Decreto Dirigenziale - 18/04/2018 - Registro elettronico nazionale delle imprese
OGGETTO: Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
DECRETO 18 aprile 2018
Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
(GU Serie Generale n.101 del 03-05-2018)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;
Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN);
Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che con il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 sono state definite le modalità di consultazione dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012;
Considerato che tra i dati di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009 da rendere accessibili al pubblico rientrano anche quelli relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria;
Considerato che tutte le copie certificate conformi delle licenze comunitarie in corso di validità, sia per il trasporto di merci che di persone, sono state rilasciate mediante procedura informatica, atta ad archiviare nel REN non solo il numero di serie della licenza comunitaria ma anche il numero di serie delle relative copie certificate conformi rilasciate;
Considerata la necessità di rendere accessibili al pubblico, a fini di consultazione, anche i dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria, conformemente a quanto stabilito dal suddetto regolamento CE n. 1071/2009;
Ritenuto altresì opportuno semplificare le modalità di consultazione pubblica dei dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» del REN prevista dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto n. 191 del 2015 per una loro più immediata fruizione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, dell'art. 1, comma 1, lettera d) e dell'art. 2, comma 2 del decreto n. 191 del 10 novembre 2015;
Decreta:
Articolo unico
1. La lettera d) del comma 1, dell'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è così sostituita: «tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria, numero di serie delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, data di scadenza della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi».
2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è abrogato. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.
Roma, 18 aprile 2018
Il Capo del Dipartimento: Chiovelli
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