Regolamento UE - 21/01/2016 - n. 68 - Registri elettronici delle carte del conducente
OGGETTO: Regolamento relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente.
Modificato dal Regolamento UE n. 1503 del 25/08/2017
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2016
relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate.
(2) Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status.
(3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggeria TACHOnet.
(4) È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014.
Articolo 2
Definizioni
Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:
a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;
c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;
d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;
e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;
f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;
h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;
i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;
j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.
k) "sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni" ("Testa"): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione;
l) "accesso diretto a TACHOnet": la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;
m) "accesso indiretto a TACHOnet": la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.
Articolo 3
Obbligo di connettersi a TACHOnet
Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet.
Articolo 3 bis
Connessione da parte di paesi terzi
Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 3 ter
Prove preliminari
La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione.
Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari.
Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.
Articolo 4
Specifiche tecniche
Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII.
Articolo 5
Impiego di TACHOnet
Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII. Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.
Articolo 5 bis
Accesso indiretto a TACHOnet
1. L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:
a) una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet;
b) una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX;
c) il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali.
2. Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter.
3. L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Allegato I al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Architettura
Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi:
1.1. un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente. Tutti i messaggi TACHOnet devono essere inoltrati attraverso il sistema centrale.
1.2. I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.
2. Gestione
2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.
2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) di cui all'allegato VII.
2.3. Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi.
2.4. Spetta agli Stati membri:
2.4.1. configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;
2.4.2. installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari; 2.4.3. garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;
2.4.4. adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;
2.4.5. garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.
2.5. Portale web MOVEHUB
La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:
a) statistiche sulla disponibilità per Stato membro;
b) notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;
c) relazioni aggregate;
d) gestione dei contatti;
e) schemi XSD.
2.6. Gestione dei contatti
2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati sui contatti relativi alle categorie politiche, commerciali, operative e tecniche di tale Stato membro, dal momento che l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della gestione dei propri contatti. Deve essere possibile vedere, senza poterli modificare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.2.6.2. TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto (Soppresso)
2.6.1 per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta.
Allegato II al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni:
1.1. Verifica delle carte rilasciate (Check Issued Cards - CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate.
1.2. Verifica dello stato della carta (Check Card Status - CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta.
1.3. Modifica dello stato della carta (Modify Card Status - MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta di modifica dello stato della carta inviando una risposta MCS non appena è stato aggiornato il registro o è stata respinta la notifica, comunicando il risultato dell'aggiornamento e indicando lo stato della carta in quel momento (quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica). Tale risposta è inviata entro 10 giorni di calendario dall'invio della richiesta di notifica. In ogni caso, una richiesta di modifica dello stato della carta, o la relativa risposta, è confermata mediante una conferma della modifica dello stato della carta.
1.4. Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (Issued Card Driving License — ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida.
2. Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori.
3. Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati.
4. Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato.
5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS o la funzione CIC, la risposta deve contenere il campo apposito "valid for driving" (validità per la guida). Le procedure amministrative nazionali devono prevedere sempre, per le risposte CCS o CIC, un'espressione adeguata corrispondente per il valore "validità per la guida".
Appendice
Stati della carta
Stato della carta | Definizione |
Domanda | L'autorità di rilascio della carta (Card issuing authority - CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate. |
Approvata | La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica. |
Respinta | La CIA ha respinto la domanda. |
Personalizzata | La carta tachigrafica è stata personalizzata. |
Spedita | L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata. |
Consegnata | L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente. |
Confiscata | L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente. |
Sospesa | La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente. |
Ritirata | La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata. |
Restituita | La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria. |
Persa | È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica. |
Rubata | È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa. |
Funzionamento difettoso | È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica. |
Scaduta | Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto. |
Sostituita | La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. |
Rinnovata | La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. |
In fase di sostituzione | Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. |
Sostituita | Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. |
Allegato III al Regolamento n. 68 del 21/01/2016
Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Requisiti tecnici generali
1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.
1.2. Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.
1.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.
2. Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD)
2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale.
2.2. Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema.
2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.
2.4. I messaggi XML devono comprende almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.
Appendice
Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML
Common header (intestazione comune) | Obbligatorio | |
Version (versione) | La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo version dell'elemento "intestazione" di ogni messaggio XML. Il numero della versione ("n.m") è definito come valore fisso in ogni rilascio del file di definizione dello schema XML (XSD). | Sì |
Test Identifier (identificatore di prova) | Identificatore facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'identificatore e tutti i partecipanti al flusso di lavoro rispondono con lo stesso identificatore o lo trasmettono. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato. | No |
Technical Identifier (identificatore tecnico) | Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione. | Sì |
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro) | L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale identificatore viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro. | Sì |
Sent At (inviato il) | Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato. | Sì |
Timeout (tempo scaduto) | È l'indicazione, facoltativa, di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore, che è stabilito dal sistema centrale unicamente per le richieste inoltrate, è calcolato sulla base della data e dell'ora della domanda iniziale ricevuta dal sistema. Esso informa lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema e per tutti i messaggi di risposta. | No |
From (mittente) | Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o "EU". | Sì |
To (destinatario) | Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o "EU". | Sì |
Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate) | Obbligatorio | |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente. | No |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente. | No |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente. | No |
Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Search Mechanism (meccanismo di ricerca) | Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un meccanismo ricerca personalizzato. | Sì |
Estremi del conducente rilevato | Sì, se il conducente è rilevato. | |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente o dei conducenti rilevati. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente o dei conducenti rilevati. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente o dei conducenti rilevati. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente o dei conducenti rilevati. | No |
Estremi della carta | Sì, se il conducente è rilevato. | |
Card Number (numero della carta) | Il numero rilevato della carta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato rilevato della carta. | Sì |
Valid for Driving (validità per la guida) | La carta rilevata è/non è valida per la guida. | Sì |
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) | Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta rilevata. | Sì |
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) | La data a partire dalla quale la carta rilevata è valida. | Sì |
Card Expiry Date (data di scadenza della carta) | La data di scadenza della carta rilevata. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data della più recente modifica della carta rilevata. | Sì |
Temporary Card (carta temporanea) | La carta rilevata è temporanea. | No |
Estremi della patente di guida | Sì, se è rilevata una carta del conducente. | |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente rilevata. | Sì |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevata. | Sì |
Driving Licence Status (Stato della patente di guida) | Lo stato della patente di guida del conducente rilevata. | No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) | La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevata. | No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) | La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevata. | No |
Estremi della carta dell'officina | Sì, se è rilevata una carta dell'officina. | |
Workshop Name (Nome dell'officina) | Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata. | Sì |
Workshop Address (Indirizzo dell'officina) | L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata. | Sì |
Check Card Status Request (richiesta di verifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni. | Sì |
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Estremi della carta richiesta | Sì, se la carta richiesta è rilevata. | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta richiesta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato della carta richiesta. | Sì |
Valid for Driving (validità per la guida) | La carta richiesta è/non è valida per la guida. | Sì |
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) | Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta. | Sì |
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) | La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida. | Sì |
Card Expiry Date (data di scadenza della carta) | La data di scadenza della carta richiesta. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data della più recente modifica della carta. | Sì |
Temporary Card (carta temporanea) | La carta richiesta è temporanea. | No |
Estremi della carta dell'officina | Sì, se è rilevata una carta dell'officina. | |
Workshop Name (nome dell'officina) | Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Workshop Address (indirizzo dell'officina) | L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Estremi del titolare della carta | ||
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Estremi della patente di guida | Sì, se è rilevata una carta del conducente. | |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) | Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta. | Sì |
Driving Licence Status (Stato della patente di guida) | Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) | La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. | No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) | La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. | No |
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta il cui stato è cambiato. | Sì |
New Card Status (nuovo stato della carta) | Il nuovo stato della carta. | Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) | La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta. | Sì |
Ente/persona dichiarante | ||
Authority (autorità) | Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. | Sì |
Authority address (indirizzo dell'autorità) | L'indirizzo dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. | Sì |
Family Name (cognome) | Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
Name (nome) | Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
Phone (telefono) | Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No |
L'indirizzo e-mail della persona che ha cambiato lo stato della carta. | No | |
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della conferma. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Acknowledgement type (tipo di conferma) | Tipo di conferma: per la richiesta o per la risposta | Sì |
Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta del conducente richiesta. | Sì |
Card Status (stato della carta) | Lo stato della carta richiesta quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica. | Sì |
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) | Obbligatorio | |
Card Number (numero della carta) | Il numero della carta che è stata rilasciata. | Sì |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) | Il numero della patente di guida straniera utilizzata per fare domanda della carta del conducente. | Sì |
Family Name (cognome) | Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Name (nome) | Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Date of Birth (data di nascita) | La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | Sì |
Place of birth (luogo di nascita) | Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. | No |
Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) | Obbligatorio | |
Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta. | Sì |
Status Message (messaggio di stato) | Una descrizione che spiega lo stato. | No" |
Allegato IV al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Traslitterazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)
1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.
2. Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.
3. Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.
4. I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio.
5. Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL.
5.1. Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda.
Allegato V al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Requisiti di sicurezza
1. Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS
2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.
3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di 2 048 bit.
Allegato VI al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Livelli del servizio
1. I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio:
1.1. essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
1.2. accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale;
1.3. avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):
Una disponibilità del | significa una indisponibilità di | ||
giornalmente | mensilmente | annualmente | |
98 % | 0,5 ore | 15 ore | 7,5 giorni |
Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.
1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario e devono essere in grado di rispondere a richieste con una frequenza di 6 messaggi al secondo.
1.5. Quando inviano risposte CIC, CCS e ICDL e conferme MCS conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII, la risposta ad una richiesta deve essere fornita entro 10 secondi.
Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare i 20 secondi.
1.6. Le risposte MCS devono essere inviate entro i 10 giorni di calendario successivi all'invio delle richieste MCS.
1.7. I sistemi nazionali non devono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
1.8. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Fra tali problemi tecnici rientrano quelli indicati qui di seguito (elenco non esaustivo):
a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
b) la mancata risposta a una richiesta;
c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
e) il ricevimento di messaggi non validi.1.9. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a: (Soppresso)
a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
b) la mancata risposta a una richiesta;
c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
e) il ricevimento di messaggi non validi.
2. Il sistema centrale deve:
2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98%;
2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato. La procedura di escalation deve essere descritta in dettaglio alla Commissione qualora ciò venisse richiesto.
3. Manutenzione
Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile.
Allegato VII al Regolamento UE n. 68 del 21/01/2016
Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale
Il presente allegato contiene informazioni sui dati relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) raccolti dal sistema centrale, non dagli Stati membri.
1. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici.
2. Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni.
3. I dati personali non devono essere conservati nei registri per un periodo superiore a 6 mesi dal termine dell'operazione connessa. Le informazioni statistiche e quelle di routing anonimizzate devono invece essere conservate a tempo indeterminato.
4. L'elenco dei dati statistici utilizzabili a fini di comunicazione può comprendere:
a) lo Stato membro richiedente;
b) lo Stato membro destinatario;
c) il tipo di messaggio;
d) il codice della condizione della risposta;
e) la data e l'ora dei messaggi;
f) il tempo di risposta.
Allegato VIII al Regolamento n. 68 del 21/01/2016
Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Rilascio delle carte del conducente
1.1. Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una Check Issued Card search (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate).
1.2. Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione Issued Card Driving Licence, che hanno rilasciato una carta del conducente.
1.3. Se chi richiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata nello Stato membro in cui presenta la domanda, tale Stato membro deve controllare se nel suo registro nazionale è stata in precedenza registrata una notifica ICDL. Il controllo va eseguito cercando le notifiche prima in base al numero della patente di guida e poi in base alle chiavi NYSIIS e alla data di nascita. Se trova una notifica, lo Stato membro deve inviare una richiesta mirata CIC o una ricerca CCS allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL.
1.4. Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale.
1.5. Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro.
1.6. Gli Stati membri possono decidere di non memorizzare nel proprio registro nazionale le notifiche ICDL ricevute conformemente alle disposizioni dei punti 1.3, 1.4 e 1.5. In tale caso devono effettuare una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.
1.7. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto 1.6.
1.8. Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.
1.9. L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente.
2. Carte del conducente ritirate, sospese o rubate
2.1. Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve:
a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC;
b) inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio.
3. Sostituzione delle carte del conducente
3.1. Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta.
3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve inviare allo Stato membro di rilascio una notifica MCS mediante il sistema di messaggeria TACHOnet.
3.3. Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita.
Vedi anche: