Decreto Dirigenziale - 21/04/2020 - n. 146 - Documento unico
OGGETTO: Seconda fase di attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Decreto Dirigenziale n. 146
Seconda fase di attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436;
VISTO il libro VI, titolo I, capo lii, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;
VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi de/l'artico/o 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO l'articolo 1, comma 1135, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha differito al 1° gennaio 2020 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017;
VISTO l'articolo 1, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista;
VISTO il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di duplicato della carta di circolazione;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell'11 febbraio 2020, con il quale è stata individuata la prima fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, così come rimodulata con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTA la circolare ministeriale protocollo n. 1565 del 16 marzo 2020, con la quale sono state individuate, a norma dell'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, le attività indifferibili da rendere in presenza;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
RITENUTO di dover individuare la seconda fase di attuazione graduale delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, limitatamente al rilascio dei duplicati del documento unico di circolazione e di proprietà, allo scopo di consentire la circolazione su strada dei veicoli il cui documento unico sia stato smarrito, sottratto, distrutto o deteriorato, in specie per lo svolgimento delle attività pubbliche e private ritenute indifferibili a norma delle vigenti disposizioni per far fronte allo stato di emergenza di sanità pubblica connessa all'epidemia da COVID-19;
Sentito l'Automobile Club d'Italia;
Sentite l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
DISPONE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- STA, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;
- ACI, l'Automobile Club d'Italia;
- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza, le imprese e le delegazioni ACI di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all'articolo 3, che hanno ad oggetto i motocicli, di cui all'articolo 53, comma 1, let. a), c.d.s. e le autovetture, di cui all'articolo 54, comma 1, let. a), c.d.s., in uso proprio, iscritti al PRA.
Art. 3
Seconda fase di utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, comma 4-bis, e 95, comma 2, c.d.s., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio n. 98 del 2017, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure telematiche rilasciate dal CED, predisposte in cooperazione applicativa con l'ACI, sono obbligatoriamente utilizzate per le operazioni di rilascio:
a) del duplicato del DU in caso di cancellazione dei dati inerenti l'intestazione temporanea di veicoli a nome di soggetto diverso dall'intestatario;
b) del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento dell'originale.
2. In via transitoria, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 ottobre 2020, le procedure telematiche di cui al comma 1 consentono altresì la stampa del DU a conclusione dei procedimenti non ancora gestibili mediante l'utilizzo obbligatorio o facoltativo delle nuove procedure.
3. Le procedure telematiche di cui al comma 1 si fondano inderogabilmente sul principio della totale digitalizzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, in accordo con le finalità di semplificazione poste dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
5. Nell'Allegato 1 al presente decreto è sintetizzato il quadro riassuntivo aggiornato di tutte le operazioni da gestire in via obbligatoria o facoltativa a decorrere dal 4 maggio 2020.
6. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, i documenti di cui al comma 1 e 2 sono emessi al momento della riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche.
Art. 4
Soggetti autorizzati all'utilizzo delle procedure telematiche
1. L'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è consentito esclusivamente agli UMC.
2. L'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è consentito esclusivamente agli UMC e agli Studi di consulenza, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011.
3. L'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, comma 2 è consentito agli UMC, agli Uffici PRA e agli Studi di consulenza.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto agli Studi di consulenza si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.
Art. 5
Monitoraggio e istruzioni operative
1. La Direzione Generale per la Motorizzazione, quale centro unico di servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine, effettua un costante monitoraggio sulla funzionalità delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell' ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con I' ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
2. Sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, con successivo decreto sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le ulteriori fasi di verifica delle funzionalità e di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle ulteriori procedure telematiche per il rilascio del documento unico che prenderanno avvio a decorrere dal 1 ° giugno 2020.
3. Le istruzioni operative per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono diramate con apposita circolare congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI, con la quale sono altresì illustrati gli aspetti di dettaglio tecnico relativi ai procedimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto.
Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 4 maggio 2020.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. ssa Speranzina De Matteo
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