Circolare - 19/09/2019 - Prot. n. 28767 - Procedura esame CQC
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 che ha modificato le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 28767
Roma, 19 settembre 2019
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 che ha modificato le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 con cui sono state apportate modifiche all’art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, in particolare alle procedura degli esami per il conseguimento della qualificazione CQC.
1. Entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2019
In merito, si comunica che si stanno apportando le necessarie modifiche informatiche per adeguare gli esami alle nuove disposizioni normative. Le nuove procedure entreranno in vigore, come indicato dall’art. 2 del decreto in argomento, il 20 novembre 2019.
A partire da tale data, tutte le prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC si svolgeranno, secondo le nuove disposizioni, anche per i candidati che hanno presentato istanza di conseguimento della CQC in data anteriore.
Nel caso di assenza o di esito negativo alla prova d’esame, il candidato, per sostenere l’esame dovrà presentare una nuova istanza al competente Ufficio Motorizzazione civile. Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 6 del D.M. 20 settembre 2013 la prova d’esame deve essere svolta entro un anno dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale. A tal fine, si sottolinea che può svolgere l’esame il candidato che si è prenotato entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell’attestato, anche se la prova d’esame viene svolta oltre il predetto termine di 12 mesi.
2. Disposizioni transitorie
Per quel che concerne i candidati che hanno sostenuto la prova relativa alla parte comune antecedentemente al 20 novembre 2019, a decorrere da tale data, per conseguire la carta di qualificazione del conducente, sosterranno la prova relativa alla parte specialistica, secondo le nuove modalità (rispondendo, dunque, a 30 domande relative alla parte specialistica).
In tale ultimo caso, qualora il candidato non abbia ottenuto l’idoneità alla prova specialistica, può ripetere quest’ultima - sempre secondo la nuova procedura – senza ripetere la prova comune, purché, la prenotazione non sia presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile oltre un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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