Circolare - 12/07/2017 - Prot. n. 14973 - Parco veicolare autoscuole
OGGETTO: Inserimento nuovi automezzi nel parco veicolare delle autoscuole.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 14973/8.7.6
Roma, 12 luglio 2017
Oggetto: Inserimento nuovi automezzi nel parco veicolare delle autoscuole.
Sono stati posti quesiti alla scrivente Divisione al fine di acquisire parere sull’interpretazione dell’art. 7 bis, comma 9, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, relativamente alla perentorietà dei termini di otto giorni previsto dalla citata norma per comunicare, alla provincia, l’inserimento di un nuovo mezzo nel parco veicolare di un’autoscuola.
Al riguardo questa Amministrazione esprime parere che il predetto termine di otto giorni dalla data di acquisto del veicolo non può essere considerato perentorio nei casi in cui è possibile comprovare
a) che il veicolo è stato acquistato per attività diverse da quella didattica e solo successivamente è stato utilizzato per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida;
b) che il veicolo, il cui contratto di acquisto è stato perfezionato in una determinata data, venga consegnato dal concessionario dopo un rilevante periodo di tempo;
c) nel caso in cui sul veicolo debbano essere installati i doppi comandi e svolgere l’iter per l’aggiornamento della carta di circolazione.
Nelle suddette ipotesi infatti, sussiste la materiale impossibilità di utilizzare i veicoli per le finalità didattiche dell’autoscuola e, di conseguenza, il superamento del termine previsto dall’art. 7 bis, comma 9 del D.M. 317/1995 non comporta irregolarità sanzionabile a carico dell’autoscuola stessa.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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