<… |
X | ||
D11 |
20 h<… |
X | ||||
D12 |
… |
X | ||||
D13 |
Art. 8, paragrafo 6 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h |
42 h<… |
X | ||
D14 |
36 h<… |
X | ||||
D15 |
… |
X | ||||
D16 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale Ridotto |
42 h<… |
X | |||
D17 |
36 h<… |
X | ||||
D18 |
… |
X | ||||
E |
Tipi di pagamento |
|||||
E1 | Art. 10, paragrafo 1 |
Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci Trasportate |
X |
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85
N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | Grado di gravità (*) | ||
IMG | IG | IM | |||
F |
Montaggio dell'apparecchio di controllo |
||||
F1 |
Art. 3, paragrafo 1 |
Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato |
X | ||
G |
Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione |
||||
G1 |
Art. 13 |
Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato) | X | ||
G2 |
Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.) |
X | |||
G3 |
Art. 14, paragrafo 1 |
Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo |
X |
||
G4 |
Modello di foglio di registrazione non omologato |
X | |||
G5 |
Carta insufficiente per i tabulati a bordo |
X | |||
G6 |
Art. 14, paragrafo 2 |
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti |
X | ||
G7 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Il conducente detiene più di una carta del conducente valida |
X | ||
G8 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Uso di una carta del conducente diversa da quella valida |
X | ||
G9 |
Art. 14, paragrafo 4 |
Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta |
X | ||
G10 |
Art. 14, paragrafo 5 |
Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni |
X | ||
G11 |
Art. 15, paragrafo 1 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili |
X | ||
G12 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili |
X | |||
G13 | Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario | X | |||
G14 | Art. 15, paragrafo 2 | Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente | X | ||
G15 |
Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti |
X | |||
G16 |
Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati |
X | |||
G17 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati |
X | |||
G18 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati |
X | |||
G19 |
Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto |
X | |||
G20 |
Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza) |
X | |||
G21 |
Art. 15, paragrafo 3 |
L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo | X | ||
G22 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | X | |||
H |
Indicazioni da inserire |
||||
H1 | Art. 15, paragrafo 5 |
Cognome mancante sul foglio di registrazione |
X | ||
H2 |
Nome mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H3 |
Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio |
X | |||
H4 |
Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio |
X | |||
H5 |
Numero della targa mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H6 |
Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H7 |
Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H8 |
Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione |
X | |||
H9 |
Art. 15, paragrafo 5, lettera a) |
Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo |
X | ||
I |
Presentazione dei documenti |
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I1 |
Art. 15, paragrafo 7 |
Rifiuto di essere controllato |
X | ||
I2 |
Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso |
X | |||
I3 |
Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni |
X | |||
I4 |
Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare |
X | |||
I5 |
Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**) |
X | |||
I6 |
Non in grado di presentare la carta del conducente |
X | |||
I7 |
Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**) |
X | |||
J |
Frodi |
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J1 |
Art 15, paragrafo 8 |
Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo |
X | ||
J2 |
Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati |
X | |||
J3 |
Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.) |
X | |||
K |
Guasto |
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K1 |
Art. 16, paragrafo 1 |
Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati |
X | ||
K2 |
Non riparato durante il percorso |
X | |||
L |
Inserimento manuale dei dati sui tabulati |
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L1 |
Art. 16, paragrafo 2 |
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo |
X | ||
L2 |
Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad h |
X | |||
L3 |
Firma mancante sul foglio ad hoc |
X | |||
L4 |
Art. 16, paragrafo 3 |
Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo |
X |
(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.
(**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009)”.
Vedi anche: