Decreto Interministeriale - 19/10/2021 - Rilascio carte tachigrafiche
OGGETTO: Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 ottobre 2021
Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri.
(GU n.296 del 14-12-2021)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITà SOSTENIBILI
Visto il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e in particolare l'art. 3, comma 8 a norma del quale «le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti»;
Visto il decreto 31 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) 2135/98»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, di «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di patenti di guida;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 relativo alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico - ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2020;
Adottano il seguente decreto:
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell'elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonchè per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alla carte tachigrafiche conducente.
2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 ed omologate dall'autorità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'art. 2 del regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
b) all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, così come modificato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502, della Commissione del 18 marzo 2016.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:
a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
b) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che applica il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la società InfoCamere S.C.p.a. - Società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni;
h) «Autorità di controllo»: le autorità di controllo deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea;
l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita; tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purchè la persona vi ritorni regolarmente;
m) «carta del conducente temporanea»: carta che lo Stato membro può rilasciare a un conducente che non ha la sua residenza normale in uno Stato membro con validità non superiore a centottantacinque giorni.
Art. 3
Principi organizzativi: istanze, emissione e controlli per il rilascio delle carte tachigrafiche
1. Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal Regolamento di esecuzione.
2. L'Unioncamere assicura lo scambio di informazioni con gli organismi di rilascio delle carte tachigrafiche degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafo per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.
3. Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo, definito in base all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Le carte tachigrafiche sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.
5. Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero. Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD - Codice dell'amministrazione digitale realizzate e gestite dal «gestore del sistema informativo» delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.a.) ai sensi del presente decreto. Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le Camere di commercio possono individuare anche soggetti terzi, ai quali delegare la raccolta delle istanze, per la presentazione delle domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo.
6. Le Camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l'interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche prevista dal Regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.
7. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validità, il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta deve essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. L'azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.
Art. 4
Carta del conducente
1. La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006.
2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
b) non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
c) residenza nello Stato italiano;
d) per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della «residenza normale», di cui al Regolamento; i cittadini extra comunitari devono comprovare il regolare soggiorno in Italia e produrre l'attestato di conducente, di cui al regolamento (CE) 2009/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale.
3. In fase di primo rilascio la carta del conducente è emessa entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.
4. La carta riporta in modo visibile almeno i seguenti dati personali del conducente: il nome e cognome del richiedente, la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all'atto del rilascio e il codice fiscale. La carta del conducente ha un periodo di validità di cinque anni.
5. Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della carta, la Camera di commercio competente accerta la validità della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del tachigrafo digitale, nonchè la permanenza dei requisiti previsti per i soggetti di cui al punto d) del precedente comma 2. La carta è rilasciata dalla Camera di commercio competente entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica o rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.
6. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la Camera di commercio competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento.
7. Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente, di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera m).
Art. 5
Carta dell'officina
1. La carta dell'officina è richiesta dai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Ministero per svolgere le operazioni di istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi, ed è emessa entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità atte ad impedire che lo stesso possa essere reso noto a soggetti diversi dal richiedente.
2. La carta deve riportare in modo visibile i seguenti dati di personalizzazione dell'impresa richiedente: denominazione, indirizzo sede legale e codice fiscale e, se pertinente, nome e cognome del titolare. La carta dell'officina ha un periodo di validità di un anno.
3. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento e furto.
Art. 6
Carta dell'impresa
1. La carta dell'impresa, denominata «carta azienda», è richiesta dal legale rappresentante della stessa o dal soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) - o persona da questi delegata - che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo, da utilizzare per le finalità previste dal regolamento (CE) 561/2006. Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi. Essa è emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.
2. La carta deve riportare in modo visibile i seguenti dati di personalizzazione del richiedente: denominazione, indirizzo e codice fiscale. Il soggetto avente titolo può richiedere più di una carta azienda per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale. La carta dell'azienda ha un periodo di validità di cinque anni.
3. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'azienda entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.
4. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell'impresa, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.
Art. 7
Carta di controllo
1. La carta di controllo è richiesta alla Camera di commercio competente per territorio, o a livello centralizzato per il tramite dell'Unioncamere, esclusivamente dalle Autorità di controllo di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), del presente decreto ed è emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.
A tale scopo le Camere di commercio possono stipulare, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di Governo e, comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle autorità deputate e per la definizione delle modalità di utilizzo dei dati contenuti nel sistema informativo delle carte, oppure a livello centrale - per il tramite dell'Unioncamere - con le amministrazioni centrali interessate.
2. La carta riporta in modo visibile la denominazione, l'indirizzo dell'Autorità di controllo individuata ai sensi del comma 1, e relativo codice fiscale. La carta ha un periodo di validità di due anni.
3. Per il rimborso dei costi delle carte di controllo, le modalità di distribuzione, di rinnovo e di sostituzione si farà riferimento alle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui al comma 1.
4. La Camera di commercio competente rinnova la carta di controllo entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo da parte dell'Autorità di controllo con le modalità previste nelle apposite convenzioni.
Art. 8
Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche
1. Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.
2. La domanda di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova carta è rilasciata previa verifica della permanenza dell'autorizzazione concessa all'officina.
Art. 9
Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche
1. La domanda di modifica della carta in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa; in questo caso la carta originaria dovrà essere restituita all'atto del ritiro della nuova carta emessa.
2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di commercio in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale.
3. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal Regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente.
4. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a sei mesi, si procederà invece con un'operazione di rinnovo.
5. In caso di domanda di rinnovo per modifica dati la Camera di commercio competente provvederà al rilascio, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione.
Art. 10
Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione
1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione.
2. Se la carta estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all'atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all'organismo emittente a cura di Unioncamere.
Art. 11
Altre disposizioni particolari per la carta del conducente
1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 4, comma 6, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo. Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 del regolamento (CE) 561/2006.
2. Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare. Successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento, le Autorità di controllo in caso di dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere, sia all'atto del rilascio che successivamente, anche con modalità a campione, l'attestazione documentale dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, o di un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini di tale attestazione si farà riferimento alla documentazione specificata nei modelli di domanda per il rilascio della carta.
Art. 12
Confisca o ritiro della carta tachigrafica
1. Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla Camera di commercio che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, è inviata all'Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del Regolamento.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, è in ogni caso disposto il ritiro immediato e l'invio alla Camera di commercio che l'ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un'attività di controllo svolta dall'Autorità di controllo, è stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l'ha esibita o nella cui disponibilità è rinvenuta. Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di trenta giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7 ed in ogni altro caso in cui, secondo il presente decreto ovvero secondo le disposizioni dell'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta stessa non può essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che l'ha esibita o che comunque la detiene.
3. La carta che ha formato oggetto di «ritiro», «confisca» o «sospensione», quando invalidata nel sistema informativo delle carte non può essere restituita in nessun caso al Titolare, che - ove sussistano i presupposti - dovrà presentare istanza di rilascio di una nuova carta.
Art. 13
Carte non operative
1. Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, conservano le informazioni relative alle carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, sospese o ritirate, classificandole con i relativi stati previsti dal Regolamento.
2. Le carte invalidate o scadute vengono conservate dalla Camera di commercio, ai fini di possibili controlli amministrativi, per un periodo di un anno dalla data della scadenza. Decorso tale termine le carte saranno distrutte, lasciando evidenza dell'azione di scarto.
Art. 14
Chiavi e certificati
1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, riceve dal Ministero i certificati e le chiavi necessarie per lo svolgimento dell'attività di certificazione delle carte tachigrafiche e delle unità elettroniche di bordo in conformità con gli standard richiesti dal Regolamento.
Art. 15
Modalità di tenuta del registro e degli elenchi
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'art. 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.
2. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle Camere di commercio, forma l'elenco, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Regolamento, dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione e delle carte loro rilasciate.
3. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del precitato elenco che comprende anche le informazioni sui marchi degli istallatori officine e costruttori di veicoli.
4. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 16
Trasferimento e conservazione dei dati
1. Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente e che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza. Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d'uso.
2. Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell'impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa ai sensi della normativa vigente; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
3. Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi:
a) dall'unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell'apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;
b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l'impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell'Autorità di controllo.
4. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) novanta giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
b) ventotto giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
5. Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l'accesso ai dati alle Autorità di controllo nell'ambito dell'attività ispettiva presso i locali aziendali dell'impresa. Tale modalità dovrà garantire in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Le Camere di commercio attraverso il proprio gestore del sistema informativo, InfoCamere S.C.p.A., conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di dieci anni.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Camere di commercio territorialmente competenti per il rilascio delle carte che hanno nominato il proprio gestore del sistema informativo, InfoCamere S.C.p.a., quale Responsabile esterno del trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema informativo delle carte tachigrafiche.
2. Le Camere di commercio e le Autorità di controllo assicurano che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente per gli usi strettamente connessi al presente decreto, al regolamento (UE) 165/2014 e al regolamento (CE) 561/2006.
3. I proprietari dei veicoli, le imprese di trasporto, le officine, gli installatori e gli altri soggetti coinvolti - per quanto di propria pertinenza - effettuano il trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), assicurando un livello di sicurezza adeguato, in tutte le fasi del trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del regolamento (UE) 165/2014, al fine di garantire l'integrità dei dati ed assicurare modalità di accesso selettivo agli stessi.
Art. 18
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2005 recante «Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361», non avente natura regolamentare, è abrogato.
2. Il decreto 31 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) 2135/98», è abrogato.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Gli oneri e le spese relativi al rilascio della carta del conducente, dell'officina e dell'impresa sono a carico del richiedente, mediante applicazione, da parte delle Camere di commercio, di diritti di segreteria stabiliti secondo le modalità indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente decreto non comporta l'assunzione di nuovi oneri rispetto agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali di base di competenza del Ministero.
3. Le istruzioni operative per l'individuazione dei soggetti di raccolta delle domande e la modulistica per le istanze sono pubblicate sul sito internet istituzionale delle Camere di commercio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Giovannini
Vedi anche: