Decreto Presidente della Repubblica - 23/04/2020 - n. 69 - Idoneità psicofisica
OGGETTO: Regolamento recante modifiche all’Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020 , n. 69
(GU n. 161 del 27/06/2020)
Regolamento recante modifiche all’Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119 e 126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e i requisiti fisici e psichici richiesti per il conseguimento e la conferma di validità della patente stessa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l’allegato III concernente i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l’articolo 319, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, nonché l’articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell’Appendice II, per le quali si esclude la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida;
Considerata la necessità di apportare modifiche alla citata Appendice II dell’articolo 320, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno subito trapianto di organo;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 febbraio 2018;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere in data 11 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modificazioni all’Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «o di trapianto»;
b) dopo la lettera H è aggiunta la seguente:
«H-bis. Trapianti di organo. — Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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