Decreto Dirigenziale - 11/02/2020 - n. 3 - Attuazione documento unico: prima fase
OGGETTO: Prima fase di attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il libro VI, titolo I, capo lii, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;
VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello "Sportello telematico dell'Automobilista";
VISTA la disciplina in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso recata dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO l'articolo 1, comma 1135, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha differito al 1° gennaio 2020 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017;
VISTO l'articolo 1, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista;
CONSIDERATO che è in itinere il regolamento recante disposizioni di coordinamento relative al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, per il quale il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi e le competenti Commissioni parlamentari hanno già espresso i prescritti pareri;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, all'avvio dell'utilizzo delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, predisposte in cooperazione applicativa dal Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione e dall'Automobile Club d'Italia, secondo un criterio di gradualità che tenga conto delle esigenze di verifica delle funzionalità delle procedure stesse e del loro impatto sulla operatività degli Uffici Motorizzazione Civile, degli Uffici Provinciali del Pubblico Registro Automobilistico e degli Operatori professionali del settore dell'automotive, e che sia tale da garantire la completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 98 del 2017 entro il 31 ottobre 2020;
Sentito l'Automobile Club d'Italia;
Sentite l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
DISPONE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- STA, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;
- ACI, l'Automobile Club d'Italia;
- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all'articolo 3, che hanno ad oggetto i motocicli, di cui all'articolo 53, comma 1, let. a), c.d.s. e le autovetture, di cui all'articolo 54, comma 1, let. a), c.d.s., in uso proprio, iscritti al PRA.
Art. 3
Prima fase di utilizzo obbligatorio e facoltativo delle procedure te/ematiche
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio n. 98 del 2017, e nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo, del regolamento recante disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure telematiche rilasciate dal CED, predisposte in cooperazione applicativa con I' ACI, sono obbligatoriamente utilizzate, con le modalità di cui al comma 2, per le operazioni: a) di minivoltura, di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) di cessazione dalla circolazione per demolizione, di cui agli articoli 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero, di cui all'articolo 103 c.d.s.
2. Al fine di consentire che, entro il 5 aprile 2020, la totalità delle predette operazioni di cui l comma 1 sia gestito attraverso le nuove procedure, con la circolare di cui all'articolo 6, comma 3, sono individuati i livelli minimi di operatività cui gli STA debbono attenersi a scadenze prefissate.
3. Le procedure telematiche di cui al comma 1 si fondano inderogabilmente sul principio della totale digitalizzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, in accordo con le finalità di semplificazione poste dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui al comma 1 possono essere facoltativamente utilizzate per le operazioni:
a) di immatricolazione, di cui agli articoli 93 c.d.s. e 6 del regio decreto n. 1814 del 1927, ivi comprese quelle relative ai veicoli importati in Italia da altri Paesi della Unione europea, o dello Spazio economico europeo;
b) di trasferimento della proprietà, di cui agli articoli 94 c.d.s. e 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, ivi compresa l'ipotesi di trasferimento in favore degli eredi a norma dell'art. 2685 codice civile;
c) di reimmatricolazione, di cui all'articolo 102 c.d.s.
5. Il quadro riassuntivo delle operazioni previste ai commi 1 e 4 è sintetizzato nella scheda di cui all'Allegato I al presente decreto.
6. Fino al 5 aprile 2020, l'utilizzo delle procedure di cui al comma 1 consente l'emissione disgiunta della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione, per il cui rilascio gli interessati compilano le relative istanze utilizzando, rispettivamente, il modello unificato approvato con decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 72 del 13 marzo 2019 e la nota PRA o il retro del CDP. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, il CED e I' ACI consentono il rilascio dei predetti documenti utilizzando le procedure telematiche previgenti.
7. A decorrere dal 6 aprile 2020, le procedure telematiche di cui al comma 1 consentono esclusivamente l'emissione:
a) di un DU non valido per la circolazione, nel caso di minivoltura;
b) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione, nel caso di cessazione dalla circolazione per demolizione;
c) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione e di un tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU, nel caso di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero.
A decorrere dalla medesima data, non sono più emessi il CDPD e il certificato di radiazione; per il rilascio dei documenti elencati al precedente periodo, gli interessati compilano le relative istanze utilizzando esclusivamente il modello unificato di cui al comma 6.
8. Ferma restando la facoltatività dell'utilizzo delle procedure a norma del comma 4, nel caso di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, le procedure stesse consentono esclusivamente l'emissione del DU a decorrere dal 4 maggio 2020. A decorrere dalla medesima data, si applica altresì quanto previsto all'ultimo periodo del comma 7.
9. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, i documenti di cui ai commi 7 e 8 sono emessi al momento della riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche.
Art. 4
Esclusioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano:
a) alle operazioni di trasferimento della proprietà relative ai veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto;
b) alle operazioni di immatricolazione e di trasferimento di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
c) alle operazioni che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.
Art. 5
Soggetti autorizzati a/l'utilizzo delle procedure te/ematiche
1. L'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito esclusivamente agli STA attivi presso gli UMC, gli Uffici del PRA, gli Studi di consulenza e le Delegazioni ACI.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto alle Delegazioni ACI e agli Studi di consulenza si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.
Art. 6
Monitoraggio e istruzioni operative
1. La Direzione Generale per la Motorizzazione, quale centro unico di servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine, effettua un costante monitoraggio sulla funzionalità delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell' ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con I' ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
2. Sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, con successivo decreto sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le ulteriori fasi di verifica delle funzionalità e di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico che prenderanno avvio a decorrere dal 6 aprile 2020.
3. Le istruzioni operative per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono diramate con apposita circolare congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI, con la quale sono altresì illustrati gli aspetti di dettaglio tecnico relativi ai procedimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto.
Art. 7
Pubblicazione e d entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 17 febbraio 2020.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina De Matteo
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