Circolare - 27/03/2017 - Prot. n. 7260 - Conseguimento patente AM
Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM.
ABROGATA dalla Circolare prot. n. 28821 del 19/09/2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 7260/23.3.5
Roma, 27 marzo 2017
Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM.
1. ETÀ MINIMA:
Per il conseguimento della categoria AM: 14 anni
PRESENTAZIONE ISTANZA:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028;
- Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028;
- Attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001;
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada;
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore.
2. RESIDENZA
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stat o aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia di teoria che di pratica, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).
5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in
cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
6. PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove
L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a tre.
La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
j) elementi del ciclomotore e loro uso;
k) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
l) valore e necessità della regola;
m) rispetto della vita e comportamento solidale;
n) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
o) rispetto dell'ambiente;
p) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza: circolazione su strada con binari tranviari a raso; variazione delle condizioni ambientali (improvviso temporale su strada extraurbana, presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva); variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali; anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore; frenata su pavimentazione a bassa aderenza; frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza; circolazione su strada dissestata; circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia
Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.
Terminata la fase di identificazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.
Al candidato viene consegnata una smartcard. Prima di iniziare la prova il candidato deve inserire la smartcard nell'apposito spazio previsto nel personal computer della sua postazione ed accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.
Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.
Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da trenta quiz, è di venticinque minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di venticinque minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre; il quarto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame.
6.1 DIVIETI E SANZIONI
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o manoscritti
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore
- spegnere il pc e/o disinserire la smartcard (se non autorizzati)
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche
- disconnettere i cavi delle postazioni
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
6.2 PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
6.3 ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del pc deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
6.4 SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
c) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.
6.5 ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
6.6 QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio.
7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente.
L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
Il candidato al conseguimento della categoria AM deve indicare, nell’istanza di conseguimento presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, se intende sostenere la prova pratica su un ciclomotore a due o a tre ruote, ovvero su un quadriciclo leggero. Non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM.
7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME
La prova pratica di guida può essere sostenuta su:
• ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
• ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.
I ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia, al fine di consentire l'espletamento delle prove specifiche.
I veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria AM, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.
I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono la prova pratica esclusivamente su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.
I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso.
7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame);
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
• nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
• il certificato di circolazione;
• l'assicurazione;
• nel caso di AM speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• la carta di circolazione;
• l'assicurazione.
Inoltre, deve essere verificato il funzionamento delle radio ricetrasmittenti attraverso le quali l’esaminatore impartisce al candidato le istruzioni sulle manovre da compiere.
Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo, in questo caso, intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in situazione di necessità.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
Nell'ipotesi in cui la prova pratica del candidato privatista sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore verifica altresì che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria AM posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, comma 4, del codice della strada.
7.3 PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.
La prova consta di due fasi:
- la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;
- la seconda, cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato nel traffico. In tale fase sul veicolo, diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.
Le prove della prima fase sono le seguenti:
PRIMA FASE con ciclomotore a 2 ruote:
• Slalom
• Otto
• Passaggio in corridoio stretto
• Frenatura
1. SLALOM
1.1 Preparazione della prova.
Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m. l'uno dall'altro.
1.2 Svolgimento della prova.
Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.
1.3 Penalizzazioni.
a) Abbattere uno o più coni;
b) Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) Allontanarsi eccessivamente dai coni;
d) Mettere un piede a terra;
e) Impiegare un tempo eccessivo;
f) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
2. OTTO
2.1 Preparazione della prova.
Disporre due coni alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.
Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.
2.2 Svolgimento della prova.
Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.
2.3 Penalizzazioni.
a) Abbattere uno o più coni;
b) Disegnare un otto irregolare;
c) Mettere un piede a terra;
d) Impiegare un tempo eccessivo;
e) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
3. PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO.
3.1 Preparazione della prova.
Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.
3.2 Svolgimento della prova.
Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.
3.3 Penalizzazioni.
a) Abbattere uno o più coni;
b) Mettere un piede a terra.
4. FRENATURA.
4.1 Preparazione della prova.
Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.
4.2 Svolgimento della prova.
Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
4.3 Penalizzazioni.
a) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
b) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
PRIMA FASE con ciclomotore a 3 ruote e quadricicli leggeri:
• Preparazione del veicolo e Manovre di base
• Impostazione e controllo della curva
• Parcheggio e marcia indietro
• Frenata di precisione
1. Preparazione del veicolo e manovre di base; Impostazione e controllo della curva.
1.1. Svolgimento della prova.
Il candidato, partito all’altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all’altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell’area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all’ultimo cono.
2. Parcheggio e marcia indietro
2.1 Svolgimento della prova:
Il candidato, partito all’altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa dieci metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all’interno dell’area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retromarcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l’ultimo cono delimitatore.
3. Frenata di precisione
3.1 Svolgimento della prova:
Il candidato parte all’altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.
3.2 Penalizzazioni: arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea d’arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.
8. PROVA NEL TRAFFICO.
Con riferimento alla verifica della capacità di guida nel traffico, l'esaminatore farà eseguire al candidato, in condizioni normali di traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea, esaminando il comportamento del candidato nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità di circolazione in spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci, esaminando la capacità del candidato di affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) sorpasso/superamento: esaminando la capacità del candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile), di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate), di essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
g) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
In tale seconda fase, l’esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che in ricezione, in modo permanente.
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
9. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE NELLE ROTATORIE
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidato nel corso delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare il transito nelle rotatorie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.
Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.
Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.
Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.
10. ESITO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.
11. ABBIGLIAMENTO TECNICO DEL CANDIDATO
Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida, indossano:
- casco integrale;
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
12. VALUTAZIONE DEL CANDIDATO
La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
- controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti (ove presenti): corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo.
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova.
Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.
Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore.
Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie:
- circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
- percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
- sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:
- sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
- invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
- omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali;
- immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
- proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
- non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
- effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
- mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
- mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
- mancato uso delle cinture di sicurezze (ove presenti);
- uso del cellulare durante la guida.
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.
13. RICORSO
Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:
a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l’ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un legale.
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.
14. RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA
Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esito positivi dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida.
La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.
Si precisa inoltre che:
- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare all'obbligo di richiedere il riporto di teoria presentando la richiesta di un nuovo foglio rosa il giorno successivo alla scadenza semestrale della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria AM ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A1 o A o B. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria AM ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria AM speciale.
L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente due versamenti di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001 - nonché da nuovo certificato medico, nel caso in cui quello presentato in allegato alla prima istanza, sia stato rilasciato antecedentemente a tre mesi).
Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
15. COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE LE PROVE D’ESAME
Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:
1. obbligo di indossare il cartellino identificativo;
2. rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esaustiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello svolgimento delle prove d’esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull’idoneità dei candidati;
4. non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l’esito dell’esame non sia positivo;
5. motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito negativo dell’esame;
6. nel caso di indebite interazioni dell’istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l’esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell’istruttore, in fase d’esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
7. seguire tutte le fasi dell’esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
8. segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verifichino nel corso dell’esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad una rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, al fine di garantire l’uniforme procedura d’esame per il conseguimento delle patenti di guida della categoria AM su tutto il territorio nazionale. Tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente sono da ritenersi abrogate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Vedi anche: