Decreto Ministero dei Trasporti - 28/04/2008 - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
OGGETTO: Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
DECRETO MINISTERIALE
28 aprile 2008
(S.O.G.U. n. 162 del 12.7.2008)
Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;
Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunità europea.
2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.
3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli;
b) all'omologazione individuale di tali veicoli;
c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da esso contemplati.
2. Il presente decreto non si applica all'omologazione o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:
a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 , di recepimento della direttiva 2003/37/CE;
b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE;
c) i veicoli cingolati.
3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:
a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;
b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e
c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
4. L'omologazione individuale a norma del presente decreto è facoltativa per i seguenti veicoli:
a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:
a) "atto normativo": una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
b) "direttiva particolare o regolamento": una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
c) "omologazione": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
d) "omologazione nazionale": l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è limitata al territorio nazionale;
e) "omologazione CE": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;
f) "omologazione individuale": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
g) "omologazione in più fasi": la procedura con la quale una o più autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto;
h) "omologazione a tappe": la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;
i) "omologazione in un'unica tappa": la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;
l) "omologazione mista": la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;
m) "veicolo a motore": ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
n) "rimorchio": ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
o) "veicolo": ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n);
p) "veicolo a motore ibrido": veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;
q) "veicolo elettrico ibrido": veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo:
1) un carburante di consumo;
2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro;
r) "macchina mobile": ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;
s) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II;
t) "veicolo base": qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;
u) "veicolo incompleto": un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;
v) "veicolo completato": un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;
z) "veicolo completo": un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto;
aa) "veicolo di fine serie": un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stato omologato;
bb) "sistema": un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;
cc) "componente": un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;
dd) "entità tecnica": un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;
ee) "parti o apparecchiature originali" parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;
ff) "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione;
gg) "rappresentante del costruttore", una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorità di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando è fatto riferimento al termine "costruttore", esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;
hh) "autorità di omologazione, ovvero l'autorità responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunità europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione": la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ii) "autorità competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorità di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attività di cui all'art. 39": il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ll) "servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorità di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione": i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti:
1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma;
3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;
4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;
5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;
7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;
8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;
12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
mm) "metodo di prova virtuale", simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali;
nn) "scheda di omologazione", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;
oo) "scheda di omologazione CE", la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto è considerato equivalente ad essa;
pp) "scheda di omologazione individuale", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un singolo veicolo è omologato;
qq) "certificato di conformità", il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto è conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;
rr) "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;
ss) "documentazione informativa", la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;
tt) "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;
uu) "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.
Art. 4
Obblighi dell'autorità di omologazione
1. L'autorità di omologazione assicura che i costruttori che richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal presente decreto.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.
3. È consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita o la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Non è consentito vietare, limitare o impedire l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dal presente decreto, se soddisfano i requisiti previsti da questo ultimo.
Art. 5
Obblighi dei costruttori
1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.
2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.
3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità europea designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità europea.
Art. 6
Procedure per l'omologazione CE dei veicoli
1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:
a) omologazione a tappe;
b) omologazione in un'unica tappa;
c) omologazione mista.
2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un sistema o di un'entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l'autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione.
3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell'allegato IV o nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II dell'allegato III.
4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione può esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione è sostituita da un verbale di prova.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni:
a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;
b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;
c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.
6. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
7. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.
8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.
Art. 7
Procedure per l'omologazione CE di sistemi componenti o entità tecniche
1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.
3. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.
4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.
Art. 8
Disposizioni generali
1. Non è consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente applicate.
2. È consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.
3. L'autorità di omologazione può rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l'ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri della Comunità europea e alla Commissione europea una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.
4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all'allegato VII.
5. L'autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.
6. L'autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea circa ogni rifiuto o revoca dell'omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.
7. L'autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.
8. Su domanda di una autorità di omologazione di un altro Stato membro della Comunità europea, l'autorità di omologazione, che ha rilasciato un'omologazione CE, gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.
Art. 9
Disposizioni specifiche concernenti i veicoli
1. È consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti veicoli:
a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV;
b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato XI.
2. Per il rilascio dell'omologazione CE, di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui all'allegato V.
3. È consentito il rilascio di un'omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.
4. L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.
5. Per il rilascio dell'omologazione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le procedure di cui all'allegato XVII.
6. Per ogni tipo di veicolo l'autorità di omologazione procede come segue:
a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell'allegato VIII;
b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;
c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.
7. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.
8. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.
9. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.
10. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione stabilisce l'elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell'appendice dell'allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.
Art. 10
Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche
1. È consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.
2. È consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica per un componente o un'entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.
3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica è necessaria solo quando ciò è previsto dall'atto normativo pertinente.
4. Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.
Art. 11
Prove richieste per l'omologazione CE
1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.
2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.
3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorità di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.
4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.
Art. 12
Provvedimenti relativi alla conformità delle produzioni
1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri della Comunità europea, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.
2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure previste nell'allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.
3. Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell'omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformità della produzione.
Art. 13
Disposizioni generali
1. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.
L'autorità di omologazione decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente decreto. Se necessario, può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.
2. La domanda di modifica di un'omologazione CE è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE originaria.
3. Se l'autorità di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.
Art. 14
Disposizioni speciali relative ai veicoli
1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta "revisione". In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.
5. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.
Art. 15
Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche
1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta "revisione". In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entità tecnica omologati.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.
Art. 16
Rilascio e comunicazione delle modifiche
1. Nel caso di un'estensione, l'autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.
2. Nel caso di una revisione, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.
3. L'autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.
Art. 17
Cessazione della validità di un'omologazione CE
1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:
a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;
b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;
c) quando cessa la validità dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.
2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.
3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea.
4. L'art. 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE. Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'art. 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.
Art. 18
Certificato di conformità
1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.
2. Il certificato di conformità è redatto in lingua italiana.
3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.
4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.
5. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 20, comma 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati a norma dell'art. 20 (omologazione provvisoria)".
6. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 22 reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e, in prossimità, l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.
7. Fatto salvo il comma 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all'ente responsabile dell'immatricolazione.
8. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine "duplicato" deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.
Art. 19
Marchio di omologazione CE
1. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti.
2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonché l'indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.
3. Il marchio di omologazione CE è conforme all'appendice dell'allegato VII.
Art. 20
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
1. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea.
2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo sul territorio nazionale, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri della
Comunità europea per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:
a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;
b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;
c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.
3. Gli altri Stati membri della Comunità europea possono decidere di accettare l'omologazione provvisoria, di cui al comma 2, sul loro territorio.
4. La Commissione europea decide se autorizzare l'autorità di omologazione a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi. Se la Commissione europea decide di rifiutare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo che l'omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione europea. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione negli Stati membri della Comunità europea che abbiano accettato l'omologazione provvisoria.
5. Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un'entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità europea ha aderito.
Vedi anche: