Decreto Ministero dei Trasporti - 14/02/2000 - Documenti di immatricolazione dei veicoli
Oggetto: Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
Modificato dal Decreto del 12/05/2017
DECRETO MINISTERIALE
14 febbraio 2000
(G.U. n. 52 del 3.3.2000)
Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento;
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L138 del 1° giugno 1999;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;
c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93 del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo è immatricolato;
d) intestatario della carta di circolazione: la persona ai cui nome è immatricolato un veicolo;
e) sospensione: un periodo di tempo durante il quale un veicolo non è autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso il quale, sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione, il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;
f) cancellazione di una immatricolazione: la cancellazione dell'autorizzazione alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.
Art. 3
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita “Parte I” nell'allegato I al presente decreto.
2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.
3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita “Parte I”, nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.
4. I dati di tutti i veicoli immatricolati sono registrati elettronicamente. Tali dati comprendono:
a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegato I o i dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE, ove possibile;
c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validità del certificato di revisione.
5. Nell'ambito del presente decreto, ai fini del trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Al fine di evitare usi impropri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la Motorizzazione può limitare l'utilizzo e la diffusione dei predetti dati.
Art. 3-bis
1. Qualora l'autorità competente riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l'autorizzazione ad utilizzare un determinato veicolo su strada è stata sospesa ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suo utilizzo nella circolazione stradale è nuovamente autorizzato senza ritardi e senza che sia necessaria una nuova procedura di immatricolazione. L'autorità competente adotta misure volte a facilitare l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo della riparazione ed il centro di controllo al fine del controllo tecnico.
2. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso in cui l'autorità competente riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, l'immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.
Art. 4
1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione.
2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.
La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta è rispedita alle autorità che l'hanno rilasciata qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.
Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.
3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 3, della direttiva 2014/45/CE, è riconosciuta, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.
Art. 5
1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Art. 6
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validità delle carte di circolazione già rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada.
Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide.
2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione inizierà la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformità all'allegato I e ne verrà pubblicizzato il fac-simile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
Il Ministro: ANGELINI
Allegato I al Decreto del 14/02/2000
PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (1)
I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 x 297 mm) o a un pieghevole di formato A4.
II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
- filigrana;
- fibre fluorescenti;
- stampa fluorescente.
III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:
B Belgio
L Lussemburgo
DK Danimarca
NL Paesi Bassi
D Germania
A Austria
GR Grecia
P Portogallo
E Spagna
FIN Finlandia
F Francia
IRL Irlanda
S Svezia
I Italia
UK Regno Unito
- il nome dell'autorità competente;
- la dicitura “Carta di circolazione - Parte I” o la dicitura “Carta di circolazione”, se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
- la dicitura “Comunità europea”, stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
- il numero del documento.
V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo
(C) dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C.2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione
a) è il proprietario del veicolo
b) non è il proprietario del veicolo
c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm3)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
VI. La parta I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(C) dati nominativi
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C. 8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C3 e V codice C.4.
(F) massa
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(J) categoria del veicolo
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (Kg)
(O.2) rimorchio non frenato (Kg)
(P) motore:
(P.4) regime nominale (giri/-1)
(P.5) numero di identificazione del motore
(R) colore del veicolo
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo [dB(A)]
(U.2) regime del motore (giri/min-1)
(U.3) veicolo in marcia [dB(A)]
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m-1)
(V.7) CO2 (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE) (2) o della direttiva 88/77/CEE (3).
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).
(X) l'attestato di superamento del controllo tecnico, la data del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validità.
VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.
(1) La carta consistente in un'unica parte recherà la dicitura “Carta di circolazione” e il testo non farà riferimento alla parte I.
(2) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).
(3) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996 pag. 1).
Allegato II al Decreto del 14/02/2000
PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (1)
I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 x 297 mm) o a un pieghevole di formato A4
II. La carta utilizzata per la parte Il della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
- filigrana;
- fibre fluorescenti;
- stampa fluorescente.
III. La parte II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
IV. La prima pagina della parte Il della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte Il della carta di circolazione;
- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte lI della carta di circolazione, ossia:
B Belgio
L Lussemburgo
DK Danimarca
NL Paesi Bassi
D Germania
A Austria
GR Grecia
P Portogallo
E Spagna
FIN Finlandia
F Francia
IRL Irlanda
S Svezia
I Italia
UK Regno Unito
- il nome dell'autorità competente;
- la dicitura “Carta di circolazione - Parte Il”, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
- la dicitura “Comunità europea”, stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte Il della carta di circolazione;
- il numero del documento.
V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
VI. La parte Il della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(C) dati nominativi
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione, alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte Il della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3.
(J) categoria del veicolo.
VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte lI della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.
(1) Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.
Vedi anche: