Circolare - 09/04/2020 - Prot. n. 2788 - Proroga validità permessi guida
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale Per La Polizia Stradale, Ferroviaria,
Delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300A/2788/20/115/28
Roma, 9 aprile 2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
Come è noto, in relazione all'emergenza correlata all'epidemia di Corona virus, sono state sospese quasi tutte le attività medico legali afferenti al settore della circolazione stradale, tra le quali, anche le sedute delle Commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti. A seguito di tale situazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 108 dell'11 marzo 2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59, primo comma, della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la Commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 CDS, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida può essere richiesta al competente Ufficio della Motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo, che si potranno realizzare solo al termine dell'emergenza.
In questa delicata fase dell'emergenza, si è posta la questione relativa alla possibilità di estendere tale proroga anche ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, CDS e che avrebbero dovuto effettuare la visita medica di revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida in una data compresa nel periodo di sospensione delle attività della Commissione medica provinciale.
Sul tema, si segnala preliminarmente che la situazione di queste persone non può essere equiparata a quella di coloro che, affetti da patologie che richiedono la conferma di validità della patente con visita in Commissione medica, possono ottenere dalla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida fino al giorno di effettuazione della visita medica, qualora tale visita sia fissata oltre il termine di scadenza della patente, secondo le prescrizioni del DM n. 108 dell'11 marzo 2020 sopra menzionato. Infatti, il richiamato art. 59 della legge 120/2010; che consente alla Motorizzazione di rilasciare il predetto permesso provvisorio di guida (la cui validità è oggetto della proroga sopraindicata), per espressa previsione normativa, non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 CDS.
Al riguardo, si segnala che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Dicastero, interessato da un quesito avanzato da una Prefettura, con la nota che si allega (all.1), ha di fatto confermato che i soggetti di cui trattasi, che sono privi del titolo abilitativo perché sospeso a tempo indeterminato fino all'esito della visita medica presso la Commissione medica provinciale, non possono beneficiare della proroga prevista dal DM n. 108/2020 in quanto fino all'esito della visita non è provata la loro idoneità alla guida che è, invece, stata messa in discussione dall'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 CDS, Come precisato da quell'Ufficio, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per causa di forza maggiore connessa al perdurare dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID-19, non determina il verificarsi del silenzio-assenso né produce, in modo automatico, la sospensione del provvèdimento ablatorio della patente di guida adottato dal Prefetto fino all'esito della visita di revisione.
Quanto sopra indicato induce a ritenere che, diversamente da quanto previsto per i conducenti che circolano con atente scaduta (ai quali si applica la proroga di cui al DM 108 dell'11 marzo 2020), le Forze di polizia oper nti non possano astenersi dal contestare l'illecita guida con patente sospesa nei confronti dei soggetti richiamati che sono stati oggetto delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 CDS e che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, si sono trovati nell'impossibilità di effettuare i previsti accertamenti medico legali relativi all'idoneità a mantenere il possesso della patente di guida.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
Allegato alla circolare prot. n. 2788 del 09/04/2020
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Prot. n. 300/A/2604/20/109/24
Roma, 2 aprile 2020
OGGETTO: Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida.
Si fa riferimento alla nota n. 20015 in data 12 marzo u.s., con la quale la Prefettura in indirizzo ha inviato la nota - che si allega in copia per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con cui ha segnalato che l'11 marzo scorso la Regione Emilia Romagna ha comunicato la temporanea sospensione delle sedute delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida e, contestualmente, ha invitato le Forze di Polizia a non sanzionare i soggetti - che si sono trovati nell'impossibilità di effettuare i prescritti accertamenti - eventualmente trovati alla guida.
Al riguardo, preliminarmente si richiama la disposizione introdotta dal D.L. n. 18/2020 e, in particolare, l'articolo 104, con riferimento alla proroga della validità dei documenti di riconoscimento o di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero in scadenza entro il 31 agosto p.v..
Tale previsione - come indicato anche nella circolare n. 300/A/2309/20/15/28 del 24 marzo u.s. del Dipartimento in indirizzo, recante "Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale" in relazione al precitato D.L. - produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida.
Per quanto attiene allo specifico quesito proposto, si ritiene che se i soggetti sono, allo stato, privi del titolo abilitatorio in conseguenza di un provvedimento di sospensione in quanto non è provata la loro idoneità psico-fisica alla guida, l'impossibilità di sostenere la visita medico legale per cause di forza maggiore non determina il verificarsi di un silenzio-assenso né, tanto meno, una condizione sospensiva della sospensione stessa.
A supporto di tale tesi militano sia il silenzio, al riguardo, del decreto legge - che non consente interpretazioni analogiche, stante il carattere eccezionale delle norme in esso contenute - sia la prevalenza delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale, che non sarebbe adeguatamente garantita da un'attività di guida posta in essere in assenza di un accertamento effettivo dell'idoneità tecnica e psicofisica del conducente.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Tirone
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