Regolamento UE - 25/08/2017 - n. 1503 - Registri elettronici delle carte del conducente
OGGETTO: Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2017/1503 del 25 agosto 2017
(GUUE n. L 221 del 26.8.2017)
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
[1] Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'obbligo per gli Stati membri di interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet.
[2] Le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione.
[3] La connessione al sistema di messaggeria TACHOnet può avvenire in modo diretto, mediante i servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni ("Testa"), oppure in modo indiretto, tramite uno Stato membro già collegato a Testa. Le connessioni indirette sono solitamente disciplinate da contratti bilaterali firmati dai rappresentati degli enti partecipanti a livello nazionale, senza l'intervento della Commissione. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi delle connessioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema, la Commissione, nella sua funzione di gestore generale del sistema di messaggeria TACHOnet, deve essere informata debitamente e tempestivamente circa l'interesse di una determinata autorità nazionale a connettersi indirettamente al sistema di messaggeria TACHOnet.
[4] Il sistema di messaggeria TACHOnet è aperto non solo agli Stati membri ma anche a paesi terzi. La Commissione deve pertanto fare sì che, per quanto riguarda TACHOnet, i paesi terzi soddisfino gli stessi obblighi previsti per gli Stati membri.
[5] È opportuno apportare lievi modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 al fine di disciplinare in maniera più chiara e precisa i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema di messaggeria TACHOnet, le prove preliminari necessarie e le conseguenze del loro mancato superamento, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di escalation che gli Stati membri devono seguire in caso di errori del sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale.
[6] La nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet sarà applicabile dal 2 marzo 2018. Affinché tuttavia possano essere compiuti determinati passi preparatori, le disposizioni relative alla connessione parte di paesi terzi, alle prove preliminari e all'accesso indiretto devono applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
[7] È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68.
[8] Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato:
1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):
"k) "sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni" ("Testa"): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione;
l) "accesso diretto a TACHOnet": la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;
m) "accesso indiretto a TACHOnet": la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.";
2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:
"Articolo 3 bis
Connessione da parte di paesi terzi
Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 3 ter
Prove preliminari
La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione.
Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari.
Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.";
3) è inserito il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis
Accesso indiretto a TACHOnet
1. L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:
a) una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet;
b) una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX;
c) il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali.
2. Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter.
3. L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.";
4) gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;
5) è aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Allegato 1 al Regolamento UE n. 1503 del 25/08/2017
Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) al punto 1.1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutti i messaggi TACHOnet devono essere inoltrati attraverso il sistema centrale";
b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: "2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) di cui all'allegato VII.";
c) il punto 2.6.1 è sostituito dal seguente: "2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati sui contatti relativi alle categorie politiche, commerciali, operative e tecniche di tale Stato membro, dal momento che l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della gestione dei propri contatti. Deve essere possibile vedere, senza poterli modificare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.";
d) il punto 2.6.2 è soppresso;
2) l'allegato II è così modificato:
a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: "1.3. Modifica dello stato della carta (Modify Card Status - MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta di modifica dello stato della carta inviando una risposta MCS non appena è stato aggiornato il registro o è stata respinta la notifica, comunicando il risultato dell'aggiornamento e indicando lo stato della carta in quel momento (quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica). Tale risposta è inviata entro 10 giorni di calendario dall'invio della richiesta di notifica. In ogni caso, una richiesta di modifica dello stato della carta, o la relativa risposta, è confermata mediante una conferma della modifica dello stato della carta.";
b) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS o la funzione CIC, la risposta deve contenere il campo apposito "valid for driving" (validità per la guida). Le procedure amministrative nazionali devono prevedere sempre, per le risposte CCS o CIC, un'espressione adeguata corrispondente per il valore "validità per la guida".";
3) l'allegato III è così modificato:
a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: "2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.";
b) l'appendice è sostituita dalla seguente:
Common header (intestazione comune) | Obbligatorio | |
Version (versione) | La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo version dell'elemento "intestazione" di ogni messaggio XML. Il numero della versione ("n.m") è definito come valore fisso in ogni rilascio del file di definizione dello schema XML (XSD). | Sì |
Test Identifier (identificatore di prova) | Identificatore facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'identificatore e tutti i partecipanti al flusso di lavoro rispondono con lo stesso identificatore o lo trasmettono. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato. | No |
Technical Identifier (identificatore tecnico) | Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione. | Sì |
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro) | L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale identificatore viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro. | Sì |
Sent At (inviato il) | Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato. | Sì |
Timeout (tempo scaduto) | È l'indicazione, facoltativa, di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore, che è stabilito dal sistema centrale unicamente per le richieste inoltrate, è calcolato sulla base della data e dell'ora della domanda iniziale ricevuta dal sistema. Esso informa lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema e per tutti i messaggi di risposta. | No |
From (mittente) | Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o "EU". | Sì |
To (destinatario) | Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o "EU". | Sì |
Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate) | Obbligatorio | |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente. | No |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente. | No |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente. | No |
Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Search Mechanism (meccanismo di ricerca) | Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un meccanismo ricerca personalizzato. | Sì |
Estremi del conducente rilevato | Sì, se il conducente è rilevato. | |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente o dei conducenti rilevati. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente o dei conducenti rilevati. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente o dei conducenti rilevati. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente o dei conducenti rilevati. | No |
Estremi della carta | Sì, se il conducente è rilevato. | |
Card Number (numero della carta) | Il numero rilevato della carta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato rilevato della carta. | Sì |
Valid for Driving (validità per la guida) | La carta rilevata è/non è valida per la guida. | Sì |
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) | Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta rilevata. | Sì |
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) | La data a partire dalla quale la carta rilevata è valida. | Sì |
Card Expiry Date (data di scadenza della carta) | La data di scadenza della carta rilevata. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data della più recente modifica della carta rilevata. | Sì |
Temporary Card (carta temporanea) | La carta rilevata è temporanea. | No |
Estremi della patente di guida | Sì, se è rilevata una carta del conducente. | |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente rilevata. | Sì |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevata. | Sì |
Driving Licence Status (Stato della patente di guida) | Lo stato della patente di guida del conducente rilevata. | No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) | La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevata. | No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) | La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevata. | No |
Estremi della carta dell'officina | Sì, se è rilevata una carta dell'officina. | |
Workshop Name (Nome dell'officina) | Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata. | Sì |
Workshop Address (Indirizzo dell'officina) | L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata. | Sì |
Check Card Status Request (richiesta di verifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni. | Sì |
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Estremi della carta richiesta | Sì, se la carta richiesta è rilevata. | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta richiesta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato della carta richiesta. | Sì |
Valid for Driving (validità per la guida) | La carta richiesta è/non è valida per la guida. | Sì |
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) | Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta. | Sì |
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) | La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida. | Sì |
Card Expiry Date (data di scadenza della carta) | La data di scadenza della carta richiesta. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data della più recente modifica della carta. | Sì |
Temporary Card (carta temporanea) | La carta richiesta è temporanea. | No |
Estremi della carta dell'officina | Sì, se è rilevata una carta dell'officina. | |
Workshop Name (nome dell'officina) | Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Workshop Address (indirizzo dell'officina) | L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Estremi del titolare della carta | ||
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Estremi della patente di guida | Sì, se è rilevata una carta del conducente. | |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta. | Sì |
Driving Licence Status (Stato della patente di guida) | Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) | La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. | No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) | La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. | No |
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta il cui stato è cambiato. | Sì |
New Card Status (nuovo stato della carta) | Il nuovo stato della carta. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta. | Sì |
Ente/persona dichiarante | ||
Authority (autorità) | Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. | Sì |
Authority address (indirizzo dell'autorità) | L'indirizzo dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. | Sì |
Family Name (cognome) | Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
Name (nome) | Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
Phone (telefono) | Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
L'indirizzo e-mail della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No | |
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della conferma. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Acknowledgement type (tipo di conferma) | Tipo di conferma: per la richiesta o per la risposta | Sì |
Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta del conducente richiesta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato della carta richiesta quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica. | Sì |
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta che è stata rilasciata. | Sì |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida straniera utilizzata per fare domanda della carta del conducente. | Sì |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No" |
4) l'allegato VI è così modificato:
a) i punti da 1.4 a 1.8 sono sostituiti dai seguenti: "1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario e devono essere in grado di rispondere a richieste con una frequenza di 6 messaggi al secondo.
1.5. Quando inviano risposte CIC, CCS e ICDL e conferme MCS conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII, la risposta ad una richiesta deve essere fornita entro 10 secondi.
Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare i 20 secondi.
1.6. Le risposte MCS devono essere inviate entro i 10 giorni di calendario successivi all'invio delle richieste MCS.
1.7. I sistemi nazionali non devono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
1.8. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Fra tali problemi tecnici rientrano quelli indicati qui di seguito (elenco non esaustivo):
a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
b) la mancata risposta a una richiesta;
c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
e) il ricevimento di messaggi non validi.";
b) il punto 1.9 è soppresso;
c) al punto 2.2 è aggiunta la seguente frase: "La procedura di escalation deve essere descritta in dettaglio alla Commissione qualora ciò venisse richiesto.";
5) l'allegato VII è così modificato:
a) dopo il titolo dell'allegato è inserito il seguente paragrafo: "Il presente allegato contiene informazioni sui dati relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) raccolti dal sistema centrale, non dagli Stati membri.";
b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. I dati personali non devono essere conservati nei registri per un periodo superiore a 6 mesi dal termine dell'operazione connessa. Le informazioni statistiche e quelle di routing anonimizzate devono invece essere conservate a tempo indeterminato.";
c) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "L'elenco dei dati statistici utilizzabili a fini di comunicazione può comprendere: ";
6) l'allegato VIII è così modificato:
a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: "1.3. Se chi richiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata nello Stato membro in cui presenta la domanda, tale Stato membro deve controllare se nel suo registro nazionale è stata in precedenza registrata una notifica ICDL. Il controllo va eseguito cercando le notifiche prima in base al numero della patente di guida e poi in base alle chiavi NYSIIS e alla data di nascita. Se trova una notifica, lo Stato membro deve inviare una richiesta mirata CIC o una ricerca CCS allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL.";
b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: "1.6. Gli Stati membri possono decidere di non memorizzare nel proprio registro nazionale le notifiche ICDL ricevute conformemente alle disposizioni dei punti 1.3, 1.4 e 1.5. In tale caso devono effettuare una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.";
c) al punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC; ";
d) il punto 3.2 è sostituito dal seguente: "3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve inviare allo Stato membro di rilascio una notifica MCS mediante il sistema di messaggeria TACHOnet.".
Allegato 2 al Regolamento UE n. 1503 del 25/08/2017
È aggiunto il seguente allegato IX
"Allegato IX
Domanda di accesso indiretto a TACHOnet
Il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] del/della [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] ha firmato un contratto con il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] al fine di ottenere l'accesso indiretto a TACHOnet mediante il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet].
Il contratto in base al quale il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet al/alla [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] è allegato alla presente domanda.
Sono fornite le seguenti informazioni:
a) autorità nazionale responsabile dell'accesso a TACHOnet in [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet];
b) persona da contattare per TACHOnet in seno al/alla [autorità nazionale di cui alla lettera a)] (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e indirizzo postale);
c) denominazione e funzione di altri enti responsabili per quanto riguarda TACHOnet;
d) persone da contattare in seno agli enti responsabili di cui al punto c) (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono).
Firma
[Rappresentante dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet]".
Vedi anche: