Circolare - 09/03/2017 - Prot. n. 5818 - Riconoscimento CQC revocata
Oggetto: Riconoscimento della CQC revocata a seguito della conversione della patente di guida in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
ABROGATA dalla circolare n. 18559 del 07/06/2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 5818/8.3
Roma, 9 marzo 2017
Oggetto: Riconoscimento della CQC revocata a seguito della conversione della patente di guida in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Pervengono agli Uffici Motorizzazione civile, richieste di “riattivazione” della qualificazione CQC da parte di conducenti cui detto titolo è stato revocato contestualmente alla patente di guida ai sensi di cui all’art. 130, comma 1, lett. b) del codice della strada (conversione della patente all’estero).
Tali richieste sono avanzate nel caso in cui i conducenti stessi, riacquisita la residenza in Italia, inoltrano domanda di conversione della patente di guida extracomunitaria in loro possesso (derivante dalla sostituzione di quella italiana) che è, però priva di qualificazioni professionali in quanto, generalmente, gli Accordi in materia di conversioni di patenti di guida - definiti tra l’Italia e altri Paesi extracomunitari - non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la Carta di Qualificazione del Conducente.
In merito, anche nel rispetto del principio espresso nella disposizione di cui all’art. 136, comma 4, C.d.S. (“Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria”), si ritiene possibile, nell’ipotesi illustrata, attribuire all’interessato - previa specifica richiesta - anche la precedente qualificazione CQC, qualora questa sia ancora in corso di validità.
Nel caso in cui invece la CQC risultasse scaduta di validità, occorre applicare i criteri previsti dall’art.13, comma 11, lettere b), e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 settembre 2013 e cioè:
- nel caso la scadenza sia inferiore a due anni, la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata alla frequenza di un corso di formazione periodica;
- nel caso di scadenza superiore a due anni la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata al superamento dell’esame previsto per il conseguimento della stessa.
In tutte le ipotesi sopra riportate, codesti Uffici adotteranno le procedure già in uso per la conversione delle patenti e delle qualificazioni CQC comunitarie.
Analoghe procedure potranno ovviamente essere adottate anche in quei casi, peraltro sporadici, valutati ai sensi della circolare prot. 6814/4639E del 4 gennaio 2000 che disciplina la conversione delle patenti di guida estere rilasciate, a seguito di conversione di patenti italiane, da uno Stato extracomunitario con cui l’Italia non ha definito specifiche intese bilaterali in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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