Decreto Ministero dei Trasporti - 10/03/2020 - n. 50 - Proroga esercitazioni alla guida
OGGETTO: Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2005, n. 28, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
DECRETA
Art. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada
1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".
Il Capo del Dipartimento
Dott.ssa Speranzina De Matteo
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