Regolamento UE - 28/02/2018 - n. 502 - Tachigrafi e loro componenti
OGGETTO: Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/502 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in particolare l’articolo 11 e l’articolo 12, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, ovvero tachigrafi digitali di seconda generazione che prevedono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system, GNSS), una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.
(2) Le prescrizioni tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione.
(3) In conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, i tachigrafi montati sui veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 dovrebbero essere tachigrafi intelligenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per consentire che le prescrizioni tecniche ivi previste siano applicate a partire da tale data.
(4) Al fine di conformarsi all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 165/2015, il quale stabilisce che la posizione del veicolo debba essere registrata ogni tre ore di periodo complessivo di guida, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 dovrebbe essere modificato per consentire che le informazioni sulla posizione del veicolo siano memorizzate con una frequenza di 3 ore, utilizzando un parametro di misurazione che non possa essere resettato ed evitando confusione con il "periodo di guida continuo", che è un parametro con una funzione diversa.
(5) L’unità elettronica di bordo può essere un’unità singola o essere costituita da più unità dislocate nel veicolo. I dispositivi GNSS e per la comunicazione dedicata a breve raggio (Dedicated Short Range Communication, DSRC) potrebbero pertanto essere posti all’interno o all’esterno del corpo centrale dell’unità elettronica di bordo. Se sono posti all’esterno, dovrebbe essere possibile che entrambi i dispositivi e il corpo centrale dell’unità elettronica di bordo siano omologati come componenti, per adeguare la procedura di omologazione del tachigrafo intelligente alle esigenze del mercato.
(6) Le norme relative alla memorizzazione di anomalie relative a tempi contrastanti e alla regolazione dell’ora dovrebbero essere modificate per distinguere tra le regolazioni automatiche dell’ora attivate in seguito a un eventuale tentativo di manipolazione o a un malfunzionamento del tachigrafo e le regolazioni dell’ora dovute ad altri motivi, come per esempio la manutenzione.
(7) Gli identificatori dei dati dovrebbero essere in grado di distinguere i dati scaricati da un tachigrafo intelligente da quelli scaricati da un tachigrafo di generazione precedente.
(8) Il periodo di validità della carta dell’azienda dovrebbe essere esteso da due a cinque anni, per allinearlo al periodo di validità della carta del conducente.
(9) La descrizione di alcuni guasti e di alcune anomalie, la convalida dell’inserimento del luogo in cui ha inizio e/o fine del periodo di lavoro giornaliero, la necessità del consenso del conducente all’uso dell’interfaccia del sistema di trasporto intelligente (ITS) per quanto riguarda i dati trasmessi dall’unità elettronica di bordo attraverso la rete del veicolo e altre questioni tecniche dovrebbero essere meglio definite.
(10) Per garantire che la certificazione dei sigilli dei tachigrafi sia aggiornata, questi dovrebbero essere adeguati ai nuovi standard di sicurezza dei sigilli meccanici utilizzati sui tachigrafi.
(11) Il presente regolamento riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio e il funzionamento di sistemi che sono dotati anche di apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che utilizzano onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a livello orizzontale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza elettrica, la compatibilità con altri sistemi, l’accesso allo spettro radio, l’accesso ai servizi di emergenza e/o altre disposizioni delegate. Per garantire l’uso efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per garantire la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e per consentire altre prescrizioni specifiche delegate, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di detta direttiva.
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così modificato:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «2. La costruzione, il collaudo, il montaggio, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti devono avere luogo in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato IC del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*2) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62)."»;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) la definizione 3 è sostituita dalla seguente:
«3) “fascicolo informativo”, il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all’autorità di omologazione ai fini dell’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all’allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti;»;
b) la definizione 7 è sostituita dalla seguente:
«7) “tachigrafo intelligente” o “tachigrafo di seconda generazione”, un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all’allegato IC del presente regolamento;»;
c) la definizione 8 è sostituita dalla seguente:
«8) “componente del tachigrafo”, uno dei seguenti elementi: l’unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo esterno di diagnosi precoce remota;»;
d) è aggiunta la seguente definizione 10:
«10) “unità elettronica di bordo”, il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.
Può trattarsi di un’unità singola o di più unità dislocate nel veicolo e comprende un’unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due dispositivi di interfaccia per carte intelligenti (smart card) per il conducente e il secondo conducente, una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l’immissione dei dati da parte dell’utilizzatore, un ricevitore GNSS e un dispositivo di comunicazione remota.
L’unità elettronica di bordo può essere costituita dai seguenti componenti soggetti a omologazione:
— unità elettronica di bordo come componente singolo (comprendente il ricevitore GNSS e il dispositivo di comunicazione remota);
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il dispositivo di comunicazione remota) e dispositivo GNSS esterno;
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il ricevitore GNSS) e dispositivo esterno di comunicazione remota;
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo, ricevitore GNSS esterno e dispositivo esterno di comunicazione remota.§
Se l’unità elettronica di bordo è costituita da più unità dislocate nel veicolo, il suo corpo centrale è costituito dall’unità che contiene l’unità di elaborazione, la memoria di dati e la funzione di misurazione del tempo.
Per “unità elettronica di bordo (VU)” si può intendere sia “unità elettronica di bordo”, sia “corpo centrale dell’unità elettronica di bordo”.»;
3) all’articolo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l’allegato IC si applica a decorrere dal 15 giugno 2019, ad eccezione dell’appendice 16, la quale si applica a decorrere dal 2 marzo 2016.»;
4) l’allegato IC è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
5) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Vedi anche: