Decreto Ministero dei Trasporti - 31/05/2017 - Qualificazione iniziale degli esaminatori
OGGETTO: Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 maggio 2017
Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada.
(GU n.153 del 3-7-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, il relativo allegato concernente la struttura dei livelli di formazione e, in particolare, il livello di formazione 3 il quale prevede che per l'accesso è necessaria l'istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le norme, le modalità di effettuazione nonché i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale da adibire alle funzioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato IV concernente disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida che, al punto 2.1, lettera d), richiama la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee prevista dalla richiamata decisione 85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985;
Ritenuto che i programmi di qualificazione iniziale per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida debbano conformarsi a quanto previsto dal citato allegato alla decisione 85/368/CEE per il livello 3;
Considerata la necessità di emanare disposizioni per l'abilitazione del personale esaminatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale conformi a quanto stabilito dal citato allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Decreta:
Art. 1
Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori
1. Il corso comune di qualificazione iniziale per svolgere attività di esaminatore per il conseguimento della patente di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a motore, il cui programma è stabilito all'allegato I al presente decreto che ne è parte integrante, può essere frequentato da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano compiuto almeno il ventitreesimo anno di età, che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella medesima tabella e che siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da non meno di tre anni.
2. I funzionari che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5.
3. È consentito frequentare più corsi e sostenere, in un'unica seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle abilitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5. In tal caso il candidato deve sostenere, in via prioritaria, la prova per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito positivo, sostenere la prova per il conseguimento anche delle altre abilitazioni.
Art. 2
Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida AM, A1, B1, B e BE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente, all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria B, di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, nonché le prove di verifica delle conoscenze relative al conseguimento di tutte le categorie di patente.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente, all'esaminatore in possesso della patente di guida comprendente almeno una delle seguenti categorie BE, C1E, CE, D1E, DE, di svolgere le prove d'esame per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, BE.
3. Il corso di cui all'allegato I è articolato in quarantasei ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a dieci, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 3
Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida A2 e A
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato II al presente decreto che ne è parte integrante, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato II, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A2 di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2.
3. Il corso, di cui all'allegato II, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di assenze non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 4
Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida C1, C1E, C, CE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato III al presente decreto che ne è parte integrante, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria C di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, C1, C.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato III, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria CE di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, C1, C1E, C, CE.
3. Il corso, di cui all'allegato III, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 5
Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida D1, D1E, D, DE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV al presente decreto che ne è parte integrante, comprendente dieci ore di teoria e due ore di pratica, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria D di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, D1, D.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria DE di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, D1, D1E, D, DE.
3. Il corso, di cui all'allegato IV, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di guida. Nel caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 6
Esercitazioni pratiche
1. Le lezioni pratiche dei corsi di qualificazione iniziale possono essere svolte, oltre che sui veicoli delle categorie per le quali si intende conseguire l'abilitazione, anche su un simulatore di guida di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2014, n. 214.
Art. 7
Esami per il conseguimento delle abilitazioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida
1. L'abilitazione alle funzioni di esaminatore o l'estensione dell'abilitazione ad altre categorie di patente consiste in una prova di valutazione dei programmi di cui agli articoli precedenti ed una prova di guida su veicolo previsto nel programma del corso per ogni categoria di abilitazione da conseguire. La prova pratica ha durata non inferiore a trenta minuti per ogni abilitazione da conseguire.
2. La commissione esaminatrice è formata da un presidente, che appartiene ai ruoli dirigenziali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, da un dirigente tecnico o un funzionario tecnico appartenente almeno all'area III, posizione economica F4, e da un dirigente amministrativo o un funzionario amministrativo appartenente almeno all'area III, posizione economica F4, nonché da due membri supplenti, uno di area tecnica ed uno di area amministrativa aventi almeno le predette qualifiche funzionali. La commissione è nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2017
Il Ministro: Delrio
Allegato I al decreto del 31/05/2017
(art. 1, comma 1)
PROGRAMMA COMUNE DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER ESAMINATORI
Il programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori del corso comprende i seguenti argomenti
1. Inquadramento giuridico della figura dell'esaminatore e responsabilità connesse (5 ore).
2. Organizzazione e competenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (2 ore).
3. Codice della strada (12 ore):
- classificazione delle strade e definizioni stradali e di traffico;
- segnaletica stradale;
- classificazione dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione dei veicoli;
- normativa concernente i conducenti ed i titoli abilitativi alla guida;
- norme di comportamento sulla strada.
4. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli (6 ore):
- conoscenza generale degli organi dei veicoli a motore;
- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia;
- nozioni sulla sicurezza di carico.
5. Conoscenza delle procedure degli esami informatizzati di teoria (1 ora).
6. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie B1, B, B96, BE (3 ore):
- conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;
- gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
- gestione seconda fase - Manovre;
- gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
7. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
8. Tecnica di guida dei ciclomotori e dei motocicli leggeri (3 ore).
9. Competenze richieste all'esaminatore di guida (6 ore):
- capacità di comunicazione nelle fasi precedenti all'esame trattando i candidati con rispetto e senza discriminazione (comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto, affrontare le richieste dei candidati controllare i documenti, spiegare le modalità di svolgimento dell'esame, fornire risposte a richieste dei candidati);
- capacità di gestire altre persone, non candidate all'esame, che sono presenti nel luogo di svolgimento della prova;
- capacità di comunicazione durante l'esame di guida (richiesta percorsi e manovre);
- capacità di comunicare in maniera chiara e motivata l'esito dell'esame.
10. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (2 ore):
- postura di guida;
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- guida prudente;
- guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
11. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 ore):
- riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.);
- riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose;
- riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
12. Tecniche di valutazione (3 ore):
- riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
- percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);
- percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- uniformità e coerenza della valutazione.
13. Esercitazione su un veicolo della categoria B (2 ore per ogni candidato).
Allegato II al decreto del 31/05/2017
(art. 3, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie A2, A comprende i seguenti argomenti.
1. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie AM, A1, A2, A (3 ore):
- conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;
- gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
- gestione seconda fase - Manovre;
- gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
2. Tecnica di guida dei veicoli a due ruote (3 ore).
3. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 ora):
- riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.);
- riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose;
- riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
- riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
- percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);
- percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- uniformità e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria A2 o A (2 ore per ogni candidato).
Allegato III al decreto del 31/05/2017
(art. 4, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie C1, C1E, C, CE comprende i seguenti argomenti.
1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie C1, C1E, C, CE (3 ore):
- conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;
- gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
- gestione seconda fase - Manovre particolari;
- gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
- postura di guida;
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- guida prudente;
- guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
- riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
- percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);
- percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- uniformità e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria C (2 ore per ogni candidato).
Allegato IV al decreto del 31/05/2017
(art. 5, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie D1, D1E, D, DE comprende i seguenti argomenti.
4. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie D1, D1E, D, DE (3 ore):
- conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;
- gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
- gestione seconda fase - Manovre particolari;
- gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
5. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
6. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
- postura di guida;
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- guida prudente;
- guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
- riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
- percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);
- percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- uniformità e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria D (2 ore per ogni candidato).
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