Circolare - 27/03/2020 - Prot. n. 9836 - Domande di conversione di patenti Stati extraUE
OGGETTO: Istruzioni operative in materia di decorrenza dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati extraUE, convertibili in Italia, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 9836
Roma, 27 marzo 2020
OGGETTO: Istruzioni operative in materia di decorrenza dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati extraUE, convertibili in Italia, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono giunti a questa Direzione quesiti relativi alla disciplina del computo dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti rilasciate da Stati extra UE, convertibili in Italia, in relazione al particolare periodo di emergenza sanitaria in atto.
Al fine di fornire istruzioni operative a codesti Uffici, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, l'articolo 136, comma 1, CdS, tra l'altro prevede che: "... (omissis)... il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 ...(omissis)...". In tal senso è condizione essenziale per la conversione che la patente estera non sia scaduta.
È altresì noto che qualora il titolare della patente estera, per la quale si richiede la conversione, abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di quattro anni è prevista l'emissione di un provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 128 CdS: ciò in quanto è da presumersi una situazione di mancato esercizio della guida per almeno tre anni (e cioè dallo scadere della possibilità di circolazione internazionale ex art. 135 (CdS).
Tanto in analogia alle procedure applicate nei confronti di titolari di patente di guida italiana.
Ciò premesso, quindi, in relazione ai suddetti limiti temporali per richiedere la conversione di una patente rilasciata da uno Stato extraUE, occorre disciplinare le ipotesi nelle quali, nelle more della situazione di emergenza sanitaria in atto, venga a scadere:
1. la validità della patente di guida estera;
2. il periodo di quattro anni utile a richiedere la conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione.
Nella straordinaria situazione di emergenza di questo periodo, appare ragionevole considerare l'ipotesi che il titolare di patente non abbia potuto presentare domanda di conversione presso UMC in tempo utile rispetto alle predette scadenze:
a) o perché, a decorrere dal 9 marzo 2020, la natura del "viaggio" verso un UMC non rientrava in una delle casistiche di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modificazioni (ai fini di quel che qui rileva: comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità, motivi di salute), che potevano giustificare uno spostamento dalla propria abitazione;
b) o per chiusura degli stessi UMC (totale o delle attività rivolta al pubblico);
Appare dunque ragionevole che situazioni di impossibilità, come quelle su descritte sub lettere a) e b), non imputabili all'utente, non pregiudichino l'esercizio di un diritto di cui questi sia titolare.
Pertanto, al riguardo, si dispone che nei casi in cui, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si sia maturata una delle scadenze su riportate sub nn. 1 e 2, senza che il titolare della patente estera abbia potuto richiederne la conversione per la situazione sub lett. a), ai fini della presentazione della predetta domanda dovrà essere riconosciuto all'utente un maggior numero di giorni (naturali e consecutivi) pari a quelli ricompresi tra la data del 9 marzo 2020 - che ai fini di quel che qui rileva è il primo giorno di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, del DPCM 8 marzo 2020 - e quella di scadenza della patente estera posseduta, che cominceranno a decorrere dalla data di cessata emergenza sanitaria che consentirà all'utenza di recarsi presso gli UMC.
Ad esempio, nell'ipotesi che alla data del 3 aprile 2020 cessi l'efficacia delle disposizioni di cui al citato art. 1, co. 1, del DPCM 8 marzo 2020 (giusta attuale previsione dell'art. 5, co. 1, dello stesso DPCM):
- per la patente di guida extracomunitaria (convertibile in Italia) con scadenza di validità al 2.04.2020, la domanda di conversione potrà essere accettata dagli Uffici della Motorizzazione fino al 28 aprile 2020. Verranno così riconosciuti - a partire dal 4 aprile - i 25 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di conversione ossia dal 9 marzo al 2 aprile, data di scadenza della patente;
- il titolare di patente di guida extracomunitaria, che alla data del 02.04.2020 compie quattro anni di residenza in Italia, potrà presentare la domanda di conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione della patente di guida italiana fino al 28 aprile 2020. Anche in tal caso verranno riconosciuti - a partire dal 4 aprile - i 25 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di conversione ossia dal 9 marzo al 2 aprile, data di scadenza della patente.
Resta inteso che, qualora l'UMC della provincia ove ha acquisito residenza anagrafica il richiedente la conversione abbia cessato le attività rivolte al pubblico in data antecedente al 9 marzo 2020 (ipotesi sub lett. b), anche tali ulteriori giorni dovranno essere utilmente considerati nel computo del maggior termine da accordarsi all'utente nella valutazione della domanda di conversione.
Si sottolinea che qualora la data del 3 aprile 2020, di cui all'art. 5 del più volte citato DPCM 8 marzo 2020, sia procrastinata da successive disposizioni normative, ai fini della presente circolare si farà riferimento alla nuova data che sarà dalle stesse indicata.
Infine, per mera completezza espositiva, si rammenta che:
- qualora l'istanza di conversione sia già stata presentata ed il relativo procedimento sia pendente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103, co. 1, del 17/03/2020, n. 18, cd. Decreto "Cura Italia" come esplicitate dalla circolare prot. n. 9487 del 24 marzo 2020;
- la conversione di patenti rilasciate da Stati UE o SEE non rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni della presente circolare. Per tali procedimenti nulla è innovato. Sono invece applicabili le disposizioni di cui al su citato art. 103, co. 1, DL n. 18/20 e relativa circolare prot. n. 9487 del 24 marzo 2020.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina De Matteo
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