Circolare - 18/05/2020 - Prot. n. 3497 - Visite in Commissione medica locale
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. SEGUITO.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3497/20/115/28
Roma, 18 maggio 2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. SEGUITO.
A seguito di numerosi quesiti che sono pervenuti in merito alle questioni affrontate con la circolare n. 300/A/2788/20/115/28 del 9 aprile 2020, avente pari oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni in merito alla validità della patente di guida di coloro che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, commi 8 e 9, e 187, comma 6, CDS.
Ferma restando l'inapplicabilità della proroga dei permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge n. 120/2010, preclusa dal comma 2 del medesimo art. 59, la tematica deve essere affrontata in applicazione dei criteri generali, coordinati con le disposizioni speciali dettate per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nei limiti in cui risultino applicabili.
Come indicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di questo Dicastero in pareri resi ad alcune Prefetture, il soggetto che deve sottoporsi a visita di revisione, a seguito di accertamento dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) e b), CdS, può ritornare in possesso della patente, pur non avendo potuto sostenere la visita in ragione della temporanea inattività delle commissioni mediche locali, esclusivamente ove abbia maturato, in base alle regole generali, il diritto alla restituzione della patente medesima, ancorché sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito della visita medica.
Trattandosi di casistica variegata in ragione della natura dell'illecito commesso (amministrativa o penale), dovrà essere valutato caso per caso se l'interessato abbia maturato il diritto alla restituzione della patente al termine del periodo di sospensione scontato e se il medesimo possa essere rimesso in termini ai fini della successiva sottoposizione alla visita di revisione ex art. 186, comma 8, CdS.
In tal caso, trova applicazione l'art. 103 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso tutti i termini procedimentali dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
Analogamente, il soggetto al quale sia stata restituita la patente per un periodo di tempo limitato a seguito dell'esito positivo di una o più visite, che non possa sottoporsi alla visita successiva in ragione dell'inattività delle commissioni mediche locali, può beneficiare della sospensione di cui all'art. 103 citato.
Tale criterio non può trovare, invece, applicazione in caso di accertamento dell'illecito di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) (ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, giusta quanto previsto dal comma 9 del predetto articolo) o dell'illecito di cui all'art. 187 CdS (in base alla previsione del comma 6), ipotesi per le quali è prevista la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito della visita medica: la mancata effettuazione di quest'ultima, ancorché per cause non imputabili all'interessato, non può comportare la restituzione del titolo abilitativo all'interessato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
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