Regolamento UE - 18/03/2016 - n. 403 - Infrazioni gravi che fanno perdere l'onorabilità del trasportatore su strada
OGGETTO: Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Modificato dal Regolamento UE n. 694 del 02/05/2022
REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2016
che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.
(2) A tal fine, la Commissione dovrebbe definire il livello di gravità delle infrazioni con riferimento al rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano e indicare la frequenza del ripetersi dell'evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi.
(3) L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi da stabilire dovrebbe contenere le violazioni delle norme dell'Unione relative alle aree indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009.
(4) È necessario che gli Stati membri tengano conto delle informazioni su tali infrazioni, nel fissare le priorità per i controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
(5) I provvedimenti da adottare sono necessari per assicurare trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'ambito della valutazione della gravità delle infrazioni e delle loro implicazioni per l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.
(6) Tuttavia, spetta alle autorità competenti dello Stato membro attuare una procedura amministrativa nazionale complessiva per stabilire se la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta proporzionata nei singoli casi. Tale procedura d'esame nazionale dovrebbe includere, se del caso, un controllo effettuato nei locali dell'impresa in questione. Nel valutare l'onorabilità è necessario che gli Stati membri prendano in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi responsabili e di qualsiasi altro soggetto interessato.
(7) La classificazione armonizzata di infrazioni gravi dovrebbe fornire la base per estendere il sistema di classificazione del rischio, istituito a livello nazionale da ogni Stato membro a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, al fine di coprire tutte le infrazioni gravi dell'Unione in materia di trasporto stradale, indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che possono pregiudicare l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.
(8) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che gli Stati membri inseriscano le suddette infrazioni gravi nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada entro il 1° gennaio 2016. La classificazione armonizzata di infrazioni costituisce pertanto un importante passo in avanti per garantire una concorrenza più equa tra imprese, un'applicazione più armonizzata e un funzionamento efficiente del Registro europeo delle imprese di trasporto su strada previsto dal sistema di scambio di informazioni.
(9) Nell'interesse della trasparenza e della concorrenza leale è opportuno stabilire un metodo comune di calcolo della frequenza oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Tali infrazioni ripetute possono portare all'avvio della procedura amministrativa nazionale, che, a discrezione dell'autorità competente, può risultare nella perdita dell'onorabilità di un operatore dei trasporti.
(10) Di norma, la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell'infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti. Essa deve essere considerata la soglia massima, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare soglie inferiori, come prevede la procedura amministrativa nazionale ai fini della valutazione dell'onorabilità.
(11) Ai fini della coerenza e trasparenza sotto il profilo giuridico è inoltre necessario modificare l'allegato III della direttiva 2006/22/CE modificando il livello di gravità di talune infrazioni ivi indicate in conformità all'elenco di infrazioni più gravi che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009.
(12) L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi è stato stabilito di concerto con gli Stati membri e le parti interessate a livello di Unione, laddove la valutazione del livello di gravità si è basata sulle migliori pratiche e sull'esperienza maturata nell'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative negli Stati membri. Le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 hanno costituito la soglia massima di riferimento per la valutazione del livello di gravità di altre infrazioni rilevanti.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada, come stabilito all'allegato I del presente regolamento, che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore su strada.
2. Il presente regolamento prevede la frequenza massima del ripetersi dell'evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell'allegato II.
3. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni sulle infrazioni gravi di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'attuazione della procedura amministrativa nazionale per la valutazione dell'onorabilità.
Articolo 2
L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Allegato I al Regolamento n. 403 del 18/03/2016
Classificazione di infrazioni gravi
(Previste all'articolo 1)
La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Tempo di guida e di riposo)
N. | BASE GIURIDICA |
TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ (1) | |||
IPG | IMG | IG | ||||
Equipaggio | ||||||
1. | Articolo 5, paragrafo 1 | Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti | X | |||
Periodi di guida | ||||||
2. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 10 h ≤ … < 11 h | X | ||
3. | 11 h ≤ … | X | ||||
4. | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore | 13 h 30 ≤ … | X | |||
5. | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 11 h ≤ … < 12 h | X | |||
6. | 12 h ≤ … | X | ||||
7. | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore | 15 h ≤ … | X | |||
8. | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 60 h ≤ … < 65 h | X | ||
9. | 65 h ≤ … < 70 h | X | ||||
10. | Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale | 70 h ≤ … | X | |||
11. | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 100 h ≤ … < 105 h | X | ||
12. | 105 h ≤ … < 112 h 30 | X | ||||
13. | Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 112 h 30 ≤ … | X | |||
Interruzioni | ||||||
14. | Articolo 7 | Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 5 h ≤ … < 6 h | X | ||
15. | 6 h ≤ … | X | ||||
Periodi di riposo | ||||||
16. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 8 h 30 ≤ … < 10 h | X | ||
17. | … < 8 h 30 | X | ||||
18. | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | 7 h ≤ … < 8 h | X | |||
19. | … < 7 h | X | ||||
20. | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | X | |||
21. | 3 h + [… < 7 h] | X | ||||
22. | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | 7 h ≤ … < 8 h | X | ||
23. | … < 7 h | X | ||||
24. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | 20 h ≤ … < 22 h | X | ||
25. | … < 20 h | X | ||||
26. | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 36 h ≤ … < 42 h | X | |||
27. | … < 36 h | X | ||||
28. | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale | 3 h ≤ … < 12 h | X | ||
29. | 12 h ≤ … | X | ||||
30. | Articolo 8, paragrafo 6 ter | Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi | X | |||
31. | Articolo 8, paragrafo 8 | Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo | X | |||
32. | Articolo 8, paragrafo 8 | Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro | X | |||
Deroga alla regola dei 12 giorni | ||||||
33. | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 3 h ≤ … < 12 h | X | ||
34. | 12 h ≤ … | X | ||||
35. | Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | 65 h < … ≤ 67 h | X | ||
36. | … ≤ 65 h | X | ||||
37. | Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se non vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 3 h < … < 4,5 h | X | ||
38. | 4,5 h ≤ … | X | ||||
Organizzazione del lavoro | ||||||
39. | Articolo 8, paragrafo 8 bis | L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza | X | |||
40. | Articolo 10, paragrafo 1 | Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate | X | |||
41. | Articolo 10, paragrafo 2 | Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa | X | |||
(1) IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave. |
(*) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Tachigrafo)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Installazione di un tachigrafo | |||||
1. | Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 4 bis, e articolo 22 | Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato | X | ||
Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | |||||
2. | Articolo 23, paragrafo 1 | Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata | X | ||
3. | Articolo 27 | Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente | X | ||
4. | Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
5. | Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
6. | Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
7. | Articolo 32, paragrafo 1 | Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) | X | ||
8. | Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 33, paragrafo 1 | Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) | X | ||
9. | Articolo 32, paragrafo 3 | Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo | X | ||
10. | Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente | X | |||
11. | Articolo 33, paragrafo | L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati | X | ||
12. | Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno | X | |||
13. | Articolo 34, paragrafo 1 | Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente | X | ||
14. | Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti | X | |||
15. | Articolo 34, paragrafo 1 bis | Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati | X | ||
16. | Articolo 34, paragrafo 2 | Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili | X | ||
17. | Articolo 34, paragrafo 3 | Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto | X | ||
18. | Articolo 34, paragrafo 4 | Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) | X | ||
19. | Articolo 34, paragrafo 5 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | X | ||
Presentazione dei documenti | |||||
20. | Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto v) | Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" | X | ||
21. | Articolo 34, paragrafo 6 | Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione | X | ||
22. | Articolo 34, paragrafo 7 | Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero | X | ||
23. | Articolo 34, paragrafo 7 | Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero | X | ||
24. | Articolo 36 | Rifiuto al controllo | X | ||
25. | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti (fino al 30 dicembre 2024) Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti (a partire dal 31 dicembre 2024) |
X | ||
26. | Articolo 36 | Non in grado di presentare la carta del conducente, se il conducente ne possiede una | X | ||
Malfunzionamento | |||||
27. | Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1 | Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati | X | ||
28. | Articolo 37, paragrafo 2 | Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo | X |
(*) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
3. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Norme sull'orario di lavoro)
N. |
BASE GIURIDICA |
TIPO DI INFRAZIONE |
LIVELLO DI GRAVITÀ |
|||
IPG |
IMG | IG | ||||
Durata massima settimanale della prestazione di lavoro | ||||||
1. |
Articolo 4 |
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore |
56 h ≤ … < 60 h |
X | ||
2. |
60 h ≤ … |
X | ||||
3. |
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8 |
65 ≤ … < 70 h |
X | |||
4. |
70 h ≤ … |
X | ||||
Interruzioni | ||||||
5. | Articolo 5, paragrafo 1 | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore |
10 < … ≤20 min |
X | ||
6. |
… ≤10 min |
X | ||||
7. | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore |
20 < … ≤30 min |
X | |||
8. |
… ≤20 min |
X | ||||
Lavoro notturno | ||||||
9. | Articolo 7, paragrafo 1 | Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8 |
11 h ≤ … < 13 h |
X | ||
10. |
13 h ≤ … |
X | ||||
Registri |
||||||
11. |
Articolo 9 |
Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro |
X | |||
12. |
Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi |
X |
4. Gruppi di infrazioni alla direttiva 96/53/CE del Consiglio (Norme su peso e dimensioni)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | |||
IPG | IMG | IG | ||||
Pesi | ||||||
1. | Articolo 1 |
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3 |
5 % ≤ … < 10 % |
X | ||
2. |
10 % ≤ … < 20 % |
X | ||||
3. |
20 % ≤ … |
X | ||||
4. | Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2 |
5 % ≤ … < 15 % |
X | |||
5. |
15 % ≤ … < 25 % |
X | ||||
6. |
25 % ≤ … |
X | ||||
Lunghezze |
||||||
7. |
Articolo 1 |
Superamento della lunghezza massima autorizzata |
2 % < < 20 % … |
X | ||
8. |
20 % ≤ … |
X | ||||
Larghezza |
||||||
9. |
Articolo 1 |
Superamento della larghezza massima autorizzata |
2,65 ≤ … < 3,10 metri |
X | ||
10. |
3,10 metri ≤ … |
X |
5. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Controlli tecnici periodici) e direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Controllo tecnico su strada)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Controllo tecnico | |||||
1. | Articolo 8 e articolo 10 della direttiva 2014/45/UE e articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2014/47/UE |
Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE | X | ||
2. | Articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2014/47/UE |
Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo | X |
La direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle carenze tecniche divisa, secondo il loro livello di gravità, in carenze lievi, gravi e pericolose.
L'articolo 12, paragrafo 2 di tale direttiva prevede le seguenti definizioni:
a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità;
b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada o altri casi più significativi di non conformità;
c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull'ambiente.
Il livello delle infrazioni alle direttive sui controlli tecnici riflette la classificazione delle carenze che figura nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE, vale a dire: IG = carenze gravi, IMG = carenze pericolose, IPG = guida con carenze che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale; le carenze lievi corrisponderebbero al livello di infrazioni minori.
6. Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio (*) (Limitatori di velocità)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Articolo 2 e articolo 3 | Limitatore di velocità non installato | X | ||
2. | Articolo 5 | Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili | X | ||
3. | Articolo 5 | Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata | X | ||
4. | Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità | X |
(*) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
7. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Formazione e licenza | |||||
1. |
Articolo 3 |
Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria |
X | ||
2. |
Articolo 10 |
Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (per esempio: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile) | X |
8. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Requisiti delle patenti di guida)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONI | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. |
Articolo 1 e articolo 4 della direttiva 2006/126/CE |
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida |
X | ||
2. |
Articolo 1 Allegato I |
Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune |
X |
9. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Trasporto su strada di merci pericolose)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE |
Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto |
X | ||
2. |
Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo |
X | |||
3. |
Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo |
X | |||
4. |
Fuoriuscita di sostanze pericolose |
X | |||
5. |
Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati |
X | |||
6. |
Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione |
X | |||
7. |
Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato |
X | |||
8. |
Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico |
X | |||
9. |
Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi |
X | |||
10. |
Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi |
X | |||
11. | Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione (per esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio) | X | |||
12. |
Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale |
X | |||
13. |
Uso di fuoco o di luci non protette |
X | |||
14. |
Mancato rispetto del divieto di fumare |
X | |||
15. |
Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato |
X | |||
16. |
Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio |
X | |||
17. |
Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato |
X | |||
18. |
Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti |
X | |||
19. |
Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte |
X | |||
20. |
Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti |
X | |||
21. |
Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati |
X | |||
22. |
Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente |
X | |||
23. |
Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore |
X | |||
24. |
Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate |
X |
La direttiva 2004/112/CE della Commissione, che adegua la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle infrazioni alle disposizioni pertinenti, suddivise, in funzione del loro livello di gravità, in tre categorie di rischio: categoria di rischio I, categoria di rischio II, categoria di rischio III.
I livelli di infrazione alle norme riflettono le categorie di rischio di cui alla direttiva 2004/112/CE, allegato II, in modo che la categoria di rischio I = IMG (ad eccezione di quelle infrazioni che sono già definite come IPG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009) e la categoria di rischio II = IG. La categoria di rischio III è pari al livello di infrazione minore.
Questa tabella comprende solo le infrazioni per le quali un trasportatore viene considerato interamente o parzialmente responsabile. Il livello di responsabilità di un trasportatore per la violazione deve essere valutato secondo la procedura nazionale di applicazione dello Stato membro.
10. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Licenza comunitaria | |||||
1. | Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1 | Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.) | X | ||
2. | Articolo 4 | L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Attestato di conducente | |||||
3. | Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1 | Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.) | X | ||
4. | Articolo 5 | L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato di conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Cabotaggio | |||||
5. | Articolo 8, paragrafo 2 | Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante | X | ||
6. | Articolo 8, paragrafo 2 bis | Esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro | X | ||
7. | Articolo 8, paragrafi 3 e 4 | Il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada | X |
(*) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
11. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Licenza comunitaria | |||||
1. | Articolo 4 | Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.) | X | ||
2. | Articolo 4, paragrafo 3 | Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Autorizzazione di servizi regolari | |||||
3. | Articoli 5 e 6 | Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.) | X | ||
4. | Articolo 19 | Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli ispettori (vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
5. | Articoli 5 e 6 | Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa | X | ||
Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione | |||||
6. | Articolo 12 | Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.) | X | ||
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio | |||||
7. | Articolo 16 | Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante | X | ||
8. | Articolo 17 | Non avere a bordo del veicolo o non essere in grado di esibire, a richiesta degli ispettori, i documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (foglio di viaggio per i servizi occasionali o contratto stipulato fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o copia certificata conforme dello stesso, per i servizi regolari specializzati) | X |
(*) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
12. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (Trasporto di animali)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. |
Allegato I, capo II |
Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali |
X | ||
2. |
Allegato I, capo III
|
Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide |
X | ||
3. |
Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico |
X | |||
4. | Articolo 7 |
Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati |
X | ||
5. |
Articolo 4, articolo 5 e articolo 6 |
Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità |
X |
13. Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Roma I) (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Roma I | Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali | X |
14. Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (distacco dei lavoratori nel trasporto su strada)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera a) | Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco | X | ||
2. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera a) | Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco | X | ||
3. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata | X | ||
4. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida | X | ||
5. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida | X | ||
6. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera c) | Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta | X | ||
7. | Articolo 1, paragrafo 12 | Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI | X |
(*) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(**) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).
Allegato II al Regolamento n. 403 del 18/03/2016
Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni
1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:
a) gravità dell'infrazione (IG o IMG)
b) durata (almeno un anno dalla data del controllo)
c) numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)
2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
3 IG/per conducente/per anno = 1 IMG
3 IMG/per conducente/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità
3. Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.
Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni
1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:
a) gravità dell'infrazione (IG o IMG)
b) durata (almeno un anno dalla data del controllo)
c) numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)
2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG
3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità
3. Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.
Allegato III al Regolamento n. 403 del 18/03/2016
L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ (1) | ||||
IPG | IMG | IG | IM | ||||
A | Equipaggio | ||||||
A 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti |
X | ||||
B | Periodi di guida | ||||||
B 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore |
9 h < … < 10 h |
X | |||
B 2 |
10 h ≤ … < 11 h |
X | |||||
B 3 |
11 h ≤ … |
X | |||||
B 4 |
Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore |
13h30 ≤ … e senza interruzione/riposo |
X | ||||
B 5 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione |
10 h ≤ … < 11 h |
X | ||||
B 6 |
11 h ≤ … < 12 h |
X | |||||
B 7 |
12 h ≤ … |
X | |||||
B 8 |
Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore |
15 h ≤ … e senza interruzione/riposo |
X | ||||
B 9 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Superamento del periodo di guida settimanale |
56 h < … < 60 h |
X | |||
B 10 |
60 h ≤ … < 65 h |
X | |||||
B 11 |
65 h ≤ … < 70 h |
X | |||||
B 12 |
Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale |
70 h ≤ … |
X | ||||
B 13 |
Articolo 6, paragrafo 3
|
Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive |
90 h < … < 100 h |
X | |||
B14 |
100 h ≤ … < 105 h |
X | |||||
B15 |
105 h ≤ … < 112h30 |
X | |||||
B16 |
Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive |
112h30 ≤ … |
X | ||||
C |
Interruzioni |
||||||
C1 |
Articolo 7
|
Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa
|
4h30 < … < 5 h |
X | |||
C2 |
5 h ≤ … < 6 h |
X | |||||
C3 |
6 h ≤ … |
X | |||||
D |
Periodi di riposo | ||||||
D1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto |
10 h ≤ … < 11 h |
X | |||
D2 |
8h30 ≤ … < 10 h |
X | |||||
D3 |
… < 8h30 |
X | |||||
D4 |
Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione |
8 h ≤ … < 9 h |
X | ||||
D5 |
7 h ≤ … < 8 h |
X | |||||
D6 |
… < 7 h |
X | |||||
D7 |
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore |
3 h + [8 h ≤ … < 9 h] |
X | ||||
D8 |
3 h + [7 h ≤ … < 8 h] |
X | |||||
D9 |
3 h + [… < 7 h] |
X | |||||
D10 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza |
8 h ≤ … < 9 h |
X | |||
D11 |
7 h ≤ … < 8 h |
X | |||||
D12 |
… < 7 h |
X | |||||
D13 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore |
22 h ≤ … < 24 h |
X | |||
D14 |
20 h ≤ … < 22 h |
X | |||||
D15 |
… < 20 h |
X | |||||
D16 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto |
42 h ≤ … < 45 h |
X | ||||
D17 |
36 h ≤ … < 42 h |
X | |||||
D18 |
… < 36 h |
X | |||||
D19 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale |
… < 3 h |
X | |||
D20 |
3 h ≤ … < 12 h |
X | |||||
D21 |
12 h ≤ … |
X | |||||
E | Deroga alla regola dei 12 giorni | ||||||
E1 | Articolo 8, paragrafo 6 bis |
Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale |
… < 3 h |
X | |||
E2 |
3 h ≤ … < 12 h |
X | |||||
E3 |
12 h ≤ … |
X | |||||
E4 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi |
65 h < … ≤67 h |
X | |||
E5 |
… ≤65 h |
X | |||||
E6 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo |
3 h < … < 4,5 h |
X | |||
E7 |
4,5 h ≤ … |
X | |||||
F | Organizzazione del lavoro | ||||||
F1 | Articolo 10, paragrafo 1 |
Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate |
X | ||||
F2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa |
X | ||||
(1) IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave/IM = Infrazione minore |
(2) Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | |||
IPG | IMG | IG | IM | |||
G | Installazione di un tachigrafo | |||||
G1 |
Articolo 3, paragrafo 1 e Articolo 22, paragrafo 2 |
Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione) | X | |||
H | Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | |||||
H1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata |
X | |||
H2 |
Articolo 27
|
Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente |
X | |||
H3 |
Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) |
X | ||||
H4 |
Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) |
X | ||||
H5 |
Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) |
X | ||||
H6 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) |
X | |||
H7 |
Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1 |
Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) |
X | |||
H8 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo |
X | |||
H9 |
Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente |
X | ||||
H10 |
Articolo 33, paragrafo 2
|
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati |
X | |||
H11 |
Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno |
X | ||||
H12 |
Articolo 34, paragrafo 1
|
Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente |
X | |||
H13 |
Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti |
X | ||||
H14 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati |
X | ||||
H15 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili |
X | |||
H16 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto |
X | |||
H17 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) |
X» | |||
H18 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Uso scorretto del dispositivo di commutazione |
X | |||
I |
Presentazione dei documenti |
|||||
I1 |
Articolo 36 |
Rifiuto di essere controllato |
X | |||
I2 | Articolo 36 |
Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti |
X | |||
I3 |
Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una |
X | ||||
I4 | Articolo 36 |
Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti |
X | |||
I5 |
Articolo 36 |
Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una |
X | |||
J | Malfunzionamento | |||||
J1 | Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1 |
Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati |
X | |||
J2 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo |
X |
Vedi anche: