Decreto Dirigenziale - 22/05/2020 - n. 148 - Proroga termini
OGGETTO: Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Decreto n. 148 del 22/05/2020
Oggetto: Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada.
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l’art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l’autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all’art. 1, lettera v), stabilisce che “con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga dei termini per svolgere gli esami di teoria che dovevano svolgersi entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;
CONSIDERATA la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 1, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
CONSIDERATA, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dall’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
DECRETA
Art. 1
Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada
1. Il termine previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
Roma, 21.05.2020
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
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